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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Silvana Ferriero Presidente rel.
Antonio Rizzuti Consigliere
Pietro Scuteri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1303/202019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), germani, quali aventi causa, ognuno per i propri diritti del padre C.F._5
, fu (C.F. ), quale coerede Persona_1 Parte_3 Per_2 C.F._6 di , (C.F. ), in proprio e quale coerede di Persona_3 Parte_6 C.F._7
e nella qualità di erede del padre fu rappresentati Persona_3 Persona_4 Per_2
e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Oreste Parisi e Segio Campise, ed elettivamente domiciliati presso lo studio si quest'ultimo sito in Catanzaro alla Via Turco, 71
= APPELLANTI =
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliato presso la sede di quest'ultima sita in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, 34
- APPELLATO =
E
e Controparte_3 Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI = 2
Conclusioni:
Per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello, in riforma dell'appellata sentenza:
1.- In via principale riconoscere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del maggior danno subito in dipendenza della ritardata restituzione del complesso immobiliare adibito
a caserma quantificandolo per le tre voci sopra indicate nella somma di € 10.898.639,86, valore attualizzato al 31/12/2012, da rivalutare all'attualità, od in quella diversa che dovesse risultare di giustizia.
2.- In via subordinata e nella denegata ipotesi prospettata dal primo giudice secondo la quale gli attori « non erano titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva rilevante nei confronti della P.A. tutelabile dall'ordinamento giudiziario dall'ordinamento e pregiudicata dal comportamento omissivo del convenuto» riconoscere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto, CP_1 comunque ed in ogni caso, al danno conseguente all'inibita percezione del reddito per il periodo
31.8.1970/10.3.1988 quantificandolo nella somma di € 2.849.409,66, aggiornata al 31.12.2912, da rivalutare ulteriormente, od in quella diversa che dovesse risultare di giustizia, dal momento che tale voce di danno è del tutto sganciata dalle varianti adottate dal 1971 al 1976 dal Comune di Vibo
Valentia.
3.- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipazione>
Per l'appellato: “Voglia Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
1) Rigettare l'appello ovvero, in via subordinata riconoscere il diritto al risarcimento del maggior danno nei limiti indicati nella comparsa di costituzione e risposta;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 15.11.2010, gli odierni appellanti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il , al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 7.275.830, a titolo di maggior danno da loro subito per il ritardato rilascio dell'immobile di loro proprietà, condotto in locazione dal CP_1 convenuto e adibito a sede della caserma dei carabinieri nel Comune di Vibo Valentia.
Gli attori hanno dedotto (i) che con sentenza n. 40/2010, del 6.4.2010, il Tribunale di Catanzaro,
Sezione Stralcio, ha accolto la domanda relativa ai canoni dovuti per il periodo compreso tra
31.8.1970 (data di scadenza del contratto di locazione) e il 23 marzo 1987 , demandando, con riguardo al maggior danno, l'accertamento ad un separato giudizio da promuoversi entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione;
(ii) che tale maggior danno è stato individuato dal CTP arch. Per_5 in tre diverse voci: a) danno conseguente alla impedita utilizzazione della frazione di capacità 3
edificatoria del complesso immobiliare di proprietà assegnata dalle varianti 1971/1976 Per_3 direttamente ed autonomamente al solo terreno;
b) danno conseguente all'inibita percezione del reddito derivante dalla frazione edificatoria assegnata direttamente ed autonomamente al solo terreno inedificato per intervento di nuova costruzione;
c) danno causato dall'inibita percezione del reddito derivante dalla frazione di capacità edificatoria assegnata direttamente all'intervento di sostituzione edilizia conseguente alla demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, l'inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem, essendo stata la domanda già oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 40/2010, nonché la tardività della riassunzione, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
Sono intervenuti in giudizio , nella qualità di amministratore di sostegno del padre Parte_6
, nonché e , rispettivamente moglie e Persona_4 Controparte_3 Controparte_4 figlia di secondo letto di , aderendo alla domanda degli attori principali. Persona_1
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, è stata decisa dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2096/2018, pubblicata in 13.12.2018, con la quale ha così statuito: “-rigetta la domanda;
-dichiara compensate le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.”
