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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2963/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2963/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma e 127 ter c.p.c.,
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vittorio Milardi;
attrice
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cuzzocrea;
convenuta
nonché
, domiciliato in Reggio Calabria, Via Ciccarello n. 22/C; Controparte_2
e
pagina 1 di 13 (nata a [...] il [...]) in proprio e Controparte_3
nella qualità erede di residente e domiciliata in Reggio Calabria Via Persona_1
Loreto Trav. Privata I^ n.4;
(nato a [...] il [...]) nella qualità di erede di Parte_2 [...]
residente e domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.88 e con indirizzo Per_1
pec da Ema_1 Email_2
(nato a [...] [...]) nella qualità di erede di Controparte_4
residente e domiciliato in Treponti di Teolo Via Valli n. 5 - 35037 (PD); Persona_1
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Reggio Calabria la società nonché Controparte_1
il sig. . Controparte_2
Parte attrice deduceva, in particolare, di essere rimasta coinvolta, in data 01 luglio
2015, in Reggio Calabria all'incrocio tra il viale Messina e la traversa XI, in un incidente stradale, quale terzo trasportato sul veicolo Ford Fiesta, tg. “EB652YZ”, di proprietà di e e condotto, nell'occasione, da quest'ultima; domandava, Persona_1 CP_3
quindi, il risarcimento dei danni subiti alla compagnia Controparte_1
quale società di assicurazione del veicolo del vettore, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005, nonché al proprio vettore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.12.2019, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità della domanda attorea per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda, nonché l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e contestando, nel merito, sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria di parte attrice.
pagina 2 di 13 La concludeva chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
controparte, comunque non provata e la sua condanna alla restituzione degli importi incassati in misura superiore, avendo la società deducente già versato la somma di €
20.000,00 a favore di parte attrice.
All'udienza del 13.01.2020 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
(conducente del veicolo Fiat Palio, tg BP858PD col quale si era scontrata l'autovettura su cui viaggiava la , regolarmente citato e non comparso. Pt_1
Con ordinanza depositata in data 16.04.2021 il Giudice Istruttore riteneva superate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta, in considerazione della comunicazione con cui la stessa società, a seguito dell'esame della documentazione in suo possesso, aveva formulato l'offerta risarcitoria di € 20.000,00 a favore di parte attrice;
la causa veniva istruita a mezzo prova documentale e interrogatorio formale;
veniva, altresì, disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, espletata dal dott. . Persona_2
Con ordinanza del 27 giugno 2024, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio, regolarmente effettuata, nei confronti dei proprietari ( e CP_3
e/o loro eredi) del veicolo assicurato Ford Fiesta;
nessuno di loro si Persona_1
costituiva in giudizio.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
3 febbraio 2025, il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
3° comma.
2. La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento, per Parte_1
quanto di seguito esposto.
2.1. Com'è noto, l'art. 141 C.d.A. prevede che il terzo trasportato possa proporre l'azione diretta nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
pagina 3 di 13 senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 Cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 novembre 2022, n.35318).
La compagnia assicurativa non ha svolto contestazioni specifiche in ordine alla dinamica del sinistro, per la cui descrizione si rimanda al rapporto redatto dalle forze dell'ordine intervenute (cfr. rapporto di incidente stradale rilasciato dalla Polizia
Municipale di Reggio Calabria, allegato con il n. 28 all'atto di citazione).
2.2. Quanto al concorso colposo della terza trasportata, eccepito dalla compagnia assicurativa convenuta, è utile richiamare il principio di diritto in base al quale “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a
norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art.
2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il
creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende
di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso
colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 02/03/2007; da ultimo ribadito da Cass. n. 25712/2023).
Nel caso di specie, la società di assicurazione non ha offerto nessun elemento di prova, da cui desumere che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei pagina 4 di 13 quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, né dall'istruttoria svolta sono emersi elementi deponenti in tal senso.
Non sussistendo dubbi o contestazioni sul fatto storico, il thema decidendum può, pertanto, circoscriversi all'accertamento dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, ribadendo che, nell'azione prevista dall'art. 141 d.lgs. 209/2005, il soggetto tenuto a risarcire il danno è esclusivamente la compagnia assicurativa del vettore.
3.1. Nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale sulla persona dell'attrice, effettuata dal C.T.U. dr. , secondo cui il danneggiato ha Persona_2 riportato: “esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria epifiso-metafisaria distale di radio destro trattata chirurgicamente, esiti di frattura scomposta della diafisi intermedia dell'ulna trattata chirurgicamente, esiti di frattura scomposta epifiso-metafisaria prossimale di radio e ulna trattata chirurgicamente, esiti di infrazioni della base della falange intermedia del IV dito e delle falangi ungueali del III e IV dito” (cfr. pag. 8
CTU).
L'ausiliario nominato dal Tribunale ha, inoltre, affermato che: “Le lesioni certificate, riportate in seguito all'incidente subito, trovano cursus clinico e sono da considerarsi conseguenti dell'evento traumatico in esame. Il criterio cronologico e quello della continuità sintomatologica risultano essere soddisfatti considerato che la lesione si è
verificata in un ristretto lasso di tempo e le manifestazioni del meccanismo lesivo si sono
verificate con un compatibile e fisiologico intervallo cronologico dal trauma. Il criterio topografico è soddisfatto poiché le sedi del trauma sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Il danno biologico permanente è stato complessivamente valutato dal CTU in misura pari al 14% (cfr. pag. 9 della CTU).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato, altresì, secondo le conclusioni elaborate dal C.T.U., un'invalidità temporanea complessiva di 312 gg di cui 12 (dodici) di invalidità temporanea totale, corrispondenti ai giorni di ricovero in ambiente pagina 5 di 13 ospedaliero, comprensivi dei giorni di ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi;
60
(sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 90 (novanta) giorni un'invalidità temporanea parziale al 50 e 150 (centocinquanta) giorni un'invalidità temporanea parziale al 25% relativi ai giorni di recupero funzionale fino alla guarigione clinica.
In risposta alle osservazioni sollevate dal dott. il CTU ha, inoltre, Per_3
evidenziato che:
“1. in merito alla percentuale assegnata al deficit funzionale del polso destro, si ammette un errore di battitura alla pagina 9; la frase: POLSO: Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per metà, con prono-
supinazione libera = 4% È da sostituire con POLSO: Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per 1/3, con prono-supinazione libera = 4%. Il deficit articolare comunque evidenziato nell'esame obiettivo è di circa
1/3, quindi si è assegnata una percentuale del 4%.
2. in riferimento agli esiti cicatriziali valutati, si precisa di aver fatto riferimento alle percentuali suggerite dal testo “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico” autori Bargagna ed altri, ed. Giuffrè, dove classifica le “cicatrici lineari di grandi dimensioni al tronco o agli arti” con pregiudizio estetico complessivo molto lieve: percentuale ≤5%. Quindi la valutazione effettuata appare adeguata in considerazione della lunghezza ma soprattutto della larghezza della cicatrice residua.
3. infine, in relazione alla percentuale totale di danno biologico assegnata, si ritiene di aver correttamente effettuato una stima globale del danno esitato nell'arto superiore destro considerato le precise indicazioni presenti sul testo “DANNO BIOLOGICO LE
TABELLE DI LEGGE” autori e ed. , ove specifica che: “Per Tes_1 Tes_2 Per_4
l'apparato osteo-articolare e muscolare più di frequente ci si può trovare di fronte a danni composti … Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più
menomazioni la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole
menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, come già anticipato, si dovrà procedere a
pagina 6 di 13 stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato
e/o della funzione interessata dalle menomazioni” (v. pag. 13 CTU).
Le conclusioni a cui è giunto l'esperto nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui si ritiene che le stesse debbano essere poste a fondamento della decisione.
La determinazione del danno non patrimoniale va effettuata secondo il criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio alla persona, mediante l'applicazione delle
Tabelle di MI (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
12408/2011).
Ciò premesso, al momento del consolidarsi del danno biologico (e, cioè, al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
07/02/2017 e Sentenza n. 10303 del 21/06/2012), la danneggiata aveva compiuto l'età di anni 47 e, quindi, le spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 33.325,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € € 16.042,50 in valori attuali. È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico temporaneo) per un giorno di inabilità temporanea assoluta è
comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente pagina 7 di 13 presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024).
3.2. L'istante ha, altresì, domandato il riconoscimento del danno morale ed esistenziale e/o alla vita di relazione (si veda pag. 4 e 5 dell'atto introduttivo).
A tale proposito, si ritiene necessario richiamare i principi esaustivamente riepilogati motivazione nella sentenza n. 25164/2020 della Corte di Cassazione dove, in estrema sintesi, si afferma che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito dovrà:
- accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale (ovvero di quel pregiudizio che non è
suscettibile di accertamento medico-legale e che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato);
- accertare la suddetta esistenza considerando che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto, sulla base di massime d'esperienza e tenendo conto in particolare dell'attendibile criterio logico-presuntivo della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
- in caso di positivo accertamento anche del danno morale, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (n.d.r. oggi 'scorporate' nella nuova tabella 2024);
pagina 8 di 13 - in caso di accertamento negativo in ordine all'esistenza del danno morale,
considerare la sola voce di danno biologico prevista dalle tabelle Milanesi;
- in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione (ossia di accertamento dell'esistenza di 'circostanze eccezionali e specifiche', esulanti dai pregiudizi che qualsiasi persona che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit) procedere al relativo aumento;
- il tutto senza alcun automatismo risarcitorio.
Chiarito ciò, nel caso de quo, la danneggiata non ha allegato né dimostrato in alcun modo la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza delle ulteriori sofferenze patite di natura personale e soggettiva, per cui non
è possibile riconoscere la liquidazione della componente del danno non patrimoniale, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore.
3.3. Avuto riguardo, più specificatamente, alla personalizzazione del danno (o, all'altrimenti detto “danno esistenziale”), come si è già accennato, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito
(secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, non sulla base di un automatismo, ma, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis, v. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 10912 del
07/05/2018 ed anche Sez. 3 -, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Ne consegue che non vanno valutate autonomamente tutte quelle limitazione nei movimenti, anche tali da richiedere il necessario ausilio di altri, per le attività quotidiane ordinarie (o anche l'eventuale preclusione di determinate attività sportiva e/o ludica), potendo (e dovendo) astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a pagina 9 di 13 qualunque altro soggetto che incorra nelle medesime conseguenze lesive (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica).
Appare d'immediata percezione, difatti, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) si traduce in un'inammissibile duplicazione risarcitoria, essendo ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni, già per intero, ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (cfr.
Cass. sentenza n. 25164/2020).
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad allegare nell'atto introduttivo, in forma piuttosto scarna e generica, che il pregiudizio subito al braccio e alla mano destra le impediscono di poter compiutamente svolgere le più elementari attività come scrivere o apporre la firma (cfr. pag. 5 atto di citazione), senza offrire alcuna allegazione
“individualizzante”. Le ulteriori allegazioni di parte attrice contenute nella comparsa conclusionale devono ritenersi inammissibili, posto che, il thema probandum risulta già
cristallizzato con la scadenza del termine ex art. 183 c.p.c., VI° comma n. 1.
In difetto dell'allegazione tempestiva di circostanze specifiche ed eccezionali è, senza dubbio, da escludersi che possa, legittimamente, procedersi ad una differente (più ricca e, dunque, personalizzata) valutazione del danno non patrimoniale.
In ogni caso, deve evidenziarsi che, proprio in relazione alla limitazione del movimento del polso, il CTU ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al
4%.
3.4. Il danno non patrimoniale, in totale, ammonta, quindi, ad € 49.367,50. Va, infine, tenuto conto del pagamento di € 20.000,00, effettuato dalla società convenuta precedentemente all'instaurazione del giudizio.
Ai fini della determinazione del risarcimento ancora spettante al ricorrente è
necessario fare applicazione dei principi, ex multis, sanciti dalla Corte di Cassazione
pagina 10 di 13 nella sentenza del 15 luglio 2009, n. 16448, a mente dei quali, ove nel corso del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione fra valori resi omogenei in termini di valore reale.
Si procede, dunque, a rivalutare, dall'epoca del versamento (14.07.2016 data di accettazione dell'assegno bancario della Unipol Banca), la somma corrisposta in acconto così pervenendo all'importo di € 24.050,00 in moneta attuale.
Una volta sottratto tale importo a quello sopra liquidato (pari a complessivi €
49.367,50), si determina la somma residua da corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 25.317,50.
3.5. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n.
25571/2011 e 3931/2010).
In applicazione del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta, devalutata alla data pagina 11 di 13 del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino a quella della odierna decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'attrice, tenuto conto del decisum ed utilizzando i parametri medi (ad eccezione che per la fase decisionale, liquidata facendo riferimento ai parametri minimi, in assenza di nuove argomentazioni) di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di giudizio, si pongono definitivamente a carico della società di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II° Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe introdotta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta, condanna la società
[...] al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali (subiti a causa del sinistro verificatosi in Reggio Calabria in data
01.07.2015), della somma residua di € 25.317,50 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino a quella dell'odierna decisione;
b) condanna la società alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che si liquidano in complessive € 5.013,00, di cui € 786,00 per esborsi ed €
4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico della società
Controparte_1
pagina 12 di 13 Reggio Calabria, 15 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2963/2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma e 127 ter c.p.c.,
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vittorio Milardi;
attrice
contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cuzzocrea;
convenuta
nonché
, domiciliato in Reggio Calabria, Via Ciccarello n. 22/C; Controparte_2
e
pagina 1 di 13 (nata a [...] il [...]) in proprio e Controparte_3
nella qualità erede di residente e domiciliata in Reggio Calabria Via Persona_1
Loreto Trav. Privata I^ n.4;
(nato a [...] il [...]) nella qualità di erede di Parte_2 [...]
residente e domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n.88 e con indirizzo Per_1
pec da Ema_1 Email_2
(nato a [...] [...]) nella qualità di erede di Controparte_4
residente e domiciliato in Treponti di Teolo Via Valli n. 5 - 35037 (PD); Persona_1
convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1
avanti il Tribunale di Reggio Calabria la società nonché Controparte_1
il sig. . Controparte_2
Parte attrice deduceva, in particolare, di essere rimasta coinvolta, in data 01 luglio
2015, in Reggio Calabria all'incrocio tra il viale Messina e la traversa XI, in un incidente stradale, quale terzo trasportato sul veicolo Ford Fiesta, tg. “EB652YZ”, di proprietà di e e condotto, nell'occasione, da quest'ultima; domandava, Persona_1 CP_3
quindi, il risarcimento dei danni subiti alla compagnia Controparte_1
quale società di assicurazione del veicolo del vettore, ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n.
209/2005, nonché al proprio vettore.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.12.2019, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
eccependo preliminarmente la nullità della domanda attorea per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda, nonché l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 141, 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e contestando, nel merito, sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria di parte attrice.
pagina 2 di 13 La concludeva chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
controparte, comunque non provata e la sua condanna alla restituzione degli importi incassati in misura superiore, avendo la società deducente già versato la somma di €
20.000,00 a favore di parte attrice.
All'udienza del 13.01.2020 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_2
(conducente del veicolo Fiat Palio, tg BP858PD col quale si era scontrata l'autovettura su cui viaggiava la , regolarmente citato e non comparso. Pt_1
Con ordinanza depositata in data 16.04.2021 il Giudice Istruttore riteneva superate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta, in considerazione della comunicazione con cui la stessa società, a seguito dell'esame della documentazione in suo possesso, aveva formulato l'offerta risarcitoria di € 20.000,00 a favore di parte attrice;
la causa veniva istruita a mezzo prova documentale e interrogatorio formale;
veniva, altresì, disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, espletata dal dott. . Persona_2
Con ordinanza del 27 giugno 2024, il G.I. disponeva l'integrazione del contraddittorio, regolarmente effettuata, nei confronti dei proprietari ( e CP_3
e/o loro eredi) del veicolo assicurato Ford Fiesta;
nessuno di loro si Persona_1
costituiva in giudizio.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
3 febbraio 2025, il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
3° comma.
2. La domanda proposta da è fondata e merita accoglimento, per Parte_1
quanto di seguito esposto.
2.1. Com'è noto, l'art. 141 C.d.A. prevede che il terzo trasportato possa proporre l'azione diretta nei soli confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
pagina 3 di 13 senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
La tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 Cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30 novembre 2022, n.35318).
La compagnia assicurativa non ha svolto contestazioni specifiche in ordine alla dinamica del sinistro, per la cui descrizione si rimanda al rapporto redatto dalle forze dell'ordine intervenute (cfr. rapporto di incidente stradale rilasciato dalla Polizia
Municipale di Reggio Calabria, allegato con il n. 28 all'atto di citazione).
2.2. Quanto al concorso colposo della terza trasportata, eccepito dalla compagnia assicurativa convenuta, è utile richiamare il principio di diritto in base al quale “In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a
norma dell'art. 1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art.
2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il
creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende
di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Nella specie, la S.C. ha cassato la
sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso
colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4954 del 02/03/2007; da ultimo ribadito da Cass. n. 25712/2023).
Nel caso di specie, la società di assicurazione non ha offerto nessun elemento di prova, da cui desumere che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei pagina 4 di 13 quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, né dall'istruttoria svolta sono emersi elementi deponenti in tal senso.
Non sussistendo dubbi o contestazioni sul fatto storico, il thema decidendum può, pertanto, circoscriversi all'accertamento dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice, ribadendo che, nell'azione prevista dall'art. 141 d.lgs. 209/2005, il soggetto tenuto a risarcire il danno è esclusivamente la compagnia assicurativa del vettore.
3.1. Nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale sulla persona dell'attrice, effettuata dal C.T.U. dr. , secondo cui il danneggiato ha Persona_2 riportato: “esiti di frattura scomposta e pluriframmentaria epifiso-metafisaria distale di radio destro trattata chirurgicamente, esiti di frattura scomposta della diafisi intermedia dell'ulna trattata chirurgicamente, esiti di frattura scomposta epifiso-metafisaria prossimale di radio e ulna trattata chirurgicamente, esiti di infrazioni della base della falange intermedia del IV dito e delle falangi ungueali del III e IV dito” (cfr. pag. 8
CTU).
L'ausiliario nominato dal Tribunale ha, inoltre, affermato che: “Le lesioni certificate, riportate in seguito all'incidente subito, trovano cursus clinico e sono da considerarsi conseguenti dell'evento traumatico in esame. Il criterio cronologico e quello della continuità sintomatologica risultano essere soddisfatti considerato che la lesione si è
verificata in un ristretto lasso di tempo e le manifestazioni del meccanismo lesivo si sono
verificate con un compatibile e fisiologico intervallo cronologico dal trauma. Il criterio topografico è soddisfatto poiché le sedi del trauma sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Il danno biologico permanente è stato complessivamente valutato dal CTU in misura pari al 14% (cfr. pag. 9 della CTU).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato, altresì, secondo le conclusioni elaborate dal C.T.U., un'invalidità temporanea complessiva di 312 gg di cui 12 (dodici) di invalidità temporanea totale, corrispondenti ai giorni di ricovero in ambiente pagina 5 di 13 ospedaliero, comprensivi dei giorni di ricovero per la rimozione dei mezzi di sintesi;
60
(sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 90 (novanta) giorni un'invalidità temporanea parziale al 50 e 150 (centocinquanta) giorni un'invalidità temporanea parziale al 25% relativi ai giorni di recupero funzionale fino alla guarigione clinica.
In risposta alle osservazioni sollevate dal dott. il CTU ha, inoltre, Per_3
evidenziato che:
“1. in merito alla percentuale assegnata al deficit funzionale del polso destro, si ammette un errore di battitura alla pagina 9; la frase: POLSO: Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per metà, con prono-
supinazione libera = 4% È da sostituire con POLSO: Limitazione del movimento di flesso-estensione con escursione articolare possibile per 1/3, con prono-supinazione libera = 4%. Il deficit articolare comunque evidenziato nell'esame obiettivo è di circa
1/3, quindi si è assegnata una percentuale del 4%.
2. in riferimento agli esiti cicatriziali valutati, si precisa di aver fatto riferimento alle percentuali suggerite dal testo “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico” autori Bargagna ed altri, ed. Giuffrè, dove classifica le “cicatrici lineari di grandi dimensioni al tronco o agli arti” con pregiudizio estetico complessivo molto lieve: percentuale ≤5%. Quindi la valutazione effettuata appare adeguata in considerazione della lunghezza ma soprattutto della larghezza della cicatrice residua.
3. infine, in relazione alla percentuale totale di danno biologico assegnata, si ritiene di aver correttamente effettuato una stima globale del danno esitato nell'arto superiore destro considerato le precise indicazioni presenti sul testo “DANNO BIOLOGICO LE
TABELLE DI LEGGE” autori e ed. , ove specifica che: “Per Tes_1 Tes_2 Per_4
l'apparato osteo-articolare e muscolare più di frequente ci si può trovare di fronte a danni composti … Nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più
menomazioni la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole
menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, come già anticipato, si dovrà procedere a
pagina 6 di 13 stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato
e/o della funzione interessata dalle menomazioni” (v. pag. 13 CTU).
Le conclusioni a cui è giunto l'esperto nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui si ritiene che le stesse debbano essere poste a fondamento della decisione.
La determinazione del danno non patrimoniale va effettuata secondo il criterio equitativo di liquidazione del pregiudizio alla persona, mediante l'applicazione delle
Tabelle di MI (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.
12408/2011).
Ciò premesso, al momento del consolidarsi del danno biologico (e, cioè, al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del
07/02/2017 e Sentenza n. 10303 del 21/06/2012), la danneggiata aveva compiuto l'età di anni 47 e, quindi, le spettano:
a) il risarcimento del danno biologico permanente che, sulla base del criterio sopra indicato, si determina equitativamente in € 33.325,00;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € € 16.042,50 in valori attuali. È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico temporaneo) per un giorno di inabilità temporanea assoluta è
comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente pagina 7 di 13 presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = € 115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle
2024).
3.2. L'istante ha, altresì, domandato il riconoscimento del danno morale ed esistenziale e/o alla vita di relazione (si veda pag. 4 e 5 dell'atto introduttivo).
A tale proposito, si ritiene necessario richiamare i principi esaustivamente riepilogati motivazione nella sentenza n. 25164/2020 della Corte di Cassazione dove, in estrema sintesi, si afferma che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito dovrà:
- accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale (ovvero di quel pregiudizio che non è
suscettibile di accertamento medico-legale e che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato);
- accertare la suddetta esistenza considerando che, trattandosi di pregiudizio non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti onde consentire di risalire al fatto ignoto, sulla base di massime d'esperienza e tenendo conto in particolare dell'attendibile criterio logico-presuntivo della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
- in caso di positivo accertamento anche del danno morale, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (n.d.r. oggi 'scorporate' nella nuova tabella 2024);
pagina 8 di 13 - in caso di accertamento negativo in ordine all'esistenza del danno morale,
considerare la sola voce di danno biologico prevista dalle tabelle Milanesi;
- in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione (ossia di accertamento dell'esistenza di 'circostanze eccezionali e specifiche', esulanti dai pregiudizi che qualsiasi persona che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit) procedere al relativo aumento;
- il tutto senza alcun automatismo risarcitorio.
Chiarito ciò, nel caso de quo, la danneggiata non ha allegato né dimostrato in alcun modo la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l'insorgenza delle ulteriori sofferenze patite di natura personale e soggettiva, per cui non
è possibile riconoscere la liquidazione della componente del danno non patrimoniale, costituita dalla sofferenza soggettiva interiore.
3.3. Avuto riguardo, più specificatamente, alla personalizzazione del danno (o, all'altrimenti detto “danno esistenziale”), come si è già accennato, in tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito
(secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, non sulla base di un automatismo, ma, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (ex multis, v. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 10912 del
07/05/2018 ed anche Sez. 3 -, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018).
