Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 212
Articolo 2
Versione
13 aprile 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.
Entrata in vigore il 13 aprile 1958