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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2298/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2298/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MURANO Parte_1 C.F._1
DANIELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRUGGINO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA POTITA
[...]
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha proposto opposizione “ex art. 615 co. 1 c.p.c.” dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Foggia avverso l'ingiunzione n. 1462 del 18.1.2019 con la quale il gli ha Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 2122,05 relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. A sostegno dell'opposizione il ha dedotto l'inesistenza giuridica e/o Parte_1 nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione, l'omessa o tardiva notifica dei verbali di contestazione presupposti, la mancata indicazione della base di calcolo e dei criteri di quantificazione degli interessi, l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81.
Il ed il concessionario del servizio di riscossione si sono costituiti in primo grado chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione disattendendo tutti i motivi dedotti ed in particolare ritenendo rituale la notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Il ha proposto appello lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado Parte_1
pagina 1 di 2 della difformità tra l'originale dell'ingiunzione di pagamento e la copia notificata, quest'ultima recante in calce la relata di notifica con l'indicazione della data del 13.2.2019 ed in alto sul frontespizio la stampigliatura di una data diversa, 30.5.2019; ha inoltre contestato la statuizione di condanna alle spese di lite, sia nell'an, alla luce della non univocità dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, sia nel quantum, per la ritenuta iniquità e sproporzione dell'importo liquidato a titolo di spese rispetto al valore della controversia.
Il si è costituito nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La è rimasta contumace. Controparte_2
Orbene, osserva questo giudicante che la difformità, visibile nella copia notificata dell'ingiunzione di pagamento, tra la data di notifica indicata nella relata in calce all'atto e la data stampigliata in alto sul frontespizio del documento, non è idonea a valere come causa di nullità e tantomeno di inesistenza giuridica della notifica.
Infatti, la data che fa fede è quella indicata nella relata in calce all'atto, relata la cui localizzazione in calce al documento svolge la funzione garantistica di richiamare l'attenzione del notificante alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che l'attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto implica l'attestazione di conformità della copia all'originale.
Nel caso di specie la relata di notifica in calce all'atto contiene gli elementi essenziali previsti a pena di nullità dall'art. 148 co. 2 c.p.c. e la diversa data stampigliata in alto sul frontespizio del documento non è di per sé idonea ad impedire il raggiungimento dello scopo della notificazione.
D'altra parte, il ha proposto rituale opposizione articolando anche motivi attinenti al Parte_1 contenuto dell'ingiunzione, in tal modo rendendo evidente il raggiungimento dello scopo dell'attività di notifica (cfr. art. 160 c.p.c. che richiama l'art. 156 c.p.c.).
Anche la censura relativa alla statuizione sulle spese va disattesa.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio generale di soccombenza, in mancanza di contrasti giurisprudenziali idonei a giustificare la compensazione, ed ha correttamente liquidato le spese in base ai parametri medi di cui al d.m. 37/2018 in relazione al valore della controversia (euro 2122,05).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2298/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MURANO Parte_1 C.F._1
DANIELA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERRUGGINO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA POTITA
[...]
[...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
ha proposto opposizione “ex art. 615 co. 1 c.p.c.” dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Foggia avverso l'ingiunzione n. 1462 del 18.1.2019 con la quale il gli ha Controparte_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 2122,05 relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada. A sostegno dell'opposizione il ha dedotto l'inesistenza giuridica e/o Parte_1 nullità insanabile della notifica dell'ingiunzione, l'omessa o tardiva notifica dei verbali di contestazione presupposti, la mancata indicazione della base di calcolo e dei criteri di quantificazione degli interessi, l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81.
Il ed il concessionario del servizio di riscossione si sono costituiti in primo grado chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione disattendendo tutti i motivi dedotti ed in particolare ritenendo rituale la notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Il ha proposto appello lamentando l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado Parte_1
pagina 1 di 2 della difformità tra l'originale dell'ingiunzione di pagamento e la copia notificata, quest'ultima recante in calce la relata di notifica con l'indicazione della data del 13.2.2019 ed in alto sul frontespizio la stampigliatura di una data diversa, 30.5.2019; ha inoltre contestato la statuizione di condanna alle spese di lite, sia nell'an, alla luce della non univocità dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, sia nel quantum, per la ritenuta iniquità e sproporzione dell'importo liquidato a titolo di spese rispetto al valore della controversia.
Il si è costituito nel presente grado di giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La è rimasta contumace. Controparte_2
Orbene, osserva questo giudicante che la difformità, visibile nella copia notificata dell'ingiunzione di pagamento, tra la data di notifica indicata nella relata in calce all'atto e la data stampigliata in alto sul frontespizio del documento, non è idonea a valere come causa di nullità e tantomeno di inesistenza giuridica della notifica.
Infatti, la data che fa fede è quella indicata nella relata in calce all'atto, relata la cui localizzazione in calce al documento svolge la funzione garantistica di richiamare l'attenzione del notificante alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, dal momento che l'attestazione di eseguita consegna della copia dell'atto implica l'attestazione di conformità della copia all'originale.
Nel caso di specie la relata di notifica in calce all'atto contiene gli elementi essenziali previsti a pena di nullità dall'art. 148 co. 2 c.p.c. e la diversa data stampigliata in alto sul frontespizio del documento non è di per sé idonea ad impedire il raggiungimento dello scopo della notificazione.
D'altra parte, il ha proposto rituale opposizione articolando anche motivi attinenti al Parte_1 contenuto dell'ingiunzione, in tal modo rendendo evidente il raggiungimento dello scopo dell'attività di notifica (cfr. art. 160 c.p.c. che richiama l'art. 156 c.p.c.).
Anche la censura relativa alla statuizione sulle spese va disattesa.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio generale di soccombenza, in mancanza di contrasti giurisprudenziali idonei a giustificare la compensazione, ed ha correttamente liquidato le spese in base ai parametri medi di cui al d.m. 37/2018 in relazione al valore della controversia (euro 2122,05).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 29.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2