Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.