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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Sezione Lavoro in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Silvia
Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 17 giugno 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1145/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Isola del Gran Sasso (TE) e ivi residente in frazione Forca di Valle n. 115, elettivamente domiciliato in Teramo in Piazza Garibaldi, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Giacomantonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, (C.F. , in persona del in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' , Dott. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca CP_1 Controparte_2
Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco
Franchi n. 37, in virtù di procura alle liti in atti;
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.06.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
1 conclusioni: “• accertare e dichiarare che la malattia contratta dal ricorrente, già accertata come malattia professionale dall' , anche per l'effetto di un CP_1 aggravamento clinico, determinava un grado complessivo di inabilità permanente pari al 27% (grado danno biologico complessivo) e comunque superiore a 6 punti percentuali;
• accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici dipendenti e connessi all'accertamento della malattia professionale e dell'eventuale aggravamento della stessa;
nonché al riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell' , dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla CP_1
diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede;
• per l'effetto, condannare l' al riconoscimento CP_1
in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi all'accertamento della malattia professionale e dell'eventuale aggravamento delle stessa;
nonché al pagamento dell'indennizzo oppure della rendita per il danno biologico subito, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di aver contratto una malattia professionale, sub specie di ipoacusia percettiva bilaterale, per la quale, in data 24.02.2016, ha presentato denunzia di malattia professionale presso l' , sede di Teramo;
CP_1
b) che, nell'occasione, gli è stata riconosciuta la patologia lamentata, con accertamento di un grado di invalidità permanente del 6%;
c) che, in data 7.01.2020, il ricorrente, tramite proprio patronato di fiducia, ha presentato ricorso amministrativo in opposizione al verbale , CP_1 chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 27%;
Pag. 2 di 5 d) che, in data 22.03.2021, sulla scorta del verbale collegiale di esito discorde, l' ha rigettato la domanda di riconoscimento di invalidità CP_1
nella misura del 27%;
e) che, invero, gli accertamenti medici eseguiti avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda, nei termini specificati dal ricorrente;
f) che, infatti, la malattia contratta è pacificamente riconducibile e imputabile all'attività lavorativa svolta.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente era stato esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa La causa è stata Persona_1
poi rinviata durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'odierna udienza per la discussione - con note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate dalle parti - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000).
Pag. 3 di 5 In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al
16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2. Ciò posto e passando al merito della causa, va osservato che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, l'aggravamento della patologia di cui è affetto il ricorrente (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), con incremento del grado di invalidità originariamente pari al 6%, non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, la consulente nominata ha evidenziato che “il ricorrente non lavora dal 2013 e che quindi da tale annualità è cessata l'esposizione al rischio lavorativo. Di conseguenza si può escludere che il peggioramento riscontrato ben sei anni dopo, sia dovuto all'attività lavorativa. Infatti, la caratteristica più rilevante dell'ipoacusia da rumore, oltre la bilateralità e la caduta sulle alte frequenze è quella di permanere invariata alla cessazione della noxa patogena”.
Sulla scorta della superiore considerazione, la CTU ha affermato che
“Considerata l'età del periziato, ritengo quindi che le successive modificazioni, in senso peggiorativo, dell'esame audiometrico siano dovute a presbiacusia, cioè alla riduzione dell'udito dovuta fisiologicamente all'invecchiamento dell'individuo. Ritengo inoltre che il rischio lavorativo non abbia avuto alcun ruolo, nemmeno come concausa, nel peggioramento della ipoacusia”.
Pertanto, la CTU ha concluso ritenendo che il rischio lavorativo, cessato nel
2013, non è stato una concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso della malattia.
Pag. 4 di 5 Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1 civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato decreto.
Teramo, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 5 di 5
Codispoti, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 17 giugno 2025, ha dato lettura della seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa n. 1145/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), nato il [...] in Parte_1 CodiceFiscale_1
Isola del Gran Sasso (TE) e ivi residente in frazione Forca di Valle n. 115, elettivamente domiciliato in Teramo in Piazza Garibaldi, n. 46, presso lo studio dell'Avv. Luca Di Giacomantonio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente CONTRO Controparte_1
, (C.F. , in persona del in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' , Dott. , rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca CP_1 Controparte_2
Majorano e Piera di Sante ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Francesco
Franchi n. 37, in virtù di procura alle liti in atti;
Resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali – malattia professionale.
Conclusioni delle parti: come da note conclusive e come da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 30.06.2022 e ritualmente notificato, Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
1 conclusioni: “• accertare e dichiarare che la malattia contratta dal ricorrente, già accertata come malattia professionale dall' , anche per l'effetto di un CP_1 aggravamento clinico, determinava un grado complessivo di inabilità permanente pari al 27% (grado danno biologico complessivo) e comunque superiore a 6 punti percentuali;
• accertare e dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici economici dipendenti e connessi all'accertamento della malattia professionale e dell'eventuale aggravamento della stessa;
nonché al riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell' , dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla CP_1
diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede;
• per l'effetto, condannare l' al riconoscimento CP_1
in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi all'accertamento della malattia professionale e dell'eventuale aggravamento delle stessa;
nonché al pagamento dell'indennizzo oppure della rendita per il danno biologico subito, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di aver contratto una malattia professionale, sub specie di ipoacusia percettiva bilaterale, per la quale, in data 24.02.2016, ha presentato denunzia di malattia professionale presso l' , sede di Teramo;
CP_1
b) che, nell'occasione, gli è stata riconosciuta la patologia lamentata, con accertamento di un grado di invalidità permanente del 6%;
c) che, in data 7.01.2020, il ricorrente, tramite proprio patronato di fiducia, ha presentato ricorso amministrativo in opposizione al verbale , CP_1 chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 27%;
Pag. 2 di 5 d) che, in data 22.03.2021, sulla scorta del verbale collegiale di esito discorde, l' ha rigettato la domanda di riconoscimento di invalidità CP_1
nella misura del 27%;
e) che, invero, gli accertamenti medici eseguiti avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda, nei termini specificati dal ricorrente;
f) che, infatti, la malattia contratta è pacificamente riconducibile e imputabile all'attività lavorativa svolta.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' , il quale ha chiesto il rigetto CP_1
della domanda formulata dalla parte ricorrente, evidenziando la mancanza di nesso causale tra la patologia lamentata e il rischio lavorativo cui il ricorrente era stato esposto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed è stata espletata la consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa La causa è stata Persona_1
poi rinviata durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
Giunta all'odierna udienza per la discussione - con note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
All'esito dell'odierna udienza, sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. – depositate dalle parti - la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Ritiene il decidente che il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
1. Giova premettere che il d.lgs. n. 38/2000 ha previsto l'inclusione, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, del danno biologico subito dai soggetti assicurati.
Il legislatore ha così esteso la tutela anche al danno biologico CP_1 conseguente ad infortuni sul lavoro occorsi ed alle malattie professionali denunciate successivamente al 9.8.2000 (data di entrata in vigore del d.m.
12.7.2000, pubblicato sulla G.U. in data 25.7.2000).
Pag. 3 di 5 In particolare, la prestazione prevista indennizza il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al
16% e, sotto forma di rendita, quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
Il riconoscimento delle prestazioni previdenziali presuppone, evidentemente, che la patologia lamentata dal richiedente sia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta (per l'ipotesi di malattia professionale) o all'infortunio di lavoro occorso.
2. Ciò posto e passando al merito della causa, va osservato che, nel caso di specie, secondo quanto accertato dal consulente medico legale, l'aggravamento della patologia di cui è affetto il ricorrente (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale”), con incremento del grado di invalidità originariamente pari al 6%, non è attribuibile all'attività lavorativa.
Più nel dettaglio, la consulente nominata ha evidenziato che “il ricorrente non lavora dal 2013 e che quindi da tale annualità è cessata l'esposizione al rischio lavorativo. Di conseguenza si può escludere che il peggioramento riscontrato ben sei anni dopo, sia dovuto all'attività lavorativa. Infatti, la caratteristica più rilevante dell'ipoacusia da rumore, oltre la bilateralità e la caduta sulle alte frequenze è quella di permanere invariata alla cessazione della noxa patogena”.
Sulla scorta della superiore considerazione, la CTU ha affermato che
“Considerata l'età del periziato, ritengo quindi che le successive modificazioni, in senso peggiorativo, dell'esame audiometrico siano dovute a presbiacusia, cioè alla riduzione dell'udito dovuta fisiologicamente all'invecchiamento dell'individuo. Ritengo inoltre che il rischio lavorativo non abbia avuto alcun ruolo, nemmeno come concausa, nel peggioramento della ipoacusia”.
Pertanto, la CTU ha concluso ritenendo che il rischio lavorativo, cessato nel
2013, non è stato una concausa determinante e prevalente nell'accelerazione del decorso della malattia.
Pag. 4 di 5 Le risultanze della consulenza medico legale appaiono pienamente condivisibili, atteso che l'indagine peritale è stata eseguita correttamente e risulta immune da vizi di ordine logico e/o metodologico.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite non sono ripetibili, sussistendo in atti la dichiarazione reddituale ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge.
Di conseguenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto devono porsi a carico dell (cfr. tra le tante, Cassazione CP_1 civile sez. VI, 03/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 03/12/2019), n.31544; Cass. n.
17644/2016; prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del
06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicate, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU già liquidate CP_1 con separato decreto.
Teramo, 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
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