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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239008207537000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2570/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna intimazione di pagamento n. 29620239008207537000, notificata il 14/05/2024, relativa a cartella di pagamento n. 29620120047827665000 per IVA anno 2008, sanzioni e interessi, per complessivi
€ 19.661,41. Valore del giudizio dichiarato € 15.066,39. convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione (AdER), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, resistente.
· Con atto notificato in data 08/07/2024, Ric._1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo: (i) nullità/illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000
(omessa allegazione degli atti presupposti); (ii) omessa o invalida notifica della cartella di pagamento prodromica;
(iii) intervenuta prescrizione/decadenza; (iv) difetto di legittimazione in quanto associazione non soggetta ad IVA.
· Si costituiva AdER, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei motivi rivolti contro l'atto presupposto (cartella) ritualmente notificato e non opposto nei termini;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per censure afferenti al merito impositivo;
nel merito, la regolarità della notifica della cartella (a mani di soggetto incaricato alla ricezione, con distinta raccomandata informativa) e la non maturazione della prescrizione (termine decennale per IVA, con sospensioni ex lege), chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
1. Sull'eccezione di nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 (omessa allegazione). L'eccezione è infondata. L'intimazione di pagamento è atto di natura esecutiva e di sollecitazione al pagamento (assimilabile al precetto), i cui contenuti minimi sono fissati dal modello ministeriale (art. 4 D.M. 28/06/1999, All. 3): generalità del destinatario, riferimento alla cartella e importo;
non è previsto obbligo generalizzato di allegazione integrale degli atti presupposti ove già notificati. Ciò è puntualmente evidenziato nelle controdeduzioni AdER, che chiariscono come la motivazione “per relationem” sia sufficiente quando l'atto richiama provvedimenti già portati a conoscenza del contribuente. Pertanto, non sussiste la lamentata nullità.
2. Sulla dedotta omessa/invalida notifica della cartella prodromica. La doglianza è respinta. AdER ha documentato la notifica della cartella n. 29620120047827665000 a mani di soggetto incaricato alla ricezione presso la sede, ai sensi dell'art. 26, DPR 602/73 e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., con distinta di invio raccomandata informativa (R 20000389602-6 del 05/06/2012). La giurisprudenza, come ricordato nelle controdeduzioni, presume iuris tantum la qualità del consegnatario indicata nella relata, ponendo a carico del destinatario l'onere di prova contraria;
non è richiesta raccomandata informativa nei casi di consegna a persona addetta all'ufficio/azienda (diversa è l'ipotesi di consegna al portiere o vicino). In difetto di prova contraria, la notifica deve ritenersi regolare.
3. Sulla prescrizione e sulla decadenza.
3.1. Prescrizione dell'imposta (IVA).
Il ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ovvero, comunque, l'intervenuto decorso del tempo.
L'eccezione non può essere accolta. Nelle controdeduzioni, AdER richiama l'orientamento maggioritario della Cassazione secondo il quale, per i tributi non periodici come IVA, in assenza di diversa previsione speciale, opera l'art. 2946 c.c. (termine decennale). Alla luce di tale indirizzo, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni ex lege (tra cui il periodo 01/01/2014–15/06/2014 e quello emergenziale 08/03/2020–
31/08/2021 dettagliati da AdER), alla data di notifica dell'intimazione 14/05/2024 la prescrizione decennale non risulta maturata. [Memoriadi…eA.P.P.O. | PDF]
3.2. Sanzioni e interessi.
Le deduzioni di parte ricorrente sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi non hanno pregio nel presente giudizio, poiché l'intimazione si fonda su cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini: gli eventuali vizi dell'atto presupposto non sono più deducibili in questa sede.
3.3. Decadenza ex art. 25, DPR 602/73.
La decadenza è esclusa: la cartella risulta notificata nei termini e, comunque, la questione è preclusa per mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, come eccepito da AdER.
4. Sul dedotto “difetto di soggettività IVA” dell'associazione.
Il motivo è inammissibile nel giudizio avverso intimazione: il ricorso contro l'intimazione può riguardare vizi propri dell'atto esecutivo o fatti estintivi successivi alla cartella;
le censure sul merito impositivo andavano proposte avverso l'atto presupposto nei termini di cui agli artt. 19 e 21, D.Lgs. 546/1992. In via gradata,
AdER ha anche eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992; ma l'inammissibilità del motivo rende ultronea tale integrazione e in ogni caso l'atto immediatamente presupposto è costituito dalla cartella di diretta emanazione di ADER.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della amministrazione costituitasi in giudizio che si quantificano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025. Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3951/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239008207537000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2570/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante Dott. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna intimazione di pagamento n. 29620239008207537000, notificata il 14/05/2024, relativa a cartella di pagamento n. 29620120047827665000 per IVA anno 2008, sanzioni e interessi, per complessivi
€ 19.661,41. Valore del giudizio dichiarato € 15.066,39. convine in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione (AdER), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, resistente.
· Con atto notificato in data 08/07/2024, Ric._1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, deducendo: (i) nullità/illegittimità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000
(omessa allegazione degli atti presupposti); (ii) omessa o invalida notifica della cartella di pagamento prodromica;
(iii) intervenuta prescrizione/decadenza; (iv) difetto di legittimazione in quanto associazione non soggetta ad IVA.
· Si costituiva AdER, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei motivi rivolti contro l'atto presupposto (cartella) ritualmente notificato e non opposto nei termini;
il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per censure afferenti al merito impositivo;
nel merito, la regolarità della notifica della cartella (a mani di soggetto incaricato alla ricezione, con distinta raccomandata informativa) e la non maturazione della prescrizione (termine decennale per IVA, con sospensioni ex lege), chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
1. Sull'eccezione di nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000 (omessa allegazione). L'eccezione è infondata. L'intimazione di pagamento è atto di natura esecutiva e di sollecitazione al pagamento (assimilabile al precetto), i cui contenuti minimi sono fissati dal modello ministeriale (art. 4 D.M. 28/06/1999, All. 3): generalità del destinatario, riferimento alla cartella e importo;
non è previsto obbligo generalizzato di allegazione integrale degli atti presupposti ove già notificati. Ciò è puntualmente evidenziato nelle controdeduzioni AdER, che chiariscono come la motivazione “per relationem” sia sufficiente quando l'atto richiama provvedimenti già portati a conoscenza del contribuente. Pertanto, non sussiste la lamentata nullità.
2. Sulla dedotta omessa/invalida notifica della cartella prodromica. La doglianza è respinta. AdER ha documentato la notifica della cartella n. 29620120047827665000 a mani di soggetto incaricato alla ricezione presso la sede, ai sensi dell'art. 26, DPR 602/73 e dell'art. 139, comma 2, c.p.c., con distinta di invio raccomandata informativa (R 20000389602-6 del 05/06/2012). La giurisprudenza, come ricordato nelle controdeduzioni, presume iuris tantum la qualità del consegnatario indicata nella relata, ponendo a carico del destinatario l'onere di prova contraria;
non è richiesta raccomandata informativa nei casi di consegna a persona addetta all'ufficio/azienda (diversa è l'ipotesi di consegna al portiere o vicino). In difetto di prova contraria, la notifica deve ritenersi regolare.
3. Sulla prescrizione e sulla decadenza.
3.1. Prescrizione dell'imposta (IVA).
Il ricorrente invoca la prescrizione quinquennale ovvero, comunque, l'intervenuto decorso del tempo.
L'eccezione non può essere accolta. Nelle controdeduzioni, AdER richiama l'orientamento maggioritario della Cassazione secondo il quale, per i tributi non periodici come IVA, in assenza di diversa previsione speciale, opera l'art. 2946 c.c. (termine decennale). Alla luce di tale indirizzo, tenuto conto delle interruzioni e delle sospensioni ex lege (tra cui il periodo 01/01/2014–15/06/2014 e quello emergenziale 08/03/2020–
31/08/2021 dettagliati da AdER), alla data di notifica dell'intimazione 14/05/2024 la prescrizione decennale non risulta maturata. [Memoriadi…eA.P.P.O. | PDF]
3.2. Sanzioni e interessi.
Le deduzioni di parte ricorrente sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi non hanno pregio nel presente giudizio, poiché l'intimazione si fonda su cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini: gli eventuali vizi dell'atto presupposto non sono più deducibili in questa sede.
3.3. Decadenza ex art. 25, DPR 602/73.
La decadenza è esclusa: la cartella risulta notificata nei termini e, comunque, la questione è preclusa per mancata impugnazione della cartella nei termini di legge, come eccepito da AdER.
4. Sul dedotto “difetto di soggettività IVA” dell'associazione.
Il motivo è inammissibile nel giudizio avverso intimazione: il ricorso contro l'intimazione può riguardare vizi propri dell'atto esecutivo o fatti estintivi successivi alla cartella;
le censure sul merito impositivo andavano proposte avverso l'atto presupposto nei termini di cui agli artt. 19 e 21, D.Lgs. 546/1992. In via gradata,
AdER ha anche eccepito la necessità di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992; ma l'inammissibilità del motivo rende ultronea tale integrazione e in ogni caso l'atto immediatamente presupposto è costituito dalla cartella di diretta emanazione di ADER.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della amministrazione costituitasi in giudizio che si quantificano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso a Palermo nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025. Il Presidente