Ne consegue che non vanno valutate autonomamente tutte quelle limitazione nei movimenti, anche tali da richiedere il necessario ausilio di altri, per le attività quotidiane ordinarie (o anche l'eventuale preclusione di determinate attività sportiva e/o ludica), potendo (e dovendo) astrattamente riferirsi, ciascuno dei pregiudizi richiamati, a pagina 9 di 13 qualunque altro soggetto che incorra nelle medesime conseguenze lesive (di quella specifica entità e riferite a un soggetto di quella specifica età anagrafica).
Appare d'immediata percezione, difatti, come una simile modalità di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) si traduce in un'inammissibile duplicazione risarcitoria, essendo ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni, già per intero, ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare (cfr.
Cass. sentenza n. 25164/2020).
Ebbene, nel caso in esame, l'attrice si è limitata ad allegare nell'atto introduttivo, in forma piuttosto scarna e generica, che il pregiudizio subito al braccio e alla mano destra le impediscono di poter compiutamente svolgere le più elementari attività come scrivere o apporre la firma (cfr. pag. 5 atto di citazione), senza offrire alcuna allegazione
“individualizzante”. Le ulteriori allegazioni di parte attrice contenute nella comparsa conclusionale devono ritenersi inammissibili, posto che, il thema probandum risulta già
cristallizzato con la scadenza del termine ex art. 183 c.p.c., VI° comma n. 1.
In difetto dell'allegazione tempestiva di circostanze specifiche ed eccezionali è, senza dubbio, da escludersi che possa, legittimamente, procedersi ad una differente (più ricca e, dunque, personalizzata) valutazione del danno non patrimoniale.
In ogni caso, deve evidenziarsi che, proprio in relazione alla limitazione del movimento del polso, il CTU ha riconosciuto una percentuale di danno biologico pari al
4%.
3.4. Il danno non patrimoniale, in totale, ammonta, quindi, ad € 49.367,50. Va, infine, tenuto conto del pagamento di € 20.000,00, effettuato dalla società convenuta precedentemente all'instaurazione del giudizio.
Ai fini della determinazione del risarcimento ancora spettante al ricorrente è
necessario fare applicazione dei principi, ex multis, sanciti dalla Corte di Cassazione
pagina 10 di 13 nella sentenza del 15 luglio 2009, n. 16448, a mente dei quali, ove nel corso del giudizio risarcitorio per illecito aquiliano, il debitore adempia parzialmente la propria obbligazione, il giudice, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, deve procedere alla comparazione fra valori resi omogenei in termini di valore reale.
Si procede, dunque, a rivalutare, dall'epoca del versamento (14.07.2016 data di accettazione dell'assegno bancario della Unipol Banca), la somma corrisposta in acconto così pervenendo all'importo di € 24.050,00 in moneta attuale.
Una volta sottratto tale importo a quello sopra liquidato (pari a complessivi €
49.367,50), si determina la somma residua da corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 25.317,50.
3.5. Sulla somma come sopra determinata vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n.
25571/2011 e 3931/2010).
In applicazione del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano al tasso legale, sulla somma riconosciuta, devalutata alla data pagina 11 di 13 del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino a quella della odierna decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'attrice, tenuto conto del decisum ed utilizzando i parametri medi (ad eccezione che per la fase decisionale, liquidata facendo riferimento ai parametri minimi, in assenza di nuove argomentazioni) di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
Le spese di c.t.u., liquidate in corso di giudizio, si pongono definitivamente a carico della società di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II° Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe introdotta, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
provvede:
a) in accoglimento della domanda proposta, condanna la società
[...] al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali (subiti a causa del sinistro verificatosi in Reggio Calabria in data
01.07.2015), della somma residua di € 25.317,50 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del pagamento dell'acconto e rivalutata, anno per anno, dalla medesima data fino a quella dell'odierna decisione;
b) condanna la società alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali che si liquidano in complessive € 5.013,00, di cui € 786,00 per esborsi ed €
4.227,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico della società
Controparte_1
pagina 12 di 13 Reggio Calabria, 15 febbraio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 13 di 13