Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/06/2022, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00927/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2013, proposto da
Servidea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Carlo Tatarano e Valentina Mele, con domicilio eletto presso lo studio Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani, n. 36;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Cecilia Rosalia Zaccaria, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e Soprintendenza per i Beni Archeologici Paesaggistici e Patrimonio Storico Artistico Province di Le., Br.,Ta., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;
nei confronti
Eco Sport Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna, Gianluigi Pellegrino e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento in parte qua e nei limiti dell'interesse
della deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n. 5 del 26.03.2013, pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale dal 10.04.2013 al 25.04.2013, recante "adozione variante al P.R.G. per l'adeguamento al P.U.T.T./p e dell'art. 16 della L.R. n. 56/80", nonché di tutti gli atti e gli elaborati della predetta variante al P.R.G. del Comune di Ostuni e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni, del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, della Soprintendenza per i Beni Archeologici Paesaggistici e Patrimonio Storico Artistico Province di Le., Br.,Ta. e di Eco Sport S.c.a.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente, con ricorso notificato il 05/07/2013 e depositato in giudizio l’08/07/2013, impugna in parte qua e nei limiti del suo interesse, la deliberazione n. 5 del 26.03.2013, pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale dal 10.04.2013 al 25.04.2013, con cui il Consiglio Comunale di Ostuni ha adottato la variante al P.R.G. per l'adeguamento al P.U.T.T./P, la predetta variante al P.R.G. medesimo, nel compendio di tutti gli elaborati scritto-grafici di cui essa si compone, tutti gli atti del procedimento di adozione della variante de qua , nonché ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21-septies della l. n. 2411'90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, c.p.a.. Violazione del principia di effettività della tutela. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 32, 33, 35 e 40 della l. n. 47 del 1985 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione della Legge n. 724/1994 e della Legge n. 326/2003. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione del principio di buon andamento.
2.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L.R. Puglia n. 56/1980. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.10. 5.06, 7.08 e Allegato A2 alle N.T.A. del P.U.T.T./P. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa. Illogicità manifesta.
3.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.10, 5.06 e 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, nonché dell'Allegato A2 alle N.T.A. medesime. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 L.R. Puglia n. 56/1980. Violazione falsa applicazione delle LL.RR. Puglia n. 56/1980 e n. 30/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, carenza istruttoria, carenza e contraddittorietà della motivazione.
4.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21- septies , Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.10, 5.06. 7.08 delle N.T.A. al P.U.T.T./P e dell'Allegato A2 alle N.T.A. medesime. Violazione e falsa applicazione delle LL.RR. Puglia n. 56/1980 e n. 30/1990. Violazione dell'art. 1. c.p.a.. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (carenza motivazionale, contraddittorietà manifesta, illogicità, irragionevolezza).
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
L’08/07/2013, si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato di Lecce, depositando un breve atto di costituzione, nel quale ha chiesto di dichiarare inammissibile, irricevibile e, gradatamente rigettare il ricorso e la domanda cautelare per difetto dei necessari presupposti in fatto ed in diritto.
Il 16/10/2013, il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio deduzioni di costituzione, contestando in toto il ricorso perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e chiedendo di rigettare il ricorso.
Il 29/10/2013, si è costituita in giudizio la Società controinteressata, depositando un atto di costituzione.
Il 25/10/2019, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 26/10/2019, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito A) l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, “ in quanto palesemente carente di un interesse attuale e concreto all’annullamento degli atti impugnati, che a oggi non manifestano alcuna diretta portata lesiva sulla posizione soggettiva della ricorrente ”, nonché B) l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, chiedendo di respingere il ricorso, poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Il 05/11/2019, il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio una memoria di replica in cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, “ non solo per il carattere del tutto ipotetico della lesione che paventa (si condividono in proposito le osservazioni in punto di improcedibilità del gravame spese dalla controinteressata Eco Sport), ma anche perché la impugnata deliberazione, pur ritualmente e tempestivamente trasmessa alla Regione Puglia ai fini della sua approvazione ex art. 16 L.r. 56/80, non ha ancora terminato il proprio iter istruttorio ”, concludendo, pertanto, per il rigetto del ricorso e/o la dichiarazione di sua improcedibilità.
Il 05/11/2019, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria difensiva del 26.10.2019 della Società controinteressata, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 25/11/2019, il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 26/11/2019 per trattazione congiunta con il ricorso n. 848/2013 R.G. (a mezzo del quale la Società ricorrente “ ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Ostuni ha preannunciato il diniego del condono edilizio e, contestualmente, la declaratoria di lottizzazione abusiva dell’area sulla quale insistono gli immobili oggetto della domanda di condono medesima ”), a seguito della propria nota prot. n. 60921/2019 del 25.11.2019, con cui ha invitato la ricorrente a presenziare a un sopralluogo finalizzato a verificare « in situ le reali condizioni per la declaratoria di lottizzazione abusiva » e, quindi, a definire il procedimento per cui è causa nel giudizio di cui al ricorso n. 848/2013.
Nella pubblica udienza del 26/11/2019, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 13/10/2020, su richiesta delle parti.
Il 02/09/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 13/10/2020, “ al fine di attendere la definizione del procedimento di cui alla citata nota prot. n. 60921/2019 del 25.11.2019 ”.
L’11/09/2020, parte ricorrente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, nella quale ha insistito nella richiesta di “ - disporre il rinvio delle udienze meritali alla luce di quanto rappresentato nella nostra istanza del 2.9.2020; - in subordine, accogliere le nostre impugnative e per l’effetto dichiarare la nullità e/o annullare, in parte qua e nei limiti dell’interesse, tutti gli atti gravati (meglio indicati nel corpo dei ricorsi) ”.
Il 09/10/2020, anche il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio una richiesta di rinvio della pubblica udienza del 13/10/2020 per trattazione congiunta con il ricorso n. 848/2013 R.G., “ motivata con la circostanza che è ancora in corso il procedimento riavviato dall’Ufficio Comunale con nota prot. 60921/2019, non concluso stante i rallentamenti impressi all’attività amministrativa dall’emergenza epidemiologica ”.
Nella pubblica udienza del 13/10/2020, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 22/06/2021, su richiesta delle parti e d’ufficio.
Il 21/05/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della pubblica udienza del 22/06/2021 per “ la necessità o comunque la stringente opportunità di disporre un rinvio della citata udienza pubblica del 22.6.2021 in entrambi i giudizi epigrafati, al fine di attendere la definizione del procedimento di cui alla citata nota prot. n. 60921/2019 del 25.11.2019 ”.
Il 21/05/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, nella quale ha insistito nella richiesta di “ - disporre il rinvio delle udienze meritali alla luce di quanto rappresentato nella nostra istanza del 21.5.2021; - in subordine, accogliere le nostre impugnative e per l’effetto dichiarare la nullità e/o annullare, in parte qua e nei limiti dell’interesse, tutti gli atti gravati (meglio indicati nel corpo dei ricorsi) ”.
Il 28/05/2021, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di discussione orale da remoto della causa.
Nella pubblica udienza del 22/06/2021, dopo la discussione della causa, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio di parte ricorrente ritenuta meritevole di considerazione, ha disposto per l'ultima volta il rinvio della causa all'udienza pubblica del 22 marzo 2022.
Il 18/02/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una breve memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 17/03/2022, la Società controinteressata ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione della causa.
Il 20/03/2022, anche il Comune di Ostuni ha depositato in giudizio un’istanza per il passaggio in decisione della causa.
Nella pubblica udienza del 22/03/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire (come eccepito anche dalle parti resistenti), in quanto dichiaratamente proposto “ per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la variante de qua sia tale da sollevare l'A.c. dal predetto obbligo di provvedere immediatamente sull'istanza di sanatoria citata [del 30/01/2019] o, comunque, sia tale da consentire all'A.c. medesima l'adozione di un atto soprassessorio (ivi incluso quello ex lege 1902/1952 e ss.mm.ii.) ovvero di rigetto in relazione a quell'istanza” (cfr. pagina 18 del ricorso), nel mentre la predetta istanza di condono edilizio del 30/01/2019 è stata già respinta con provvedimento dirigenziale n. 8203 dell’8/03/2013 (impugnato con il ricorso n. 848/2013).
Sicchè il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché l’impugnata variante al P.R.G. del Comune di Ostuni non lede concretamente (ed effettivamente) la sfera giuridica della Società ricorrente.
Infatti, la stessa ricorrente afferma che “ la condonabilità degli interventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 40, comma 6, L n. 47/'85 cit. (tra cui quelli oggetto della suddetta istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente il 30.1.2009) non può certo trovare ostacolo nella scelta dell'A.C. di assoggettare le relative aree alla successiva formazione di un p.i.r.t. ”.
Peraltro, la impugnata deliberazione di adozione alla variante al P.R.G. non è stata ancora seguita dall’approvazione della Regione Puglia e “ da ciò consegue la perdita di efficacia della variante (sub specie di misure di salvaguardia) ai sensi del citato art. 12, co. 3 D.P.R. 380/2001, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale di franchigia ivi contemplato ”, come afferma il Comune di Ostuni nella memoria di replica del 05/11/2019 (a pagina 2).
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire della parte ricorrente.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche tenuto conto del comportamento processuale delle parti in causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO