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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 4967/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia in materia di lavoro iscritta al n. 4967 del R.A.C.L. dell'anno
2013 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Maria Carmela Della
NI e MA MO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo. ricorrente
CONTRO con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Andrea
Dedoni, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa a margine della memoria di costituzione convenuto
Motivi in fatto in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 8 novembre 2013, ha allegato di aver Parte_1 lavorato a tempo indeterminato dal 15 gennaio 2003 all'11 dicembre 2009 alle dipendenze della società con qualifica di Impiegato Livello V Controparte_1
CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, con mansione di impiegato d'ordine, ma di aver svolto di fatto, durante il suddetto periodo, le mansioni di addetto all'installazione pagina 1 di 19 di software e hardware corrispondenti al terzo livello contrattuale del CCNL applicato.
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento, per l'intera durata del rapporto di lavoro, di mansioni corrispondenti al superiore terzo livello contrattuale del CCNL applicato, con conseguente condanna della società
[...] al pagamento dell'importo di euro 20.507,07 per differenze retributive e Controparte_1
TFR dovuti in ragione del superiore inquadramento.
Ha precisato di essersi occupato, oltre che dello sviluppo del sito web della società resistente, della installazione, configurazione e manutenzione di macchine desktop e server, dell'aggiornamento di software fiscale e contabile e della configurazione e connettività tra gli apparati informatici e di rete (equiparati ad apparati telefonici), per consentire alle aziende clienti di accedere ad Internet ed al telelavoro. Tali attività erano svolte sia nei locali della società convenuta e sia presso le sedi dei clienti della
[...] ove il ricorrente si recava personalmente per prestare la propria Controparte_1 assistenza, consulenza ed eseguire la manutenzione dei prodotti informatici venduti dal proprio datore di lavoro, come risulta dalle numerose schede di intervento prodotte in allegato, sia in formato cartaceo che in CD rom (allegati 4 e 11 al ricorso).
Il ricorrente ha affermato che nello svolgimento di tali mansioni era del tutto autonomo e che teneva direttamente i rapporti con la società cessionaria del software venduto dalla convenuta, la Passepartout s.p.a. alla quale si rivolgeva direttamente per ottenere informazioni e spiegazioni dettagliate circa eventuali problemi segnalati dai clienti, e dalla quale era stato individuato come soggetto a cui fare riferimento per comunicare e fornire informazioni tecniche e specifiche oltre che aggiornamenti dettagliati sul software venduto, come comprovato dal carteggio via e-mail tra il ricorrente e Passepartout s.p.a., stampato e prodotto in atti (doc. 5 ric.).
Ha allegato, ulteriormente, di aver seguito un corso di formazione per l'installazione del predetto software organizzato dalla Passepartout s.p.a., sovvenzionato dalla società odierna convenuta comprovato dal certificato di idoneità 2004 per la prova di
'Passpartout e Mexal Ambienti e installazioni' prodotto in atti (doc. 6 ric).
Ha inoltre riferito che al termine del rapporto, cessato per dimissioni del lavoratore, la società resistente, in data 11.03.2010, aveva depositato la querela in atti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per segnalare l'appropriazione indebita di alcuni blocchetti cartacei contenenti una delle copie delle schede di intervento (doc. 7 ric.), nella quale, a riprova di quanto sostenuto dal ricorrente, la società CP_1
pagina 2 di 19 nell'indicare le mansioni attribuite al Sig. aveva allegato lo Controparte_1 Pt_1 svolgimento di compiti e mansioni riconducibili ad un livello superiore a quello per il quale il ricorrente era stato assunto. In particolare, al punto nr. 3 del predetto atto, ha sostenuto che "Il in particolare, si occupava di installare e configurare Pt_1 computers, router e sistemi operativi, stabilendo password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici che, secondo le direttive dell'azienda di cui era dipendente, doveva poi comunicare al cliente il quale era tenuto alla custodia delle stesse nell'eventualità di nuovi interventi di configurazione e/o ripristino.".
Analoghe considerazioni venivano svolte nella raccomandata a/r del 01.02.2010, dalla quale emerge che il ricorrente si recava effettivamente nella sede dei clienti per occuparsi di installazione e assistenza e disponeva delle password di accesso ai sistemi informatici e telematici (doc. 8 ric.).
*
2. La società convenuta si è costituita in giudizio per opporsi alle avverse pretese, contestando lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti ad alcune condotte di di cui si dirà meglio più oltre. Pt_1
Ha evidenziato che l'attività principale della società nel periodo in cui vi lavorava consisteva nella vendita di software gestionali in regime di concessione Parte_1
e nella collaterale attività di aggiornamento e assistenza. L'attività di installazione di hardware ricopriva un ruolo marginale, limitato all'installazione di modem router, monitor o stampanti tramite il collegamento fisico delle varie periferiche e dispositivi e l'installazione dei driver di sistema, nell'ambito di sistemi autoinstallanti.
alla prima esperienza lavorativa nel settore, era stato assunto per l'attività di Pt_1 aggiornamento del sito Internet della datrice di lavoro e dei clienti della convenuta, ma non ricopriva il ruolo rivendicato di addetto all'installazione di software e hardware in quanto non aveva né le competenze né la formazione per svolgere tale tipo di attività lavorativa. In proposito, ha riferito che il partner commerciale Passepartout s.p.a. aveva contestato l'utilizzo di procedure operative errate per la risoluzione dei problemi da parte di (doc. n. 2 delle produzioni di parte convenuta). Pt_1
Poichè l'odierno ricorrente non riusciva a svolgere correttamente le mansioni affidategli e previste nel suo contratto, la società a distanza di Controparte_1 circa un anno dalla assunzione, aveva quindi deciso di incaricare dello Pt_1
pagina 3 di 19 svolgimento della sola attività di consegna di apparati e di aggiornamento dei software installati nei sistemi informatici venduti dalla , e, più raramente, di Controparte_1 provvedere all'installazione di periferiche hardware quali stampanti, monitor e router,
Ha riferito che le elementari mansioni svolte dall'odierno ricorrente erano così articolate: si recava presso il cliente che aveva richiesto l'intervento e procedeva alla installazione e configurazione di hardware e del software 'Mexal' e relativi aggiornamenti con l'ausilio dei manuali operativi o di CD video e in caso in cui riscontrasse problemi tecnici contattava la o la Passepartout s.p.a. Controparte_1 per le problematiche relative al programma Mexal che non era in grado di risolvere.
Per lo svolgimento di mansioni non meramente esecutive, seguiva le Pt_1 indicazioni operative fornitegli, in specie, dal collega e dagli altri Persona_1 dipendenti della società, ai quali si rivolgeva costantemente per chiedere istruzioni operative. ha contestato che abbia rivestito il ruolo di referente Controparte_1 Pt_1 della convenuta con la Passepartout s.p.a., e che espletasse autonomamente le attività attinenti all'installazione, aggiornamento e manutenzione dei prodotti informatici della società partner, i cui operatori avevano anche segnalato l'utilizzo di procedure operative errate da parte del ricorrente, come emerge anche dal carteggio e-mail prodotto come allegato 5 al ricorso e dalla circostanza che il ricorrente non aveva conseguito Pt_1
l'idoneità nei due corsi di aggiornamento denominati 'Passepartout Contabilità 3000' e
'Passpartout Magazzino 3000' (doc. 4 conv.).
La società ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere Controparte_1 il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti a diverse condotte attribuite al ricorrente.
Invero, ha riferito che dopo aver rassegnato le dimissioni, si era appropriato Pt_1 indebitamente dei blocchetti in carta chimica contenenti la copia di colore rosso delle schede di intervento, compilate in triplice copia dal tecnico all'esito degli interventi svolti e destinate ad essere custodite in sede, e che, nonostante i vari solleciti da parte della convenuta, si era rifiutato di restituirle.
Sul punto, ha allegato varie produzioni relative al procedimento penale instaurato contro il in relazione all'appropriazione indebita delle suddette copie delle Pt_1 ricevute di intervento (Doc. nn. 9 e 10, prod. parte convenuta) integrandole in corso di causa (in particolare in atti vi sono la sentenza di primo grado del 2015, la sentenza delle pagina 4 di 19 Corte d'appello del 2016, entrambe di condanna, e la sentenza della Cassazione del 2017 prodotta dal ricorrente, che ha annullato con rinvio la sentenza d'appello).
Ha dichiarato, inoltre, che la sottrazione dei dati aveva comportato un danno patrimoniale per la perché Si era trovata nell'impossibilità di Controparte_1 ricostruire gli interventi precedentemente svolti nei confronti dei clienti, con aggravio dei tempi di esecuzione degli interventi e nella risoluzione dei problemi.
Dopo aver precisato che i blocchetti contenenti le ricevute rosse, una volte esauriti, venivano custoditi in azienda in ordine cronologico in base al nominativo dell'operatore che ha effettuato l'intervento, per reperire facilmente i dettagli delle attività svolte presso i vari clienti (archiviate nel sistema informatico unicamente per data di intervento e nome dell'operatore), la convenuta ha dichiarato che, nei mesi successivi alle dimissioni diversi dipendenti della avevano dovuto adoperarsi nella Pt_1 Controparte_1 ricostruzione delle attività svolte dal 2003 al 2009 e descritte nelle ricevute sottratte dal per poter rispondere alle richieste di intervento dei clienti. Pt_1
In tale contesto, l'odierna convenuta ha affermato che la condotta di sottrazione posta in essere dal ricorrente le aveva causato un danno patrimoniale corrispondente a un mese di lavoro dei dipendenti e per un Persona_1 Persona_2 Parte_2 importo pari a euro 8.000,00 lordi.
La società ha poi lamentato di aver speso l'ulteriore somma di euro 283,00 per l'intervento di un tecnico per tre giornate lavorative per la reinstallazione dell'archivio redditi che era andato perso presso il cliente ON, a seguito del diniego da parte del di comunicare le relative password. Pt_1
Ha affermato anche di aver speso la somma pari a euro 500,00 per aver incaricato della implementazione dei dati contabili della società cliente Controparte_2 Pt_3
in quanto il signor li aveva erroneamente cancellati.
[...] Pt_1
La ha conseguentemente agito in via riconvenzionale per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni causati dalla condotta dell'odierno ricorrente pari all'importo complessivo di euro 8.790,00 per le voci sopra descritte.
3. con apposita memoria difensiva, ha preso specifica posizione sulle difese di Pt_1 controparte in merito alle mansioni svolte, e contestato in fatto e in diritto quanto richiesto a titolo di riconvenzionale.
Per quanto riguarda la questione delle schede di intervento, ha sostenuto che la parte verde della scheda, redatta in triplice copia, veniva consegnata al cliente, mentre la parte pagina 5 di 19 bianca veniva restituita in azienda. La parte rossa spettava invece al dipendente che eseguiva l'intervento, per giustificare gli spostamenti. La società, quindi, per ciascun intervento, disponeva della copia bianca della scheda, il cui contenuto veniva anche riportato nell'archivio informatico, nel quale, a differenza di quanto sostenuto dalla società, oltre al numero di rimando alla documentazione cartacea, veniva registrata anche la descrizione dell'intervento svolto.
A fronte di tale premessa, non era giustificata la richiesta dell'importo di euro 8000 per la ricostruzione dell'attività svolta presso i clienti, né tantomeno poteva dirsi giustificata la spesa affrontata nel dicembre 2009 per il recupero delle password, essendo queste di proprietà del cliente ON e da questi gestite (come dimostrato dal doc. 7 conv. in atti),
e comunque facilmente recuperabili attraverso la procedura prevista dal produttore del sistema operativo Linux in uso al cliente.
Ha anche negato di avere cancellato dati relativi al cliente , tant'è che non aveva Pt_3 mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare in merito, osservando altresì che la fattura prodotto in atti per comprovare l'attività di re-implementazione dei dati da parte di riporta una data di sei mesi successiva all'accadimento contestato. CP_2
Nella memoria conclusiva del 18 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha, tardivamente, eccepito la prescrizione di quanto richiesto dalla Controparte_1
*
4. Il tentativo di conciliazione effettuato all'esito dell'istruttoria non ha sortito esito positivo, e la proposta di accordo formulata nel verbale del 9 settembre 2017 dalla parte convenuta (corresponsione al ricorrente della somma pari a euro 4.000,00 al netto) non è stata accolta dal ricorrente.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con il libero interrogatorio del ricorrente e della parte convenuta, e con l'audizione dei testi indicati dal ricorrente
(nota e nonché, dei testi di parte Persona_3 Tes_1 Per_4 Tes_2 Testimone_3 convenuta , e Controparte_2 Testimone_4 Testimone_5
*
5. La domanda proposta da per il riconoscimento di mansioni Parte_1 superiori è parzialmente fondata, e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Deve ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato di avere svolto in maniera prevalente e continuativa le superiori mansioni inquadrabili nella quarta categoria del CCNL pagina 6 di 19 Commercio e Terziario Confcommercio e non nella terza categoria oggetto di rivendicazione.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia. Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. L, 15.02.2008, n. 3863; cfr. da ultimo Cass. civ.,
Sez. L, 08.10.2013, n. 22872;).
è stato assunto dalla convenuta con mansioni di impiegato d'ordine Parte_1 di V livello della declaratoria del CCNL applicato, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite".
A titolo esemplificativo, tra le tante figure professionali ricomprese nel 5° livello rientra quella del fatturista, del preparatore di commissioni, del dattilografo, dell'archivista protocollista, dello schedarista, del codificatore che traduce in codice dati contabili, statistici, operatore di macchine perforatrici e verificatrici, l'addetto al centralino telefonico, l'aiutante commesso, l'operaio qualificato.
Con il ricorso il ha chiesto il riconoscimento dell'inquadramento come addetto Pt_1 all'installazione di software e hardware di III livello, che comprende coloro che
“svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante pagina 7 di 19 approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, nella quale vengono previsti profili quali quello del“ (...)20) programmatore minutatore di programmi (...)” e 28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
Deve invece ritenersi che al ricorrente spetti l'inquadramento come impiegato di quarto livello, che comprende coloro che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” nel quale rientrano, tra gli altri, i profili di “ 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni (...)”e “29 h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico- pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.”.
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6. Alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti in corso di causa, supportate dalle risultanze documentali in atti, deve infatti ritenersi che le mansioni indicate di 'impiegato d'ordine' siano sicuramente riduttive rispetto all'attività effettivamente svolta dal ricorrente, che prestava in maniera prevalente mansioni di tipo tecnico nel campo informatico, comprendenti attività di installazione di software e hardware, sia pure connotate da un ridotto grado di autonomia, assimilabili a quelle di un tecnico collocato nel quarto livello del contratto applicato.
All'udienza del 17 novembre 2020 (e prima ancora all'udienza del 27 novembre 2018)
è stata sentita la teste impiegata presso la società Edilmagica s.r.l., Persona_3 cliente della convenuta, la quale, dopo aver dichiarato alla prima udienza che l'odierno ricorrente si era recato poche volte presso la società per la quale lavorava per alcuni pagina 8 di 19 interventi di aggiornamento e, all'udienza del 17 novembre 2020, ha confermato il contenuto di sette rapportini di intervento da lei sottoscritti (di cui si dirà meglio più oltre), affermando che all'udienza precedente, essendo passati molti anni dai fatti in esame, non ricordava con precisione le volte in cui l'odierno ricorrente aveva svolto la prestazione lavorativa per conto della società cliente.
Anche un altro teste di parte ricorrente, (nota impiegata presso la Tes_1 Per_4 Tes_2 società Dab di Solinas Gavino s.r.l., che nell'anno 2000 aveva acquistato dalla convenuta il software di contabilità gestionale, ha riferito che per qualsiasi problematica riguardante il programma il loro referente era e che che non dava loro Persona_5 Pt_1 assistenza e consulenza sul gestionale, si era recato presso la sede per la sola installazione della password di accesso al gestionale. Ha tuttavia confermato di avere riconosciuto 17 rapportini di intervento dal 2005 al 2009 da lei sottoscritti, mostrati nel corso della deposizione, riferibili a ulteriori interventi svolti dal ricorrente per conto della società cliente.
All'udienza del 17 novembre 2020 è stata sentita la teste di parte ricorrente Tes_3 proprietaria di un'attività al dettaglio di materiali idraulici, cliente della
[...] [...]
la quale ha riferito che era uno dei dipendenti della società Controparte_1 Pt_1 convenuta che si recava in sede per occuparsi di questioni relative al programma
Passpartout Mexcal utilizzato dalla sua azienda. Pur non ricordando chi avesse provveduto alla prima installazione del software, avvenuta circa una decina di anni prima rispetto all'udienza, ha riconosciuto la propria sottoscrizione apposta nei nove rapportini relativi agli interventi effettuati dal presso la sua società dal 2005 al 2009, esibiti Pt_1 nel corso della testimonianza
All'udienza del 30 settembre 2021 è stata sentita la teste di parte convenuta
[...]
, dipendente della società dal 1990 in poi, CP_2 Parte_4 collaborava con la per la commercializzazione dell'hardware da Controparte_1 abbinare al programma gestionale della convenuta. ha ricordato che almeno in CP_2 una occasione, nel 2008/2009, il si era recato nella sede di una società cliente per Pt_1
l'aggiornamento di un programma e che durante questo intervento il ricorrente operava come 'un mero esecutore e doveva fare ciò che gli dicevano i suoi datori di lavoro', in quanto ogni volta che interveniva per fare gli aggiornamenti parlava al telefono coi suoi datori di lavoro che gli davano le direttive dagli operatori della convenuta. Ha precisato di aver avuto rapporti con il ricorrente solo in una occasione, nel 2008, allorchè si trovavano pagina 9 di 19 entrambi nell'ufficio della cliente In quel frangente, aveva eseguito Parte_3 Pt_1 un aggiornamento al programma Mexal cancellando tutti i dati contabili della cliente senza eseguire la copia di sicurezza prima dell'aggiornamento, tant'è che la stessa aveva dovuto reinserire manualmente tutti i dati contabili, su incarico della CP_2
ricevendo dalla convenuta un compenso di euro 500 per tale Controparte_1 attività.
Il teste della convenuta , tecnico installatore, ha riferito che dal 2008 Testimone_4 al 2017 era stato collaboratore (non dipendente) della convenuta -per la quale svolgeva dei servizi di installazione presso dei clienti comuni e che gli locava una stanza all'interno della sede aziendale.
All'udienza del 30 settembre 2021 ha affermato che il si recava Tes_4 Pt_1 personalmente per alcuni interventi presso i clienti e si occupava dell'installazione di periferiche hardware e dell'aggiornamento dei programmi oltre che dell'installazione del software “Mexal”.
Il teste ha anche dichiarato che svolgeva attività di tecnico informatico, senza Pt_1 peraltro saper dare indicazioni circa il grado di autonomia con cui l'odierno ricorrente svolgeva la propria attività. In particolare, ha riferito di sapere che provvedeva Pt_1 all'installazione del software Mexcal Passpartout aggiungendo “ma non so se fosse supportato costantemente dagli operatori della o della Passepartout”, Controparte_1 riferendo altresì di avere a volte assistito a telefonate fatte nel corso di un intervento dal ricorrente al titolare pur precisando di non conoscere il contenuto di tali Per_1 telefonate.
