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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2298 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Sferlazza Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Ciancimino Rosaria CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il verbale del 10 gennaio 2023 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione del 23 febbraio 2024 e nella Persona_1 relazione integrativa del 11 marzo 2024, ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1 ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha motivato ovvero non ha sufficientemente motivato le proprie valutazioni medico-legali.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, CP_ con condanna all' ad erogare la prestazione, con gli interessi legali.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, alcuno specifico motivo di contestazione della consulenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Data la dichiarazione ex art. 152 bis disp. att. cpc in atti, la ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Sezione Lavoro in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter cpc, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2298 2024
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Sferlazza Francesco;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Ciancimino Rosaria CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso proposto da;
Parte_1
DICHIARA l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc , contestando il verbale del 10 gennaio 2023 della Parte_1
CP_ Commissione ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento. CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' è stato conferito incarico di consulenza tecnica al Dott. il quale, nella relazione del 23 febbraio 2024 e nella Persona_1 relazione integrativa del 11 marzo 2024, ha accertato che la ricorrente non versa nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto. Depositato l'atto di contestazione nel termine assegnato, ha tempestivamente proposto Parte_1 ricorso ex art. 445 bis comma VI cpc, lamentando che il consulente tecnico non ha motivato ovvero non ha sufficientemente motivato le proprie valutazioni medico-legali.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa rinnovazione della consulenza medica, di dichiarare la sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, CP_ con condanna all' ad erogare la prestazione, con gli interessi legali.
La causa, respinta la richiesta di rinnovo della CTU, è stata discussa all'udienza del 3 luglio 2025 ed il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura della sentenza.
Il ricorso proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il requisito della specificazione dei motivi, analogamente a quanto previsto dall'art. 342 cpc in materia di appello, deve essere interpretato senza sterili formalismi ma pur sempre in coerenza con la finalità e la struttura del giudizio post-atp, che è quella di permettere un sindacato sulla correttezza della valutazione del requisito sanitario operata dal CTU e non di fornire alle parti l'accesso immediato e diretto ad un secondo parere medico, a prescindere dai risultati ottenuti nell'ambito dell'atp.
Ciò comporta che il ricorrente è tenuto ad individuare i punti della consulenza impugnati, i passaggi logici e scientifici che la sorreggono e le ragioni di dissenso espresse rispetto al ragionamento seguito dal CTU.
Tenuto conto delle suddette coordinate ermeneutiche, si evidenzia che la ricorrente non ha segnalato alcun errore tecnico o individuato specifiche criticità, in termini di incompletezza, irragionevolezza, incoerenza, devianza dalle nozioni della scienza medica, nell'elaborato peritale ovvero nelle indagini compiute, limitandosi a censurare una generica sottostima delle patologie emergenti dalla documentazione depositata, senza, peraltro, argomentare in merito alla loro concreta incidenza sulla capacità di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non essendo possibile individuare, sulla scorta delle allegazioni della ricorrente, alcuno specifico motivo di contestazione della consulenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Data la dichiarazione ex art. 152 bis disp. att. cpc in atti, la ricorrente va dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite.