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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1925 2024
TRIBUNALE DI MACERATA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice onorario di Tribunale Dott.ssa Silvia
Mosconi, in veste di Giudice monocratico ha emanato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo al n 373/13 rg promossa da
C.F. , con l'avv Cristina Marangoni Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'Avv BULDRINI RICCARDO avente ad oggetto risarcimento danno ex art 3 L 431/98
Conclusioni come riportate in atti dalle parti : per parte ricorrente
In via principale: accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 3 L. 431/98, come argomentato in premessa, e per l'effetto condannare la sig.ra al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_2
quantificati in euro 17.460,00 (36 mensilità)o in quella somma Parte_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Per parte resistente
ACCERTARE la mala fede della ricorrente nella maggiorazione della pretesa ed il conseguente difetto di simmetria tra domanda di mediazione e odierna domanda giudiziale in punto di quantum del risarcimento domandato, pertanto
DICHIARARE l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
In via principale: ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della Sig.ra consistito Parte_1
nel tardivo rilascio dell'immobile e nell'omessa corresponsione dei canoni di locazione per i mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022, quindi
ACCERTARE il difetto di interesse della Sig.ra alla prosecuzione Parte_1
del rapporto contrattuale in virtù dell'assegnazione di una casa popolare, di conseguenza
ACCERTARE la legittimità del comportamento della Sig.ra in Controparte_1
applicazione dell'art. 1460 c.c. nel momento in cui vendeva l'immobile nel luglio
2022, pertanto
DICHIARARE l'insussistenza di danno alcuno patito dalla Sig.ra Parte_1
dalla vendita dell'immobile nel luglio 2022, anche in ragione della carenza
d'interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale, per l'effetto
DICHIARARE la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra la Sig.ra
e la Sig.ra conseguentemente Controparte_1 Parte_1
RIGETTARE il ricorso introduttivo, quindi
CONDANNARE la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nella proposizione dell'odierna azione
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda di parte ricorrente appare fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento .
Alla fattispecie in esame deve applicarsi l'istituto previsto dall'art 3 legge 431/98
c.c. in ragione del fatto che la locatrice ,con comunicazione del Controparte_1
30.04.21 , prima del primo rinnovo del contratto di locazione in essere tra le parti , dichiarava di avere necessità di rientrare in possesso della casa locata, da destinare al fratello che aveva avuta la propria casa dichiarata inagibile.
Pertanto avvalendosi di uno dei motivi tassativamente indicati all'art 3 Legge 431/98, non procedeva al rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza del
01.11.21.
La locataria restituiva l'immobile in data 31.01.22, ma successivamente veniva a conoscenza del fatto che la casa, nei dodici mesi successivi, anziché essere destinata al fratello della locatrice, era stata inizialmente locata ad una coppia e poi venduta a terzi , a luglio 2022 .
Da qui la introduzione della presente domanda giudiziale di risarcimento per illegittimo esercizio della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza come previsto dall'art 3 Legge 431/98. costituendosi in giudizio oltre i termini di cui all'art 416 cpc, Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domanda con condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Rappresentava che, non avendo la locataria rilasciato l'immobile nel termine di disdetta del 01.11.21, il fratello era stata costretto a prorogare il contratto di locazione transitoria e quindi l'interesse a riavere la casa era venuto meno . IN via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità per mancata simmetria con la domanda di mediazione , nonché l'inadempimento della parte locataria per mancato pagamento delle ultime mensilità
Parte ricorrente contestava le eccezioni e deduzioni avversarie in quanto tardive , essendosi costituita parte resistente tardivamente .
Esperito l' interrogatorio formale delle parti, la questione appare documentalmente provata dalla comunicazione di mancato rinnovo del contratto del 30.04.21 e dalla prova di avvenuta vendita dell'immobile entro i dodici mesi della restituzione della casa .
A riguardo so osserva quanto segue .
La normativa in esame prevede che, qualora il proprietario che abbia richiesto la disponibilità dell'immobile alla prima scadenza per uno dei motivi tassativamente indicati e una volta riottenuta la disponibilità dell'immobile, nel termine di dodici mesi non lo destini agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 in misura non inferiore alle 36 mensilità . ha dichiarato che l'abitazione di cui al contratto di locazione Controparte_1
era necessaria al fratello ma, nei dodici mesi successivi alla riconsegna dell'appartamento da parte della conduttrice, avvenuta alla fine di gennaio 2022
l'immobile non è stato destinato al fratello, bensì prima locato ad altra coppia e poi venduto ,circostanza questa che non è stata contestata .
