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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, iscritta al n. 1306 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via A. Pacinotti C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Della C.F._2
Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giannini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 22 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29 giugno 2002 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di IG (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 12 gennaio 2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e a Viterbo il 16 aprile 2012, minorenne;
che sono separati per Persona_2
effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data
16 luglio 2020; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I ricorrenti dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione al trascorso rapporto matrimoniale;
confermano che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2. Con riferimento alla casa sita in IG alla Via Vittorio Olivieri 64, la signora si impegna a trasferirne la nuda proprietà ai figli e , con Parte_1 Per_1 Per_2
diritto di abitazione vita natural durante per Lei e ad ogni fine di legge, le parti si danno reciprocamente atto, che il suindicato trasferimento immobiliare in favore dei figli, rappresenta l'elemento funzionale ed indispensabile, che ha permesso ai coniugi di dirimere le controversie patrimoniali tra i predetti insorte ed in ragione di ciò sono addivenuti alla stipula dei presenti accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio (risoluzione Agenzia Entrate circ. 65/E del 16/07/2015).
3. Il figlio minor , di anni 12, viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori, con dimora abituale e prevalente presso la madre. Le modalità di visita e
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
di permanenza del figlio con il padre, in assenza di diverso accordo tra le parti, saranno regolate come segue: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali individuati nei giorni di Lunedì e Giovedì quanto a
PO dalle ore 15:00 alle ore 20:00, senza consumazione della cena, con impegno di prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e con impegno di seguire il figlio nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio pomeridiano nonché di occuparsi di ogni altra attività programmata in detti giorni. Il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato sin dal mattino, sino alla domenica sera con l'obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, dopo la consumazione della cena, entro e non oltre le ore
22:00 durante il periodo scolastico. Al di fuori del fine settimana di spettanza, il padre potrà prendere con sé il figli il sabato mattina quando la madre sarà Per_2
occupata per il turno di lavoro, riaccompagnandolo per il pranzo entro le ore 13:00, salvo diverso accordo. Per i periodi di vacanza, il padre potrà avere con sé il figlio, in alternanza con la madre, almeno sette giorni durante le festività natalizie in modo da includere in detto periodo, ed alternativamente, un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno nonché, alternativamente con la madre, nel giorno dell'Epifania; durante le festività pasquali, alternando con la madre, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; quanto alle vacanze estive, un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 10 giugno. I genitori si impegnano a preferirsi reciprocamente per la cura, l'assistenza e la permanenza del figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, rispetto ad altre figure familiari di riferimento ed a terzi;
in particolare, nella settimana in cui la signora è occupata nel turno Pt_1
pomeridiano, sarà preferita la permanenza del figlio presso il padre, previa comunicazione ed accordi tra i genitori di volta in volta almeno ventiquattr'ore prima.
4. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figli l'assegno mensile di euro 320,00 da versare entro Per_2
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica del figlio stesso.
Quanto alle spese straordinarie, le parti dichiarano di voler applicare, tanto in ordine alla loro esatta individuazione, quanto alle modalità di contribuzione e riparto delle stesse nella misura del 50% ciascuno, il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Viterbo, reso esecutivo con provvedimento del giorno
11.09.2018, che entrambi dichiarano di conoscere e di volere applicare per l'intero nel suo testo originale, ivi da intendersi pertanto integralmente riproposto e trascritto.
