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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1199/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. FRANCESCA TRAVERSO Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, da- gli avv. Alessandro Ghibellini e FA Ghibellini, presso il cui studio in Ge- nova, V. Ceccardi 1/15, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Edi Spinelli, pres- so il cui studio in Sarzana, via del Murello 6, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- Controparte_2 presentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Inglese, presso il cui studio in Genova, Via Porta degli Archi 3, è elettivamente domiciliata
1 APPELLATA
E contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 qualità di assicuratrice di , rappresentata e difesa, Parte_2 per mandato in atti, dall'avv. Antonello Lucianetti, presso il cui studio in La
Spezia, Via Giacomo Doria 3, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 qualità di assicuratrice di rappresentata e difesa, per man- Controparte_2 dato in atti, dagli avv. Alessandro Cardosi e Paolo Kurecska, presso il cui studio in La Spezia, Viale Italia 381, è elettivamente domiciliata
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, - in riforma dell'impugnata sentenza n. 441/2022 del Tribunale ordinario di La Spezia, resa inter partes, pubblicata in data 21.6.2022 nel giudizio R.G. n. 3342/2014, non notificata, (i) accertare e di- Co chiarare l'inadempimento contrattuale, per i fatti di cui è causa, in capo a
[...]
nonché la responsabilità extracontrattuale a carico di Parte_3 [...] ex art. 2043 cod. civ. e/o 2049 cod. civ.; (ii) per Parte_4
l'effetto, condannare, in solido o come meglio visto, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore e/o Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i
[...] danni patrimoniali subiti e subendi da nella misura di Euro Parte_5
191.955,78, ovvero somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ol- tre rivalutazione ed interessi;
- respingere l'appello incidentale proposto da
[...] in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
- Parte_6 respingere le domande formulate dalle appellate in quanto inammissibili e/o infon- date in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte in primo grado memoria ex art. 183, sesto com- ma, n. 2, con particolare riferimento all'interpello delle convenute sui seguenti ca- pitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1. CP_5
2
[...] ha stipulato con un contratto di appalto per il servizio di manuten- Controparte_2 zione periodica, relativo all'anno 2012, degli apparati elettrici della cabina di tra- sformazione presso l'Ipermercato di Sarzana;
2. in data 11.10.2012, CP_2 ha chiesto a l'autorizzazione a subappaltare, per la detta giorna-
[...] Parte_1 ta, l'intervento di manutenzione della cabina elettrica dell'Ipermercato di Sarzana alla società come da documentazione Controparte_4 che si rammostra sub doc. 3; 3. in data 11.10.2012, le operazioni di manutenzione all'interno della cabina elettrica dell di Sarzana sono Controparte_6 state effettuate dai signori e dipendenti di Persona_1 Persona_2 [...]
;
4. a seguito di sopralluoghi eseguiti sul luogo Parte_7 dell'incidente, nell'ambito del procedimento pe-nale, è emerso che l'incidente, che ha recato danni alla cabina elettrica dell'Ipermercato di Sar-zana, è stato causato dal signor 5. il signor ha omesso di rispettare le normali proce- Per_2 Per_2 dure di manutenzione previste per tali apparecchiature;
6. le procedure di manu- tenzione delle cabine elettriche di MT (media tensione) prevedono che gli inter- venti degli addetti vengano svolti sulla cella senza tensione;
7. il signor Per_2 ha eseguito una manovra manuale, ruotando il selezionatore SL posto nella cabi- na elettrica, portandolo in una posizione prossima a quella di chiusura e in tensio- ne;
8. durante la manovra di cui al capitolo 7, effettuando il signor e ope- Per_2 razioni di manutenzione sulla cabina in tensione, lo stesso veniva folgorato da una scarica elettrica, con conseguente incendio della cabina elettrica dell'Ipermercato;
8. durante la manovra di cui al capitolo 7, effettuando il signor le opera- Per_2 zioni di manu-tenzione sulla cabina in tensione, lo stesso veniva folgorato da una scarica elettrica, con conseguente incendio della cabina elettrica dell'Ipermercato;
9. il selezionatore SL della cabina elettrica è azionabile soltanto manualmente da atto volontario degli addetti;
10. durante le operazioni peritali effettuate sulla cabi- na di trasformazione è stata riscontrata la presenza nella cabina di cartelli monito- ri, schemi elettrici di cabine, istruzioni di manovra ap-plicati alle pareti e sulla cella
MT stessa;
11. a seguito del predetto incidente la cabina elettrica dell'Ipermercato
è stata posta sotto sequestro e dissequestrata solamente in data 2.11.2012, come da documenti 5 e 6 che si rammostrano;
12. , a seguito del fermo del- Parte_1 la cabina elettrica, ha dovuto noleggiare un generatore provvisorio alimentato a gasolio per la conduzione elettrica dell'Ipermercato nonché una cisterna dalla so- cietà , che ha eseguito anche attività di manutenzione, sostenendo un co- Pt_8 sto di euro 9.409,56, quale imponibile, come da fattura che si rammostra sub doc.
8; 13. , a seguito del fermo della cabina elettrica, ha dovuto acquista- Parte_1 re il gasolio di alimentazione del generatore provvisorio sostenendo il costo totale di euro 91.068,00, quale imponibile, come da fatture di Europam che si rammo-
3 strano sub doc. 8; 14. , a seguito del fermo della cabina elettrica, ha Parte_1 dovuto noleggiare un camiongru per lo spostamento del gruppo elettrogeno e del serbatoio del gasolio sostenendo una spesa di euro 360,00, quale imponibile, co- me da fattura di che si rammostra sub doc. 8; Parte_9
15. , a seguito del fermo della cabina elettrica, ha dovuto far eseguire Parte_1
i lavori di montaggio e smontaggio della paratia di legno del trasformatore nonché la realizzazione della chiusura con reti da cantiere del gruppo elettrogeno di scorta e lo spostamento e svuotamento della cisterna gasolio del gruppo elettrogeno di scorta, sostenendo una spesa di euro 980,00, quale imponibile, come da fattura di
IM.E.I.CA s.r.l. che si rammostra sub doc. 8; 16. , a seguito del fermo Parte_1 della cabina elettrica, ha dato incarico ad di eseguire gli interventi rela- CP_2 tivi all'installazione del generatore provvisorio, nonché interventi relativi alla sosti- tuzione della cabina elettrica rimasta danneggiata, sostenendo ulteriore costo di euro 42.687,90, quale imponibile, come da fatture che si rammostrano sub doc. 8;
17. le schede di intervento, che mi vengono rammostrate doc. 15, emesse da
[...]
, atte-stano gli interventi dalla stessa eseguiti su incarico di CP_2 Parte_1 successivamente all'incidente per cui è causa;
18. , a seguito Parte_1 dell'incidente per cui è causa, ha attivato un apposito servizio di vigilanza armata in orario diurno e notturno presso l'Ipermercato, servizio prestato da CP_7
corrispondendo la somma di euro 4.680,00, quale imponibile, come da fattu-
[...] ra che si rammostra sub doc. 8; 19. , a seguito dell'evento per cui è Parte_1 causa, ha subìto danni da mancate vendite per euro 35.418,00, come da prospet- to che si rammostra sub doc. 7; 20. , a seguito dell'evento, ha soste- Parte_1 nuto costi per le consulenze rese da tecnici per un totale di euro 7.352,32 come da fatture che si rammostrano sub doc.
8. Si insiste, altresì, per l'ammissione, già chiesta in primo grado, di CTU contabile al fine di quantificare i danni da mancate vendite subiti da a seguito dell'incidente de quo.”. Parte_1
Per la parte Appellata e appellante in via incidentale e “Vo- CP_1 CP_1 glia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le se- guenti CONCLUSIONI 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile ex art 348 bis cpc l'appello proposto dalla soc. per Parte_1 tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto in- fondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
rigettare co- munque la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e rigettare le domande formulate -in via subordinata- dalla sub b) “accertare Controparte_8
l'esclusiva responsabilità della Parte_10 per i danni causati all'attrice”; e sub c) “dichiarare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore tenuta – e condannarla- a manlevare l'e-
4 sponente dalle domande dell'attrice e a rilevarla indenne di tutte le somme che ri- sultasse essere condannata a pagare per capitale, interessi rivalutazione e spe- se,” perchè infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni dedotte nel giudizio di primo grado e qui riproposte;
3) in via di appello incidentale ex art 334 cpc, rifor- mare la sentenza di primo grado nelle seguenti parti: ove si è statuita la corre- sponsabilità al 50% della soc. Controparte_1 ove è stata stata accolta parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dalla soc.
[...]
ove non sono stati riconosciuti in favore della soc. CP_1 Parte_11 in via riconvenzionale il rimborso delle spese del canone di locazione e di
[...] consulenza e ove si è statuita la compensazione delle spese di lite di primo grado,
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della soc.
[...]
nella causazione del fatto e conseguentemente accogliere la domanda ri- Pt_1 convenzionale spiegata in primo grado dalla soc. e condan- Controparte_1 nare la società appellante al risarcimento dei danni subiti dalla società CP_1 quantificati in € 31.731,31 o nella diversa misura (di € 39.431,31) che
[...] verrà determinata dal Giudice a seguito dell'espletanda istruttoria e condannare l'appellante al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio oltre inte- ressi e rivalutazione;
4) in via di appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello promosso da parte della , in CP_8 Parte_1 riforma della sentenza di primo grado ove ha statuito di riconoscere alla soc. ap- pellante il rimborso di spese per il generatore provvisorio per il noleggio, per la pa- ratia e per la manutenzione del gruppo, si chiede, per le motivazioni esposte in narrativa, di voler diversamente quantificare l'importo del danno asseritamente subito dalla e, con riferimento all'azione di garanzia avviata da CP_8 Parte_1 contro la soc. nella denegata ipotesi di ac- Controparte_1 CP_3 coglimento dell'appello, dichiarare la società (già Controparte_9 [...]
nella persona del suo legale rappresentante tenuta a manlevare la CP_10 società per ogni importo che dovesse essere tenuta a Controparte_1 versare alla e/o alle altre parti in causa, tra cui la soc. Controparte_11 CP_12
ad ogni titolo per i fatti di causa, come quantificato sia in primo grado che in
[...] grado di appello (€ 191.955,78 oltre rivalutazione ed interessi), comprese le spese legali del presente procedimento e interessi e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle somme predette;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via istruttoria, vista la riproposizione da parte della soc. Parte_11 delle istanze istruttorie in occasione della precisazione delle conclusioni in
[...] primo grado, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori e non ammessi dal
5 Giudice così come richiesti nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc de- positate richiesta reiterata a verbale di udienza del 21 marzo 2019, con le note per la trattazione scritta del 4 dicembre 2019, a verbale di udienza del 9 dicembre
2019 ed a verbale di udienza del 7 luglio 2021 come segue: ammettere gli ulteriori testimoni indicati nelle memorie ex art 183 comma 6 cpc n. 2 e n. 3 agli atti da escutere sui capitoli per prova diretta ed in controprova (sui capitoli di controparte ammessi), ammessi come da ordinanza del Giudice Dott.ssa in data Pt_9
6.12.2016. Nello specifico si chiede l'ammissione del teste Ing. Testimone_1 sui capitoli n. 11, 12, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 di cui alle memorie ex art 183 cpcp n. 2 e n. 3 di ed in controprova sui capitoli di controparte Controparte_1 ammessi, ritenendolo essenziale per confermare il contenuto della relazione alle- gata sub 2 da parte convenuta. L'ing è l'unico testimone in grado di Tes_1 confermare il contenuto della relazione da costui redatta, per dare una valutazione tecnica a quanto scritto e per consentire al Giudice di avere un quadro completo circa il reale accadimento dei fatti da confrontare con quanto già dedotto dal tecni- co di controparte. Inoltre vi sono almeno due capitoli ammessi dal Giudice, e quin- di da costei ritenuti importanti ai fini del decidere, che sono riservati unicamente all'Ing e senza una sua escussione, resterebbero privi di prova (vedi Tes_1 capitoli 12 e 23 della memoria n. 2 di;
si chiede inoltre Controparte_1
l'ammissione della teste sui capitoli n. 18, 19, 20, 21, 22 della Testimone_2 memoria n. 2 di perché detta testimone ha gestito la conta- Controparte_1 bilità ed i rapporti di lavoro della e quindi è fondamentale per Controparte_1 quantificare le somme oggetto di domanda riconvenzionale della Parte_11
infine si chiede ammettersi la testimonianza del legale rappresentante del-
[...] la ditta RMD di S FA MA sui capitoli n. 30, 31 e 32 della memoria 183 n. 3 di ed in controprova sui capitoli avversari perché è colui che Controparte_1 ha curato la riparazione del generatore di emergenza in dotazione all Pt_12 perché era fuori uso. Si insiste nell'accoglimento delle contestazioni fatte in ordine alle istanze istruttorie avanzate da parte appellante perché non riproposte in occa- sione delle precisazioni delle conclusioni di primo grado, quindi tardive e non am- missibili.”.
Per la parte Appellata ““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, con- Controparte_2 trariis reiectis, e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, riproposte espressamente a norma dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni non ac- colte nella sentenza di primo grado: - in via principale: respingere l'appello propo- sto Coop in quanto inammissibile e/o in- Parte_1 fondato in fatto e diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario appello: a)
6 determinare il danno risarcibile sulla base delle risultanze istruttorie, rigettando ogni diversa e ulteriore pretesa;
b) dichiarare Controparte_13
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta - e
[...] condannarla - a manlevare l'esponente dalle domande dell'appellante e a rilevarla indenne di tutte le somme che risultasse condannata a pagare per capitale, inte- ressi, rivalutazione e spese;
c) in ogni caso dichiarare Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore, obbligata a garantire e/o
[...] manlevare e/o tenere indenne l'esponente da quanto questa fos- Controparte_2 se tenuta a pagare e per l'effetto condannare la stessa Compagnia assicuratrice al pagamento di tale eventuale somma a favore di - con vittoria di Controparte_2 diritti, onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte Appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis: 1) respingere l'appello di parte poiché infondato in Pt_13 fatto e diritto;
2) con vittoria di spese, compensi di avvocato ed oneri fiscali come per legge, di entrambi i gradi di giudizio con liquidazione, in caso di accoglimento dell'appello incidentale di parte , da operare applicando il D.M. Controparte_15
55/14 e ss modifiche scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00”.
Per la parte Appellata in qualità di assicuratrice di Bologna e Controparte_16
NE srl: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in via principale respingere perché infondato in fatto ed i n diritto l'appello proposto da Parte_14
contro la sentenza n. 441/2 022 del
[...]
Tribunale della Spezia confermando integralmente la decisione impugnata;
in su- bordine , nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avver- sario e di accertata responsabilità di nella produzione Parte_2 dei danni ex adverso lamentati, dichiarare tenuta ad indennizzare Controparte_3
l'assicurata entro e non oltre il limite del massimale di polizza, pari ad €
125.000.00 per sinistro ed anno assicurativo, con scoperti e franchigie contrat- tualmente previsti (10%). Vinte le sp se e competenze di lite".
Per la parte Appellata in qualità di assicuratrice di : Controparte_16 CP_2
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni diver- sa e contraria istanza, in via principale RIGETTARE l'appello proposto nei con- fronti dell'odierna conchiudente in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto per la parte della decisione che non risulti definitiva per effetto dell'avvenuta formazione di giudicato interno e per l'effetto CONDANNARE
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_17 pore, alla refusione in favore dell'odierna conchiudente del compenso professiona- le, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ai sensi dell'articolo 2, D.M.
12.03.2014, n.55, di contributo previdenziale C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% in sentenza
7 provvisoriamente esecutiva ex lege.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(nel prosieguo anche Parte_1 soltanto ) evocava in giudizio e Parte_1 CP_2 Controparte_18
(nel prosieguo anche soltanto alle-
[...] CP_19 Controparte_1
di avere stipulato con la prima società un contratto di appalto per la manu- Pt_15 tenzione degli apparati elettrici di una cabina di trasformazione presso l'ipermercato di Sarzana e che (con l'autorizzazione della committente) in data 11 ottobre 2012, era stato subappaltato alla seconda società un intervento di manu- tenzione nel corso del quale, a causa della condotta negligente di un dipendente della subappaltatrice, si era verificato un incidente che aveva recato gravi danni alla cabina elettrica.
L'attrice chiedeva pertanto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di
[...]
e della responsabilità extracontrattuale di e la con- CP_2 Controparte_1 danna delle due società al risarcimento dei danni patiti, consistenti nelle spese so- stenute per il noleggio di un generatore provvisorio e di una cisterna nonché nell'acquisto di gasolio di alimentazione di detto generatore, dei costi per le perizie di parte e per la vigilanza armata dell'impianto, nonché nelle mancate vendite .
Entrambe le società si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea e chiedendo ed ottenendo di essere autorizzate a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione (per entrambe ) CP_3 che a propria volta si costituivano ritualmente in giudizio. formulava domanda riconvenzionale assumendo che il Controparte_1 sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa dell'attrice e chiedendone la con- danna al risarcimento dei danni patiti, consistenti nel ristoro degli esborsi effettuati nel periodo di inabilità al proprio dipendente rimasto folgorato in occa- Per_2 sione del sinistro che aveva provocato alla cabina elettrica i guasti lamentati dall'attrice.
Istruita la controversia attraverso l'acquisizione di documenti e l'escussione di nu- merosi testimoni, con sentenza n. 441 del 21 giugno 2022 il Tribunale della
Spezia, ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a responsabilità concorrente dell'attrice e della convenuta così statuiva: Controparte_1
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_16
[... , condanna la
[...] Parte_10
in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento della somma di €
[...]
50.908,39 in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interes- si legali sulla somma dall'11 ottobre 2012, fino al saldo;
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_10
, condanna , in persona del
[...] Controparte_14 rappresentante legale p.t., al pagamento della somma di € 45.817,55 in favore della predetta , a titolo di inden- Parte_10 nizzo assicurativo, oltre interessi legali sulla somma dall'11 ottobre 2012, fino al saldo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, condanna Parte_17 [...]
, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento Parte_1 della somma di € 6.068,85 in favore della predetta Parte_18
, a titolo di risarcimento del danno, interessi legali sulla som-
[...] ma dall'11 ottobre 2012, fino al saldo;
- respinge ogni altra domanda ed eccezio- ne;
- dichiara la compensazione delle spese tra
[...]
, nonché tra Controparte_20 Pt_10 [...]
e (chiamata Parte_10 Controparte_14 da ); Parte_10
- condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
e (chiamata da le spese di CP_2 Controparte_14 CP_2 lite, determinate in euro 13.430.00, in favore di ciascuna, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.”.
Avverso tale decisione interponeva appello , con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 14 dicembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui in- fra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituivano ritualmente in giudizio:
- con comparsa depositata in data 23 marzo Controparte_1
2023, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidenta- le;
- con comparsa depositata in data 22 marzo 2023, chie- CP_2 dendo la reiezione del gravame;
- in qualità di assicuratore di Controparte_3 Controparte_18
con comparsa depositata in data 14 marzo 2023, chiedendo la
[...] reiezione del gravame e, in subordine, per il caso di accoglimento anche
9 parziale dell'appello e accertata responsabilità della propria assicurata,
l'applicazione dei massimali di polizza;
- in qualità di assicuratore di con Controparte_3 Controparte_2 comparsa depositata in data 23 marzo 2023, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza 17 maggio/1 giugno 2023 la Corte, ritenuti insussistenti i presup- posti di cui all'art. 348 bis c.p.c. e ritenuto altresì che le istanze istruttorie dovesse- ro essere esaminate in sede decisoria, rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 12 giugno 2024, incombente poi posticipato al 22 gennaio
2025, stante la necessità di mutare il relatore, il sovraccarico del cui ruolo impone- va ulteriore rinvio al 19 marzo 2025.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, tutte le parti depositavano note con- tenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo 2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
1. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis dell'appello princi- pale, sebbene coltivata da in sede di precisa- Controparte_1 zione delle conclusioni, è già stata rigettata da questa Corte con or- dinanza 17 maggio/1 giugno 2023.
2. L'appello principale di Parte_1
Primo motivo: difetto responsabilità in capo a;
errata Parte_1 applicazione della disciplina risarcitoria;
errata valutazione delle prove.
Il Tribunale, evidenzia , ha ritenuto che l'incidente fosse in Parte_1 parte imputabile all'odierna appellante per il mancato serraggio dei dadi di registro del sezionatore superiore, che aveva reso possibile lo spo- stamento del sezionatore medesimo a seguito del contatto accidentale con il braccio di Per_2
La relazione dell'ing. del CT di parte appellante nel proce- Per_3 Per_4 dimento penale apertosi a seguito del sinistro, aveva tuttavia evidenziato come non fossero stati riscontrati difetti o anomalie di funzionamento del- la cabina elettrica e come il fatto che uno dei dadi del leverismo superio- re non fosse perfettamente serrato non avesse minimamente influito sul
10 corretto funzionamento degli interblocchi di sicurezza, ragion per cui la responsabilità del sinistro era interamente ascrivibile al dipendente di
[...]
Parte_17
E' peraltro emerso dalle deposizioni dei testi e che Per_1 Tes_3 all'interno della cabina elettrica erano presenti cartelli monitori, schemi elettrici e istruzioni di manovra e, inoltre, ra assunto con quali- Per_2 fica di manovale di VI livello, non aveva formazione specifica e non avrebbe potuto eseguire lavori a rischio elettrico se non sotto la supervi- sione di persona esperta (doc. 12 e 17 attrice) e anche secondo il CTU non aveva le necessarie competenze.
La responsabilità del sinistro sarebbe pertanto da ascriversi unicamente a e la decisione di primo grado dovrebbe essere ri- Controparte_1 formata nella parte in cui ha imputato a una delle concause Parte_1 dell'evento, riducendone il danno risarcibile ex art. 1227 c.c.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento del nesso causale de- ve essere operato attraverso l'applicazione del principio della equivalen- za delle cause di cui all'articolo 41 I comma c.p., secondo cui tutte le condotte che hanno concorso alla produzione dell'evento dannoso devo- no considerarsi causalmente rilevanti, salvo l'operatività dell'eccezione prevista dal II comma della medesima disposizione “applicabile in ambito civilistico, per l'ipotesi in cui la causa prossima sia stata da sola sufficien- te a determinare il fatto, quando risulti in concreto accertata l'efficienza causale determinante di una concausa” (così Sez. III, Sentenza n. 9802 del 20 aprile 2018; nel medesimo senso cfr. anche, tra le molte, Sez. III,
Ordinanza n. 27834 del 28 ottobre 2024 e sez. III, Ordinanza n. 22456 del 4 agosto 2025).
In sostanza, quando più fattori concorrono alla produzione di un evento dannoso, ciascuno di essi ha rilevanza causale secondo la teoria della condicio sine qua non, per cui ogni condizione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato assume dignità di causa (cfr. Cass., sez. III,
Ordinanza n. 15457 del 10 giugno 2025, nella cui motivazione si legge:
“quando l'evento dannoso o pericoloso è stato cagionato da una pluralità di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immedia- te, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di
11 esse riconoscersi un'efficienza causale del danno se nella concatena- zione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'e- vento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato, fermo restando che, nell'ipotesi, invece, in cui la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento per- ché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perché quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l'evento").
L'impugnata decisione ha fatto corretta applicazione di tali costanti inse- gnamenti del Supremo Collegio poiché, basandosi sulle valutazioni tec- niche del consulente nominato dal PM nel corso del procedimento pena- le (doc. 12 fascicolo parte ), è pervenuta a ritenere pari effi- Parte_1 cacia causale al contatto accidentale del braccio sinistro di con Per_2 la parte superiore del sezionatore e al mancato serraggio dei dadi di re- gistro, “che rendeva possibile lo spostamento del sezionatore a seguito del contatto accidentale con il braccio del (così la sentenza Per_2
'impugnata a pag. 17).
In difetto di una delle concause, infatti, l'evento dannoso non si sarebbe prodotto (ovvero nessuna delle due concause sarebbe stata da sola suf- ficiente a produrlo): il comportamento imprudente di (in sé non Per_2 eccezionale e imprevedibile) si è posto unicamente come causa avve- nuta per ultima e, senza la concausa rappresentata dall'insufficiente ser- raggio dei dadi di registro, non sarebbe comunque stato possibile lo spostamento del sezionatore.
Occorre peraltro considerare che la ricostruzione dei fatti operata dall'ing. , CT nominato dal PM, non soltanto è attendibile per- Per_5 ché, come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice (pagg. 16 e
17 della decisione impugnata), gli accertamenti sono stati eseguiti in contraddittorio tra le parti e condotti nella cabina sequestrata, ma anche perché essa coincide con quanto emerso dall'istruttoria esperita nel giu- dizio civile (in particolare, con le deposizioni dei testi – ud. 13 di- Tes_3 cembre 2017 - escusso e – ud. 12 aprile 2017-, rispettivamen- Per_1 te capo reparto manutenzione dell'odierna appellante e dipendente di
. Controparte_1
Secondo motivo: responsabilità in capo a RA Controparte_2 applicazione della disciplina in materia di appalto.
12 L'appellante si duole che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea nei confronti di (domanda formulata sia a titolo di re- Controparte_2 sponsabilità contrattuale che aquiliana), sul presupposto che al subap- palto vada applicata la disciplina dell'appalto sicchè, non essendosi veri- ficata alcuna ingerenza dell'appaltatore che era stato preven- CP_2 tivamente autorizzato al subappalto non sarebbe possibile imputarle al- cunché.
Evidenzia che, secondo il Supremo Collegio (16917/2011), Parte_1 il preventivo consenso rende soltanto legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricor- so al subappalto ma non instaura alcun rapporto diretto tra committente e sub appaltatore, ragion per cui, in difetto di diversi accordi, il subappal- tatore risponde dell'esecuzione dei lavori nei confronti dell'appaltatore e non nei confronti del committente.
Tra committente e sub appaltatore non si instaura alcun rapporto giuridi- co e non si attenuano gli obblighi reciproci tra appaltatore e committente.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare come possano sussistere due profili di responsabilità, di carattere contrattuale ed extra contrattuale, ri- spettivamente nei rapporti con l'appaltatore con il sub appal- CP_2 tatore Controparte_1
Accertata l'imperizia del personale di , il Tribunale non avreb- CP_2 be potuto escludere l'inadempimento contrattuale di che quel CP_2 servizio aveva subappaltato e l'errore in cui è incorso il primo Giudice si
è tradotto anche nella condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di Co lite nei riguardi di e della sua compagnia di assicurazione.
Il motivo è fondato.
Conformemente a quanto argomentato dall'appellante, il subappalto ri- chiede l'autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.), ma tale autoriz- zazione non determina l'in-staurarsi di un rapporto contrattuale diretto tra committente e subappaltatore.
La giurisprudenza di legittimità (tra le molte Sez. II, Ordinanza n. 240 del
7 gennaio 2025), 07/01/2025, n. 240) ha chiarito che il subappalto costi- tuisce un contratto derivato che instaura un rapporto obbligatorio auto- nomo tra appaltatore principale e subappaltatore, al quale il committente rimane completamente estraneo e che "nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbliga- torio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente
13 è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16917 del
02/08/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23903 del 11/11/2009; Sez. 2, Senten- za n. 5237 del 29/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 8202 del 11/08/1990).”.
Permane pertanto la responsabilità dell'appaltatore principale nei con- fronti del committente, operando in ogni caso il principio della responsa- bilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 2049 c.c., che stabilisce la re- sponsabilità dei committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro ausiliari nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti e trovando inol- tre applicazione l'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi delle persone di cui si avvale per l'adempimento dell'obbligazione.
L'impugnata decisione non è pertanto condivisibile nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dall'odierna appellante e originaria attrice nei confronti di , sul presupposto che non constasse alcuna CP_2 ingerenza dell'appaltatore e che il sub appalto fosse stato autorizzato, tenuto altresì conto del fatto che l'appaltatrice (doc. 3 fascicolo primo grado appellante) ha dichiarato alla committente di avere verificato l'idoneità tecnico - professionale della subappaltatrice.
L'impugnata decisione deve pertanto essere riformata nella parte in cui ha escluso la responsabilità nell'occorso di , che deve essere CP_2 condannata in solido con a risarcire a Controparte_1 Parte_1
i danni patiti.
Per l'ipotesi di accoglimento del presente motivo dell'appello prin- cipale, ha esercitato azione di regresso nei confronti del CP_2 subappaltare e la domanda deve essere accolta.
Nei rapporti interni tra le due società trova infatti applicazione il II com- ma dell'art. 2055 c.c. e, poiché nessuna delle parti ha fornito elementi decisivi circa la gravità delle rispettive colpe, ai sensi del III comma della medesima norma le singole colpe si presumono uguali, con la conse- guenza che deve essere condannata a tenere in- Controparte_1 denne di quanto dovrà pagare a in virtù della CP_2 Parte_1 presente sentenza nella misura del 50%.
Terzo motivo: del quantum. RA valutazione delle prove.
L'appellante si duole, infine, del fatto che il primo Giudice non abbia rico- nosciuto il danno da mancate vendite, ritenendolo non provato.
14 Rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità, quando i danni siano relativi al mancato sorgere di una situazione di vantaggio, essi possono essere provati sulla base di situazioni già esistenti che forniscono prova indiziaria dell'utilità patrimoniale che, secondo un giudizio di probabilità, il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso.
L'attrice aveva prodotto un prospetto che fotografa le entrate medie cal- colate nell'arco di 3 settimane per ogni giorno in cui l'Ipermercato non ha potuto generare incassi ed aveva quindi provato gli incassi medi, mentre il teste aveva confermato che il problema causato da Tes_3 Per_2 aveva limitato la capacità di produzione dell . Pt_12
Sotto questo profilo le doglianze dell'appellante non colgono nel segno.
, allo scopo di dimostrare il danno da “mancate ven- Parte_1 dite”, ha prodotto unicamente (doc. 7 fascicolo primo grado appellante, pag. 2) un prospetto da cui si desume che il supermercato, in conse- guenza del sinistro, è rimasto chiuso nei giorni di martedì 16 ottobre
2012, lunedì 23 ottobre 2012 e domenica 4 novembre 2012 e sono elen- cati il numero di scontrini asseritamente emessi e l'ammontare degli in- cassi asseritamente conseguiti nei medesimi giorni della settimana (lu- nedì, martedì e domenica), per il periodo ottobre/dicembre 2012.
Nel prospetto viene poi calcolata la media delle vendite dei tre giorni del- la settimana per quel periodo, pervenendo al richiesto importo di €
35.418,00.
Si tratta tuttavia di un documento del tutto privo di efficacia probatoria in quanto unilateralmente formato dalla stessa attrice, senza considerare che, in ogni caso, il danno effettivo non sarebbe rappresentato dai man- cati incassi ma, se mai, dai mancati utili conseguiti, il cui ammontare l'attrice non ha quantificato.
La carenza di prova circa tale voce di danno non può emendata attraver- so l'escussone di ulteriori testi.
Le istanze istruttorie dedotte nel presente grado di giudizio non possono infatti essere accolte dal momento che l'istanza di ammis- sione non è stata ribadita al momento della precisazione delle conclusio- ni nel giudizio di primo grado (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11 febbraio 2022) e deve pertanto intendersi rinuncia- ta.
15 Neppure può essere accolta l'istanza di CTU volta a quantificare i danni da mancate vendite, posto che il citato prospetto non è corroborato da documenti ufficiali (quali fatture d'acquisto, libri contabili, bilanci), sul- la scorta dei quali detta consulenza potrebbe in ipotesi essere esperita.
Quarto motivo: Sulle spese di lite
L'appellante deduce che, nell'auspicata ipotesi di riforma dell'impugnata decisione, dovranno essere riformate anche le spese di lite in applica- zione delle regole della soccombenza (parziale con riferimento e
[...]
e integrale con riguardo a e Parte_6 CP_2 CP_21
.
[...]
Rileva il Collegio che l'accoglimento del secondo motivo d'appello
e la conseguente parziale riforma della decisione impugnata im- pongono in effetti un nuovo regolamento delle spese processuali, cui si provvede nell'ultimo paragrafo della presente decisione.
3. L'appello incidentale di Controparte_1
Primo motivo: Carenza di nesso causale tra condotta di e Per_2 danno; mancato serraggio dei dadi come causa esclusiva;
rigetto integrale domanda attorea.
Il primo Giudice, ad avviso dell'appellante in via incidentale, avrebbe er- rato nel riconoscere responsabilità concorrente di nell'occorso, Per_2 che sarebbe invece stato cagionato esclusivamente dal malfunziona- mento della cabina.
Dalle perizie effettuate nel procedimento penale e dalla deposizione di
(altro dipendente di , altamente qualificato, che lavo- Per_1 CP_1 rava con è emerso che soltanto il malfunzionamento del se- Per_2 zionatore (che a accidentalmente urtato ma non ha forzato) ha Per_2 determinato l'evento, poiché detto sezionatore si è mosso unicamente perché il dado non era correttamente serrato.
Il fatto che i dadi non fossero serrati è stato causa da sola sufficiente a produrre l'evento, recidendo il nesso eziologico tra l'evento medesimo e l'attività di Per_2
Prosegue l'appellante in via incidentale con l'evidenziare che la cabina elettrica non era a norma, sicché la responsabilità del sinistro sarebbe da ascriversi integralmente alla , proprietaria dell'impianto non Parte_1 conforme, e al suo dipendente , responsabile della sicurezza Tes_3 dell'impianto medesimo.
16 Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte scrutinando il primo motivo dell'appello principale.
Secondo motivo: Accoglimento integrale domanda riconvenzionale
e quantum Controparte_1
Il Tribunale, evidenzia l'appellante, posto che la responsabilità del sini- stro era interamente ascrivibile a , avrebbe dovuto ricono- Parte_1 scere alla convenuta attrice in via riconvenzionale l'integrale risarcimento dei danni patiti e non soltanto il 50%, comprendendo tra i danni anche le voci che sono invece state espunte , ovverosia le spese legali e tecniche del procedimento penale (per complessivi € 13.993,60, confermate dalla teste sentita all'udienza del 11 aprile 2018) e il canone di loca- Tes_4 zione pagato per l'appartamento messo a disposizione di a ot- Per_2 tobre 2012 a tutto il 2015, pari a € 350,00 mensili e, così, complessivi €
13.300,00.
Il Giudice di primo grado non ha riconosciuto tale voce di danno poiché
l'esborso era dipeso da scelta della società datrice di lavoro, ma, eviden- zia l'appellante in via incidentale, si trattava di somme inserite in busta paga e connesse causalmente all'evento dannoso.
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante in via inci- dentale non colgono nel segno.
Il primo Giudice ha condivisibilmente escluso il rimborso delle spese so- stenute dalle parti nel procedimento penale in quanto non attinenti al procedimento civile e in effetti la competenza a pronunciarsi sulle spese processuali del procedimento penale appartiene al giudice che definisce tale procedimento.
Quanto alle spese sostenute da per il canone di Controparte_1 locazione dell'appartamento messo a disposizione di la circo- Per_2 stanza che le stesse fossero inserite in busta paga non è dirimente e poiché non è stato prodotto il contratto di lavoro di on è possi- Per_2 bile appurare se l'importo del canone, che nei listini paga è inserito come come “fringe benefit (Abit.ne)” (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado
[...]
costituisse parte integrante della retribuzione com- Parte_6 plessiva e rappresentasse un corrispettivo della prestazione lavorativa o rappresentasse una mera liberalità aziendale.
Terzo motivo: In punto spese.
17 Le spese di lite, a seguito dell'accoglimento dell'appello incidentale, do- vrebbero, ad avviso dell'appellante, essere poste integralmente a carico di . Parte_1
Come detto esaminando l'analogo motivo di appello formulato da
, al nuovo regolamento delle spese processuali re- Parte_1 so necessario dalla parziale riforma della decisione impugnata si prov- vede nell'ultimo paragrafo della presente decisione.
4. L'appello incidentale condizionato di Controparte_22
domanda attorea
[...]
Nel liquidare a vantaggio di il 50% di € 101.816,68 per il no- Parte_1 leggio del generatore provvisorio, l'acquisto del gasolio e le spese di in- stallazione e spostamento del generatore il primo Giudice, ad avviso dell'appellante in via incidentale, ha comunque errato perché la cabina elettrica è stata posta sotto sequestro dal 12 ottobre al 2 novembre 2012 ma gli operatori della hanno continuato ad accedervi e il su- Parte_1 permercato ha mantenuto l'energia elettrica perché, anche dopo il se- questro, la cabina era funzionante.
Tale ultima circostanza sarebbe emersa dall'escussione dei testi Tes_5
[...
dal momento che il teste ha conferma- Tes_6 Per_1 Tes_3 to che era stata posta sotto sequestro soltanto una parte dell'impianto, il teste ha riferito che gli addetti all accedevano alla ca- Tes_6 Pt_12 bina, il teste ha confermato che non si incendiò nulla e Per_1 [...] Tes_ ha anche precisato che rimaneva utilizzabile la bassa tensione che permette la distribuzione proveniente dal gruppo elettrogeno.
Contesta inoltre l'appellante in via incidentale i costi di noleggio e gaso- lio del generatore provvisorio, resi necessari non dal sinistro ma dal fatto che il gruppo elettrogeno di emergenza in dotazione al supermercato cessò di funzionare (cfr. deposizione , il che è imputabile alla Tes_6 mancanza di interventi manutentivi di competenza dell'originaria attrice odierna appellata in via incidentale.
Posto poi, prosegue che il generatore è stato uti- Controparte_1 lizzato solo una volta, anche i costi di gasolio non possono essere corret- ti, mentre le fatture di noleggio, spostamento e installazione non sareb- bero connesse con i fatti di causa.
Il motivo è infondato.
18 La lettura della deposizione (escusso all'udienza 13 dicembre Tes_3
2017) chiarisce che il consumo di gasolio è legato all'utilizzo del gruppo elettrogeno di emergenza in dotazione e che, dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante in via incidentale, non si è trattato di spe- sa imputabile a mancati interventi manutentivi da parte di . Parte_1
La circostanza, poi, che addetti dell accedessero alla cabina Pt_12 elettrica danneggiata e che la stessa avesse conservato la propria fun- zionalità con riguardo alla bassa tensione non modifica il fatto che detta cabina sia rimasta sotto sequestro e dal 12 ottobre 2012 (giorno del sini- stro) al 2 novembre 2012 e non potesse pertanto e che pertanto non potesse essere utilizzata (cfr. doc. 5 e 6 fascicolo parte I grado attrice).
5. Gli obblighi delle compagnie di assicurazione chiamate in causa
Tanto che hanno ribadito nel presente CP_2 Controparte_1 giudizio la domanda di essere manlevate e garantite delle rispettive compagnie di assicurazione per le somme che dovessero essere con- dannate a pagare alla rispettiva controparte.
Detta domanda deve essere accolta, con riguardo a entrambe le posi- zioni, tenuto conto del fatto che le compagnie non hanno eccepito l'inoperatività, nel caso di specie, della copertura assicurativa, limitan- dosi a chiedere l'applicazione delle condizioni di polizza quanto a fran- chigia e massimale.
6. Le spese di lite del presente grado
La riforma dell'impugnata decisione impone in ogni caso alla Corte di procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adotta- ta, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va at- tribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sen- tenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III, Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016 e sez. VI La- voro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Nel caso di specie la parziale soccombenza di tutte le parti del giudizio legittima, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite di entrambi i gradi (cfr,. per tutte, Cassazione Sezioni Unite,
Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022).
19
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie parzialmente l'appello interposto da
[...]
e, in parziale riforma dell'impugnata senten- Parte_1 za:
a. Condanna e in solido tra lo- CP_2 Controparte_1 ro al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 50.908,39, oltre rivalutazione e interessi
[...] legali dalla data della domanda a quella della presente decisione, e ol- tre interessi legali a far data dalla presente decisione;
b. Condanna a tenere indenne Controparte_1 CP_2 delle somme che è tenuta a pagare a Coop Liguria srl in forza della presente sentenza nella misura del 50%;
c. Condanna in qualità di assicuratrice di Controparte_14
a tenere indenne quest'ultima delle somme che è tenu- CP_2 ta a pagare in forza della presente sentenza, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista e nei limiti del massimale di polizza;
d. Condanna in qualità di assicuratrice di Controparte_14
a tenere indenne quest'ultima delle somme Controparte_1 che è tenuta a pagare in forza della presente sentenza, fatta salva la franchigia contrattualmente prevista e nei limiti del massimale di poliz- za;
e. Conferma nel resto l'impugnata decisione;
2) dichiara l'integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio delle spese di lite tanto di primo quanto di secondo grado;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 30 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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