Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto da
NA CE, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di San Giustino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento del Responsabile del Servizio edilizia prot. n. 22581 del 19 novembre 2024, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. 9010 del 23 giugno 2009 di demolizione di manufatti ritenuti abusivi, notificato alla ricorrente in data 25 novembre 2024;
- del provvedimento del Responsabile del Servizio edilizia prot. n. 22594 del 19 novembre 2024, recante la definizione dell’area da intestare al Comune di San Giustino, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’individuazione del luogo di accesso fra le particelle n. 254-260 del foglio n. 49, notificato alla ricorrente in data 25 novembre 2024;
- del provvedimento del Responsabile del Servizio urbanistica, infrastrutture, edilizia, SUAPE prot. n. 3030 del 15 febbraio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività della SC a sanatoria, ai sensi dell’articolo 36- bis del d.P.R. n. 380 del 2001, presentata in data 18 gennaio 2025, prot. n. 1150, come ripetizione di SC già presentata il 27 dicembre 2024;
- di ogni altro atto presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giustino;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le conclusioni delle parti;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa OR VE Di AU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente NA CE è divenuta proprietaria, per successione ereditaria dalla signora IT AS, dell’immobile sito nel Comune di San Giustino, identificato catastalmente al foglio n. 49, particella n. 260, ove è stata realizzata senza titolo una “ tettoia rimessa ” (indicata nei provvedimenti comunali anche come “ locale di sgombero ”).
Il manufatto era stato inizialmente oggetto di un provvedimento di condono, rilasciato dal Comune il 24 gennaio 1994, che è stato poi annullato in autotutela il 9 gennaio 2003. Ciò in considerazione sia della ritenuta inesistenza dell’opera alla data indicata nell’istanza di sanatoria, sia del fatto che gli elaborati relativi all’adeguamento sismico depositati alla Provincia di Perugia non corrispondevano a quelli allegati alla pratica di condono. In particolare, risultava “ mancante l’adeguamento e la conformità delle strutture del locale di sgombero (tettoia) ”.
Con provvedimento del 22 settembre 2008, il Comune, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata dall’allora proprietaria IT AS, ha poi revocato l’annullamento in autotutela del condono, disponendo “ di subordinare l’efficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 141 del 24.1.1994, così come integrata con il presente provvedimento, alla realizzazione delle opere di adeguamento sismico secondo il progetto depositato in Provincia (...) e con le dimensioni planimetriche e altezza massima, indicate nell’elaborato di progetto scala 1:100 di cui alla concessione in sanatoria n. 141/94, nonché alla produzione a lavori ultimati, dell’attestato di conformità statica ”.
Successivamente, tuttavia, con l’ordinanza prot. n. 9010 del 23 giugno 2009, il Comune ha rilevato “ (...) che le opere sono state realizzate in difformità dagli elaborati relativi alla richiesta di sanatoria (...) ” e che “ (...) la concessione edilizia n° 141 del 1994 è a tutto oggi inefficace perché non si sono verificate le condizioni fissate nel provvedimento del 22/09/2008 (...) ”, non essendosi provveduto, da parte della proprietaria, “ alle opere di adeguamento sismico nonché al completamento degli adempimenti necessari per il rilascio di un efficace titolo abilitativo ”. Sulla base di questa motivazione, è stata ordinata “ la demolizione delle seguenti opere (manufatto tettoia rimessa in corso di adeguamento sismico delle dimensioni mt. 29,80 x 4,98 ed altezza variabile h massima 4,50) in difformità dagli elaborati allegati alla richiesta del permesso di costruire in sanatoria ed agli elaborati di adeguamento sismico (...) ”.
L’ordinanza di demolizione è stata impugnata innanzi a questo Tribunale e la relativa causa è stata definita con la sentenza n. 564 del 24 ottobre 2018, che ha in parte dichiarato inammissibile il gravame e per la restante parte lo ha respinto.
La decisione di primo grado è stata poi confermata dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5080 del 23 maggio 2023, che ha rigettato l’appello della signora NA CE, frattanto divenuta proprietaria dell’immobile.
2. Successivamente al deposito della sentenza, con nota del 3 novembre 2023, la ricorrente ha rappresentato al Comune di aver eseguito “ (...) la rimozione di parti semplici, quali fattibili direttamente ed in sicurezza (...) ” e di aver affidato a un tecnico l’incarico per la redazione del progetto “ per il completamento ”.
Con nota acquisita al protocollo comunale n. 12441 del 25 giugno 2024, il geometra incaricato dalla ricorrente ha rappresentato al Comune l’esistenza di criticità ostative alla demolizione, riferite, in particolare, alla presenza, “ (...) immediatamente a ridosso del manufatto interessato, di un muro di fabbrica (...) ”, realizzato dalla società proprietaria del fondo confinante.
Sono seguite ulteriori interlocuzioni con l’Amministrazione, nonché l’effettuazione, da parte di quest’ultima, di un sopralluogo, in data 30 settembre 2024.
Il 19 novembre 2024 il Responsabile del Servizio edilizia del Comune di San Giustino ha quindi adottato due distinti provvedimenti, aventi rispettivamente ad oggetto:
- l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 23 giugno 2009;
- l’individuazione della porzione immobiliare da intestare al Comune in ragione dell’acquisizione al patrimonio dell’Ente.
Ricevuta la notifica di tali determinazioni, la proprietaria ha presentato una segnalazione di inizio di attività in sanatoria al fine di ottenere la regolarizzazione del manufatto.
Con nota del 15 febbraio 2025, il Comune ha tuttavia ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto della SC, “ intendendo che l’accertamento di conformità non è ammissibile ”.
3. I provvedimenti comunali del 19 novembre 2024 e quello del 15 febbraio 2025 sono stati impugnati dalla signora NA CE con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del Comune.
4. Il gravame reca l’articolazione di tre gruppi di motivi, nei termini che si passa a esporre:
A) quanto al provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione:
A.1) il Comune avrebbe illegittimamente omesso di considerare che l’infruttuoso decorso del termine per demolire non sarebbe ascrivibile alla ricorrente, ma sarebbe dovuto all’esistenza di cause ostative alla rimozione dell’opera, rappresentate all’Amministrazione dal tecnico incaricato dall’interessata;
A.2) sarebbe stato violato l’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stante la mancata indicazione nell’atto del termine e dell’autorità alla quale ricorrere;
B) quanto al provvedimento di individuazione della porzione immobiliare acquisita al patrimonio comunale:
B.1) l’atto sarebbe affetto da illegittimità derivata rispetto all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione;
B.2) emergerebbe anche il vizio di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto l’Amministrazione, pur dichiarando di aver evidenziato con colorazioni diverse le porzioni immobiliari indicate nel provvedimento, avrebbe notificato alla ricorrente una rappresentazione grafica in bianco e nero, come tale non intellegibile;
B.3) non sarebbe stato assolto l’onere di motivazione in relazione all’acquisizione dell’area eccedente il sedime del manufatto abusivo;
B.4) l’individuazione del percorso di transito carrabile per l’accesso alla particella acquisita sarebbe illegittima, perché l’Amministrazione avrebbe potuto avvalersi, a tal fine, del terreno che un terzo si sarebbe obbligato a cederle in forza di un apposito atto d’obbligo;
C) quanto al provvedimento inibitorio della SC in sanatoria:
C.1) l’atto sarebbe affetto da illegittimità derivata rispetto al provvedimento di individuazione della porzione immobiliare acquisita al patrimonio comunale;
C.2) la SC sarebbe ammissibile, atteso che, contrariamente a quanto preannunciato nell’ordinanza di demolizione del 23 giugno 2009, non sarebbe mai stato adottato un provvedimento di accertamento in via definitiva dell’illiceità del fabbricato; le opere, inoltre, sarebbero suscettibili di sanatoria, perché nell’area sulla quale insiste la tettoia sarebbero ammessi interventi fino alla demolizione e ricostruzione, e nel caso in esame il manufatto esisteva alla data del condono, come pure alla data dell’ordinanza di demolizione; infine, la SC in sanatoria sarebbe stata corredata di tutti i necessari documenti e, quindi, non avrebbe potuto essere adottato un provvedimento inibitorio per la mera assenza di documentazione diversa da quella prescritta dalla normativa di riferimento.
5. Il Comune di San Giustino, costituitosi in giudizio, ha depositato una memoria, con la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che: (i) l’inutile decorso del termine stabilito nell’ordinanza di demolizione avrebbe determinato l’acquisto del bene abusivo al patrimonio comunale, e tale effetto non potrebbe essere neutralizzato adducendo ostacoli di fatto, quali le pretese interferenze con il muro realizzato dalla società proprietaria del fondo confinante, la quale peraltro non ha ricevuto la notifica del ricorso; (ii) anche a voler ammettere difficoltà esecutive, queste sarebbero insorte ben oltre la scadenza del termine per demolire, per cui la ricorrente non avrebbe interesse a dedurle, a seguito della definitiva perdita della proprietà.
L’Amministrazione ha inoltre controdedotto ai motivi di censura articolati dalla ricorrente.
6. Con l’ordinanza n. 61 del 9 luglio 2025, questo Tribunale, ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedessero di essere approfondite in sede di merito e che, nella ponderazione dei contrapposti interessi, dovesse reputarsi prevalente quello della parte ricorrente a pervenire alla decisione della causa re adhuc integra , ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha disposto la sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate abusivamente.
7. In prossimità dell’udienza fissata per la trattazione di merito della causa, entrambe le parti hanno depositato memorie e hanno, inoltre, replicato alle produzioni avversarie.
In particolare, la difesa comunale ha insistito in replica nell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sia per omessa notifica nei confronti della società che ha realizzato il muro presente sul confine, sia per carenza di interesse, stante l’ormai avvenuta acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale.
8. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione, sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente nell’istanza di passaggio in decisione della causa, concernente la tardività della replica di parte ricorrente.
9.1. L’atto risulta essere stato depositato il 28 ottobre 2025 alle ore 12:44.
Trova applicazione, pertanto, quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, ultimo periodo, dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ove si prevede che “ Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.
La replica è da considerarsi perciò depositata il 29 ottobre, e quindi oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza, stabilito dall’articolo 73, comma 1, cod. proc. amm.
9.2. Tenuto conto del fatto che la parte ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione del ritardo, tale da sorreggere un’eventuale rimessione in termini, l’eccezione va accolta e, di conseguenza, la replica deve essere considerata tardiva e non valutabile.
10. Ciò posto, deve osservarsi che l’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in ragione dell’ormai avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, non può trovare accoglimento, perché introduce, in verità, un profilo attinente al merito, e non al rito, della controversia.
L’assunto da cui muove la ricorrente è, infatti, che l’effetto acquisitivo affermato nei provvedimenti impugnati non si sia prodotto, e in questa prospettiva la parte ha interesse a contestare le determinazioni dell’Amministrazione.
11. Può inoltre prescindersi dall’ulteriore eccezione attinente all’omessa notifica del ricorso alla società che ha realizzato il muro sul confine, nella ritenuta qualità di controinteressata, atteso che le censure dedotte non possono comunque trovare accoglimento, per le ragioni che si passa a esporre.
12. Con un primo gruppo di doglianze, la ricorrente ha contestato il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2009.
12.1. Secondo la parte, l’atto sarebbe illegittimo anzitutto in quanto l’ordinanza sarebbe stata ineseguibile, a causa di criticità attinenti principalmente all’esistenza di un muro, immediatamente a ridosso della tettoia, non interessato dalla demolizione, realizzato dalla società proprietaria del fondo confinante.
12.1.1. Al riguardo, deve osservarsi che, secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria, “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale (...) ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione ” (Ad. plen. n. 16 del 2023).
Ne deriva che, in disparte ogni altra considerazione, eventuali difficoltà di esecuzione della demolizione avrebbero dovuto essere rappresentate prima dello spirare del termine fissato per provvedervi.
Entro tale scadenza, e ove ne ricorressero i presupposti, la ricorrente avrebbe potuto eventualmente anche domandare la proroga fino a un massimo di trenta giorni del predetto termine, ai sensi dell’articolo 143, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
Risulta, invece, priva di effetto, al fine di impedire l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, la prospettazione di asserite difficoltà esecutive della demolizione dopo che il termine assegnato per la rimozione del manufatto abusivo era ampiamente decorso.