Circa le schede di intervento, che lo stesso era tenuto a compilare in triplice Tes_4 copia nel corso degli interventi svolti nell'interesse della , il teste ha Controparte_1 precisato che la procedura aziendale prevedeva che le copie rosse venissero consegnate dal tecnico all'ufficio amministrativo alla fine del blocchetto stesso, mentre le copie bianche dovevano essere consegnate alla sede aziendale giorno per giorno. Ha anche ricordato che dopo le dimissioni di gli operatori della società convenuta, e in Pt_1 particolare , si erano occupati di ricostruire l'attività eseguite per vari clienti della Per_2 società e di re-installare alcuni software, ma non ha saputo dire in che misura e per quanto tempo sia durata tale attività, né tantomeno se le password di amministratore fossero in possesso solo del ricorrente o anche della convenuta, e se vi fosse la possibilità di resettarle. pagina 10 di 19 Per contestare quanto dichiarato dal teste la parte ricorrente ha chiesto di poter Tes_4 depositare alcuni documenti 'in prova contraria', che non sono stati ammessi in ragione della evidente tardività della produzione.
Infine, all'udienza del 14 giugno 2022 la teste di parte convenuta Testimone_5 dipendente di una ditta di vendita all'ingrosso di alimentari cliente della
[...]
ha affermato che, benchè il principale referente della Controparte_1 [...]
fosse era capitato che si recasse presso la sede CP_1 Parte_2 Pt_1 aziendale per conto della convenuta per l'installazione di hardware, software, programmi antivirus e aggiornamenti, occupandosi anche dell'installazione di stampanti, modem e monitor, mediante collegamento dei cavi di connessione. Inoltre, ha riferito che durante tali interventi, in caso di difficoltà, capitava che abbia chiamato i titolari per Pt_1 chiedere chiarimenti, delucidazioni, specifiche per poter operare. Pur non essendo in grado di ricordare di tipo di interventi svolti dal ricorrente presso la sede aziendale, la teste ha anche confermato il contenuto di ben quarantaquattro rapportini di Tes_5 intervento dal 2004 al 2009 effettuati dal e da lei sottoscritti, prodotti in atti con il Pt_1
CD allegato al ricorso ed esibiti in udienza.
7. La prova testimoniale risulta particolarmente significativa nella parte in cui ha confermato il contenuto di oltre settanta rapportini o schede di intervento prodotti in atti in CD rom e esibiti in cartaceo nel corso della deposizione ai testi Per_3 Tes_2
e recanti la firma di come esecutore tecnico dell'intervento e Tes_3 Tes_5 Pt_1 delle stesse testi che li hanno riconosciuti.
Dalla descrizione degli interventi contenuta nei rapportini, emerge che l'odierno ricorrente si occupava di molteplici attività, sia dell'installazione di periferiche e hardware, inclusi router, Vpn, server, stampanti e Pc desktop, sia delle verifiche relative a problemi di posta elettronica, accesso remoto e trasferimento dei dati, con conseguente risoluzione dei problemi tecnici riscontrati, sia dell'installazione e dell'aggiornamento del programma Mexal, Office o altri software come antivirus, filtri antispam e di altre numerosissime altre attività tecniche, minutamente descritte nelle varie schede in atti, cui si rimanda, che riportano anche l'orario di inizio e fine esecuzione dell'intervento, spesso per una durata di diverse ore consecutive.
Si tratta di attività richiedenti quantomeno delle buone conoscenze tecnico informatiche, acquisibili anche con l'esperienza operativa, di media complessità, che appaiono giocoforza svolti in autonomia, in quanto eseguiti da (da solo) presso le Pt_1
pagina 11 di 19 sedi dei clienti.
E' infatti indimostrato, ed inverosimile, che tutti gli interventi, la maggior parte dei quali risultano documentalmente aver avuto una durata superiore ad un paio d'ore, fossero eterodiretti e svolti in collegamento telefonico con altri tecnici della datrice di lavoro o della società concessionaria Passepartout, risultando al più che lo stesso quando aveva necessità, per specifiche problematiche, si rivolgeva ai tecnici di quest'ultima o ai colleghi della di maggiore esperienza. Controparte_1
Una ulteriore conferma dell'adibizione del ricorrente allo svolgimento di mansioni di discreta complessità risulta dal carteggio e-mail intercorso tra il 2004 e il 2009 con la partner commerciale Passepartout, allegato come documento 5 dal ricorrente (non contestato, ed anzi menzionato nella memoria di costituzione della convenuta come indicativo dell'utilizzo di procedure operative errate da parte del ricorrente), nel quale segnala varie problematiche tecniche riscontrate durante gli interventi nella Pt_1 configurazione di vari programmi e accessori (MySQL in ambiente Linux o Mexal in ambiente Windows e altri di non facile comprensione per i profani), dimostrandosi in grado di adoperare un linguaggio tecnico complesso appropriato, e consentendo agli interlocutori delle Passpartout di comprendere il tipo di problema e di proporre soluzioni, sul presupposto che fosse in grado di applicarle presso il cliente. Pt_1
8. Quanto riportato in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente conferma quanto riferito in premessa, e cioè che effettivamente il non si limitava a svolgere Pt_1 compiti di semplice impiegato di quinto livello, ma si occupava continuativamente di aspetti per i quali occorreva una specifica conoscenza tecnica e particolari capacità tecnico-pratiche, occupandosi di verificare le problematiche riscontrate e dell'installazione di software e hardware, e di predisporre quanto necessario per la soluzione dei problemi tecnici rilevati.
Avuto riguardo alla declaratoria del terzo livello a cui aspira il ricorrente, che, come precisato più sopra, comprende coloro che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, deve tuttavia rilevarsi che mancano elementi circa l'esistenza della necessaria approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica pagina 12 di 19 comunque conseguita (essendo documentato sotto questo profilo unicamente il superamento di un corso per la certificazione di idoneità 2004 di Passepartout), nè del necessario elevato grado di autonomia richiesto o della elevata complessità delle attività richieste.
Ed infatti mal si attagliano alla attività svolta da le figure esemplificative del Pt_1 terzo livello del “20) programmatore minutatore di programmi (...)”, essendo pacifico che non svolgesse attività di programmazione ma semplicemente di installazione di software e del “28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
(…);” mancando elementi per ritenere che fosse in grado di svolgere con la necessaria autonomia operativa ogni tipo di individuazione e valutazione di guasti, scegliendo la successione e la modalità degli interventi, e di eseguire “qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà”.
Al contrario, le mansioni espletate dal ricorrente rientrano pienamente in quelle previste dal quarto livello del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio applicabile al rapporto, che ricomprende i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite “ nel quale rientrano, tra gli altri, i profili di “ 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni
(...)” e “29 h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.”.
Ed infatti non può dubitarsi del fatto che le attività di installazione di hardware e software eseguite dal ricorrente, così come descritte dai testi e riportate nelle schede tecniche degli interventi eseguiti nell'intero periodo, in buona parte riconosciute dai testi, richiedano ordinariamente 'specifiche cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite' di tipo informatico e abbiano consentito a di individuare guasti di normale Pt_1
pagina 13 di 19 rilevazione ed eseguire lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica.
L'inferiore inquadramento del ricorrente nel 5° livello del C.C.N.L. non è quindi giustificato in ragione delle mansioni effettivamente attribuite, cosicchè assunto Pt_1 nel gennaio 2003, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel 4° livello del
C.C.N.L., quantomeno a partire da gennaio 2004, a distanza di un anno dall'assunzione, e cioè da quando, come riportato nella stessa memoria di costituzione, venne adibito ad interventi di consegna e aggiornamento dei programmi presso i clienti della convenuta.
Conseguentemente il ricorrente è creditore della società convenuta per le differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel IV livello ricoperte a partire da gennaio 2004.
*
9. Per quanto riguarda l'importo delle differenze retributive dovute al ricorrente per il superiore inquadramento dal 2004 fino alla cessazione del rapporto, deve farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, che sono stati fatti oggetto di generica contestazione sui criteri di calcolo.
Sulla base di tali conteggi, risulterebbero dovute differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dal 2003 al 2009 pari ad euro 20.507,07, che non possono essere riconosciute in tale misura nel caso di specie, sia in quanto si ritiene provato lo svolgimento di mansioni superiori solo a partire dal 2004 e sia perché il livello superiore da riconoscere non è il terzo, rivendicato in via principale, ma il quarto.
I conteggi, abbastanza lineari in quanto prendono in considerazione la paga base tabellare e la contingenza (oltre festivi, carenza per malattia e una tantum nei limiti inclusi in busta paga) per 13 mensilità, sono predisposti in due distinti prospetti per ciascun anno dal 2003 al 2009, uno relativo al quinto livello assegnato dal datore di lavoro e uno relativo al terzo livello cui in via principale aspira il ricorrente.
Non essendo disponibili conteggi specifici per il 4° livello, che non si è ritenuto di dover disporre per ragioni di economia processuale, può farsi riferimento, in applicazione dell'art. 432 c.p.c., agli importi della retribuzione base dovuta per il 5° livello aumentati percentualmente in rapporto al valore dell'aumento dovuto per il superiore 4° livello, da calcolarsi con i criteri che si espongono di seguito.
Per l'individuazione della percentuale, deve farsi riferimento alle (uniche) tabelle retributive incluse nel CCNL prodotto in atti in CD-rom come documento 11, a pag. 109 pagina 14 di 19 sub Tabella A e B, che riportano la retribuzione dovuta nel periodo 1995 e 1996.
Queste evidenziano una differenza costante nella retribuzione base e nei relativi aumenti tra il 5°(713,943 per il 1995 e 777,186 per il 1996) e il 4° livello (790,221 per il
1995 e 860,221 per il 1996) corrispondente ad una maggiorazione percentuale del
10,68% della retribuzione del 5° livello che, equitativamente, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può essere utilizzata per calcolare, sulla base dei conteggi in atti per gli anni dal 2004 al
2009, l'incidenza della maggiorazione dovuta sui vari istituti per il 4° livello superiore.
In particolare, avuto riguardo all'anno 2004, per il quale dai conteggi risulta dovuto un importo base complessivo di euro 16.112,22 per il 5° livello, con il riconoscimento del 4° livello si ritiene spettante l'importo di 17.833,01 (16.112,22+10,68%= 17.833,01) così che per l'anno 2004, a titolo di differenze retributive tra 4° e il 5° livello, risulta dovuto l'importo di euro 1720,79 (17.833,01 - 16.112,22=1720,79, oppure 16.112,22 x
10,68%=1720,79).
Applicando il medesimo schema di conteggio semplificato per l'anno 2005, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 16.797,30 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il 5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1793,95.
Per l'anno 2006, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 17.207,61 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1837,77.
Per l'anno 2007, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 17.618,44 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1881,65.
Per l'anno 2008, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 18.729,29 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 2000,28.
Per l'anno 2009, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 19.255,67 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 2056,50.
Sommando gli importi delle differenze retributive così calcolate per le annualità dal
2004 al 2009 risulta quindi dovuta una differenza pari a euro 11.290,94.
Analogo conteggio, sempre con il medesimo criterio equitativo, può applicarsi anche per le differenze richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, moltiplicando il valore pagina 15 di 19 che nei conteggi viene indicato come pagato in rapporto al 5° livello con esclusione dell'annualità 2003, euro 7759,32 (9.040,40-1281,08), per il coefficiente del 10,68%, ottenendo così l'importo della differenza dovuta per TFR del 4° livello pari a euro 828,69.
L'importo delle differenze retributive complessivamente dovuto è quindi pari ad euro
12.119,63, ottenuta sommando l'importo delle differenze retributive per 13 mensilità delle annualità dal 2004 al 2009 (euro 11.290,94) all'importo delle differenze calcolate sul trattamento di fine rapporto (euro 828,69), da maggiorare di rivalutazione e interessi come per legge.
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10. Non si ritiene fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per un importo complessivo di euro 8.790,00, di cui euro 8000 per il compenso relativo all'attività svolta dai tecnici per rimediare alla sottrazione dei blocchetti di ricevute rosse, euro 283 per la reinstallazione dell'archivio redditi presso il cliente ON in ragione della mancanza delle password, ed euro 500 per il reinserimento dei dati presso il cliente che sarebbero stati cancellati da Parte_3 Pt_1
Deve infatti ritenersi che la parte convenuta non abbia dato adeguata prova della effettiva esistenza dei danni che afferma di aver subito a seguito della contestata sottrazione delle schede di intervento e delle password da parte del nonchè dalla Pt_1 cancellazione dei dati del cliente , in quanto dalle prove testimoniali e dalla Pt_3 documentazione prodotta non emerge che vi sia stato un effettivo danno alla società convenuta, anche in termini di maggiori costi effettivamente sostenuti, che possa essere con certezza ricondotto ad azioni o omissioni del ricorrente.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno derivato dalla indebita appropriazione dei blocchetti contenenti la copia rossa delle schede di intervento, deve rilevarsi che la descrizione della condotta di allegata nella memoria di Pt_1 costituzione in termini piuttosto generici, è più specificamente ricostruibile solo dalla lettura della querela penale in atti, prodotta dallo stesso ricorrente, il quale si è difeso affermando che le schede rosse sarebbero comunque dovute rimanere nella disponibilità del tecnico che ha eseguito l'intervento.
I testi che hanno riferito in proposito ( e ) hanno Controparte_2 Testimone_4 fornito indicazioni assolutamente vaghe in ordine all'utilizzo delle ricevute da parte della convenuta e ai rimedi posti in essere dalla al seguito Controparte_1 dell'indisponibilità dei blocchetti, che si rivelano del tutto inidonee a dimostrare l'assunto pagina 16 di 19 difensivo della convenuta.
Il teste si è infatti limitato a riferire che dopo le dimissioni del gli Tes_4 Pt_1 operatori della società convenuta si erano occupati di ricostruire le attività eseguite dalla società “non so per quanto tempo”, aggiungendo, in risposta al capo 28, in merito all'intervento presso la sede ON, che la convenuta aveva dovuto installare vari software presso i clienti seguiti da precisando “non so di quali clienti stiamo Pt_1 parlando e i costi di tale interventi”, e “non so se le password amministratore erano in possesso solo del o anche della società”. Pt_1
Inoltre, è pacifico che le schede venissero redatte in triplice copia, così come riferito dal teste , il quale ha precisato che i blocchetti delle ricevute d'intervento venivano Tes_4 redatti su carta chimica in tre copie, la verde che restava al cliente, la bianca che veniva riportata giornalmente in azienda e la rossa che veniva trattenuta dal tecnico quantomeno fino alla fine del blocchetto.
Non vi è prova invece del fatto che le schede rosse fossero così indispensabili ai fini di ricostruire gli interventi effettuati dai tecnici della in quanto Controparte_1 comunque è pacifico che la convenuta disponesse delle corrispondenti schede bianche e nessuno dei testi sentiti ha confermato la circostanza, francamente inverosimile, che nel database informatico aziendale relativo ai clienti fosse riportata solo la data dell'intervento e il nome del tecnico, con rimando alla scheda rossa conservata in ordine cronologico, senza alcuna annotazione informatica circa il tipo di intervento effettuato.
Analoga considerazione risulta svolta nell'ambito del processo penale dalla Cassazione con la sentenza in atti Cass. Pen. n. 32906/2017, resa all'udienza del 17 marzo 2017, che ha annullato la sentenza di condanna per l'appropriazione indebita dei blocchetti impugnata da osservando, tra l'altro, che “è risultato - nell'ambito della Pt_1 istruttoria per come esplicitata nel provvedimento impugnato- che era presente, a fini amministrativi, un ulteriore fascicolo con una ulteriore copia della medesima ricevuta.”
Per quanto invece riguarda l'altra voce di danno posta alla base della richiesta in via riconvenzionale, la teste , come già riportato più sopra, ha ricordato Controparte_2 che nel 2008, allorchè si trovava nell'ufficio della cliente il ricorrente aveva Parte_3 eseguito un aggiornamento al programma Mexal senza eseguire la copia di sicurezza prima dell'aggiornamento, cancellando tutti i dati contabili della cliente. ha CP_2 aggiunto che, su incarico della per rimediare all'errore di Controparte_1
aveva dovuto reinserire manualmente i dati, ricevendo dalla convenuta un Pt_1
pagina 17 di 19 compenso di euro 500 per tale attività. La relativa fattura in atti emessa dalla teste
, prodotta dalla convenuta come doc. 11 allegato alla memoria, è tuttavia CP_2 datata 11 gennaio 2010 e riporta la dicitura “Vs dare per recupero dati c/o vostro cliente per numero 25 ore a euro 20/cad, causa errata installazione aggiornamento Parte_3
MEXAL effettuata dal Vs. collaboratore nel mese di luglio 2009”. Pt_1
È agevole osservare che la dicitura del documento contabile non è congrua rispetto alla descrizione dell'evento dannoso e dell'intervento che la teste afferma di aver effettuato per rimediare, ed inoltre manifesta evidenti incongruenze circa la collocazione temporale del fatto, in quanto durante la testimonianza ha fatto riferimento ad CP_2 un intervento del 2008, mentre la fattura, emessa nel gennaio 2010, menziona un intervento del luglio 2009.
In definitiva, anche per questa voce di danno, non può ritenersi adeguatamente provata né la condotta del ricorrente che avrebbe arrecato il danno (che non era stata a suo tempo neppure fatta oggetto di formale contestazione disciplinare), nè tantomeno la correlazione della stessa con le spese che la convenuta afferma di avere sostenuto al fine di porvi rimedio, così che la domanda riconvenzionale deve essere integralmente rigettata.
*
Alla luce della motivazione che precede, respinta la domanda riconvenzionale, in parziale accoglimento del ricorso, deve quindi ritenersi accertato che Parte_1 assunto come impiegato di quinto livello del CCNL per il settore Commercio e terziario
Confcommercio, dal 2004 al 2009 ha svolto alle dipendenze della convenuta mansioni di quarto livello, così che la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 12.119,63, dovuto a titolo di differenze retributive tra i due livelli per le annualità dal 2004 al 2009
(euro 11.290,94) e trattamento di fine rapporto (euro 828,69), il tutto maggiorato di interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c., trattandosi di crediti di lavoro.
Sussistono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo, sia in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale e sia in quanto il ricorso è stato accolto per un importo di euro 12.119,63, pari a circa il 60% dell'importo originariamente richiesto (euro 20.507,07).
Le spese per il residuo seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come integrato dal d.m. 147/2022, sui valori prossimi pagina 18 di 19 ai medi dello scaglione per le cause di lavoro del valore corrispondente (tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00), per tutte le fasi, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 8 novembre 2013 da nei confronti della società con sede in Cagliari, Parte_1 Controparte_1 come sopra rappresentata:
1) accerta che assunto alle dipendenze della convenuta come Parte_1 impiegato di 5° livello del CCNL per il settore Commercio e terziario Confcommercio, dal 2004 al 2009 ha svolto mansioni di 4° livello;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente
[...]
dell'importo complessivo lordo di euro 12.119,63, dovuto a titolo di differenze Pt_1 retributive tra i due livelli per le annualità dal 2004 al 2009 e sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
4) compensa le spese di lite tra le parti in misura di un terzo, condannando la
[...] al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il residuo, in misura di Controparte_1 euro 3.600,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il giorno 24 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia in materia di lavoro iscritta al n. 4967 del R.A.C.L. dell'anno
2013 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Maria Carmela Della
NI e MA MO, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo. ricorrente
CONTRO con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Andrea
Dedoni, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa a margine della memoria di costituzione convenuto
Motivi in fatto in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 8 novembre 2013, ha allegato di aver Parte_1 lavorato a tempo indeterminato dal 15 gennaio 2003 all'11 dicembre 2009 alle dipendenze della società con qualifica di Impiegato Livello V Controparte_1
CCNL Commercio e Terziario Confcommercio, con mansione di impiegato d'ordine, ma di aver svolto di fatto, durante il suddetto periodo, le mansioni di addetto all'installazione pagina 1 di 19 di software e hardware corrispondenti al terzo livello contrattuale del CCNL applicato.
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dello svolgimento, per l'intera durata del rapporto di lavoro, di mansioni corrispondenti al superiore terzo livello contrattuale del CCNL applicato, con conseguente condanna della società
[...] al pagamento dell'importo di euro 20.507,07 per differenze retributive e Controparte_1
TFR dovuti in ragione del superiore inquadramento.
Ha precisato di essersi occupato, oltre che dello sviluppo del sito web della società resistente, della installazione, configurazione e manutenzione di macchine desktop e server, dell'aggiornamento di software fiscale e contabile e della configurazione e connettività tra gli apparati informatici e di rete (equiparati ad apparati telefonici), per consentire alle aziende clienti di accedere ad Internet ed al telelavoro. Tali attività erano svolte sia nei locali della società convenuta e sia presso le sedi dei clienti della
[...] ove il ricorrente si recava personalmente per prestare la propria Controparte_1 assistenza, consulenza ed eseguire la manutenzione dei prodotti informatici venduti dal proprio datore di lavoro, come risulta dalle numerose schede di intervento prodotte in allegato, sia in formato cartaceo che in CD rom (allegati 4 e 11 al ricorso).
Il ricorrente ha affermato che nello svolgimento di tali mansioni era del tutto autonomo e che teneva direttamente i rapporti con la società cessionaria del software venduto dalla convenuta, la Passepartout s.p.a. alla quale si rivolgeva direttamente per ottenere informazioni e spiegazioni dettagliate circa eventuali problemi segnalati dai clienti, e dalla quale era stato individuato come soggetto a cui fare riferimento per comunicare e fornire informazioni tecniche e specifiche oltre che aggiornamenti dettagliati sul software venduto, come comprovato dal carteggio via e-mail tra il ricorrente e Passepartout s.p.a., stampato e prodotto in atti (doc. 5 ric.).
Ha allegato, ulteriormente, di aver seguito un corso di formazione per l'installazione del predetto software organizzato dalla Passepartout s.p.a., sovvenzionato dalla società odierna convenuta comprovato dal certificato di idoneità 2004 per la prova di
'Passpartout e Mexal Ambienti e installazioni' prodotto in atti (doc. 6 ric).
Ha inoltre riferito che al termine del rapporto, cessato per dimissioni del lavoratore, la società resistente, in data 11.03.2010, aveva depositato la querela in atti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per segnalare l'appropriazione indebita di alcuni blocchetti cartacei contenenti una delle copie delle schede di intervento (doc. 7 ric.), nella quale, a riprova di quanto sostenuto dal ricorrente, la società CP_1
pagina 2 di 19 nell'indicare le mansioni attribuite al Sig. aveva allegato lo Controparte_1 Pt_1 svolgimento di compiti e mansioni riconducibili ad un livello superiore a quello per il quale il ricorrente era stato assunto. In particolare, al punto nr. 3 del predetto atto, ha sostenuto che "Il in particolare, si occupava di installare e configurare Pt_1 computers, router e sistemi operativi, stabilendo password per l'accesso ai sistemi informatici e telematici che, secondo le direttive dell'azienda di cui era dipendente, doveva poi comunicare al cliente il quale era tenuto alla custodia delle stesse nell'eventualità di nuovi interventi di configurazione e/o ripristino.".
Analoghe considerazioni venivano svolte nella raccomandata a/r del 01.02.2010, dalla quale emerge che il ricorrente si recava effettivamente nella sede dei clienti per occuparsi di installazione e assistenza e disponeva delle password di accesso ai sistemi informatici e telematici (doc. 8 ric.).
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2. La società convenuta si è costituita in giudizio per opporsi alle avverse pretese, contestando lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente e proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni conseguenti ad alcune condotte di di cui si dirà meglio più oltre. Pt_1
Ha evidenziato che l'attività principale della società nel periodo in cui vi lavorava consisteva nella vendita di software gestionali in regime di concessione Parte_1
e nella collaterale attività di aggiornamento e assistenza. L'attività di installazione di hardware ricopriva un ruolo marginale, limitato all'installazione di modem router, monitor o stampanti tramite il collegamento fisico delle varie periferiche e dispositivi e l'installazione dei driver di sistema, nell'ambito di sistemi autoinstallanti.
alla prima esperienza lavorativa nel settore, era stato assunto per l'attività di Pt_1 aggiornamento del sito Internet della datrice di lavoro e dei clienti della convenuta, ma non ricopriva il ruolo rivendicato di addetto all'installazione di software e hardware in quanto non aveva né le competenze né la formazione per svolgere tale tipo di attività lavorativa. In proposito, ha riferito che il partner commerciale Passepartout s.p.a. aveva contestato l'utilizzo di procedure operative errate per la risoluzione dei problemi da parte di (doc. n. 2 delle produzioni di parte convenuta). Pt_1
Poichè l'odierno ricorrente non riusciva a svolgere correttamente le mansioni affidategli e previste nel suo contratto, la società a distanza di Controparte_1 circa un anno dalla assunzione, aveva quindi deciso di incaricare dello Pt_1
pagina 3 di 19 svolgimento della sola attività di consegna di apparati e di aggiornamento dei software installati nei sistemi informatici venduti dalla , e, più raramente, di Controparte_1 provvedere all'installazione di periferiche hardware quali stampanti, monitor e router,
Ha riferito che le elementari mansioni svolte dall'odierno ricorrente erano così articolate: si recava presso il cliente che aveva richiesto l'intervento e procedeva alla installazione e configurazione di hardware e del software 'Mexal' e relativi aggiornamenti con l'ausilio dei manuali operativi o di CD video e in caso in cui riscontrasse problemi tecnici contattava la o la Passepartout s.p.a. Controparte_1 per le problematiche relative al programma Mexal che non era in grado di risolvere.
Per lo svolgimento di mansioni non meramente esecutive, seguiva le Pt_1 indicazioni operative fornitegli, in specie, dal collega e dagli altri Persona_1 dipendenti della società, ai quali si rivolgeva costantemente per chiedere istruzioni operative. ha contestato che abbia rivestito il ruolo di referente Controparte_1 Pt_1 della convenuta con la Passepartout s.p.a., e che espletasse autonomamente le attività attinenti all'installazione, aggiornamento e manutenzione dei prodotti informatici della società partner, i cui operatori avevano anche segnalato l'utilizzo di procedure operative errate da parte del ricorrente, come emerge anche dal carteggio e-mail prodotto come allegato 5 al ricorso e dalla circostanza che il ricorrente non aveva conseguito Pt_1
l'idoneità nei due corsi di aggiornamento denominati 'Passepartout Contabilità 3000' e
'Passpartout Magazzino 3000' (doc. 4 conv.).
La società ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere Controparte_1 il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti a diverse condotte attribuite al ricorrente.
Invero, ha riferito che dopo aver rassegnato le dimissioni, si era appropriato Pt_1 indebitamente dei blocchetti in carta chimica contenenti la copia di colore rosso delle schede di intervento, compilate in triplice copia dal tecnico all'esito degli interventi svolti e destinate ad essere custodite in sede, e che, nonostante i vari solleciti da parte della convenuta, si era rifiutato di restituirle.
Sul punto, ha allegato varie produzioni relative al procedimento penale instaurato contro il in relazione all'appropriazione indebita delle suddette copie delle Pt_1 ricevute di intervento (Doc. nn. 9 e 10, prod. parte convenuta) integrandole in corso di causa (in particolare in atti vi sono la sentenza di primo grado del 2015, la sentenza delle pagina 4 di 19 Corte d'appello del 2016, entrambe di condanna, e la sentenza della Cassazione del 2017 prodotta dal ricorrente, che ha annullato con rinvio la sentenza d'appello).
Ha dichiarato, inoltre, che la sottrazione dei dati aveva comportato un danno patrimoniale per la perché Si era trovata nell'impossibilità di Controparte_1 ricostruire gli interventi precedentemente svolti nei confronti dei clienti, con aggravio dei tempi di esecuzione degli interventi e nella risoluzione dei problemi.
Dopo aver precisato che i blocchetti contenenti le ricevute rosse, una volte esauriti, venivano custoditi in azienda in ordine cronologico in base al nominativo dell'operatore che ha effettuato l'intervento, per reperire facilmente i dettagli delle attività svolte presso i vari clienti (archiviate nel sistema informatico unicamente per data di intervento e nome dell'operatore), la convenuta ha dichiarato che, nei mesi successivi alle dimissioni diversi dipendenti della avevano dovuto adoperarsi nella Pt_1 Controparte_1 ricostruzione delle attività svolte dal 2003 al 2009 e descritte nelle ricevute sottratte dal per poter rispondere alle richieste di intervento dei clienti. Pt_1
In tale contesto, l'odierna convenuta ha affermato che la condotta di sottrazione posta in essere dal ricorrente le aveva causato un danno patrimoniale corrispondente a un mese di lavoro dei dipendenti e per un Persona_1 Persona_2 Parte_2 importo pari a euro 8.000,00 lordi.
La società ha poi lamentato di aver speso l'ulteriore somma di euro 283,00 per l'intervento di un tecnico per tre giornate lavorative per la reinstallazione dell'archivio redditi che era andato perso presso il cliente ON, a seguito del diniego da parte del di comunicare le relative password. Pt_1
Ha affermato anche di aver speso la somma pari a euro 500,00 per aver incaricato della implementazione dei dati contabili della società cliente Controparte_2 Pt_3
in quanto il signor li aveva erroneamente cancellati.
[...] Pt_1
La ha conseguentemente agito in via riconvenzionale per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni causati dalla condotta dell'odierno ricorrente pari all'importo complessivo di euro 8.790,00 per le voci sopra descritte.
3. con apposita memoria difensiva, ha preso specifica posizione sulle difese di Pt_1 controparte in merito alle mansioni svolte, e contestato in fatto e in diritto quanto richiesto a titolo di riconvenzionale.
Per quanto riguarda la questione delle schede di intervento, ha sostenuto che la parte verde della scheda, redatta in triplice copia, veniva consegnata al cliente, mentre la parte pagina 5 di 19 bianca veniva restituita in azienda. La parte rossa spettava invece al dipendente che eseguiva l'intervento, per giustificare gli spostamenti. La società, quindi, per ciascun intervento, disponeva della copia bianca della scheda, il cui contenuto veniva anche riportato nell'archivio informatico, nel quale, a differenza di quanto sostenuto dalla società, oltre al numero di rimando alla documentazione cartacea, veniva registrata anche la descrizione dell'intervento svolto.
A fronte di tale premessa, non era giustificata la richiesta dell'importo di euro 8000 per la ricostruzione dell'attività svolta presso i clienti, né tantomeno poteva dirsi giustificata la spesa affrontata nel dicembre 2009 per il recupero delle password, essendo queste di proprietà del cliente ON e da questi gestite (come dimostrato dal doc. 7 conv. in atti),
e comunque facilmente recuperabili attraverso la procedura prevista dal produttore del sistema operativo Linux in uso al cliente.
Ha anche negato di avere cancellato dati relativi al cliente , tant'è che non aveva Pt_3 mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare in merito, osservando altresì che la fattura prodotto in atti per comprovare l'attività di re-implementazione dei dati da parte di riporta una data di sei mesi successiva all'accadimento contestato. CP_2
Nella memoria conclusiva del 18 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha, tardivamente, eccepito la prescrizione di quanto richiesto dalla Controparte_1
*
4. Il tentativo di conciliazione effettuato all'esito dell'istruttoria non ha sortito esito positivo, e la proposta di accordo formulata nel verbale del 9 settembre 2017 dalla parte convenuta (corresponsione al ricorrente della somma pari a euro 4.000,00 al netto) non è stata accolta dal ricorrente.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, con il libero interrogatorio del ricorrente e della parte convenuta, e con l'audizione dei testi indicati dal ricorrente
(nota e nonché, dei testi di parte Persona_3 Tes_1 Per_4 Tes_2 Testimone_3 convenuta , e Controparte_2 Testimone_4 Testimone_5
*
5. La domanda proposta da per il riconoscimento di mansioni Parte_1 superiori è parzialmente fondata, e deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.
Deve ritenersi che il ricorrente abbia dimostrato di avere svolto in maniera prevalente e continuativa le superiori mansioni inquadrabili nella quarta categoria del CCNL pagina 6 di 19 Commercio e Terziario Confcommercio e non nella terza categoria oggetto di rivendicazione.
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia. Pertanto, incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che abbia rigettato la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, omettendo l'esame della domanda implicitamente proposta in relazione alla qualifica intermedia. Tale vizio deve essere specificamente denunciato in appello, potendo, il giudice di appello, pronunciare sul riconoscimento della qualifica intermedia solo ove ciò sia stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione ed incorrendo, invece, nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in caso di pronuncia sulla domanda non espressamente riproposta e da intendersi rinunciata ex art. 346 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. L, 15.02.2008, n. 3863; cfr. da ultimo Cass. civ.,
Sez. L, 08.10.2013, n. 22872;).
è stato assunto dalla convenuta con mansioni di impiegato d'ordine Parte_1 di V livello della declaratoria del CCNL applicato, al quale appartengono “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite".
A titolo esemplificativo, tra le tante figure professionali ricomprese nel 5° livello rientra quella del fatturista, del preparatore di commissioni, del dattilografo, dell'archivista protocollista, dello schedarista, del codificatore che traduce in codice dati contabili, statistici, operatore di macchine perforatrici e verificatrici, l'addetto al centralino telefonico, l'aiutante commesso, l'operaio qualificato.
Con il ricorso il ha chiesto il riconoscimento dell'inquadramento come addetto Pt_1 all'installazione di software e hardware di III livello, che comprende coloro che
“svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante pagina 7 di 19 approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, nella quale vengono previsti profili quali quello del“ (...)20) programmatore minutatore di programmi (...)” e 28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
Deve invece ritenersi che al ricorrente spetti l'inquadramento come impiegato di quarto livello, che comprende coloro che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite” nel quale rientrano, tra gli altri, i profili di “ 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni (...)”e “29 h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico- pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.”.
*
6. Alla luce delle deposizioni rese dai testi sentiti in corso di causa, supportate dalle risultanze documentali in atti, deve infatti ritenersi che le mansioni indicate di 'impiegato d'ordine' siano sicuramente riduttive rispetto all'attività effettivamente svolta dal ricorrente, che prestava in maniera prevalente mansioni di tipo tecnico nel campo informatico, comprendenti attività di installazione di software e hardware, sia pure connotate da un ridotto grado di autonomia, assimilabili a quelle di un tecnico collocato nel quarto livello del contratto applicato.
All'udienza del 17 novembre 2020 (e prima ancora all'udienza del 27 novembre 2018)
è stata sentita la teste impiegata presso la società Edilmagica s.r.l., Persona_3 cliente della convenuta, la quale, dopo aver dichiarato alla prima udienza che l'odierno ricorrente si era recato poche volte presso la società per la quale lavorava per alcuni pagina 8 di 19 interventi di aggiornamento e, all'udienza del 17 novembre 2020, ha confermato il contenuto di sette rapportini di intervento da lei sottoscritti (di cui si dirà meglio più oltre), affermando che all'udienza precedente, essendo passati molti anni dai fatti in esame, non ricordava con precisione le volte in cui l'odierno ricorrente aveva svolto la prestazione lavorativa per conto della società cliente.
Anche un altro teste di parte ricorrente, (nota impiegata presso la Tes_1 Per_4 Tes_2 società Dab di Solinas Gavino s.r.l., che nell'anno 2000 aveva acquistato dalla convenuta il software di contabilità gestionale, ha riferito che per qualsiasi problematica riguardante il programma il loro referente era e che che non dava loro Persona_5 Pt_1 assistenza e consulenza sul gestionale, si era recato presso la sede per la sola installazione della password di accesso al gestionale. Ha tuttavia confermato di avere riconosciuto 17 rapportini di intervento dal 2005 al 2009 da lei sottoscritti, mostrati nel corso della deposizione, riferibili a ulteriori interventi svolti dal ricorrente per conto della società cliente.
All'udienza del 17 novembre 2020 è stata sentita la teste di parte ricorrente Tes_3 proprietaria di un'attività al dettaglio di materiali idraulici, cliente della
[...] [...]
la quale ha riferito che era uno dei dipendenti della società Controparte_1 Pt_1 convenuta che si recava in sede per occuparsi di questioni relative al programma
Passpartout Mexcal utilizzato dalla sua azienda. Pur non ricordando chi avesse provveduto alla prima installazione del software, avvenuta circa una decina di anni prima rispetto all'udienza, ha riconosciuto la propria sottoscrizione apposta nei nove rapportini relativi agli interventi effettuati dal presso la sua società dal 2005 al 2009, esibiti Pt_1 nel corso della testimonianza
All'udienza del 30 settembre 2021 è stata sentita la teste di parte convenuta
[...]
, dipendente della società dal 1990 in poi, CP_2 Parte_4 collaborava con la per la commercializzazione dell'hardware da Controparte_1 abbinare al programma gestionale della convenuta. ha ricordato che almeno in CP_2 una occasione, nel 2008/2009, il si era recato nella sede di una società cliente per Pt_1
l'aggiornamento di un programma e che durante questo intervento il ricorrente operava come 'un mero esecutore e doveva fare ciò che gli dicevano i suoi datori di lavoro', in quanto ogni volta che interveniva per fare gli aggiornamenti parlava al telefono coi suoi datori di lavoro che gli davano le direttive dagli operatori della convenuta. Ha precisato di aver avuto rapporti con il ricorrente solo in una occasione, nel 2008, allorchè si trovavano pagina 9 di 19 entrambi nell'ufficio della cliente In quel frangente, aveva eseguito Parte_3 Pt_1 un aggiornamento al programma Mexal cancellando tutti i dati contabili della cliente senza eseguire la copia di sicurezza prima dell'aggiornamento, tant'è che la stessa aveva dovuto reinserire manualmente tutti i dati contabili, su incarico della CP_2
ricevendo dalla convenuta un compenso di euro 500 per tale Controparte_1 attività.
Il teste della convenuta , tecnico installatore, ha riferito che dal 2008 Testimone_4 al 2017 era stato collaboratore (non dipendente) della convenuta -per la quale svolgeva dei servizi di installazione presso dei clienti comuni e che gli locava una stanza all'interno della sede aziendale.
All'udienza del 30 settembre 2021 ha affermato che il si recava Tes_4 Pt_1 personalmente per alcuni interventi presso i clienti e si occupava dell'installazione di periferiche hardware e dell'aggiornamento dei programmi oltre che dell'installazione del software “Mexal”.
Il teste ha anche dichiarato che svolgeva attività di tecnico informatico, senza Pt_1 peraltro saper dare indicazioni circa il grado di autonomia con cui l'odierno ricorrente svolgeva la propria attività. In particolare, ha riferito di sapere che provvedeva Pt_1 all'installazione del software Mexcal Passpartout aggiungendo “ma non so se fosse supportato costantemente dagli operatori della o della Passepartout”, Controparte_1 riferendo altresì di avere a volte assistito a telefonate fatte nel corso di un intervento dal ricorrente al titolare pur precisando di non conoscere il contenuto di tali Per_1 telefonate.