5. In riferimento al figlio maggiorenn , le parti danno atto e riconoscono che Per_1
lo stesso è divenuto economicamente autosufficiente e che pertanto è in grado di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno ordinario e straordinario. Per
l'effetto le parti stabiliscono che nessun contributo è più dovuto dal signo Pt_2
alla signor per il mantenimento del figli . Pt_1 Per_1
6. Le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso alla richiesta del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
IG (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 22 maggio 2025, iscritta al n. 1306 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via A. Pacinotti C.F._1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Guido Conticelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Della C.F._2
Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Antonella Giannini che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 22 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29 giugno 2002 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di IG (VT), parte II, serie A, n. 6).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 12 gennaio 2005, maggiorenne ed economicamente indipendente, e a Viterbo il 16 aprile 2012, minorenne;
che sono separati per Persona_2
effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo e pubblicato in data
16 luglio 2020; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I ricorrenti dichiarano di aver già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione al trascorso rapporto matrimoniale;
confermano che ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio sostentamento e mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2. Con riferimento alla casa sita in IG alla Via Vittorio Olivieri 64, la signora si impegna a trasferirne la nuda proprietà ai figli e , con Parte_1 Per_1 Per_2
diritto di abitazione vita natural durante per Lei e ad ogni fine di legge, le parti si danno reciprocamente atto, che il suindicato trasferimento immobiliare in favore dei figli, rappresenta l'elemento funzionale ed indispensabile, che ha permesso ai coniugi di dirimere le controversie patrimoniali tra i predetti insorte ed in ragione di ciò sono addivenuti alla stipula dei presenti accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio (risoluzione Agenzia Entrate circ. 65/E del 16/07/2015).
3. Il figlio minor , di anni 12, viene affidato congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori, con dimora abituale e prevalente presso la madre. Le modalità di visita e
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
di permanenza del figlio con il padre, in assenza di diverso accordo tra le parti, saranno regolate come segue: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali individuati nei giorni di Lunedì e Giovedì quanto a
PO dalle ore 15:00 alle ore 20:00, senza consumazione della cena, con impegno di prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna e con impegno di seguire il figlio nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio pomeridiano nonché di occuparsi di ogni altra attività programmata in detti giorni. Il padre potrà tenere con sé il figlio nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato sin dal mattino, sino alla domenica sera con l'obbligo di riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, dopo la consumazione della cena, entro e non oltre le ore
22:00 durante il periodo scolastico. Al di fuori del fine settimana di spettanza, il padre potrà prendere con sé il figli il sabato mattina quando la madre sarà Per_2
occupata per il turno di lavoro, riaccompagnandolo per il pranzo entro le ore 13:00, salvo diverso accordo. Per i periodi di vacanza, il padre potrà avere con sé il figlio, in alternanza con la madre, almeno sette giorni durante le festività natalizie in modo da includere in detto periodo, ed alternativamente, un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno nonché, alternativamente con la madre, nel giorno dell'Epifania; durante le festività pasquali, alternando con la madre, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo; quanto alle vacanze estive, un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 10 giugno. I genitori si impegnano a preferirsi reciprocamente per la cura, l'assistenza e la permanenza del figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, rispetto ad altre figure familiari di riferimento ed a terzi;
in particolare, nella settimana in cui la signora è occupata nel turno Pt_1
pomeridiano, sarà preferita la permanenza del figlio presso il padre, previa comunicazione ed accordi tra i genitori di volta in volta almeno ventiquattr'ore prima.
4. Il signor corrisponderà alla signora quale contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento del figli l'assegno mensile di euro 320,00 da versare entro Per_2
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il giorno quindici di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della completa indipendenza economica del figlio stesso.
Quanto alle spese straordinarie, le parti dichiarano di voler applicare, tanto in ordine alla loro esatta individuazione, quanto alle modalità di contribuzione e riparto delle stesse nella misura del 50% ciascuno, il Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Viterbo, reso esecutivo con provvedimento del giorno
11.09.2018, che entrambi dichiarano di conoscere e di volere applicare per l'intero nel suo testo originale, ivi da intendersi pertanto integralmente riproposto e trascritto.
5. In riferimento al figlio maggiorenn , le parti danno atto e riconoscono che Per_1
lo stesso è divenuto economicamente autosufficiente e che pertanto è in grado di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno ordinario e straordinario. Per
l'effetto le parti stabiliscono che nessun contributo è più dovuto dal signo Pt_2
alla signor per il mantenimento del figli . Pt_1 Per_1
6. Le parti si rilasciano sin da ora reciproco consenso alla richiesta del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
IG (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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