TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 18
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Ineseguibilità dell'ordinanza di demolizione per ostacoli di fatto

    Le difficoltà di esecuzione della demolizione, se esistenti, dovevano essere rappresentate prima della scadenza del termine per demolire. Le note successive alla scadenza del termine sono irrilevanti ai fini dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale. Le presunte difficoltà sono state rappresentate per la prima volta solo dopo ampiamente decorso il termine.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990

    La mancata o non chiara indicazione del termine o dell'autorità cui ricorrere non determina l'invalidità del provvedimento, ma al massimo una mera irregolarità che può giustificare una rimessione in termini in caso di tardiva impugnazione. Nel caso di specie, non vi è luogo a rimessione in termini data la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella presente sede giurisdizionale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    L'accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione resiste alle contestazioni formulate nel ricorso.

  • Rigettato
    Nullità per indeterminatezza dell’oggetto

    La censura non ha pregio. L'atto è stato correttamente formato e non manca di alcun elemento essenziale. La copia in bianco e nero non costituisce vizio di legittimità e il contenuto dell'atto è comunque intellegibile.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'acquisizione di area eccedente il sedime

    La motivazione è adeguata, avendo l'Amministrazione evidenziato la conformità dell'acquisizione all'art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 e la necessità di disporre dello spazio eccedente per l'esecuzione dei lavori di demolizione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'individuazione del percorso di transito carrabile

    La censura è rigettata poiché il Comune non dispone allo stato di altre vie d'accesso alla particella oggetto di acquisizione, circostanza non contestata dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Entrambi i provvedimenti del 19 novembre 2024 resistono alle contestazioni della ricorrente. La ricorrente non era legittimata alla presentazione della SC poiché l'area era oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico.

  • Rigettato
    Ammissibilità della SC in sanatoria

    L'ordinanza di demolizione del 2009 ha dichiarato il carattere abusivo del manufatto. Le contestazioni della ricorrente sono state definitivamente rigettate con sentenza del Consiglio di Stato. Il rinvio a ulteriori determinazioni nell'ordinanza del 2009 riguardava altre opere abusive, non la tettoia in questione. La qualificazione dell'opera come demolizione e ricostruzione di manufatto legittimamente esistente non è fondata.

  • Rigettato
    Completezza della SC in sanatoria

    La SC è generica e apodittica nell'affermare la completezza documentale, a fronte della lunga serie di documenti ed elementi grafici mancanti indicati dal Comune.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 18
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo