Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3216/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ Civile
Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.
Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2022 al numero 3216, e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Perugia (PG), Via Fiume n. 17, C.F._2 presso l'avv. Francesco Latini come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
(P.I. e, per essa, non Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 costituito;
CONVENUTO - OPPOSTO avente ad oggetto: contratti bancari;
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18 giugno 2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 750/2022 emesso dall'intestato
Tribunale il 6 maggio 2022 (N.R.G. 2066/2022), in forza del quale è stato loro ingiunto il pagina 1 di 5
Immobiliare S.r.l., oggi in fallimento con Controparte_3
Gli opponenti hanno innanzitutto eccepito l'incompetenza per il monitorio del Tribunale di Perugia dovendosi radicare la competenza, ai sensi degli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Spoleto. Secondo la prospettazione delle parti, infatti, l'unico elemento di collegamento con il circondario dell'intestato Tribunale sarebbe la sede della Ciemme Sistema
Immobiliare S.r.l., circostanza comunque inidonea a fondare il cumulo soggettivo ex art. 33 cod. proc. civ. in ragione della sussistenza della competenza funzionale inderogabile del giudice delegato al fallimento quanto alla domanda di pagamento verso il fallimento indirizzata.
Nel merito, la parte ha eccepito la prescrizione del diritto di credito dedotto in giudizio, la carenza di titolarità della situazione giuridica controversa in capo all'opposta,
l'indeterminatezza dell'obbligazione di cui si chiede l'adempimento e la carenza di prova in ordine alle modalità utilizzate per la quantificazione del credito.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento dell'incompetenza del Tribunale di Perugia in favore di quello di Spoleto;
nel merito,
l'accertamento negativo del credito con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. – L'opposta, benché ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e se ne deve dichiarare la contumacia.
3. – La causa è stata istruita in via documentale e, ritenuta matura per la decisione, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 18 giugno 2025. In quella sede il procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni e quindi discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione con il termine di cui all'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ.
4. – Esaminando, preliminarmente, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Perugia, si osserva come la stessa è da ritenersi non ritualmente formulata e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Come è noto, infatti, nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile non contenga la contestazione di tutti i fori astrattamente competenti deve essere considerata come non apposta ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.
pagina 2 di 5 Dall'esame della citazione in opposizione emerge come gli opponenti abbiano contestato la competenza dell'intestato Tribunale con riferimento sia ai fori speciali di cui all'art. 20 cod. proc. civ., indicando nel Tribunale di Spoleto il forum contractus e il forum destinatae solutionis, sia con riferimento al foro generale persone fisiche di cui all'art. 18 cod. proc. civ. riferibile al luogo di residenza della parte convenuta, anche in questo caso indicando il Tribunale di
Spoleto. Hanno cioè sostenuto che il creditore, citando anche il fallimento, si è costituito un convenuto di comodo unitamente al quale citare anche i fideiussori (di cui uno era certamente amministratore della società fallita) dinanzi questo Ufficio, nella consapevolezza della inammissibilità della domanda verso il fallimento.
In altri termini, gli opponenti hanno mosso le loro contestazioni sull'esclusivo crinale della competenza territoriale derogabile.
Così dovendosi lealmente interpretare l'atto introduttivo, deve osservarsi che non risulta, tuttavia, contestata la competenza con riferimento all'ulteriore criterio di collegamento di cui al medesimo art. 18 cod. proc. civ. – che costituisce criterio autonomo e alternativo a quello della residenza – del domicilio dei convenuti, potenzialmente idoneo a radicare la competenza quale il foro generale delle persone fisiche.
Come affermato infatti nella stessa pronuncia richiamata dagli opponenti – e come a più riprese ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass. civ., Sez. IV, ord. 21941 del 10 settembre 2018; Cass. civ., Sez. IV, ord. n. 22510 del 4 novembre 2016) –, infatti, “In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 cod. proc. civ., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui a precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché' quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza” (cfr. Cass. civ., Sez. IV, ord. n. 25891 del 21 dicembre 2010).
Deve dunque rilevarsi che l'eccezione di incompetenza, per come formulata, è inammissibile e dunque questo Ufficio si intende competente per il procedimento monitorio e, in ogni caso, funzionalmente competente per l'opposizione.
pagina 3 di 5 5. – Passando ora all'esame del merito dell'opposizione proposta, si osserva come l'opposizione è fondata e deve essere accolta con conseguente revoca del provvedimento monitorio.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, deve osservarsi in via immediata l'eccezione di parte opponente afferente alla carenza di titolarità della situazione giuridica controversa in capo alla società opposta, attesa la sua idoneità alla definizione del presente giudizio.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Come è noto, in tema di cessione di crediti in blocco, la norma di cui all'art. 58, c. 2, Pt_3 dispensa dalla notifica nei confronti del debitore richiesta dall'art. 1264 cod. civ., individuando nella pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale lo strumento più idoneo a contemperare la tutela del ceduto con le esigenze di agevole gestione del numero ingente di rapporti normalmente oggetto di questo tipo di cessioni.
Detto regime pubblicitario alternativo – come correttamente ricostruito dagli opponenti e riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità – non deroga all'onere di provare in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria e, quindi, la ricomprensione dello specifico credito dedotto nell'operazione di cessione comunicata in Gazzetta Ufficiale (cfr., da ultimo,
Cass. civ., sez. III, ord. n. 10200 del 16 aprile 2021).
La circostanza, infatti, laddove contestata come nel caso di specie (dove è stato contestato che il credito sia ricompreso entro la cessione) deve essere oggetto di prova da parte della cessionaria del credito.
Nel caso di specie, si osserva come la documentazione depositata dall'opposta in sede di ricorso monitorio – stante la scelta di rimanere contumace nel presente giudizio di opposizione
– non risulta idonea a fondare la prova che la stessa era onerata di fornire.
In riferimento alla questione della titolarità della situazione giuridica, infatti, l'istituto di credito si è limitato a depositare l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è stato pubblicato l'avviso dell'intervenuta cessione – la cui formulazione, peraltro, non consente di accertare univocamente l'effettiva successione nel diritto controverso – e a indicare genericamente il sito internet della società cedente come luogo dove rinvenire l'elenco dei crediti oggetto di cessione. La parte, poi, non ha neanche espressamente indicato il codice identificativo interno pagina 4 di 5 del rapporto contrattuale in questione, dato necessario per procedere alla ricerca nella copiosa documentazione di cui al sito internet citato.
Ad ogni buon conto, rinvenuto quello che sembrerebbe essere il codice identificativo del rapporto nella certificazione notarile allegata al ricorso monitorio (cfr. doc. 4 – Ricorso monitorio), non può che evidenziarsi che neppure un controllo d'ufficio all'indirizzo indicato sull'estratto di Gazzetta Ufficiale ha consentito la verifica della ricomprensione del credito nella cessione che si afferma avvenuta.
Ne deriva che l'eccezione di carenza della titolarità della situazione giuridica controversa deve, in conseguenza, essere accolta con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta contumace e si liquidano in dispositivo ex D.M. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto delle fasi del procedimento effettivamente svolte – in specie, escludendo la fase istruttoria – e nella misura minima dello scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (minimi:
4.217 euro;
massimi: 21.155 euro). L'inammissibilità della questione preliminare di competenza consente la compensazione parziale nella misura della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 6 maggio 2022, n. 750;
- condanna e per essa al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 solidale favore di e di spese che liquida in complessivi Parte_1 Parte_2 euro 2.108,50 già operata la compensazione, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia il 23 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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