Il Tribunale, in estrema sintesi, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità dell'azione per il principio del ne bis in idem e di tardività della riassunzione, sollevate dal CP_1 convenuto, ha rigettato la domanda attorea, affermando che gli “… attori non erano titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva rilevante nei confronti della pubblica amministrazione, tutelabile dall'ordinamento e pregiudicata dal comportamento omissivo del convenuto”. CP_1
In particolare, sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CTU, ha affermato che il Comune di Vibo
Valentia non avrebbe potuto rilasciare la licenza edilizia, in quanto in contrasto con il piano regolatore generale all'epoca dei fatti vigente, seppure in conformità alla variante adottata nel 1971 ma non approvata dalle autorità competenti in base alla Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, come integrata dalla Legge n. 765 del 1967, tanto che nel 1976 il comune ha riproposto il PRG vigente dal
1966, denominato “Delfino-Pesce”.
1.2. Avverso la suddetta sentenza gli odierni appellanti, come indicati in epigrafe, con atto di citazione notificato in data 18/26.6.2019, hanno proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati. 4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.10.2019, il , nella Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello perché infondato.
Nonostante la regolare notifica della citazione avvenuta a mezzo posta nei confronti del difensore costituito in primo grado non si sono costituite e , di cui Controparte_3 Controparte_4 va quindi dichiarata la contumacia.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, riservandosi di rimettere al merito l'opportunità di rinnovare la CTU, ha rinviato la causa all'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza dell'11.6.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.7.2026 per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause pendenti e il carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 26.3.2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 31.3.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati gli appellanti hanno depositato la sola comparsa conclusionale;
mentre, nessun atto è stato depositato dall'appellato.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , le Controparte_3 Controparte_4 quali seppur ritualmente citate non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la sentenza di primo grado è coperta dal giudicato, per difetto d'impugnazione, nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, dell'inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem e della tardività della riassunzione. Tali capi della sentenza sono, dunque, trascorsi in giudicato.
2.2.
Nel merito, con un primo motivo di appello, rubricato “SULLA MANCATA VALUTAZIONE DA
PARTE DEL PRIMO GIUDICE DELLA POSSIBILITA' PER GLI ATTORI DI DISPORRE
LIBERAMENTE DEL LORO BENE IN PENDENZA DELLE VARIANTI DEL 1971 IN VIGORE FINO
AL 26 OTTOBRE 1976”, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, recependo in maniera 5
acritica le risultanze prospettate dal CTU nominato, secondo le quali “i sig,ri non avevano Per_3 subito alcun danno dal momento che il piano regolatore “Delfino-Pesce”, operante nel Comune di
Vibo Valentia dal 1970 a tutto il 1988, non avrebbe consentito di costruire nuove volumetrie negli spazi liberi rappresentati da oltre mq.3000 di terreno, così come invece era previsto nelle varianti al piano regolatore, adottate ma mai approvate”, ha concluso per il rigetto della domanda proposta.
In particolare, evidenziano gli appellanti che il Tribunale non ha tenuto in considerazione quanto affermato sempre dallo stesso CTU, ossia che “nel periodo 1970-1976 la variante al P.R.G., pur illegittima, era comunque applicata dal Comune di Vibo Valentia che rilasciava numerose licenze edilizie”, con la conseguenza che qualora il avesse restituito l'immobile alla Controparte_5 fine del contratto di locazione, in data 31.8.1970, cosi come avrebbe dovuto, gli attori, disponendo liberamente del loro bene per tutto il periodo nel quale sono state in vigore le varianti del 1971 fino al 26.10.1976 (data di cessazione di validità delle varianti), avrebbero potuto ottenere le concessioni per realizzare un diverso e ben più consistente intervento edilizio rispetto a quello poi consentito nel
1987, nonché la possibilità di accettare la proposta di permuta, del fabbricato e del terreno circostante, ricevuta dalla Impresa di Costruzioni Pugliese in data 17.1.1974.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con le motivazioni rese dal Tribunale consistenti sostanzialmente nell'enunciazione di ragioni direttamente riconducibili al principio di non contraddizione dell'ordinamento nella sua declinazione di impossibilità di apprestare tutela a posizioni giuridiche immeritevoli. Il Tribunale ha infatti escluso che potesse riconoscersi un danno risarcibile derivante dalla utilizzazione di una disciplina urbanistica illegittima perché mai approvata: rispetto a tale asserzione, con la quale gli appellanti non si confrontano, resta assolutamente irrilevante il dato fattuale che nel periodo in considerazione altri beneficiarono di concessioni edilizie ancorate ad uno strumento urbanistico che non si può considerare in vigore perché mai approvato.
Quanto alla mancata considerazione della proposta di permuta deve qui rilevarsi che quella proposta, non solo era fondata sul presupposto della possibilità di sfruttare la volumetria derivante dalla variante mai approvata, ma ancor prima è rimasta in giudizio allo stato di mera dichiarazione stragiudiziale proveniente da un terzo, mai suffragata da un riscontro istruttorio svoltosi nel contraddittorio delle parti.
2.3.
Con un secondo motivo di appello, rubricato “SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL SOLO
DANNO CAUSATO AI PROPRIETARI DALL'INIBITA PERCEZIONE DEL REDDITO PER IL
PERIODO 31.8.1970/10.3.1988 DERIVANTE DALLA FRAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA
ASSEGNATA DIRETTAMENTE ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA”, gli appellanti 6
deducono che il giudice di prime cure ha errato nel non tener conto almeno della voce di danno chiesta alla lettera c), essendo sganciata dalle c.d. “Varianti del 1971”, diversamente dalle voci a) e b), in quanto collegata al ritardo con il quale i proprietari hanno potuto mettere a frutto la capacità edificatoria del proprio bene in virtù del P.R.G. c.d. “Delfino-Pesce” previgente alle “Varianti del
1971” e rientrato in piena vigenza successivamente alla revoca delle stesse nel 1976.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
Deve in primo luogo evidenziarsi che tale aspetto della domanda non è stato in alcun modo considerato dal tribunale nonostante su di esso si fosse espresso anche il consulente tecnico d'ufficio.
Ciò premesso deve rilevarsi che il pregiudizio così invocato dagli appellanti è assolutamente ipotetico fino al momento del rilascio della concessione edilizia: prima di quel momento, infatti, non è possibile ipotizzare un uso diverso e più proficuo dell'immobile legato ad un diverso intervento edilizio, non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere una simile intenzione dei proprietari. Quella possibilità diventa invece reale con il rilascio della concessione edilizia e, di conseguenza, da quel momento diventa concreto l'interesse dei proprietari all'immediato rilascio del bene e risarcibile il pregiudizio derivante dal ritardo nel rilascio. A questa ricostruzione, peraltro, aderisce la stessa amministrazione convenuta nella comparsa di risposta depositata in questo grado di giudizio come si avrà modo di specificare da qui a poco.
Nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado l'ammontare del danno costituito dalla ritardata percezione dell'incremento reddituale derivante dall'intervento edilizio assentito con la concessione edilizia rilasciata a febbraio del 1987 fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 10 marzo
1988 in £ 134.851.000: la correttezza della modalità di calcolo di tale importo viene espressamente riconosciuta dall'amministrazione appellata nella sua comparsa di risposta. Deve qui tuttavia precisarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto di dovere detrarre da detto importo quello dei canoni maturati nello stesso periodo perché già riconosciuti con la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2010: in realtà contrariamente a quanto ritenuto dal ctu nella sentenza del 2010 i canoni vengono liquidati fino a marzo 1987 onde la detrazione così operata non appare corretta. A sua volta l'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio così si esprime < Pertanto, una corretta stima dell'eventuale maggior danno potrà essere riconosciuta per il solo periodo temporale compreso tra il 23.2.1987 data di rilascio della concessione edilizia n. 1759
Progetto n. 3268/2 ed il 10.3.1988 data di rilascio effettivo dell'immobile da parte del
[...]
, e potrà consistere unicamente nella somma tra la rendita relativa al manufatto assentito CP_1 con concessione edilizia comunale n. 1759, e l'ammontare dei canoni d'affitto, per i mesi da marzo
1987 a febbraio 1988 come di seguito riportato: seminterrati mq 2.439 x £/mq 600.000=£
1.463.400.000 piani elevazione mq 2.439 x £/mq 950.000—£ 5.279.150.000 Totale £ 6.742.550.000 7
(valore manufatto c.e. n.1759, calcolato tenuto conto dei prezzi di impresa per l'anno 1988 D.P.R.
4.5.1989 n.182) Rendita manufatto = £ 6.742.550.000 x 0.02 = £ 134.851.000 (mancato guadagno considerando una fruttuosità del 2%) Ammontare canoni (marzo 1987-febbraio 1988)— £
4.348.950 In considerazione di quanto sopra riportato, quindi, il maggior danno da riconoscere agli appellanti potrebbe essere solo il seguente: Maggior danno =£ 134.851.000+4.348.950= £
139.199.950 pari ad € 71.891 (euro settantunomilaottocentonovantuno/00). >
Sennonché da un lato non è dato comprendere, a fronte delle determinazioni già assunte dal tribunale con la sentenza del 2010, sulla base di quali elementi l'avvocatura abbia determinato il canone per il periodo di riferimento, dall'altra occorre rilevare che i canoni successivi a quelli riconosciuti nella sentenza del 2010 non hanno formato oggetto della domanda da parte degli odierni appellati. Ne deriva conclusivamente che in loro favore il danno da ritardato utilizzo della concessione edilizia va riconosciuto nell'importo di £ 134.851.000 ( pari ad € 69.644,78) senza detrazioni e senza aggiunte.
Trattandosi di debito di valore su detta somma deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data della concessione edilizia a quella della presente sentenza, onde l'importo dovuto in concreto è ( calcolando dal primo giorno del mese successivo alla data della concessione edilizia al
30 giugno 2025 data dell'ultimo aggiornamento istat disponibile: indice alla decorrenza 109,5, indice alla scadenza 121,3 raccordo indici 2,48, coefficiente di rivalutazione 2,747 ) € 191.314,21.
2.4
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello va parzialmente accolto e la domanda degli appellanti va accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e avverso la sentenza
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6
n. 2096/2018 del Tribunale di Catanzaro e nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
2. In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda proposta in primo grado nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il al pagamento nei confronti degli appellanti dell'importo di € 191.314,21 CP_1 CP_1 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 1229 CP_1 per spese vive ed € 14103 per compensi di avvocato e per questo grado in € 2556 per spese 8
vive ed € 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Catanzaro, così deciso da remoto nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
Silvana Ferriero Presidente rel.
