Sentenza 5 gennaio 2021
Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/01/2021, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00013/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02684/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2004, proposto da
AM CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Comune di Agordo - (Bl), non costituito in giudizio;
nei confronti
EN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;
per l'annullamento
della deliberazione n. 16 / 2004 (all. 1) del Consiglio-Comunale di Agordo, attraverso la quale il predetto Comune ha sdemanializzato un reliquato stradale della strada comunale della "Val di Frela", ora identificato come mappale n. 278 del Foglio 17, declassificando il sito ad area "non più soggetta a pubblico transito" e ha, contestualmente, approvato la permuta dello stesso tratto sdemanializzato con un terreno di proprietà del sig. NO EN (controinteressato), catastalmente censito come mappale n. 276 del Foglio 17, stabilendo anche che, in corrispondenza del mappale n. 172 del Foglio 17 (di proprietà dell'odierno ricorrente) "dovrà essere costituita una servitù di passaggio al pubblico transito in favore del Comune, della larghezza di ml 3,00, a collegamento tra la strada comunale esistente ed il mappale n. 276.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EN NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi ai sensi degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la delibera consiliare n. 16 del 2004 con la quale il Comune di Agordo ha deciso di sdemanializzare un’area di proprietà comunale e procedere contestualmente alla permuta di detta area con altra di proprietà del controinteressato, prevedendo, altresì, la costituzione di una servitù di passaggio al pubblico transito su un fondo di proprietà del ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il controinteressato, contrastando le avverse pretese.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui il controinteressato deduce l’inammissibilità del ricorso per avere il ricorrente impugnato una delibera meramente attuativa di una precedente delibera del 1986, rimasta inoppugnata.
L’eccezione è infondata.
La delibera impugnata non è meramente attuativa di quella del 1986 perché prevede una sdemanializzazione più ampia della vecchia strada comunale (44 mq anziché 15 mq) nonchè l’imposizione di una servitù a uso pubblico, prima inesistente, sul terreno di proprietà del ricorrente.
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il provvedimento impugnato – con il quale il Comune ha proceduto mediante trattativa privata alla permuta di un proprio bene, previa sdemanializzazione dello stesso, con altro di proprietà del controinteressato e contestualmente previsto la costituzione di una servitù ad uso pubblico su un pezzo di terreno di proprietà del ricorrente – è illegittimo per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’art. 192 D.lgs. 267/2000 prescrive che la determina a contrarre deve essere preceduta dall’indicazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base.
L’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 dispone che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato
Ai sensi dell’art. 41 del RD 827/1924 la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti.
Dal suesposto quadro normativo si evince che l’alienazione di beni pubblici deve essere, di regola, preceduta dall’instaurazione di procedere competitive tra più aspiranti all’acquisizione del medesimo bene; il ricorso alla trattativa privata ha, invece, carattere eccezionale e residuale (la regola è, dunque, la gara, mentre la trattativa privata è l’eccezione).
Nel caso di specie l'Amministrazione non ha adeguatamente motivato (difetto di motivazione) in ordine alle ragioni per le quali ha deciso di procedere alla stipula di un contratto di alienazione (permuta) di un terreno comunale mediante trattativa privata (negoziazione diretta con il signor EN); e ciò benchè alla stessa amministrazione comunale fossero pervenute relativamente al terreno di cui trattasi altre manifestazioni d’interesse, in particolare una richiesta di concessione in uso onerosa formulata dall’odierno ricorrente.
Tale modus operandi, caratterizzato dalla mancata esternazione delle eccezionali ragioni che giustificano il ricorso alla trattativa privata e dall’assenza di ogni forma di pubblicità della decisione di cedere a terzi l’immobile, rende illegittimo l’atto impugnato, che deve essere pertanto annullato, tenuto, altresì, conto che con esso l’Amministrazione ha previsto la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del ricorrente senza notiziarlo, in alcun modo, dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate, ferma la restituzione del contributo unificato da porre a carico del Comune, che ha adottato l’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, ferma la restituzione del contributo unificato a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO