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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1902/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IA AT e AN AN e domicilio eletto in Milano via M.Melloni 10
-ricorrente-
contro
(C.F. ) in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale Impianti Idraulici SS di - contumace Controparte_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici SS di Controparte_1
, operante nel settore dell'installazione di impianti idraulici, riscaldamento e Controparte_1 climatizzazione, esponendo di avere stipulato un contratto di lavoro subordinato in data 17.9.2008, con inquadramento per il conseguimento del 5° livello;
di essere stato confermato in data 16.6.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
di non aver ricevuto le retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2023, e di avere rassegnato le dimissioni volontarie in data 15.11.2023 con cessazione dell'attività l'1.12.2023; di non avere ricevuto la retribuzione del mese di novembre, e le competenze di fine rapporto, tra cui il T.F.R. per un importo complessivo di euro 34.430,32 lordi, di cui euro 21.502,17 a titolo di T.F.R.. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma indicata.
1 Malgrado la regolare la notifica degli atti introduttivi del giudizio, non Controparte_1 si costituiva, ma si presentava personalmente per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito. All'esito di tale attività, la causa veniva discussa e decisa all'udienza dell'8.7.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, inizialmente come apprendistato a far tempo dal 17.9.2008, seguito da assunzione a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL settore Metalmeccanico e Artigianto (doc. 2 e 3 ricorr.). Il rapporto è cessato per dimissioni rassegnate dal medesimo in data 1.12.2023 come da modulistica parimenti allegata (doc. 5 ricorr.). Il ricorrente ha poi analiticamente esposto le somme dovute, a titolo di retribuzioni per le mensilità omesse, T.F.R., ferie e permessi maturati e non goduti sulla base dei seguenti conteggi, assumendo ai fini dei relativi parametri il contenuto dell'ultima busta paga ricevuta (agosto 2023), e della certificazione unica dell'anno 2023 (doc. 4 e 9 ricorr.). Si riportano di seguito, ai fini di una compiuta ricostruzione, le voci e i calcoli di cui testualmente al ricorso:
€ 1.689,44 lordi a titolo di retribuzione di agosto 2023, come da cedolino;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di settembre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di ottobre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di novembre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.521,17 lordi a titolo di tredicesima mensilità 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore, per individuare i ratei maturati alla cessazione è stato effettuato il seguente calcolo: 1.659,46/12*11;
€ 2.869,58 lordi a titolo di ferie maturate e non godute: in assenza di cedolino contenente le competenze finali, il calcolo è stato effettuato sulla base dell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (agosto 2023) contenente l'indicazione delle ferie residue (giorni di ferie maturate e non godute: 5,32 + ferie maturate e non godute anno precedente: 34,64 = 39,96). Ai giorni di ferie maturati sino al 31.8.2024 devono essere sommate le ferie maturate nei mesi di cui il ricorrente non ha i cedolini. Dall'art. 7 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in oggetto si evince che i lavoratori maturino n. 20 giorni di ferie annui, quindi mensilmente il lavoratore matura 1,66 giorni di ferie (20/12), tale importo moltiplicato per i mesi di cui il lavoratore non ha il cedolino (settembre, ottobre e novembre) determina che il lavoratore ha maturato ulteriori 5 giorni di ferie che sommate a quelle che risultano ad agosto 2023 determinano un n. di giorni di ferie maturate e non godute di 44,96. Al fine di identificare la quantificazione delle stesse è necessario quindi moltiplicare il numero di giorni per la retribuzione giornaliera (1.659,46/26 = € 63,82) per un totale di 2.869,58;
.€ 2.869,58 lordi a titolo di ore di permessi maturati e non goduti: in assenza di cedolino contenente le competenze finali, il calcolo è stato effettuato sulla base dell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (agosto 2023) contenente l'indicazione dei permessi residui (ore di permessi maturati e non goduti: 68,25 + permessi maturati e non goduti anno precedente:
2 104,75 = 173). Alle ore di permessi maturati sino al 31.8.2024 devono essere sommati i permessi maturati nei mesi di cui il ricorrente non ha i cedolini. Dall'art. 16 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in oggetto si evince che i lavoratori maturino n. 32 ore di ex festività annui, quindi mensilmente il lavoratore matura 2,66 giorni di ferie (32/12), tale importo moltiplicato per i mesi di cui il lavoratore non ha il cedolino (settembre, ottobre e novembre) determina che il lavoratore ha maturato ulteriori 8 giorni di ferie che sommate a quelle che risultano ad agosto 2023 determinano un n. di ore di permessi maturati e non goduti di 181. Al fine di identificare la quantificazione è necessario quindi moltiplicare il numero di ore per la retribuzione oraria indicata nel cedolino di agosto 2023 (€ 9,59) per un totale di € 1.735,792;
€ 21.502,17 lordi a titolo di TFR: in assenza di cedolino comprensivo del TFR la scrivente è costretta a procedere al seguente conteggio: 1. € 20.101,73 lordi a titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022, come da CU 2023; 2. € 1.400,443 lordi a titolo di TFR, tale importo è stato calcolato sommando tutti gli importi dei cedolini di gennaio 2023 – agosto 2023 indicati a titolo di “TFR mese” da cui si evince che a settembre 2023 il ricorrente aveva maturato € 919,004 a titolo di TFR. Per i mesi di cui non possiede i cedolini sono state sommate le retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e 13ma mensilità 2023 e il risultato è stato diviso per 13,5, e quindi: 481,445. Dalla somma dei due importi che precedono deriva che il sig. nel 2023 aveva maturato l'importo lordo di 1.400,44 a titolo di TFR, che Pt_1 sommato a quello che risulta maturato al 31.12.22 determina un importo complessivo di € 21.502,17.
Per effetto della omessa costituzione, il resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli, dettagliatamente forniti dal ricorrente sulla base della documentazione richiamata in ricorso e allegata Lo stesso, in sede di interrogatorio formale, a rendere il quale si presentava all'odierna udienza, ammetteva le circostanze dedotte da controparte, ed in particolare l'esistenza dell'intercorso rapporto di lavoro, la cessazione per dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore, il mancato pagamento di quanto da quest'ultimo rivendicato, causato da difficoltà economiche. Nessuna contestazione muoveva rispetto alle voci e ai calcoli effettuati dal ricorrente Sulla base di quanto precede, dovendosi reputare il credito provato e sinanche ammesso dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 34.430,32, di cui euro 21.502,17 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
condanna in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici Controparte_1 SS di a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di Controparte_1 euro 34.430,32, a titolo di retribuzioni, spettanze e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici Controparte_1 SS di , alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1
3 euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza, 8.7.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1902/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
IA AT e AN AN e domicilio eletto in Milano via M.Melloni 10
-ricorrente-
contro
(C.F. ) in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2 individuale Impianti Idraulici SS di - contumace Controparte_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024, conveniva in giudizio Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici SS di Controparte_1
, operante nel settore dell'installazione di impianti idraulici, riscaldamento e Controparte_1 climatizzazione, esponendo di avere stipulato un contratto di lavoro subordinato in data 17.9.2008, con inquadramento per il conseguimento del 5° livello;
di essere stato confermato in data 16.6.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time;
di non aver ricevuto le retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2023, e di avere rassegnato le dimissioni volontarie in data 15.11.2023 con cessazione dell'attività l'1.12.2023; di non avere ricevuto la retribuzione del mese di novembre, e le competenze di fine rapporto, tra cui il T.F.R. per un importo complessivo di euro 34.430,32 lordi, di cui euro 21.502,17 a titolo di T.F.R.. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento della somma indicata.
1 Malgrado la regolare la notifica degli atti introduttivi del giudizio, non Controparte_1 si costituiva, ma si presentava personalmente per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferito. All'esito di tale attività, la causa veniva discussa e decisa all'udienza dell'8.7.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è fondato, e deve perciò essere accolto. Parte ricorrente ha validamente allegato e documentato gli elementi costitutivi del credito fatto valere, quali l'instaurazione con la società convenuta di un rapporto di lavoro, inizialmente come apprendistato a far tempo dal 17.9.2008, seguito da assunzione a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello del CCNL settore Metalmeccanico e Artigianto (doc. 2 e 3 ricorr.). Il rapporto è cessato per dimissioni rassegnate dal medesimo in data 1.12.2023 come da modulistica parimenti allegata (doc. 5 ricorr.). Il ricorrente ha poi analiticamente esposto le somme dovute, a titolo di retribuzioni per le mensilità omesse, T.F.R., ferie e permessi maturati e non goduti sulla base dei seguenti conteggi, assumendo ai fini dei relativi parametri il contenuto dell'ultima busta paga ricevuta (agosto 2023), e della certificazione unica dell'anno 2023 (doc. 4 e 9 ricorr.). Si riportano di seguito, ai fini di una compiuta ricostruzione, le voci e i calcoli di cui testualmente al ricorso:
€ 1.689,44 lordi a titolo di retribuzione di agosto 2023, come da cedolino;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di settembre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di ottobre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.659,46 lordi a titolo di retribuzione di novembre 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore;
€ 1.521,17 lordi a titolo di tredicesima mensilità 2023, in assenza di cedolino l'importo indicato è quello risultante come “retribuzione di fatto” dall'ultimo cedolino consegnato al lavoratore, per individuare i ratei maturati alla cessazione è stato effettuato il seguente calcolo: 1.659,46/12*11;