Circa le schede di intervento, che lo stesso era tenuto a compilare in triplice Tes_4 copia nel corso degli interventi svolti nell'interesse della , il teste ha Controparte_1 precisato che la procedura aziendale prevedeva che le copie rosse venissero consegnate dal tecnico all'ufficio amministrativo alla fine del blocchetto stesso, mentre le copie bianche dovevano essere consegnate alla sede aziendale giorno per giorno. Ha anche ricordato che dopo le dimissioni di gli operatori della società convenuta, e in Pt_1 particolare , si erano occupati di ricostruire l'attività eseguite per vari clienti della Per_2 società e di re-installare alcuni software, ma non ha saputo dire in che misura e per quanto tempo sia durata tale attività, né tantomeno se le password di amministratore fossero in possesso solo del ricorrente o anche della convenuta, e se vi fosse la possibilità di resettarle. pagina 10 di 19 Per contestare quanto dichiarato dal teste la parte ricorrente ha chiesto di poter Tes_4 depositare alcuni documenti 'in prova contraria', che non sono stati ammessi in ragione della evidente tardività della produzione.
Infine, all'udienza del 14 giugno 2022 la teste di parte convenuta Testimone_5 dipendente di una ditta di vendita all'ingrosso di alimentari cliente della
[...]
ha affermato che, benchè il principale referente della Controparte_1 [...]
fosse era capitato che si recasse presso la sede CP_1 Parte_2 Pt_1 aziendale per conto della convenuta per l'installazione di hardware, software, programmi antivirus e aggiornamenti, occupandosi anche dell'installazione di stampanti, modem e monitor, mediante collegamento dei cavi di connessione. Inoltre, ha riferito che durante tali interventi, in caso di difficoltà, capitava che abbia chiamato i titolari per Pt_1 chiedere chiarimenti, delucidazioni, specifiche per poter operare. Pur non essendo in grado di ricordare di tipo di interventi svolti dal ricorrente presso la sede aziendale, la teste ha anche confermato il contenuto di ben quarantaquattro rapportini di Tes_5 intervento dal 2004 al 2009 effettuati dal e da lei sottoscritti, prodotti in atti con il Pt_1
CD allegato al ricorso ed esibiti in udienza.
7. La prova testimoniale risulta particolarmente significativa nella parte in cui ha confermato il contenuto di oltre settanta rapportini o schede di intervento prodotti in atti in CD rom e esibiti in cartaceo nel corso della deposizione ai testi Per_3 Tes_2
e recanti la firma di come esecutore tecnico dell'intervento e Tes_3 Tes_5 Pt_1 delle stesse testi che li hanno riconosciuti.
Dalla descrizione degli interventi contenuta nei rapportini, emerge che l'odierno ricorrente si occupava di molteplici attività, sia dell'installazione di periferiche e hardware, inclusi router, Vpn, server, stampanti e Pc desktop, sia delle verifiche relative a problemi di posta elettronica, accesso remoto e trasferimento dei dati, con conseguente risoluzione dei problemi tecnici riscontrati, sia dell'installazione e dell'aggiornamento del programma Mexal, Office o altri software come antivirus, filtri antispam e di altre numerosissime altre attività tecniche, minutamente descritte nelle varie schede in atti, cui si rimanda, che riportano anche l'orario di inizio e fine esecuzione dell'intervento, spesso per una durata di diverse ore consecutive.
Si tratta di attività richiedenti quantomeno delle buone conoscenze tecnico informatiche, acquisibili anche con l'esperienza operativa, di media complessità, che appaiono giocoforza svolti in autonomia, in quanto eseguiti da (da solo) presso le Pt_1
pagina 11 di 19 sedi dei clienti.
E' infatti indimostrato, ed inverosimile, che tutti gli interventi, la maggior parte dei quali risultano documentalmente aver avuto una durata superiore ad un paio d'ore, fossero eterodiretti e svolti in collegamento telefonico con altri tecnici della datrice di lavoro o della società concessionaria Passepartout, risultando al più che lo stesso quando aveva necessità, per specifiche problematiche, si rivolgeva ai tecnici di quest'ultima o ai colleghi della di maggiore esperienza. Controparte_1
Una ulteriore conferma dell'adibizione del ricorrente allo svolgimento di mansioni di discreta complessità risulta dal carteggio e-mail intercorso tra il 2004 e il 2009 con la partner commerciale Passepartout, allegato come documento 5 dal ricorrente (non contestato, ed anzi menzionato nella memoria di costituzione della convenuta come indicativo dell'utilizzo di procedure operative errate da parte del ricorrente), nel quale segnala varie problematiche tecniche riscontrate durante gli interventi nella Pt_1 configurazione di vari programmi e accessori (MySQL in ambiente Linux o Mexal in ambiente Windows e altri di non facile comprensione per i profani), dimostrandosi in grado di adoperare un linguaggio tecnico complesso appropriato, e consentendo agli interlocutori delle Passpartout di comprendere il tipo di problema e di proporre soluzioni, sul presupposto che fosse in grado di applicarle presso il cliente. Pt_1
8. Quanto riportato in ordine alle mansioni svolte dal ricorrente conferma quanto riferito in premessa, e cioè che effettivamente il non si limitava a svolgere Pt_1 compiti di semplice impiegato di quinto livello, ma si occupava continuativamente di aspetti per i quali occorreva una specifica conoscenza tecnica e particolari capacità tecnico-pratiche, occupandosi di verificare le problematiche riscontrate e dell'installazione di software e hardware, e di predisporre quanto necessario per la soluzione dei problemi tecnici rilevati.
Avuto riguardo alla declaratoria del terzo livello a cui aspira il ricorrente, che, come precisato più sopra, comprende coloro che “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e lavoratori specializzati provetti che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, deve tuttavia rilevarsi che mancano elementi circa l'esistenza della necessaria approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica pagina 12 di 19 comunque conseguita (essendo documentato sotto questo profilo unicamente il superamento di un corso per la certificazione di idoneità 2004 di Passepartout), nè del necessario elevato grado di autonomia richiesto o della elevata complessità delle attività richieste.
Ed infatti mal si attagliano alla attività svolta da le figure esemplificative del Pt_1 terzo livello del “20) programmatore minutatore di programmi (...)”, essendo pacifico che non svolgesse attività di programmazione ma semplicemente di installazione di software e del “28) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per
l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
(…);” mancando elementi per ritenere che fosse in grado di svolgere con la necessaria autonomia operativa ogni tipo di individuazione e valutazione di guasti, scegliendo la successione e la modalità degli interventi, e di eseguire “qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà”.
Al contrario, le mansioni espletate dal ricorrente rientrano pienamente in quelle previste dal quarto livello del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio applicabile al rapporto, che ricomprende i lavoratori che “eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite “ nel quale rientrano, tra gli altri, i profili di “ 5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni
(...)” e “29 h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti.”.
Ed infatti non può dubitarsi del fatto che le attività di installazione di hardware e software eseguite dal ricorrente, così come descritte dai testi e riportate nelle schede tecniche degli interventi eseguiti nell'intero periodo, in buona parte riconosciute dai testi, richiedano ordinariamente 'specifiche cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite' di tipo informatico e abbiano consentito a di individuare guasti di normale Pt_1
pagina 13 di 19 rilevazione ed eseguire lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrica e/o meccanica.
L'inferiore inquadramento del ricorrente nel 5° livello del C.C.N.L. non è quindi giustificato in ragione delle mansioni effettivamente attribuite, cosicchè assunto Pt_1 nel gennaio 2003, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nel 4° livello del
C.C.N.L., quantomeno a partire da gennaio 2004, a distanza di un anno dall'assunzione, e cioè da quando, come riportato nella stessa memoria di costituzione, venne adibito ad interventi di consegna e aggiornamento dei programmi presso i clienti della convenuta.
Conseguentemente il ricorrente è creditore della società convenuta per le differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel IV livello ricoperte a partire da gennaio 2004.
*
9. Per quanto riguarda l'importo delle differenze retributive dovute al ricorrente per il superiore inquadramento dal 2004 fino alla cessazione del rapporto, deve farsi riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, che sono stati fatti oggetto di generica contestazione sui criteri di calcolo.
Sulla base di tali conteggi, risulterebbero dovute differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dal 2003 al 2009 pari ad euro 20.507,07, che non possono essere riconosciute in tale misura nel caso di specie, sia in quanto si ritiene provato lo svolgimento di mansioni superiori solo a partire dal 2004 e sia perché il livello superiore da riconoscere non è il terzo, rivendicato in via principale, ma il quarto.
I conteggi, abbastanza lineari in quanto prendono in considerazione la paga base tabellare e la contingenza (oltre festivi, carenza per malattia e una tantum nei limiti inclusi in busta paga) per 13 mensilità, sono predisposti in due distinti prospetti per ciascun anno dal 2003 al 2009, uno relativo al quinto livello assegnato dal datore di lavoro e uno relativo al terzo livello cui in via principale aspira il ricorrente.
Non essendo disponibili conteggi specifici per il 4° livello, che non si è ritenuto di dover disporre per ragioni di economia processuale, può farsi riferimento, in applicazione dell'art. 432 c.p.c., agli importi della retribuzione base dovuta per il 5° livello aumentati percentualmente in rapporto al valore dell'aumento dovuto per il superiore 4° livello, da calcolarsi con i criteri che si espongono di seguito.
Per l'individuazione della percentuale, deve farsi riferimento alle (uniche) tabelle retributive incluse nel CCNL prodotto in atti in CD-rom come documento 11, a pag. 109 pagina 14 di 19 sub Tabella A e B, che riportano la retribuzione dovuta nel periodo 1995 e 1996.
Queste evidenziano una differenza costante nella retribuzione base e nei relativi aumenti tra il 5°(713,943 per il 1995 e 777,186 per il 1996) e il 4° livello (790,221 per il
1995 e 860,221 per il 1996) corrispondente ad una maggiorazione percentuale del
10,68% della retribuzione del 5° livello che, equitativamente, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può essere utilizzata per calcolare, sulla base dei conteggi in atti per gli anni dal 2004 al
2009, l'incidenza della maggiorazione dovuta sui vari istituti per il 4° livello superiore.
In particolare, avuto riguardo all'anno 2004, per il quale dai conteggi risulta dovuto un importo base complessivo di euro 16.112,22 per il 5° livello, con il riconoscimento del 4° livello si ritiene spettante l'importo di 17.833,01 (16.112,22+10,68%= 17.833,01) così che per l'anno 2004, a titolo di differenze retributive tra 4° e il 5° livello, risulta dovuto l'importo di euro 1720,79 (17.833,01 - 16.112,22=1720,79, oppure 16.112,22 x
10,68%=1720,79).
Applicando il medesimo schema di conteggio semplificato per l'anno 2005, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 16.797,30 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il 5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1793,95.
Per l'anno 2006, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 17.207,61 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1837,77.
Per l'anno 2007, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 17.618,44 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 1881,65.
Per l'anno 2008, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 18.729,29 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 2000,28.
Per l'anno 2009, per il quale nei conteggi risulta dovuto per il 5° livello un importo di euro 19.255,67 da moltiplicare per il 10,68%, a titolo di differenze retributive tra 4° e il
5° livello risulta dovuto l'importo di euro 2056,50.
Sommando gli importi delle differenze retributive così calcolate per le annualità dal
2004 al 2009 risulta quindi dovuta una differenza pari a euro 11.290,94.
Analogo conteggio, sempre con il medesimo criterio equitativo, può applicarsi anche per le differenze richieste a titolo di trattamento di fine rapporto, moltiplicando il valore pagina 15 di 19 che nei conteggi viene indicato come pagato in rapporto al 5° livello con esclusione dell'annualità 2003, euro 7759,32 (9.040,40-1281,08), per il coefficiente del 10,68%, ottenendo così l'importo della differenza dovuta per TFR del 4° livello pari a euro 828,69.
L'importo delle differenze retributive complessivamente dovuto è quindi pari ad euro
12.119,63, ottenuta sommando l'importo delle differenze retributive per 13 mensilità delle annualità dal 2004 al 2009 (euro 11.290,94) all'importo delle differenze calcolate sul trattamento di fine rapporto (euro 828,69), da maggiorare di rivalutazione e interessi come per legge.
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10. Non si ritiene fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per un importo complessivo di euro 8.790,00, di cui euro 8000 per il compenso relativo all'attività svolta dai tecnici per rimediare alla sottrazione dei blocchetti di ricevute rosse, euro 283 per la reinstallazione dell'archivio redditi presso il cliente ON in ragione della mancanza delle password, ed euro 500 per il reinserimento dei dati presso il cliente che sarebbero stati cancellati da Parte_3 Pt_1
Deve infatti ritenersi che la parte convenuta non abbia dato adeguata prova della effettiva esistenza dei danni che afferma di aver subito a seguito della contestata sottrazione delle schede di intervento e delle password da parte del nonchè dalla Pt_1 cancellazione dei dati del cliente , in quanto dalle prove testimoniali e dalla Pt_3 documentazione prodotta non emerge che vi sia stato un effettivo danno alla società convenuta, anche in termini di maggiori costi effettivamente sostenuti, che possa essere con certezza ricondotto ad azioni o omissioni del ricorrente.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno derivato dalla indebita appropriazione dei blocchetti contenenti la copia rossa delle schede di intervento, deve rilevarsi che la descrizione della condotta di allegata nella memoria di Pt_1 costituzione in termini piuttosto generici, è più specificamente ricostruibile solo dalla lettura della querela penale in atti, prodotta dallo stesso ricorrente, il quale si è difeso affermando che le schede rosse sarebbero comunque dovute rimanere nella disponibilità del tecnico che ha eseguito l'intervento.
I testi che hanno riferito in proposito ( e ) hanno Controparte_2 Testimone_4 fornito indicazioni assolutamente vaghe in ordine all'utilizzo delle ricevute da parte della convenuta e ai rimedi posti in essere dalla al seguito Controparte_1 dell'indisponibilità dei blocchetti, che si rivelano del tutto inidonee a dimostrare l'assunto pagina 16 di 19 difensivo della convenuta.
Il teste si è infatti limitato a riferire che dopo le dimissioni del gli Tes_4 Pt_1 operatori della società convenuta si erano occupati di ricostruire le attività eseguite dalla società “non so per quanto tempo”, aggiungendo, in risposta al capo 28, in merito all'intervento presso la sede ON, che la convenuta aveva dovuto installare vari software presso i clienti seguiti da precisando “non so di quali clienti stiamo Pt_1 parlando e i costi di tale interventi”, e “non so se le password amministratore erano in possesso solo del o anche della società”. Pt_1
Inoltre, è pacifico che le schede venissero redatte in triplice copia, così come riferito dal teste , il quale ha precisato che i blocchetti delle ricevute d'intervento venivano Tes_4 redatti su carta chimica in tre copie, la verde che restava al cliente, la bianca che veniva riportata giornalmente in azienda e la rossa che veniva trattenuta dal tecnico quantomeno fino alla fine del blocchetto.
Non vi è prova invece del fatto che le schede rosse fossero così indispensabili ai fini di ricostruire gli interventi effettuati dai tecnici della in quanto Controparte_1 comunque è pacifico che la convenuta disponesse delle corrispondenti schede bianche e nessuno dei testi sentiti ha confermato la circostanza, francamente inverosimile, che nel database informatico aziendale relativo ai clienti fosse riportata solo la data dell'intervento e il nome del tecnico, con rimando alla scheda rossa conservata in ordine cronologico, senza alcuna annotazione informatica circa il tipo di intervento effettuato.
Analoga considerazione risulta svolta nell'ambito del processo penale dalla Cassazione con la sentenza in atti Cass. Pen. n. 32906/2017, resa all'udienza del 17 marzo 2017, che ha annullato la sentenza di condanna per l'appropriazione indebita dei blocchetti impugnata da osservando, tra l'altro, che “è risultato - nell'ambito della Pt_1 istruttoria per come esplicitata nel provvedimento impugnato- che era presente, a fini amministrativi, un ulteriore fascicolo con una ulteriore copia della medesima ricevuta.”
Per quanto invece riguarda l'altra voce di danno posta alla base della richiesta in via riconvenzionale, la teste , come già riportato più sopra, ha ricordato Controparte_2 che nel 2008, allorchè si trovava nell'ufficio della cliente il ricorrente aveva Parte_3 eseguito un aggiornamento al programma Mexal senza eseguire la copia di sicurezza prima dell'aggiornamento, cancellando tutti i dati contabili della cliente. ha CP_2 aggiunto che, su incarico della per rimediare all'errore di Controparte_1
aveva dovuto reinserire manualmente i dati, ricevendo dalla convenuta un Pt_1
pagina 17 di 19 compenso di euro 500 per tale attività. La relativa fattura in atti emessa dalla teste
, prodotta dalla convenuta come doc. 11 allegato alla memoria, è tuttavia CP_2 datata 11 gennaio 2010 e riporta la dicitura “Vs dare per recupero dati c/o vostro cliente per numero 25 ore a euro 20/cad, causa errata installazione aggiornamento Parte_3
MEXAL effettuata dal Vs. collaboratore nel mese di luglio 2009”. Pt_1
È agevole osservare che la dicitura del documento contabile non è congrua rispetto alla descrizione dell'evento dannoso e dell'intervento che la teste afferma di aver effettuato per rimediare, ed inoltre manifesta evidenti incongruenze circa la collocazione temporale del fatto, in quanto durante la testimonianza ha fatto riferimento ad CP_2 un intervento del 2008, mentre la fattura, emessa nel gennaio 2010, menziona un intervento del luglio 2009.
In definitiva, anche per questa voce di danno, non può ritenersi adeguatamente provata né la condotta del ricorrente che avrebbe arrecato il danno (che non era stata a suo tempo neppure fatta oggetto di formale contestazione disciplinare), nè tantomeno la correlazione della stessa con le spese che la convenuta afferma di avere sostenuto al fine di porvi rimedio, così che la domanda riconvenzionale deve essere integralmente rigettata.
*
Alla luce della motivazione che precede, respinta la domanda riconvenzionale, in parziale accoglimento del ricorso, deve quindi ritenersi accertato che Parte_1 assunto come impiegato di quinto livello del CCNL per il settore Commercio e terziario
Confcommercio, dal 2004 al 2009 ha svolto alle dipendenze della convenuta mansioni di quarto livello, così che la società deve essere condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo lordo di euro 12.119,63, dovuto a titolo di differenze retributive tra i due livelli per le annualità dal 2004 al 2009
(euro 11.290,94) e trattamento di fine rapporto (euro 828,69), il tutto maggiorato di interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo, ai sensi dell'art. 429 u.c. c.p.c., trattandosi di crediti di lavoro.
Sussistono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo, sia in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale e sia in quanto il ricorso è stato accolto per un importo di euro 12.119,63, pari a circa il 60% dell'importo originariamente richiesto (euro 20.507,07).
Le spese per il residuo seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come integrato dal d.m. 147/2022, sui valori prossimi pagina 18 di 19 ai medi dello scaglione per le cause di lavoro del valore corrispondente (tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00), per tutte le fasi, devono essere poste a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 8 novembre 2013 da nei confronti della società con sede in Cagliari, Parte_1 Controparte_1 come sopra rappresentata:
1) accerta che assunto alle dipendenze della convenuta come Parte_1 impiegato di 5° livello del CCNL per il settore Commercio e terziario Confcommercio, dal 2004 al 2009 ha svolto mansioni di 4° livello;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente
[...]
dell'importo complessivo lordo di euro 12.119,63, dovuto a titolo di differenze Pt_1 retributive tra i due livelli per le annualità dal 2004 al 2009 e sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi in misura legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino al saldo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
4) compensa le spese di lite tra le parti in misura di un terzo, condannando la
[...] al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il residuo, in misura di Controparte_1 euro 3.600,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il giorno 24 ottobre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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