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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1048\2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Nocera Superiore (SA), alla via V. Parte_1
Russo n. 141, presso lo studio dell'avv. Adriana Greco, che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato rilasciato su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), nella Controparte_1
qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti e procuratori speciali, dott. e dott. Controparte_2
, rispettivamente AD e Direttore Generale il primo e Dirigente della società Controparte_3
1 il secondo, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Paolo De Granita n. 7, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cotugno, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notaio Dr. di Treviso del 18/12/2014 (Rep. N.186905, Persona_1
Racc. n. 30367) in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 518/2023 del 16/3/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Nocera Inferiore, in materia di lesioni personali da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/10/2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 518/2023 del 16/03/2023 (pubblicata in
[...]
pari data, mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda dell'odierno appellante così
provvedeva: <
1. Rigetta la domanda proposta da;
2. Condanna Parte_1 Parte_1
al pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di Garanzia
per le vittime della strada, delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.936,40=
(compenso minimo 7.052,00 – 30%), oltre rimborso forfettario come per legge, CPA ed IVA
se dovute per legge;
3. Pone definitivamente a carico dell'anzidetta parte soccombente le
spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto del 25/11/2020>.
In effetti, con atto di citazione, regolarmente notificato in data 4/5/2017, Parte_1
conveniva in giudizio la quale Impresa Designata per la
[...] Controparte_1
2 Regione Campania per il F.G.V.S., rappresentando che il giorno 08/05/2016, alle ore 19.00
circa, sulla Strada Provinciale che collega Bracigliano, Siano e Sarno, nel mentre faceva jogging unitamente ad altra persona incontrata per strada, con direzione Sarno (SA),
rasentando il ciglio della strada strettamente a destra, veniva investito da un autoveicolo Fiat
Scudo di colore bianco, carico di legna, che scendeva sulla destra rispetto al pedone dalla località Pineta e girava verso Sarno;
che, nello scendere velocemente dalla località Pineta, il predetto autoveicolo urtava e schiacciava il piede destro di prima con Parte_1
la ruota anteriore sinistra e, poi, con quella posteriore sinistra;
che al passaggio della prima ruota il accusava un fortissimo dolore ed urlava;
che seguiva immediatamente Parte_1
lo schiacciamento con la seconda ruota, cioè con quella posteriore sinistra, e il conducente del Fiat Scudo, anziché arrestare la propria corsa e prestare soccorso al malcapitato, si dileguava velocemente;
che dopo il secondo “passaggio” il , a causa dell'intenso Parte_1
dolore, perdeva l'equilibrio, sveniva, cadeva rovinosamente sul ciglio della discesa dalla
Pineta; che il conducente del veicolo rimasto ignoto abbandonava il luogo del sinistro così
velocemente, tanto che i testimoni presenti e lo stesso , in stato di Parte_1
incoscienza, non riuscivano ad identificare lui e il suo veicolo;
che Parte_1
veniva accompagnato presso il P.O. di Sarno (SA), ove i sanitari gli diagnosticavano:
“trauma da schiacciamento con ampia flc regione plantare e flc regione dorsale e I.O.
multiple piede destro, frattura scomposta pluriframmentaria della base del V metatarso con
lussazione metatarso falangea;
frattura scomposta bipolare del IV-III e II metatarso;
trauma contusivo rachide lombare, piede edematoso e con multiple ecchimosi, escoriazione
base gluteo destro”, con una prognosi di 30 giorni;
che l'attuale appellante, dopo le prime cure, veniva sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione delle fratture scomposte e nei mesi a seguire era costretto a praticare ulteriori cure ed esami clinici e strumentali, oltre che a sottoporsi ad ulteriori trattamenti rieducativi del piede dx;
che lo stesso accusava difficoltà motorie, camminando a fatica a piccoli passi e con l'ausilio di un sostegno e per
3 lungo tempo non riusciva ad attendere alle normali attività quotidiane, anche alle più
semplici, quali la cura della propria igiene personale o attività sportive;
che durante tutto il periodo di convalescenza e di assoluta immobilità, veniva assistito a turno dai familiari,
anche per un sostegno morale, oltre che per la cura materiale ed i continui e costanti controlli specialistici e riabilitativi cui doveva sottoporsi;
che in data 14/10/2016 la dott.ssa Per_2
rilasciava certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare in sede medico-
[...]
legale; che il CTP, dott. , accertava postumi permanenti nella misura del Persona_3
15% di danno biologico, oltre inabilità temporanea totale al 100% di gg. 30, una inabilità
temporanea parziale al 75% di gg. 44 e una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30,
quantificati nella somma totale di € GENERALE € 86.316,33= oltre spese per danno estetico stimate almeno in € 5.000,00 (ITT al 100% gg. 30 € 2.880,00; ITP al 75% gg. 44 € 3.168,00;
ITP al 50% gg. 30 € 1.440,00; Danno biologico 15% € 44.452,00; Aumento personalizzato
( 44%) € 19.559,00; Danno morale € 14.817,33); che in data 02/08/2016 sporgeva denuncia\querela contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Siano (SA); che la richiesta di risarcimento stragiudiziale (cfr. pec del 18/07/2016 alla Controparte_1
quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri F.G.V.S., e alla CONSAP spa)
[...]
non sortiva alcun effetto, così come la richiesta di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 del
D.L. 132/2014 (cfr. pec del 18/10/2016); che, di conseguenza, si rendeva necessario adire la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Incardinato il giudizio, si costituiva la la quale Controparte_4
contestava genericamente la domanda.
Quindi, ammessa ed espletata la prova testi (cfr. ordinanza del 20\6\2018, nonché verbale di causa del 19\12\2018 per il teste e verbale del 22\5\2019 per il teste Testimone_1
) e la CTU medico legale (cfr. relazione del dott. ), la causa, Testimone_2 Persona_4
dopo vari rinvii, sulle conclusioni depositate dalle parti, all'udienza del 16/3/2023 era decisa
4 dal Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 281 sexies cpc con la sentenza qui appellata, con la quale rigettava la domanda attorea.
In particolare, il giudice di prime, dopo aver chiarito gli oneri probatori incombenti sulle parti in caso di sinistro stradale determinato da un veicolo ignoto, riteneva non compiutamente dimostrata la stessa verificazione, nonché l'effettiva dinamica del sinistro: i testimoni escussi si limitavano a ripetere pedissequamente il fatto così come dedotto da parte attrice, senza precisare le circostanze che rendevano impossibile l'identificazione del veicolo;
le ferite riscontrate alla regione dorsale e alla base del gluteo destro non erano compatibili con la dinamica del sinistro così riferita;
i testi fornivano versioni discordanti sullo stato di coscienza del dopo l'investimento. Inoltre, il giudice di prime cure Parte_1
evidenziava che il mancato intervento delle Forze dell'Ordine nell'immediatezza dell'evento, con la conseguente mancata effettuazione di accertamenti di P.G. (quali la ricerca in zona di eventuali telecamere di videosorveglianza o, comunque, di persone che avessero notato l'autovettura rimasta sconosciuta), privava l'impresa designata della materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, così come la mancata indicazione, in sede di richiesta stragiudiziale in atti di risarcimento danni, della persona a conoscenza del fatto poi addotta nel presente giudizio come teste.
Con l'impugnazione in esame, , previa istanza di sospensione ex art. Parte_1
283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per il seguente, unico ed articolato, motivo:
- il Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe erroneamente valutato i fatti di causa e le risultanze istruttorie. Per l'appellante, infatti, dall'espletata prova testimoniale emergerebbe in modo chiaro ed inequivocabile l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Scudo
rimasto ignoto, atteso che i due testi escussi, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare – peraltro, il teste era stato espressamente indicato nella Testimone_3
denuncia\querela - , avrebbero riferito con precisione la dinamica del sinistro, ammettendo
5 l'impossibilità della identificazione del veicolo “pirata”. L'appellante, poi, segnalava la compatibilità dei danni refertati con la caduta a seguito dell'investimento.
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: <
1. In via pregiudiziale e cautelare,
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi
tutti meglio dedotti nel presente atto;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi
tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n.
518/2023, resa dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA), Sezione Civile, in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Gisella Ciniglio, in data 16/03/2023, pubblicata in pari data, nel
procedimento recante R.G. 2458/2017, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni
avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - 1) dichiarare esistenti i
presupposti legittimanti l'intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- 2)
dichiarare la responsabilità del conducente del veicolo investitore rimasto non identificato
nella causazione del sinistro de quo;
- 3) per l'effetto condannare la Società Controparte_1
- impresa designata per la liquidazione dei sinistri F.G.V.S. al pagamento, in favore
[...]
del Sig. , a titolo di risarcimento per le lesioni sofferte dallo stesso in Parte_1
seguito ed a causa del sinistro de quo, delle seguenti somme: € 891,00= quale ITT al 100%
per gg. 9; € 4.752,00= quale ITP al 75% per gg. 64; € 1.485,00= quale ITP al 50% per gg.
30; € 31.659,00= quale Danno Biologico al 12%; € 5.713,00= quale Danno morale;
€
305,00= per spese mediche documentate ed accertate, per un totale di € 44.805,00=, oltre
spese di CTU ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo;
5)
condannare la stessa al risarcimento di ogni danno che sia conseguenza dell'incidente de
quo; - 6) con vittoria di spese, compensi professionali di causa, rimborso spese forfettarie
pari al 15% con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante oltre Iva e Cap come
per legge;
- 7) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
Con
vittoria di spese, anche di CTU, compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese
generali ed oltre Cap come per legge, relativi ad entrambi i gradi del giudizio. In via
6 gradata, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, in riforma
della sentenza di I° grado, compensare le spese di lite>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso avanzato con l'atto di appello,
[...]
eccependone preliminarmente la genericità, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 29/2/2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione e la causa era rinviata all'udienza del 5/12/2024 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 12/12/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/12/2024, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che vada, pertanto,
accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che
7 vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
B. Valutazione delle risultanze probatorie e dinamica del sinistro;
presunzione ex art.
2054, primo comma, cc.
Con l'appello in esame, di doleva dell'erronea valutazione dei fatti di Parte_1
causa e delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di Nocera Inferiore. Per l'appellante,
infatti, dall'espletata prova testimoniale emergerebbe in modo chiaro ed inequivocabile l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Scudo rimasto ignoto, atteso che i due testi escussi, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare – peraltro, il teste era stato espressamente indicato nella denuncia\querela - , avrebbero Testimone_3
riferito con precisione la dinamica del sinistro, ammettendo l'impossibilità della
8 identificazione del veicolo “pirata”. L'appellante, poi, segnalava la compatibilità dei danni refertati con la caduta a seguito dell'investimento.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo sia degno di pregio.
Giova sottolineare, in generale, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass.
13\7\2011 n. 15367). In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio,
da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé
motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di
9 merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass. 18\6\2012
n. 9939).
Orbene, nel caso di specie, la dinamica del sinistro, con il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto, emerge a chiare lettere dalle dichiarazioni dei testimoni escussi – pienamente attendibili, come di seguito si dirà -, che corroborano quanto dall'attore dichiarato nell'atto introduttivo e nella denuncia\querela agli atti.
Entrambi i testi, infatti, ricostruivano la dinamica del sinistro come un investimento ad opera di un veicolo Fiat Scudo di colore bianco, carico di legna a tal punto che le porte non si chiudevano, riferendo che il furgoncino, scendendo ad elevata velocità dalla Pineta, si immetteva velocemente sulla strada statale che collega Bracigliano, Siano e Sarno e schiacciava il piede destro del sia con la ruota anteriore che con quella Parte_1
posteriore del lato guida. Entrambi i testi, poi, affermavano che il stava facendo Parte_1
jogging, tenendo strettamente la sua destra, e che la strada teatro del sinistro era priva di marciapiedi. Entrambi dichiaravano, inoltre, che per il dolore lancinante patito, il
[...]
urlava e si accasciava a terra, su un muretto o pietra miliare: sul punto non può Pt_1
dirsi che vi sia contraddizione tra i due testi circa lo stato di coscienza o meno dell'investito,
atteso che se pure parli di svenimento, l' comunque riferisce la Testimone_1 Tes_2
circostanza che il stava svenendo e si accasciava, sottolineando la repentinità Parte_1
del movimento dell'appellante verso il basso a causa del forte dolore (cfr. verbale di udienza del 19\12\2018 per il teste e del 22\5\2019 per ). Le Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni dei due testi, peraltro, coincidono anche in relazione al riferito immediato trasporto in ospedale su un'auto che era nelle more sopraggiunta sul posto, guidata da una donna.
L'attendibilità dei testi non è minata dal mancato ricordo della targa del veicolo rimasto ignoto, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo nemmeno del modello dell'auto, quindi a maggior ragione della targa, in ragione anche della concitazione del
10 momento e dell'allontanamento repentino del veicolo (cfr. Cass., ordinanza n. 17981\2020
del 2\7-28\8\2020).
Né è in grado di inficiare la valenza delle deposizioni testimoniali la dedotta mancata indicazione dei nominativi dei testi nell'atto di querela e nell'atto di citazione.
Premesso che nella denuncia del 2\8\2016 risulta espressamente indicato il nominativo,
quale teste oculare, di , è noto che la circostanza che la vittima, Testimone_1
nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (cfr. Cass. 18\6\2012 n. 9939).
Del tutto irrilevante deve considerarsi, poi, il mancato intervento della Polizia Municipale o di altra autorità a verbalizzare l'accaduto, sia perché non può addossarsi all'attore, odierno appellante, la conseguenza di siffatto mancato intervento, sia in ragione del valore probatorio che, comunque, avrebbe potuto assumere il verbale nella descrizione della dinamica del sinistro, ossia di circostanze non avvenute alla presenza dei verbalizzanti [Con riferimento
al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia
di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ.,
in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto
ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico
ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste
nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla
menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di
accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro
sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione
sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal
11 pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con
riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al
riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece
piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti
e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento
(Cass. Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022)].
Infine, vale sottolineare l'accertata compatibilità delle lesioni certificate con la descritta dinamica dello schiacciamento del piede da parte delle ruote di un furgoncino (cfr. CTU del dott. in atti). Persona_4
Pertanto, ritiene la Corte che, contrariamente alla conclusione del primo giudice, sia riscontrabile, nel caso di specie, la dimostrazione fattuale del sinistro e il coinvolgimento del veicolo pirata.
In conclusione, una volta ritenuto che il sinistro de quo integra gli estremi di un investimento,
ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità trova applicazione la presunzione a carico del conducente investitore ex art. 2054, primo comma, cc, il quale recita …il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile
per evitare il danno…>. In altri termini, nel caso di investimento di un pedone la legge prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, la quale può
essere esclusa quando l'investitore fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente (cfr. Cass. 18\10\2001 n. 12751; Cass.
7\8\2000 n. 10352; Cass. 16\6\98 n. 5983; Cass. 23\8\97 n. 7922; Cass. 29\7\93 n. 8451;
Cass. 16\6\93 n. 6707; e da ultimo, Cass. 5\3\2013 n. 5299; Cass. 13\2\2013 n. 3542; Cass.
11\6\2010 n. 14064; Cass. 30\9\2009 n. 20949, ecc.). Il conducente dell'auto, infatti, deve
12 costantemente adeguare la stessa velocità alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. 13\2\2013 n. 3542).
Concludendo, nel caso che qui ci occupa, gli elementi a disposizione del collegio non consentono di ritenere superata la presunzione di responsabilità a carico del conducente ex art. 2054 I comma cod. civ., difettando qualsiasi prova liberatoria, il cui onere è a carico della parte danneggiante.
E' noto, infatti, che in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.,
dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non
è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (cfr. Cass.. Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022). In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. Ordinanza n. 2241 del
28/01/2019; Cass. Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023). D'altra parte, l'eventuale accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non sarebbe,
comunque, sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte
13 le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (cfr. Cass. n. 8663 del 04/04/2017).
Facendo, quindi, corretta applicazione dei principi testè enunciati, ritiene la Corte che l'istruttoria condotta in primo grado non ha fornito alcun elemento in grado di vincere la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054, primo comma, cc, ragion per cui il sinistro in esame deve essere ricostruito come un investimento di pedone, la cui responsabilità va attribuita in via esclusiva al conducente del veicolo investitore rimasto ignoto ex art. 2054, primo comma, cc.
C. Quantificazione del danno.
Passando alla liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità;
il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della
Suprema Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale
(sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
14 26972 del 11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare”
dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
In tale ottica, l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione
hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale,
ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali:
la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto
15 nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé
stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può
essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile,
giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente,
ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico.
Il danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass. n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così
come le sue sottospecie del “danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n.
15859; Cass. 29\9\99 n. 10762) e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché
16 del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n.
4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né
tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96;
Cass. n. 477/96; Cass. n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze SA MA (Cass. civ. Sez. Un. 11
novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che,
formalmente e dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze SA MA ma,
dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
17 (forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale. Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno
“dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass. 7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico.
Una lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d. personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29
luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte, quindi, le conseguenze della menomazione sul
18 piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al
contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto 2015,
n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il
danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa
età è consentito al giudice con motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le
somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così
anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n. 24471).
Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione del dott. Per_4
, con valutazione medico-legale condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed
[...]
esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura del 12 % la percentuale di invalidità permanente di;
per cui in rapporto all'età Parte_1
del danneggiato al momento del sinistro, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità (Tabelle di Milano aggiornate al 2024) l'importo che si ottiene è pari alla
19 somma complessiva di € 28.747,00 in favore dell'appellante , senza Parte_1
alcuna personalizzazione stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'attore\appellante.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e,
dunque, alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che,
considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di
€ 115,00, deve liquidarsi a favore di a titolo di inabilità temporanea la Parte_1
somma complessiva di € 8.280,00 (9 giorni di ITT, 64 giorni di ITP al 75% e 30 giorni di
ITP al 50%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate solo le spese mediche per € 11,36, oltre interessi legali dal
16\12\2019 – data dell'esborso documentato in atti - fino al soddisfo. Di contro, l'importo di € 305,00 versato al CTP come compenso, rientra tra le spese processuali rimborsabili, di cui si dirà nel capo seguente.
Per quanto riguarda, poi, il danno morale va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle
20 persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex multis Cass. n.
12\12\2008, n. 29191; Cass. n 379/2009; Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass. 13\5\2009,
n. 11059 e in ultimo, Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006
del 21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale Parte_1
soggettivo.
L'appellante, però, non ha dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
Il risarcimento, del danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, ammonta ad €
45.076,00 in favore di per danno non patrimoniale in moneta attuale, Parte_1
oltre gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del sinistro, e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo. Infatti
sull'importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia;
può invece farsi ricorso al tasso legale annuo degli interessi (in considerazione delle variazioni del fenomeno inflattivo nel periodo ricompreso tra il fatto e la presente pronuncia e alla variazione del predetto saggio legale) per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della presente pronuncia, raggiunge l'equivalente pecuniario del danno subito. Il saggio d'interesse andrà praticato nell'arco del ritardo ad oggi maturato, sui singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale all'epoca dell'illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino
21 all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda Cass. sez. un. sent. del 17 febbraio
1995 n. 1712).
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto e,
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve riconoscersi l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro ex art. 2054,
primo comma, cc, con la conseguente condanna della Controparte_4
al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, pari ad € 45.076,00 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
€ 11,36 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 16\12\2016 al soddisfo.
D. Spese processuali
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, così
come in dispositivo con riferimento al valore del decisum, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Greco per dichiarato anticipo.
In base al medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in primo grado, vanno poste in via definitiva a carico della Controparte_4
La società appellata va, infine, condannata al rimborso in favore del delle spese Parte_1
di CTP, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, per € 305,00 come da quietanza in atti (cfr. Cass. Ordinanza n. 26729 del 15\10\2024; Cass.
Ordinanza n. 21402 del 6\07\2022; Cass. n. 84 del 3\01\2013).
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_5
[...]
[...] quale impresa designata per la Regione Campania per il F.G.V.S., ogni diversa
[...]
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 518/2023 del 16/3/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Nocera Inferiore,
- ACCERTA l'esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro ex art. 2054, primo comma, cc;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
della somma di € 45.076,00 all'attualità per danno non patrimoniale, Parte_1
oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
della somma di € 11,36 per danno patrimoniale, oltre interessi legali Parte_1
dal 16\12\2019 al soddisfo;
2. CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_4 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella complessiva Parte_1
somma di € 1.102,53 (di cui € 305,00 per spese di CTP) per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre ICA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Greco per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore di parte Controparte_1
appellante, , delle spese processuali del secondo grado, che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 804,00 per esborsi ed € 4.300,00 per compensi professionali, oltre
ICA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Adriana Greco per dichiarato anticipo;
23 4. PONE definitivamente a carico di parte appellata, le Controparte_6
spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno, lì 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno-
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