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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita;
preso atto che Atome1spa è rimasto intimato, e pertanto, non costituendosi in giudizio, non ha così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035929509000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, visti gli atti di causa;
preso atto che la cartella di pagamento impugnata è stata preceduta da altro atto, denominato intimazione, ma del quale non ha le caratteristiche proprie ad esso riferibili, in quanto non richiama alcuno dei necessari referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita;
preso atto che Atome1spa è rimasto intimato, e pertanto, non costituendosi in giudizio, non ha così dimostrato l'eventuale notifica di validi atti presupposti;
rilevato che il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale, ex art. 2948, comma 2 c.c.; che tale termine va applicato alla TARSU, quale tributo locale che si struttura come prestazione periodiche, “con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa
“in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essa, quindi, per costante giurisprudenza, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. n. 31260/2023; Cass. 23 febbraio 2010, n.4283).
Il ricorso va conclusivamente accolto. In ragione dell'andamento processuale della causa le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
compensa le spese