12.1.2. Più in dettaglio, anche ove – in disparte ogni approfondimento sul punto e a tutto beneficio della ricorrente – volesse computarsi per intero il termine per la demolizione a decorrere dalla data del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5080 del 23 maggio 2023, che ha definitivamente rigettato le contestazioni della signora CE, deve osservarsi che le presunte difficoltà esecutive sono state rappresentate per la prima volta al Comune soltanto con la nota in data 25 giugno 2024 del tecnico incaricato dalla proprietaria.
Peraltro, anche la precedente nota con la quale, a seguito del deposito della sentenza d’appello, la ricorrente aveva comunicato all’Amministrazione la parziale esecuzione dell’ordinanza, senza ancora nemmeno evidenziare criticità esecutive, risale al 3 novembre 2023, ossia a una data nella quale il termine per la demolizione era parimenti già decorso.
12.1.3. Ne deriva che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto irrilevanti le questioni prospettate dal tecnico incaricato dalla signora CE, in quanto l’effetto acquisitivo si era ormai prodotto, una volta scaduto infruttuosamente il termine assegnato per la demolizione.
12.1.4. Da ciò il rigetto della censura.
12.2. La ricorrente ha poi allegato la violazione dell’articolo 3, comma 4, della n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione non reca l’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. Tale omissione, avendo indotto l’interessata a rivolgersi tardivamente a un avvocato, avrebbe circoscritto le possibilità difensive della parte al solo rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Da ciò la richiesta “ di essere rimessa in termini per poter proporre ricorso al TAR Umbria ”.
12.2.1. Al riguardo, deve osservarsi che, secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza, la mancata o non chiara indicazione del termine o dell’autorità cui ricorrere “ (...) non dà luogo alla invalidità del provvedimento ma ad una mera irregolarità garantendo, sussistendone i presupposti in caso di tardiva impugnazione, un riconoscimento dell’errore scusabile e una conseguente rimessione in termini ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2025, n. 6095).
12.2.2. Posto, pertanto, che quanto evidenziato dalla ricorrente non fa emergere alcun profilo di illegittimità del provvedimento, deve aggiungersi che, nel caso in esame, non vi è luogo neppure per disporre un’eventuale rimessione in termini, stante l’avvenuta trasposizione dell’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nella presente sede giurisdizionale, conformemente a quanto auspicato dalla parte.
12.2.3. La contestazione non può, pertanto, trovare accoglimento.
13. Con un secondo gruppo di censure, la ricorrente ha allegato l’illegittimità del provvedimento di individuazione della porzione immobiliare acquisita al patrimonio comunale.
13.1. Va respinta, anzitutto, la doglianza con la quale si sostiene che l’atto sarebbe affetto da illegittimità derivata rispetto all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
Come detto, infatti, tale accertamento resiste alle contestazioni formulate nel ricorso.
13.2. La signora CE ha poi dedotto la nullità per indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento, in quanto la notificazione di una rappresentazione grafica in bianco e nero renderebbe impossibile discernere le parti che il Comune afferma di aver indicato con colorazioni diverse.
13.2.1 La censura non ha pregio, in quanto l’atto è stato correttamente formato e non manca di alcun elemento essenziale.
La circostanza che l’esemplare notificato alla ricorrente recasse in allegato una copia in bianco e nero della rappresentazione grafica dei luoghi non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità, potendo integrare al più una mera irregolarità nelle modalità in cui la volontà dell’Amministrazione è stata portata a conoscenza della destinataria.
13.2.2. Tale irregolarità risulta, peraltro, priva di concrete ricadute pratiche, atteso che:
- la ricorrente avrebbe potuto domandare in ogni momento al Comune il rilascio di una copia a colori dell’estratto planimetrico allegato al provvedimento;
- anche nella versione in bianco e nero (depositata dalla ricorrente quale doc. 2) il contenuto dell’atto è comunque intellegibile, in quanto risultano ugualmente evincibili: (i) il perimetro della “ Area da intestare al Comune di San Giustino ”, il quale coincide, del resto, con l’intera particella n. 431 del foglio n. 48, come indicato nelle premesse; (ii) il “ Luogo di esercizio del transito dei mezzi per accedere alla Part.lla n° 431 ”; (iii) la “ linea punteggiata ” che individua gli spazi necessari per il cantiere dei lavori di demolizione.
13.3. La ricorrente ha sostenuto poi che il Comune non avrebbe motivato adeguatamente la determinazione di acquisire un’area più estesa rispetto al sedime della tettoia oggetto dell’ordinanza di demolizione.
13.3.1. Secondo quanto disposto dall’articolo 31, comma 3, del Testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “ Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Analoghe previsioni sono contenute all’articolo 143, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2015, ove si precisa inoltre che “ L’area acquisita deve consentire l’autonoma utilizzazione del bene ”.
13.3.2. Nel caso in esame, il Comune ha evidenziato che “ la consistenza della part.lla n° 431 del foglio n° 48 (...), considerato gli spazi necessari all’allestimento del necessario ponteggio, alla mobilitazione dei mezzi da lavoro e alla dislocazione a terra del materiale rimosso (...), è conforme a quanto disposto dal comma 3 parte seconda dell’art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 ed è sufficiente per accedere ai luoghi al fine di dare esecuzione al provvedimento di demolizione ”.
Alla luce di queste premesse, l’area da intestare al Comune è stata determinata in corrispondenza del perimetro della predetta particella n. 431.
13.3.3. Si tratta di una motivazione adeguata, avendo l’Amministrazione evidenziato come l’acquisizione dell’intera particella sia conforme all’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 – dato non contestato dalla ricorrente – e consenta, inoltre, l’autonoma utilizzazione del bene, disponendo dello spazio eccedente il sedime del manufatto al fine dell’esecuzione delle operazioni di demolizione.
Non può invece sostenersi che le ragioni esposte siano generiche e valevoli per qualsiasi tipo di area e per qualsiasi dimensione della porzione immobiliare acquisita, atteso che gli spazi necessari per i lavori di rimozione delle opere abusive sono stati indicati nella rappresentazione grafica allegata al provvedimento, così rendendo verificabili le affermazioni ivi contenute.
13.3.4. Da ciò il rigetto della censura.
13.4. Secondo la ricorrente sarebbe illegittima anche l’individuazione del percorso di transito carrabile per l’accesso all’area oggetto di acquisizione, in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto avvalersi a tal fine del terreno che dovrebbe essere ceduto al Comune da un soggetto terzo, in forza di un apposito atto d’obbligo.
13.4.1. Al riguardo, la difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità della censura per omessa notifica del gravame al sottoscrittore del predetto atto d’obbligo. Nel merito, ha evidenziato che l’impegno al quale si riferisce la ricorrente è condizionato a una serie di attività (approvazione del frazionamento e successive trascrizioni e volture), che non sono state ancora compiute.
13.4.2. Può prescindersi dall’eccezione dell’Amministrazione e da ogni altro approfondimento sul punto, perché l’unico dato rilevante in questa sede è che, allo stato, il Comune non disponga di altre vie d’accesso alla particella n. 431; circostanza, questa, non contestata dalla ricorrente.
La possibilità per l’Amministrazione di accedere all’area deve essere, tuttavia, immediatamente soddisfatta, senza che possano assumere rilievo, in senso contrario, vicende del tutto estranee al rapporto intercorrente tra la ricorrente e il Comune in relazione all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.
13.4.3. La censura deve essere, perciò, rigettata.
14. Non possono trovare accoglimento, infine, le censure rivolte avverso il provvedimento comunale inibitorio della SC in sanatoria presentata dalla ricorrente.
14.1. Va rigettata la prima doglianza, con la quale si sostiene che la ritenuta illegittimità del provvedimento del 19 novembre 2024 di individuazione dell’area da intestare al Comune di San Giustino si tradurrebbe in un vizio della determinazione assunta dall’Amministrazione nei confronti della predetta SC.
Come detto, infatti, entrambi i provvedimenti del 19 novembre 2024 resistono alle contestazioni della ricorrente.
Ne deriva che, come correttamente affermato nell’inibitoria del 15 febbraio 2025, la signora CE non era legittimata alla presentazione della SC del 18 gennaio 2025, “ (...) poiché, a seguito di riscontrata inottemperanza all’ordinanza di demolizione Prot. n. 9010 del 23/06/2009, l’area di sedime risulta oggetto di acquisizione al patrimonio pubblico (...) ”.
