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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2021 promossa da:
(GIA' ) (C.F. ), con Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FAZIO IVANO e dell'avv. FAZIO MONICA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NARDELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
, quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad , ha Parte_2 CP_2 convenuto in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
condannare il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 29.217,66 a titolo di sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 28/12/20, ad € 13.270,28 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 266,28 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di fatture precedenti emesse nei confronti del e cedute a da maggiorarsi CP_1 Pt_3
pagina 1 di 3 degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 6.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti sia la sorte capitale sia le note debito.”
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto di essere divenuta creditrice delle predette somme, per capitale ed interessi, in forza degli atti di cessione di crediti stipulati con CP_2 regolarmente notificati al aventi ad oggetto i crediti maturati in capo ad a titolo di CP_1 CP_2 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata in favore dell'ente locale. Ha inoltre allegato un elenco delle fatture emesse a carico del le fatture elettroniche e gli atti di cessione di CP_2 CP_1 crediti notificati al debitore ceduto. Ha altresì prodotto, unitamente alla terza memoria CP_1 istruttoria, i contratti di fornitura di energia elettrica originariamente stipulati dal con CP_1 CP_2
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di CP_1
“legittimazione passiva” e l'improcedibilità dell'avversa domanda in ragione dello stato di dissesto finanziario dell'ente dichiarato con la delibera consiliare n. 48 del 20/07/2015; nel merito ha contestato il credito ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Orbene, in via preliminare va osservato che lo stato di dissesto finanziario del non osta alla CP_1 proponibilità e/o procedibilità dell'azione di accertamento e condanna promossa da
[...]
. Parte_2 Infatti, il divieto posto dall'art. 248 TUEL attiene alle sole azioni esecutive e non anche alle azioni cognitorie.
Nel merito va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (cfr. ex plurimis Cass. 9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati dalla società fornitrice di energia elettrica nei confronti del asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di Controparte_1 CP_1 validi titoli contrattuali, e da queste ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie
[...]
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello Parte_1 specifico i contratti stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente locale e la società erogatrice delle forniture, oltre alle fatture periodicamente emesse e rimaste inevase.
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre: gli atti di cessione di credito intervenuti tra essa e le società Enel Energia spa, notificati al un elenco CP_1
pagina 2 di 3 unilateralmente predisposto delle fatture emesse dalla società cedente a carico del le fatture CP_1 emesse da CP_2 Soltanto con la terza memoria istruttoria, dedicata all'articolazione della prova contraria, la società attrice ha allegato i contratti di fornitura di energia elettrica originariamente stipulati dal con CP_1
CP_2
Si tratta tuttavia di una produzione documentale tardiva e come tale inammissibile, che la società attrice avrebbe dovuto allegare entro il secondo termine istruttorio ex art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di prova diretta di un fatto costitutivo del diritto azionato.
Ne discende il rigetto della domanda, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 4.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2021 promossa da:
(GIA' ) (C.F. ), con Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FAZIO IVANO e dell'avv. FAZIO MONICA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NARDELLA ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
, quale cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo ad , ha Parte_2 CP_2 convenuto in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
condannare il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
€ 29.217,66 a titolo di sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 28/12/20, ad € 13.270,28 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 266,28 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di fatture precedenti emesse nei confronti del e cedute a da maggiorarsi CP_1 Pt_3
pagina 1 di 3 degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 6.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti sia la sorte capitale sia le note debito.”
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto di essere divenuta creditrice delle predette somme, per capitale ed interessi, in forza degli atti di cessione di crediti stipulati con CP_2 regolarmente notificati al aventi ad oggetto i crediti maturati in capo ad a titolo di CP_1 CP_2 corrispettivo della fornitura di energia elettrica erogata in favore dell'ente locale. Ha inoltre allegato un elenco delle fatture emesse a carico del le fatture elettroniche e gli atti di cessione di CP_2 CP_1 crediti notificati al debitore ceduto. Ha altresì prodotto, unitamente alla terza memoria CP_1 istruttoria, i contratti di fornitura di energia elettrica originariamente stipulati dal con CP_1 CP_2
Il costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di CP_1
“legittimazione passiva” e l'improcedibilità dell'avversa domanda in ragione dello stato di dissesto finanziario dell'ente dichiarato con la delibera consiliare n. 48 del 20/07/2015; nel merito ha contestato il credito ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Orbene, in via preliminare va osservato che lo stato di dissesto finanziario del non osta alla CP_1 proponibilità e/o procedibilità dell'azione di accertamento e condanna promossa da
[...]
. Parte_2 Infatti, il divieto posto dall'art. 248 TUEL attiene alle sole azioni esecutive e non anche alle azioni cognitorie.
Nel merito va rilevato come, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta, sicchè non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (cfr. ex plurimis Cass. 9491/2021 tra le ultime), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Ancora in via preliminare va osservato come, in tema d'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per l'adempimento di una prestazione abbia l'onere di provare la fonte negoziale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, spettando, invece, al debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. ord. 13685/2019, tra le altre).
Nella specie, oggetto di causa sono i crediti maturati dalla società fornitrice di energia elettrica nei confronti del asserito beneficiario delle prestazioni erogate in forza di Controparte_1 CP_1 validi titoli contrattuali, e da queste ceduti alla società attrice.
A norma dell'art. 1262 c.c., il cedente è obbligato a consegnare al cessionario, nella specie
[...]
i documenti probatori del credito che sono in suo possesso e, quindi, nello Parte_1 specifico i contratti stipulati con l'ente pubblico e le fatture rimaste impagate.
Sarebbe stato dunque onere dell'attrice allegare i contratti in forma scritta a suo tempo stipulati tra l'ente locale e la società erogatrice delle forniture, oltre alle fatture periodicamente emesse e rimaste inevase.
A sostegno delle domande svolte, la società attrice si è invece limitata a produrre: gli atti di cessione di credito intervenuti tra essa e le società Enel Energia spa, notificati al un elenco CP_1
pagina 2 di 3 unilateralmente predisposto delle fatture emesse dalla società cedente a carico del le fatture CP_1 emesse da CP_2 Soltanto con la terza memoria istruttoria, dedicata all'articolazione della prova contraria, la società attrice ha allegato i contratti di fornitura di energia elettrica originariamente stipulati dal con CP_1
CP_2
Si tratta tuttavia di una produzione documentale tardiva e come tale inammissibile, che la società attrice avrebbe dovuto allegare entro il secondo termine istruttorio ex art. 183 co. 6 c.p.c., trattandosi di prova diretta di un fatto costitutivo del diritto azionato.
Ne discende il rigetto della domanda, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 4.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3