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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2024, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale [...] C.F. 1 ). PEC: Email 1 del foro di Viterbo, come da procura in calce e con elezione di domicilio presso il di lui studio in Viterbo (VT), via Belluno 69.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Ogg. Ricostruzione carriera ATA, periodo di preruolo Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 Parte 1 conveniva in giudizio il per sentir Controparte_1 accertare il suo diritto alla piena ricostruzione della carriera con valorizzazione dell'integrale del periodo di servizio prestato dalla stessa quale ATA, durante i contratti a tempo determinato stipulati prima della sua immissione in ruolo (1.9.2016). Precisava infatti la ricorrente che, al momento della sua immissione in ruolo, la pubblica amministrazione applicava articolo 569 del decreto legislativo 02/09/1994 in combinato disposto con l'articolo 66 del CCNL, riconoscendole a fini giuridici economici i primi quattro anni per intero e soltanto i 2/3 dei periodi eventualmente eccedenti.
Quindi ella, a fronte di un servizio per il ruolo di 5 anni, 10 mesi e 21 giorni, si vedeva riconoscere un servizio di5 anni, 3 mesi, 4 giomi con una indebita decurtazione del servizio pari a 7 mesi e 17 giorni.
La ricorrente richiamava il divieto di discriminazione introdotto dalla
Direttiva 1999/70/CE in tema di parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato , nonché le pronunce della Corte di Giustizia in tema divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Ricordava inoltre che la Corte di Cassazione nel 2019 che si era espressa in termini, riconoscendo il diritto al personale ATA del comparto scuola all'integrale riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Chiedeva pertanto, sussistendo una palese disparità di trattamento con i colleghi già immessi in ruolo, la disapplicazione della norma applicata dall'Amministrazione, ritenuta discriminatoria ed ingiusta. Il CP 1 pur ritualmente citato, restava contumace.
,
Il ricorso è fondato.
Si richiama il decisum della sentenza della Corte di Cassazione nr 31150/
2019 del 28 novembre 2019 che ha così statuito: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato". Tale orientamento- ed i principi in esso richiamati -devono ritenersi consolidati e da essi non vi è ragione di discostarsi. Il servizio prestato dalla ricorrente durante il servizio preruolo deve quindi essere integralmente riconosciuto, con diritto della ricorrente a vedersi riconoscere le conseguenti differenze retributive.
Va peraltro ricordato che ai sensi dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti". E infatti: ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n.
122/2010, "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
Le spese di lite vanno poste a carico del CP 1 , soccombente, tenendo conto dello scaglione sino a 5 mila euro e dei valori minimi in ragione della serialità del contenzioso.
PQM
definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi rideterminare la ricostruzione della carriera con valorizzazione dell'integrale periodo di servizio prestato con i contratti a tempo determinato stipulati prima della immissione in ruolo;
2. pertanto condanna il Controparte_1 a corrispondere le relative differenze retributive conseguenti;
,in persona del suo 3. condanna il Controparte 1 CP 2 pro tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.314,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 11/12/2024 Il Giudice
Francesca Maria Parodi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Massimo PISTILLI (codice fiscale [...] C.F. 1 ). PEC: Email 1 del foro di Viterbo, come da procura in calce e con elezione di domicilio presso il di lui studio in Viterbo (VT), via Belluno 69.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Ogg. Ricostruzione carriera ATA, periodo di preruolo Conclusioni: come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 4 marzo 2024 Parte 1 conveniva in giudizio il per sentir Controparte_1 accertare il suo diritto alla piena ricostruzione della carriera con valorizzazione dell'integrale del periodo di servizio prestato dalla stessa quale ATA, durante i contratti a tempo determinato stipulati prima della sua immissione in ruolo (1.9.2016). Precisava infatti la ricorrente che, al momento della sua immissione in ruolo, la pubblica amministrazione applicava articolo 569 del decreto legislativo 02/09/1994 in combinato disposto con l'articolo 66 del CCNL, riconoscendole a fini giuridici economici i primi quattro anni per intero e soltanto i 2/3 dei periodi eventualmente eccedenti.
Quindi ella, a fronte di un servizio per il ruolo di 5 anni, 10 mesi e 21 giorni, si vedeva riconoscere un servizio di5 anni, 3 mesi, 4 giomi con una indebita decurtazione del servizio pari a 7 mesi e 17 giorni.
La ricorrente richiamava il divieto di discriminazione introdotto dalla
Direttiva 1999/70/CE in tema di parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato , nonché le pronunce della Corte di Giustizia in tema divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Ricordava inoltre che la Corte di Cassazione nel 2019 che si era espressa in termini, riconoscendo il diritto al personale ATA del comparto scuola all'integrale riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
Chiedeva pertanto, sussistendo una palese disparità di trattamento con i colleghi già immessi in ruolo, la disapplicazione della norma applicata dall'Amministrazione, ritenuta discriminatoria ed ingiusta. Il CP 1 pur ritualmente citato, restava contumace.
,
Il ricorso è fondato.
Si richiama il decisum della sentenza della Corte di Cassazione nr 31150/
2019 del 28 novembre 2019 che ha così statuito: "In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato". Tale orientamento- ed i principi in esso richiamati -devono ritenersi consolidati e da essi non vi è ragione di discostarsi. Il servizio prestato dalla ricorrente durante il servizio preruolo deve quindi essere integralmente riconosciuto, con diritto della ricorrente a vedersi riconoscere le conseguenti differenze retributive.
Va peraltro ricordato che ai sensi dell'art. 9, co. 23, D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti". E infatti: ai sensi dell' art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 convertito in legge n.
122/2010, "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”; tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma
1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014; soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
Le spese di lite vanno poste a carico del CP 1 , soccombente, tenendo conto dello scaglione sino a 5 mila euro e dei valori minimi in ragione della serialità del contenzioso.
PQM
definendo il giudizio,
1. Dichiara il diritto della ricorrente a vedersi rideterminare la ricostruzione della carriera con valorizzazione dell'integrale periodo di servizio prestato con i contratti a tempo determinato stipulati prima della immissione in ruolo;
2. pertanto condanna il Controparte_1 a corrispondere le relative differenze retributive conseguenti;
,in persona del suo 3. condanna il Controparte 1 CP 2 pro tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.314,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 11/12/2024 Il Giudice
Francesca Maria Parodi