Art. 3. 1. Al fine di agevolare la riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante, e' concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all' articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , obbligati a sospendere l'attivita' di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' altresi' concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.
3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 4 della legge n. 41/1982 cosi' recita:
"Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.
Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell' art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.
Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
a) approva il modello della licenza di pesca;
b) emana le norme necessarie per la sostituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite".
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' altresi' concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.
3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 4 della legge n. 41/1982 cosi' recita:
"Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.
Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell' art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.
Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
a) approva il modello della licenza di pesca;
b) emana le norme necessarie per la sostituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite".