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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6191 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
03.04.2025, vertente
Tra
( e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Barano d'Ischia (NA), Piazza San Rocco, n. 26, presso lo studio dell'Avv.
Gianpaolo Buono che li assiste e difende in virtù di procura separata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
- Appellanti -
Contro
( e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in
[...] C.F._4
Roma, Via Premuda, n. 1/A, presso lo studio degli Avv.ti Milena Esposito e Roberto Diddoro che li assistono e difendono giusta procura separata in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellati -
Nonché Contro
, , Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, ,
[...] Controparte_8 [...]
e . Controparte_9 Controparte_10
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 16.01.2025, per la quale veniva disposta la presenza dei procuratori delle parti, nessuno di essi compariva e la causa è stata quindi definitivamente rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza del 03.04.2025 con la modalità di trattazione scritta.
Ebbene, stante la mancata redazione di note delle parti a quest'ultima udienza ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 c.p.c., nella specie ricorrenti stante la mancata partecipazione delle parti all'udienza in presenza del
16.01.2025 e cartolare del 03.04.2025, quest'ultima coincidente con l'astensione dalle udienze proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli con delibera n. 98 del 18.03.2025.
2 È bene ricordare sul punto che il diritto del difensore aderente all'astensione dalle udienze deliberata dal competente organismo forense a ottenere un differimento della trattazione della causa, presuppone che l'adesione sia preventivamente portata a conoscenza dell'ufficio, anche mediante semplice dichiarazione rassegnata a verbale della stessa udienza (ovvero, in caso di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nelle relative note), versandosi in presenza di una facoltà del difensore che, pur avendo origine o fonte in un deliberato "collettivo", si esercita mediante un atto di esternazione individuale, la cui presenza è indefettibile, appartenendo la facoltà di aderire all'astensione, alla sfera dei diritti personali (cfr. Cass. 684/2018, Cass. 1567/2013, Cass.
10296/2002; v. anche Corte cost. 171/1996).
Nella specie, alcuna comunicazione è pervenuta da parte dei difensori, circa la loro volontà di aderire all'astensione, onde il mancato deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. deve reputarsi equivalente alla mancata comparizione in udienza, ai sensi dell'articolo 309 c.p.c.
Va doverosamente aggiunto che in caso di mancata comparizione delle parti in due udienze successive, nel regime processuale attualmente in vigore è prevista l'immediata estinzione del processo (artt. 181 e 309
c.p.c.), pur se la modifica in tal senso dell'articolo 181 c.p.c. (che, in precedenza, stabiliva la mera cancellazione dal ruolo, cui conseguiva l'estinzione solo se il processo non fosse riassunto nel termine ex art. 307
c.p.c.), da parte dell'articolo 50 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112
(convertito in legge) è stata dichiarata applicabile (dall'articolo 56) ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore (25 giugno 2008).
Il presente giudizio è, invece, iniziato prima del 25 Giugno 2008, come si desume dal numero di ruolo (2007), onde l'anzidetta disposizione
3 transitoria imporrebbe, secondo il vecchio testo dell'articolo 181 c.p.c., la sola cancellazione dal ruolo.
Occorre, tuttavia, tener conto anche della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, che, nel consentire che le udienze di svolgano anche mediante collegamenti audiovisivi ovvero siano sostituite dal deposito di note scritte (art. 127, terzo comma, c.p.c.), ha sia sancito l'equivalenza della trattazione scritta all'udienza (come si evince dal quinto comma dell'articolo 127-ter, c.p.c., secondo cui il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti), sia regolato specificamente gli effetti derivanti dal mancato deposito delle note entro il termine perentorio assegnato dal giudice, in modalità analoghe a quelle previste dagli attuali articoli 181 e 309 c.p.c. in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127- ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di
Appello e alla Corte di Cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008.
Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata
4 comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e
309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
La riformulazione della normativa sullo svolgimento delle udienze e la sua espressa estensione a tutti i processi in corso alla data del 1° gennaio 2023 fa ritenere che tra le discipline transitorie dettate rispettivamente dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 vi sia una relazione d'incompatibilità.
Infatti, l'applicazione dell'articolo 56 del D.L. n. 112 e, quindi, la mera cancellazione dal ruolo dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, ove le parti non compaiano in due udienze successive (situazione perfettamente equivalente a quelle del mancato deposito delle note scritte entro i due termini perentori successivi e della mancata comparizione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 127-ter, quarto comma, c.p.c., e, pertanto, produttiva degli stessi effetti, come dispone l'ultimo comma dell'articolo 127-ter), determinerebbe la disapplicazione della normativa che l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022 estende anche ai processi anzidetti.
Né potrebbe ipotizzarsi un diverso esito del processo determinato dalla scelta del giudice, di carattere meramente ordinatorio, di tenere udienza nelle forme previste dagli articoli 127 e 127-bis, ovvero di adottare le modalità sostitutive ma del tutto equipollenti di cui all'articolo 127-ter.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme
5 considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Da ciò l'estinzione del processo, ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., da dichiarare con sentenza (ex art. 307 ultimo comma c.p.c.).
Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da e Parte_1
nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 CP_2
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4
per la riforma della sentenza n. 9481/17 resa Controparte_5
dal Tribunale Civile di Napoli in data 21-22.09.2017, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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