€ 2.869,58 lordi a titolo di ferie maturate e non godute: in assenza di cedolino contenente le competenze finali, il calcolo è stato effettuato sulla base dell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (agosto 2023) contenente l'indicazione delle ferie residue (giorni di ferie maturate e non godute: 5,32 + ferie maturate e non godute anno precedente: 34,64 = 39,96). Ai giorni di ferie maturati sino al 31.8.2024 devono essere sommate le ferie maturate nei mesi di cui il ricorrente non ha i cedolini. Dall'art. 7 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in oggetto si evince che i lavoratori maturino n. 20 giorni di ferie annui, quindi mensilmente il lavoratore matura 1,66 giorni di ferie (20/12), tale importo moltiplicato per i mesi di cui il lavoratore non ha il cedolino (settembre, ottobre e novembre) determina che il lavoratore ha maturato ulteriori 5 giorni di ferie che sommate a quelle che risultano ad agosto 2023 determinano un n. di giorni di ferie maturate e non godute di 44,96. Al fine di identificare la quantificazione delle stesse è necessario quindi moltiplicare il numero di giorni per la retribuzione giornaliera (1.659,46/26 = € 63,82) per un totale di 2.869,58;
.€ 2.869,58 lordi a titolo di ore di permessi maturati e non goduti: in assenza di cedolino contenente le competenze finali, il calcolo è stato effettuato sulla base dell'ultima busta paga consegnata al lavoratore (agosto 2023) contenente l'indicazione dei permessi residui (ore di permessi maturati e non goduti: 68,25 + permessi maturati e non goduti anno precedente:
2 104,75 = 173). Alle ore di permessi maturati sino al 31.8.2024 devono essere sommati i permessi maturati nei mesi di cui il ricorrente non ha i cedolini. Dall'art. 16 del CCNL applicato al rapporto di lavoro in oggetto si evince che i lavoratori maturino n. 32 ore di ex festività annui, quindi mensilmente il lavoratore matura 2,66 giorni di ferie (32/12), tale importo moltiplicato per i mesi di cui il lavoratore non ha il cedolino (settembre, ottobre e novembre) determina che il lavoratore ha maturato ulteriori 8 giorni di ferie che sommate a quelle che risultano ad agosto 2023 determinano un n. di ore di permessi maturati e non goduti di 181. Al fine di identificare la quantificazione è necessario quindi moltiplicare il numero di ore per la retribuzione oraria indicata nel cedolino di agosto 2023 (€ 9,59) per un totale di € 1.735,792;
€ 21.502,17 lordi a titolo di TFR: in assenza di cedolino comprensivo del TFR la scrivente è costretta a procedere al seguente conteggio: 1. € 20.101,73 lordi a titolo di TFR maturato sino al 31.12.2022, come da CU 2023; 2. € 1.400,443 lordi a titolo di TFR, tale importo è stato calcolato sommando tutti gli importi dei cedolini di gennaio 2023 – agosto 2023 indicati a titolo di “TFR mese” da cui si evince che a settembre 2023 il ricorrente aveva maturato € 919,004 a titolo di TFR. Per i mesi di cui non possiede i cedolini sono state sommate le retribuzioni di settembre, ottobre, novembre e 13ma mensilità 2023 e il risultato è stato diviso per 13,5, e quindi: 481,445. Dalla somma dei due importi che precedono deriva che il sig. nel 2023 aveva maturato l'importo lordo di 1.400,44 a titolo di TFR, che Pt_1 sommato a quello che risulta maturato al 31.12.22 determina un importo complessivo di € 21.502,17.
Per effetto della omessa costituzione, il resistente nulla ha eccepito ovvero contestato, in ordine alla costituzione e allo svolgimento del rapporto di lavoro con le descritte modalità, nè con riferimento ai calcoli delle somme dovute e ai rispettivi titoli, dettagliatamente forniti dal ricorrente sulla base della documentazione richiamata in ricorso e allegata Lo stesso, in sede di interrogatorio formale, a rendere il quale si presentava all'odierna udienza, ammetteva le circostanze dedotte da controparte, ed in particolare l'esistenza dell'intercorso rapporto di lavoro, la cessazione per dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore, il mancato pagamento di quanto da quest'ultimo rivendicato, causato da difficoltà economiche. Nessuna contestazione muoveva rispetto alle voci e ai calcoli effettuati dal ricorrente Sulla base di quanto precede, dovendosi reputare il credito provato e sinanche ammesso dal resistente, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di euro 34.430,32, di cui euro 21.502,17 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
condanna in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici Controparte_1 SS di a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di Controparte_1 euro 34.430,32, a titolo di retribuzioni, spettanze e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna , in proprio e quale titolare della ditta individuale Impianti Idraulici Controparte_1 SS di , alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in Controparte_1
3 euro 1700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
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Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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