14.2. La circostanza che, alla data di presentazione della SC, la ricorrente avesse ormai definitivamente perduto la proprietà dell’area, e dunque non avesse titolo a presentare alcuna istanza di sanatoria, è di per sé sufficiente a sorreggere il richiamato provvedimento del 15 febbraio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività e la declaratoria di inammissibilità dell’accertamento di conformità. Di conseguenza, la ricorrente non ha neppure interesse allo scrutinio delle ulteriori doglianze articolate avverso la predetta determinazione dell’Amministrazione.
Per mera completezza, deve peraltro rilevarsi che tali doglianze sono comunque manifestamente infondate nel merito.
14.2.1. Non può pervenirsi a ritenere che la SC fosse ammissibile, basandosi sulla considerazione che, nella prospettazione della ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe mai adottato un provvedimento di accertamento in via definitiva dell’illiceità del fabbricato.
Da quanto sopra illustrato discende, infatti, che sin dal 2009 il Comune ha dichiarato il carattere abusivo della “ tettoia rimessa ”. I profili di illecito rilevati, così come la determinazione di disporre la sanzione demolitoria, non possono essere messi ulteriormente in discussione, a seguito del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5080 del 23 maggio 2023, che ha comportato il definitivo rigetto delle contestazioni della ricorrente.
Non assume rilievo, in senso contrario, il fatto che nella medesima ordinanza del 2009 si legga quanto segue: “ La concessione edilizia n° 141/94 continua ad essere inefficace, in ordine ad essa ed alla relative opere sarà adottato un separato provvedimento, sia ai fini della conservazione o meno del titolo, che delle sanzioni da adottare ”. La predetta disposizione si spiega infatti alla luce delle premesse del provvedimento, ove il Comune ha affermato di ritenere necessario “ (...) concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento relativo alle opere seguite in difformità dagli elaborati progettuali allegati alla richiesta del permesso di costruire in sanatoria ed un altro provvedimento relativo alle opere abusive comunque esistenti ”.
In altri termini, il rinvio a ulteriori determinazioni è riferito non già alla “ rimessa tettoia ”, le cui sorti sono state stabilite definitivamente dalla predetta ordinanza di demolizione, bensì ad altre opere abusive. Deve infatti tenersi presente che l’originario provvedimento di condono aveva ad oggetto la “ realizzazione di locali di sgombero e modifiche su fabbricato esistente ”, ossia presentava una portata più ampia rispetto alla sola sanatoria della “ tettoia rimessa ” o “ locale di sgombero ” oggetto della presente controversia (cfr. anche, al riguardo, il provvedimento del 2003 di annullamento del condono, ove si fa riferimento, oltre al “ locale di sgombero (tettoia) realizzato al piano terra ”, pure a un “ locale dispensa-cucina realizzato al piano primo ”).
14.2.2. Non può nemmeno fondatamente sostenersi che la sanatoria sarebbe resa possibile dal fatto che nell’area siano ammessi interventi fino alla demolizione con ricostruzione.
Come detto, infatti, la “ tettoia rimessa ” è stata edificata senza titolo e il condono del 1994 è privo di efficacia, per cui non è dato comprendere in che modo la realizzazione dell’opera possa essere qualificata come una demolizione e ricostruzione di un precedente manufatto legittimamente esistente.
14.2.3. Deve, infine, osservarsi che, a fronte del rilievo, da parte del Comune, della mancanza di una lunga serie di documenti ed elementi grafici a corredo della SC (tra i quali, a titolo esemplificativo: “ valutazione della sicurezza per accertamento di conformità di cui alla D.G.R. 596/2020, D.G.R. 990/292 e ss.mm.ii. ”, “ titolo di proprietà ”, “ elaborati grafici dello stato autorizzato e sovrapposto ”, “ planimetria localizzazione opere con indicazione delle distanze e delle quote significative ”) risulta generica e apodittica l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la SC conteneva tutte le dichiarazioni richieste dalla disciplina normativa di riferimento.
Peraltro, la mera circostanza che il tecnico della richiedente abbia asseverato la conformità delle opere agli strumenti urbanistici non implica, di per sé, la completezza della SC, la quale deve includere tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione di determinare esattamente la consistenza dell’intervento edilizio e di verificare la correttezza delle asseverazioni.
15. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti del Comune di San Giustino, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente
OR VE Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR VE Di AU | CE NG |
IL SEGRETARIO