Priva di pregio appare la giustificazione della locatrice sul venir meno dell'interesse per essere la restituzione avvenuta oltre il termine del 01.11.21 . Nessuna valida prova è stata fornita in tal senso dalla resistente . Peraltro pur essendo stato prorogato il contratto di locazione del fratello, di natura transitoria e della durata di un anno, questo avrebbe comunque consentito alla locatrice di destinare l'immobile, nei dodici mesi dalla riconsegna, allo scadere del termine di proroga.
Né è stata dimostrata in alcun modo la volontà di revocare la comunicazione della disdetta, alla avvenuta proroga del contratto di natura transitoria, o di aver comunicato il venir meno dell'interesse alla restituzione, né è stato dimostrato che il termine di scadenza del contratto dovesse intendersi come un termine essenziale.
In mancanza di idonea allegazione a confutazione della pretesa di parte ricorrente, questa deve ritenersi fondata .
Qualsiasi altra eccezione pure sollevata dalla parte resistente appare inefficace ai fini della inoperatività della legge in esame la quale, intrepretando letteralmente il disposto normativo, prevede una tutela risarcitoria che prescinde dalla effettiva valutazione o quantificazione del danno, imponendo, in alternativa al ripristino del contratto, il riconoscimento di un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone. ( cfr a riguardo anche Trib Roma 14622/21)
Pertanto, ritenuto illegittimo l'esercizio del mancato rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza per mancato adempimento della locatrice all'obbligo previsto dall'art 3 L 431/98, con riferimento alla quantificazione della pretesa risarcitoria, questa va determinata nella misura minima indicata dalla norma di legge ovvero in 36 mensilità del canone mensile, che nel caso di specie è indicato da contratto in euro 485,00 al mese e quindi euro 17.460,00 La sentenza va emessa nei termini sopra indicati,.
Alla parte ritenuta soccombente vanno imputate le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte attrice
PQM
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda formulata
-Accertato il mancato adempimento della locatrice all'obbligo previsto dall'art 3 L.
431/98 relativamente alla locazione dell'unità immobiliare sita in Macerata distinta al fg 64 P.ticella 209 sub 59 per l'effetto:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente Parte_1
della somma di euro 17.460,00, a titolo di risarcimento danni.
Visto l'art 91 cpc
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori
Così deciso in Macerata il 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Silvia Mosconi )
TRIBUNALE DI MACERATA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice onorario di Tribunale Dott.ssa Silvia
Mosconi, in veste di Giudice monocratico ha emanato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo al n 373/13 rg promossa da
C.F. , con l'avv Cristina Marangoni Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'Avv BULDRINI RICCARDO avente ad oggetto risarcimento danno ex art 3 L 431/98
Conclusioni come riportate in atti dalle parti : per parte ricorrente
In via principale: accertare e dichiarare il mancato adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 3 L. 431/98, come argomentato in premessa, e per l'effetto condannare la sig.ra al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Controparte_2
quantificati in euro 17.460,00 (36 mensilità)o in quella somma Parte_1
maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Per parte resistente
ACCERTARE la mala fede della ricorrente nella maggiorazione della pretesa ed il conseguente difetto di simmetria tra domanda di mediazione e odierna domanda giudiziale in punto di quantum del risarcimento domandato, pertanto
DICHIARARE l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
In via principale: ACCERTARE l'inadempimento contrattuale della Sig.ra consistito Parte_1
nel tardivo rilascio dell'immobile e nell'omessa corresponsione dei canoni di locazione per i mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022, quindi
ACCERTARE il difetto di interesse della Sig.ra alla prosecuzione Parte_1
del rapporto contrattuale in virtù dell'assegnazione di una casa popolare, di conseguenza
ACCERTARE la legittimità del comportamento della Sig.ra in Controparte_1
applicazione dell'art. 1460 c.c. nel momento in cui vendeva l'immobile nel luglio
2022, pertanto
DICHIARARE l'insussistenza di danno alcuno patito dalla Sig.ra Parte_1
dalla vendita dell'immobile nel luglio 2022, anche in ragione della carenza
d'interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale, per l'effetto
DICHIARARE la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra la Sig.ra
e la Sig.ra conseguentemente Controparte_1 Parte_1
RIGETTARE il ricorso introduttivo, quindi
CONDANNARE la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nella proposizione dell'odierna azione
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La domanda di parte ricorrente appare fondata e, per quanto di ragione, merita accoglimento .
Alla fattispecie in esame deve applicarsi l'istituto previsto dall'art 3 legge 431/98
c.c. in ragione del fatto che la locatrice ,con comunicazione del Controparte_1
30.04.21 , prima del primo rinnovo del contratto di locazione in essere tra le parti , dichiarava di avere necessità di rientrare in possesso della casa locata, da destinare al fratello che aveva avuta la propria casa dichiarata inagibile.
Pertanto avvalendosi di uno dei motivi tassativamente indicati all'art 3 Legge 431/98, non procedeva al rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza del
01.11.21.
La locataria restituiva l'immobile in data 31.01.22, ma successivamente veniva a conoscenza del fatto che la casa, nei dodici mesi successivi, anziché essere destinata al fratello della locatrice, era stata inizialmente locata ad una coppia e poi venduta a terzi , a luglio 2022 .
Da qui la introduzione della presente domanda giudiziale di risarcimento per illegittimo esercizio della facoltà di disdetta della locazione alla prima scadenza come previsto dall'art 3 Legge 431/98. costituendosi in giudizio oltre i termini di cui all'art 416 cpc, Controparte_1
chiedeva il rigetto delle domanda con condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Rappresentava che, non avendo la locataria rilasciato l'immobile nel termine di disdetta del 01.11.21, il fratello era stata costretto a prorogare il contratto di locazione transitoria e quindi l'interesse a riavere la casa era venuto meno . IN via preliminare aveva eccepito l'inammissibilità per mancata simmetria con la domanda di mediazione , nonché l'inadempimento della parte locataria per mancato pagamento delle ultime mensilità
Parte ricorrente contestava le eccezioni e deduzioni avversarie in quanto tardive , essendosi costituita parte resistente tardivamente .
Esperito l' interrogatorio formale delle parti, la questione appare documentalmente provata dalla comunicazione di mancato rinnovo del contratto del 30.04.21 e dalla prova di avvenuta vendita dell'immobile entro i dodici mesi della restituzione della casa .
A riguardo so osserva quanto segue .
La normativa in esame prevede che, qualora il proprietario che abbia richiesto la disponibilità dell'immobile alla prima scadenza per uno dei motivi tassativamente indicati e una volta riottenuta la disponibilità dell'immobile, nel termine di dodici mesi non lo destini agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 in misura non inferiore alle 36 mensilità . ha dichiarato che l'abitazione di cui al contratto di locazione Controparte_1
era necessaria al fratello ma, nei dodici mesi successivi alla riconsegna dell'appartamento da parte della conduttrice, avvenuta alla fine di gennaio 2022
l'immobile non è stato destinato al fratello, bensì prima locato ad altra coppia e poi venduto ,circostanza questa che non è stata contestata .
Priva di pregio appare la giustificazione della locatrice sul venir meno dell'interesse per essere la restituzione avvenuta oltre il termine del 01.11.21 . Nessuna valida prova è stata fornita in tal senso dalla resistente . Peraltro pur essendo stato prorogato il contratto di locazione del fratello, di natura transitoria e della durata di un anno, questo avrebbe comunque consentito alla locatrice di destinare l'immobile, nei dodici mesi dalla riconsegna, allo scadere del termine di proroga.
Né è stata dimostrata in alcun modo la volontà di revocare la comunicazione della disdetta, alla avvenuta proroga del contratto di natura transitoria, o di aver comunicato il venir meno dell'interesse alla restituzione, né è stato dimostrato che il termine di scadenza del contratto dovesse intendersi come un termine essenziale.
In mancanza di idonea allegazione a confutazione della pretesa di parte ricorrente, questa deve ritenersi fondata .
Qualsiasi altra eccezione pure sollevata dalla parte resistente appare inefficace ai fini della inoperatività della legge in esame la quale, intrepretando letteralmente il disposto normativo, prevede una tutela risarcitoria che prescinde dalla effettiva valutazione o quantificazione del danno, imponendo, in alternativa al ripristino del contratto, il riconoscimento di un risarcimento non inferiore a 36 mensilità di canone. ( cfr a riguardo anche Trib Roma 14622/21)
Pertanto, ritenuto illegittimo l'esercizio del mancato rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza per mancato adempimento della locatrice all'obbligo previsto dall'art 3 L 431/98, con riferimento alla quantificazione della pretesa risarcitoria, questa va determinata nella misura minima indicata dalla norma di legge ovvero in 36 mensilità del canone mensile, che nel caso di specie è indicato da contratto in euro 485,00 al mese e quindi euro 17.460,00 La sentenza va emessa nei termini sopra indicati,.
Alla parte ritenuta soccombente vanno imputate le spese di lite del presente giudizio che si liquidano, come da dispositivo, in favore della parte attrice
PQM
Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, definitivamente pronunciandosi sulla domanda formulata
-Accertato il mancato adempimento della locatrice all'obbligo previsto dall'art 3 L.
431/98 relativamente alla locazione dell'unità immobiliare sita in Macerata distinta al fg 64 P.ticella 209 sub 59 per l'effetto:
- condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente Parte_1
della somma di euro 17.460,00, a titolo di risarcimento danni.
Visto l'art 91 cpc
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri accessori
Così deciso in Macerata il 15/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Silvia Mosconi )