Antonio Rizzuti Consigliere
Pietro Scuteri Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1303/202019 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), germani, quali aventi causa, ognuno per i propri diritti del padre C.F._5
, fu (C.F. ), quale coerede Persona_1 Parte_3 Per_2 C.F._6 di , (C.F. ), in proprio e quale coerede di Persona_3 Parte_6 C.F._7
e nella qualità di erede del padre fu rappresentati Persona_3 Persona_4 Per_2
e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Oreste Parisi e Segio Campise, ed elettivamente domiciliati presso lo studio si quest'ultimo sito in Catanzaro alla Via Turco, 71
= APPELLANTI =
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliato presso la sede di quest'ultima sita in Catanzaro alla Via G. Da Fiore, 34
- APPELLATO =
E
e Controparte_3 Controparte_4
- APPELLATI CONTUMACI = 2
Conclusioni:
Per gli appellanti: “Voglia la Corte di Appello, in riforma dell'appellata sentenza:
1.- In via principale riconoscere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto al risarcimento del maggior danno subito in dipendenza della ritardata restituzione del complesso immobiliare adibito
a caserma quantificandolo per le tre voci sopra indicate nella somma di € 10.898.639,86, valore attualizzato al 31/12/2012, da rivalutare all'attualità, od in quella diversa che dovesse risultare di giustizia.
2.- In via subordinata e nella denegata ipotesi prospettata dal primo giudice secondo la quale gli attori « non erano titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva rilevante nei confronti della P.A. tutelabile dall'ordinamento giudiziario dall'ordinamento e pregiudicata dal comportamento omissivo del convenuto» riconoscere e dichiarare che gli appellanti hanno diritto, CP_1 comunque ed in ogni caso, al danno conseguente all'inibita percezione del reddito per il periodo
31.8.1970/10.3.1988 quantificandolo nella somma di € 2.849.409,66, aggiornata al 31.12.2912, da rivalutare ulteriormente, od in quella diversa che dovesse risultare di giustizia, dal momento che tale voce di danno è del tutto sganciata dalle varianti adottate dal 1971 al 1976 dal Comune di Vibo
Valentia.
3.- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipazione>
Per l'appellato: “Voglia Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:
1) Rigettare l'appello ovvero, in via subordinata riconoscere il diritto al risarcimento del maggior danno nei limiti indicati nella comparsa di costituzione e risposta;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione, notificato in data 15.11.2010, gli odierni appellanti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il , al fine di Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento della somma di € 7.275.830, a titolo di maggior danno da loro subito per il ritardato rilascio dell'immobile di loro proprietà, condotto in locazione dal CP_1 convenuto e adibito a sede della caserma dei carabinieri nel Comune di Vibo Valentia.
Gli attori hanno dedotto (i) che con sentenza n. 40/2010, del 6.4.2010, il Tribunale di Catanzaro,
Sezione Stralcio, ha accolto la domanda relativa ai canoni dovuti per il periodo compreso tra
31.8.1970 (data di scadenza del contratto di locazione) e il 23 marzo 1987 , demandando, con riguardo al maggior danno, l'accertamento ad un separato giudizio da promuoversi entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione;
(ii) che tale maggior danno è stato individuato dal CTP arch. Per_5 in tre diverse voci: a) danno conseguente alla impedita utilizzazione della frazione di capacità 3
edificatoria del complesso immobiliare di proprietà assegnata dalle varianti 1971/1976 Per_3 direttamente ed autonomamente al solo terreno;
b) danno conseguente all'inibita percezione del reddito derivante dalla frazione edificatoria assegnata direttamente ed autonomamente al solo terreno inedificato per intervento di nuova costruzione;
c) danno causato dall'inibita percezione del reddito derivante dalla frazione di capacità edificatoria assegnata direttamente all'intervento di sostituzione edilizia conseguente alla demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, l'inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem, essendo stata la domanda già oggetto del giudizio concluso con la sentenza n. 40/2010, nonché la tardività della riassunzione, e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
Sono intervenuti in giudizio , nella qualità di amministratore di sostegno del padre Parte_6
, nonché e , rispettivamente moglie e Persona_4 Controparte_3 Controparte_4 figlia di secondo letto di , aderendo alla domanda degli attori principali. Persona_1
La causa, istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, è stata decisa dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 2096/2018, pubblicata in 13.12.2018, con la quale ha così statuito: “-rigetta la domanda;
-dichiara compensate le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.”
Il Tribunale, in estrema sintesi, rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di inammissibilità dell'azione per il principio del ne bis in idem e di tardività della riassunzione, sollevate dal CP_1 convenuto, ha rigettato la domanda attorea, affermando che gli “… attori non erano titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva rilevante nei confronti della pubblica amministrazione, tutelabile dall'ordinamento e pregiudicata dal comportamento omissivo del convenuto”. CP_1
In particolare, sulla base delle conclusioni a cui è giunto il CTU, ha affermato che il Comune di Vibo
Valentia non avrebbe potuto rilasciare la licenza edilizia, in quanto in contrasto con il piano regolatore generale all'epoca dei fatti vigente, seppure in conformità alla variante adottata nel 1971 ma non approvata dalle autorità competenti in base alla Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, come integrata dalla Legge n. 765 del 1967, tanto che nel 1976 il comune ha riproposto il PRG vigente dal
1966, denominato “Delfino-Pesce”.
1.2. Avverso la suddetta sentenza gli odierni appellanti, come indicati in epigrafe, con atto di citazione notificato in data 18/26.6.2019, hanno proposto appello affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati. 4
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.10.2019, il , nella Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello perché infondato.
Nonostante la regolare notifica della citazione avvenuta a mezzo posta nei confronti del difensore costituito in primo grado non si sono costituite e , di cui Controparte_3 Controparte_4 va quindi dichiarata la contumacia.
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.11.2019, riservandosi di rimettere al merito l'opportunità di rinnovare la CTU, ha rinviato la causa all'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza dell'11.6.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la causa è stata rinviata all'udienza del 14.7.2026 per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di cause pendenti e il carico di lavoro gravante sul consigliere relatore.
Successivamente, a seguito del Decreto Presidenziale n. 57/2024 con il quale è stata disposta la soppressione della Sezione Terza Civile, unitamente al cambio di sezione e Consigliere relatore, è stata disposta l'anticipazione dell'udienza al 26.3.2025.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 31.3.2025, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati gli appellanti hanno depositato la sola comparsa conclusionale;
mentre, nessun atto è stato depositato dall'appellato.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , le Controparte_3 Controparte_4 quali seppur ritualmente citate non hanno inteso costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare, va dato atto che la sentenza di primo grado è coperta dal giudicato, per difetto d'impugnazione, nella parte in cui ha rigettato le eccezioni di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, dell'inammissibilità dell'azione per violazione del ne bis in idem e della tardività della riassunzione. Tali capi della sentenza sono, dunque, trascorsi in giudicato.
2.2.
Nel merito, con un primo motivo di appello, rubricato “SULLA MANCATA VALUTAZIONE DA
PARTE DEL PRIMO GIUDICE DELLA POSSIBILITA' PER GLI ATTORI DI DISPORRE
LIBERAMENTE DEL LORO BENE IN PENDENZA DELLE VARIANTI DEL 1971 IN VIGORE FINO
AL 26 OTTOBRE 1976”, gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure, recependo in maniera 5
acritica le risultanze prospettate dal CTU nominato, secondo le quali “i sig,ri non avevano Per_3 subito alcun danno dal momento che il piano regolatore “Delfino-Pesce”, operante nel Comune di
Vibo Valentia dal 1970 a tutto il 1988, non avrebbe consentito di costruire nuove volumetrie negli spazi liberi rappresentati da oltre mq.3000 di terreno, così come invece era previsto nelle varianti al piano regolatore, adottate ma mai approvate”, ha concluso per il rigetto della domanda proposta.
In particolare, evidenziano gli appellanti che il Tribunale non ha tenuto in considerazione quanto affermato sempre dallo stesso CTU, ossia che “nel periodo 1970-1976 la variante al P.R.G., pur illegittima, era comunque applicata dal Comune di Vibo Valentia che rilasciava numerose licenze edilizie”, con la conseguenza che qualora il avesse restituito l'immobile alla Controparte_5 fine del contratto di locazione, in data 31.8.1970, cosi come avrebbe dovuto, gli attori, disponendo liberamente del loro bene per tutto il periodo nel quale sono state in vigore le varianti del 1971 fino al 26.10.1976 (data di cessazione di validità delle varianti), avrebbero potuto ottenere le concessioni per realizzare un diverso e ben più consistente intervento edilizio rispetto a quello poi consentito nel
1987, nonché la possibilità di accettare la proposta di permuta, del fabbricato e del terreno circostante, ricevuta dalla Impresa di Costruzioni Pugliese in data 17.1.1974.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con le motivazioni rese dal Tribunale consistenti sostanzialmente nell'enunciazione di ragioni direttamente riconducibili al principio di non contraddizione dell'ordinamento nella sua declinazione di impossibilità di apprestare tutela a posizioni giuridiche immeritevoli. Il Tribunale ha infatti escluso che potesse riconoscersi un danno risarcibile derivante dalla utilizzazione di una disciplina urbanistica illegittima perché mai approvata: rispetto a tale asserzione, con la quale gli appellanti non si confrontano, resta assolutamente irrilevante il dato fattuale che nel periodo in considerazione altri beneficiarono di concessioni edilizie ancorate ad uno strumento urbanistico che non si può considerare in vigore perché mai approvato.
Quanto alla mancata considerazione della proposta di permuta deve qui rilevarsi che quella proposta, non solo era fondata sul presupposto della possibilità di sfruttare la volumetria derivante dalla variante mai approvata, ma ancor prima è rimasta in giudizio allo stato di mera dichiarazione stragiudiziale proveniente da un terzo, mai suffragata da un riscontro istruttorio svoltosi nel contraddittorio delle parti.
2.3.
Con un secondo motivo di appello, rubricato “SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL SOLO
DANNO CAUSATO AI PROPRIETARI DALL'INIBITA PERCEZIONE DEL REDDITO PER IL
PERIODO 31.8.1970/10.3.1988 DERIVANTE DALLA FRAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA
ASSEGNATA DIRETTAMENTE ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA”, gli appellanti 6
deducono che il giudice di prime cure ha errato nel non tener conto almeno della voce di danno chiesta alla lettera c), essendo sganciata dalle c.d. “Varianti del 1971”, diversamente dalle voci a) e b), in quanto collegata al ritardo con il quale i proprietari hanno potuto mettere a frutto la capacità edificatoria del proprio bene in virtù del P.R.G. c.d. “Delfino-Pesce” previgente alle “Varianti del
1971” e rientrato in piena vigenza successivamente alla revoca delle stesse nel 1976.
Il motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito evidenziati.
Deve in primo luogo evidenziarsi che tale aspetto della domanda non è stato in alcun modo considerato dal tribunale nonostante su di esso si fosse espresso anche il consulente tecnico d'ufficio.
Ciò premesso deve rilevarsi che il pregiudizio così invocato dagli appellanti è assolutamente ipotetico fino al momento del rilascio della concessione edilizia: prima di quel momento, infatti, non è possibile ipotizzare un uso diverso e più proficuo dell'immobile legato ad un diverso intervento edilizio, non essendovi alcun elemento che consenta di ritenere una simile intenzione dei proprietari. Quella possibilità diventa invece reale con il rilascio della concessione edilizia e, di conseguenza, da quel momento diventa concreto l'interesse dei proprietari all'immediato rilascio del bene e risarcibile il pregiudizio derivante dal ritardo nel rilascio. A questa ricostruzione, peraltro, aderisce la stessa amministrazione convenuta nella comparsa di risposta depositata in questo grado di giudizio come si avrà modo di specificare da qui a poco.
Nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado l'ammontare del danno costituito dalla ritardata percezione dell'incremento reddituale derivante dall'intervento edilizio assentito con la concessione edilizia rilasciata a febbraio del 1987 fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 10 marzo
1988 in £ 134.851.000: la correttezza della modalità di calcolo di tale importo viene espressamente riconosciuta dall'amministrazione appellata nella sua comparsa di risposta. Deve qui tuttavia precisarsi che il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto di dovere detrarre da detto importo quello dei canoni maturati nello stesso periodo perché già riconosciuti con la sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2010: in realtà contrariamente a quanto ritenuto dal ctu nella sentenza del 2010 i canoni vengono liquidati fino a marzo 1987 onde la detrazione così operata non appare corretta. A sua volta l'Avvocatura dello Stato nella comparsa di costituzione depositata in questo grado di giudizio così si esprime < Pertanto, una corretta stima dell'eventuale maggior danno potrà essere riconosciuta per il solo periodo temporale compreso tra il 23.2.1987 data di rilascio della concessione edilizia n. 1759
Progetto n. 3268/2 ed il 10.3.1988 data di rilascio effettivo dell'immobile da parte del
[...]
, e potrà consistere unicamente nella somma tra la rendita relativa al manufatto assentito CP_1 con concessione edilizia comunale n. 1759, e l'ammontare dei canoni d'affitto, per i mesi da marzo
1987 a febbraio 1988 come di seguito riportato: seminterrati mq 2.439 x £/mq 600.000=£
1.463.400.000 piani elevazione mq 2.439 x £/mq 950.000—£ 5.279.150.000 Totale £ 6.742.550.000 7
(valore manufatto c.e. n.1759, calcolato tenuto conto dei prezzi di impresa per l'anno 1988 D.P.R.
4.5.1989 n.182) Rendita manufatto = £ 6.742.550.000 x 0.02 = £ 134.851.000 (mancato guadagno considerando una fruttuosità del 2%) Ammontare canoni (marzo 1987-febbraio 1988)— £
4.348.950 In considerazione di quanto sopra riportato, quindi, il maggior danno da riconoscere agli appellanti potrebbe essere solo il seguente: Maggior danno =£ 134.851.000+4.348.950= £
139.199.950 pari ad € 71.891 (euro settantunomilaottocentonovantuno/00). >
Sennonché da un lato non è dato comprendere, a fronte delle determinazioni già assunte dal tribunale con la sentenza del 2010, sulla base di quali elementi l'avvocatura abbia determinato il canone per il periodo di riferimento, dall'altra occorre rilevare che i canoni successivi a quelli riconosciuti nella sentenza del 2010 non hanno formato oggetto della domanda da parte degli odierni appellati. Ne deriva conclusivamente che in loro favore il danno da ritardato utilizzo della concessione edilizia va riconosciuto nell'importo di £ 134.851.000 ( pari ad € 69.644,78) senza detrazioni e senza aggiunte.
Trattandosi di debito di valore su detta somma deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data della concessione edilizia a quella della presente sentenza, onde l'importo dovuto in concreto è ( calcolando dal primo giorno del mese successivo alla data della concessione edilizia al
30 giugno 2025 data dell'ultimo aggiornamento istat disponibile: indice alla decorrenza 109,5, indice alla scadenza 121,3 raccordo indici 2,48, coefficiente di rivalutazione 2,747 ) € 191.314,21.
2.4
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello va parzialmente accolto e la domanda degli appellanti va accolta nei limiti sopra indicati.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e avverso la sentenza
[...] Parte_5 Parte_7 Parte_6
n. 2096/2018 del Tribunale di Catanzaro e nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
2. In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda proposta in primo grado nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il al pagamento nei confronti degli appellanti dell'importo di € 191.314,21 CP_1 CP_1 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 1229 CP_1 per spese vive ed € 14103 per compensi di avvocato e per questo grado in € 2556 per spese 8
vive ed € 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Distrae le spese in favore dei procuratori costituiti.
Catanzaro, così deciso da remoto nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero