CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1988/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/24 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Parte_1 Di Francia e Massimiliano Aita, con poteri disgiunti tra loro e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi indicati. Appellante CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
e prima ancora ,
[...] Controparte_3 con sede legale in Varese, in persona della sua legale rappresentante rappresentata e difesa – con poteri CP_4 disgiuntivi per ciascuno di loro come da procura – dagli avvocati Francesco Brugnatelli e Arcangelo Celi, con Studio in Milano, via Mascheroni n° 31 e domicilio digitale elettronico presso gli indirizzi pec. Appellata AVVERSO la ordinanza ex art. 702bis Cpc n.1949/22 emessa dal Tribunale di Forlì in data 3/11/22.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, adiva il Tribunale di Forlì per Parte_1 ivi sentire accertare l'inadempimento della Controparte_1 agli obblighi di cui alle scritture private del
[...] 12.05.2017 e 09.09.2017; accertare l'intervenuta decadenza della Società resistente dal beneficio del termine ex art. 1186 cc in relazione al pagamento rateale del quantum pattuito a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione del patto di non concorrenza stante il palesarsi dello stato di insolvenza a carico della parte avversa;
in conseguenza dei predetti accertamenti, dichiarare tenuta la al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno ricorrente delle somme dettagliate nella narrativa del ricorso e per l'effetto condannare la medesima alla corresponsione dell'importo di euro 338.639,00 in linea capitale, oltre agli interessi dovuti ex Dlgs. 231/2002 su ciascun mancato pagamento. L'odierno appellante allegava: di essere creditore della
[...]
– già denominata Controparte_1 Controparte_3
in ragione degli obblighi che la stessa aveva
[...] direttamente assunto nei suoi confronti con la sottoscrizione apposta della sua legale rapresentante sig.ra CP_4 asserendo la ricorrente di aver costei sottoscritto per accettazione la scrittura privata del 09.09.2017 denominata
“Restatement and Supplement of the Agreement on the Aernova Project” ed avendo dato alla stessa scrittura esecuzione con il pagamento di parte del dovuto. Esponeva che con tale scrittura privata le parti avevano inteso confermare la piena validità ed efficacia delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del 12 maggio 2017 sottoscritta all'epoca fra i futuri soci e CI Investement Parte_1 Limited nella persona del Legale rappresentante, LI , Per_1 dove si prevedeva che le parti avrebbero costituito una società e che tale società prima indicata come Newco ed identificata nella avrebbe conferito all'odierno appellante e socio Controparte_2 della Newco AR CH l'incarico di consulente tecnico della corrispondendo allo stesso 4.000,00 euro Controparte_2 mensili di cui euro 2.000,00 netti a titolo di compenso e euro 2.000,00 per rimborsi di spese di viaggio. Veniva inoltre dedotto sempre nell'accordo in parola un patto di non concorrenza per effetto del quale l'odierno appellante si impegnava a non esercitare per i successivi 5 anni attività simili a quelle svolte in favore della Newco, e, soprattutto, la CI si obbligava inoltre a ripianare l'esposizione debitoria che il aveva nei confronti di Istituti bancari sino alla Pt_1 concorrenza di euro 400.000,00. Veniva inoltre allegato che la società resistente aveva del tutto omesso di corrispondere i compensi dovuti dal mese di aprile 2017 a quello di giugno 2019 avendo provveduto solo al rimborso delle spese, aveva posto fine al rapporto di collaborazione nel luglio 2019 – senza versare alcunchè a titolo di corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza in capo al CH stesso;
aveva versato per il ripianamento dell'esposizione debitoria bancaria dell'appellante solo 300 dei 400 mila euro promessi.
-Si costituiva la allegando che la Controparte_1 mai aveva sottoscritto la scrittura del 09.09.2017; CP_4 pertanto detta scrittura era inopponibile alla Società dalla stessa rappresentata;
né peraltro, si poteva configurare, CP_4 nel caso di specie, un'ipotesi di cessione del contratto;
la pretesa del CH era infondata nel merito anche atteso che il patto di non concorrenza era affetto da nullità, pretendendo l' appellante il pagamento di importi nemmeno esigibili (marzo 2022 – marzo 2024); il quantum preteso a titolo di ripianamento dell'esposizione debitoria sarebbe quantificato arbitrariamente, senza fornire alcuna prova in merito ai residui debiti del Pt_1 nei confronti degli Istituti di Credito. -Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. In buona sostanza, contrariamente agli assunti difensivi di parte ricorrente rilevava il primo giudice come dal “semplice esame della scrittura privata del 9 settembre 2017 allegata dal ” Pt_1 sussisteva non solo la partecipazione alla stessa, oltre al medesimo, della sola CI Investment Limited, ma, Pt_1 soprattutto, in via dirimente, mancava l'apposizione della relativa sottoscrizione da parte non di , essendovi la CP_4 sola del (oltre quella del ), amministratore Persona_2 Pt_1 della CI Investment Limited nonché firmatario anche della precedente scrittura privata del 12 maggio 2017, non a caso richiamata quanto ad “all the other contents” dal successivo accordo di “Restatement and Supplement” del 9 settembre 2017. Ciò rilevato preliminarmente, considerato che già CP_4 all'epoca legale rappresentante della Controparte_1
, non risultava in alcun modo aver preso parte alle suddette
[...] pattuizioni e tenuto conto altresì che nell'originario contratto del 12 maggio 2017 risultava essere stata espressamente la CI Investment Limited ad assumere i relativi impegni pattizi, anche con specifico riferimento all'estinzione dei debiti verso le banche contratti dal e formanti oggetto delle procedure Pt_1 concorsuali all'epoca pendenti, non si ravvisavano all'evidenza i presupposti né per ritenere sussistente alcun obbligo economico a carico della società odierna resistente derivante dalle suddette pattuizioni né per la configurabilità di un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e segg. c.c., trovando invece piena ed esclusiva applicazione al caso di specie la previsione di cui all'art. 1372 c.c., a mente del quale “Il contratto ha forza di legge tra le parti (…) Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Il giudicante statuiva l'assoluta estraneità della
[...]
nonché della sua legale rappresentante Controparte_1
non solo alla scrittura privata del 12 maggio 2017 CP_4 ma anche al successivo accordo di “Restatement and Supplement” del 9 settembre 2017 emerga ulteriormente e senza dubbio alcuno dal semplice esame del documento laddove, per un verso, ne veniva espressamente prevista la redazione in triplice copia originale, una delle quali avrebbe dovuto essere sottoposta a e, CP_4 per altro verso, ne veniva subordinata l'efficacia alla sottoscrizione ad opera di “entrambe le parti della medesima”, ovvero per l'appunto i soli e Persona_2 Parte_1 unici destinatari dei rispettivi diritti ed obblighi scaturenti dagli accordi.
-Avverso tale decisione propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214,216 e 217 C.P.C. con riferimento alla omessa considerazione da parte del Tribunale della asserita proposizione da parte del di istanza implicita di verificazione giuste Pt_1 le note di trattazione scritta già depositate il 25.02.2022; ed anche in relazione alla omessa acquisizione dell'originale del documento, ovvero la scrittura privata del 09.09.2017, di cui la ed allora convenuta aveva disconosciuto la Controparte_1 sottoscrizione. Tale vulnus era correlato all'omessa indicazione del termine entro il quale depositare in cancelleria le scritture di comparazione e di quello per l'assunzione delle prove. 2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C. avuto riguardo all'erronea o quanto meno incompleta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice. Si duole in particolare l'appellante di avere il primo giudice assunto per veritiera una circostanza documentalmente smentita dagli atti di causa, non essendovi infatti dubbio, a suo dire, che il “Restatement and Supplement of the Agreement on the Aernova Project” del 9 settembre 2017 recasse in calce tre distinte sottoscrizioni, due di esse sono inequivocabilmente riferite al Pers
ed all'odierno appellante mentre la terza firma è riconducibile alla Signora CP_4 L'apposizione di una sottoscrizione ad opera della Legale rappresentante della emergerebbe con maggiore, anzi, con CP_1 decisiva chiarezza dalla disamina dell'originale che, tuttavia, l'appellante chiede di essere autorizzata a produrre nel presente giudizio di appello, non integrandosi rischi di violazione del divieto di nova in appello. 3) Con il terzo motivo, ribadisce l'appellante la circostanza che, poi, il fatto che la fosse amministratore della CP_4 Aernova era circostanza nota a tutte le parti, ed era l'ulteriore qualità in cui deve ritenersi che la stessa abbia partecipato all'atto del settembre 2017, oltre a quella di socio, stante la decisiva circostanza rappresentata della ribadita volontà delle parti di conservare efficacia all'Agreement del 12.05.2017. Secondo l'appellante, se, infatti, la non avesse presenziato CP_4 all'atto in qualità anche di amministratore della AERNOVA, mai avrebbe potuto riaffermare l'impiego della NEWCO a compensare il per l'incarico di consulenza/collaborazione che al Pt_1 medesimo sarebbe stato conferito, laddove la conoscenza incontestata e comune a tutte le parti della duplice qualità rivestita dalla nel contesto del “RESTATEMENT” rendeva CP_4 superflua la specifica spendita del nome sociale. 4) Con gli ulteriori motivi, spiegava l'appellante argomentazioni integrative della tesi sostenuta in primo grado e ribadita nella presente impugnazione, anche sotto il profilo che quantunque si ritenesse che la odierna appellata non abbia assunto un'obbligazione discendente direttamente dalla sottoscrizione della scrittura ma si ritenga che si sia accollata di fatto il debito di CIG ovvero che abbia assunto obbligazione autonoma a seguito di promessa del fatto del terzo o ancora che abbia accettato, sempre in via di fatto, la cessione delle obbligazioni contrattuali di CIG, restava il fatto, per l'appellante inconfutabile, che il aveva in effetti operato come Pt_1 consulente tecnico della , e che la aveva pagato in CP_1 CP_1 parte il dovuto, in particolare essendogli state rimborsate, come convenuto nelle citate scritture, le somme dedotte nell'accordo ma non i compensi riferibili al periodo nel quale aveva prestato la propria attività (Come da documentazione prodotta sub 3) a 6). Con i rimanenti profili ribadiva l'appellante la quantificazione del quantum dovuto dalla a titolo Controparte_1 di compenso per l'attività effettuata, a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione del patto di non concorrenza, a titolo di ripianamento dell'esposizione debitoria presso le banche.
-Si costituiva l'appellata contestando Controparte_1 totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato. A) Occorre subito dire che il contenuto della presente impugnazione va immediatamente disatteso in ordine alla preliminare verifica della totale infondatezza, se non inammissibilità, del primo motivo di appello relativamente alla asserita violazione da parte del tribunale delle norme richiamate di cui agli artt.214 e 216 cpc circa la pretesa invocata mancata verificazione del documento “Restatement” del 9 settembre. Invero, è lo stesso appellante che nel primo motivo richiama testualmente il contenuto delle norme asseritamente violate, ovvero gli articoli 214,216 e 217 cpc. Nessuna omessa considerazione si è consumata ad opera del tribunale della proposizione da parte del della richiamata Pt_1 istanza di verificazione, che, a suo dire, era contenuta in maniera “implicita” nelle note di trattazione scritta già depositate in data 25.02.22, dalla cui omissione sarebbe scaturita l'omessa acquisizione dell'originale della scrittura privata del 9.09.2017, nonchè l'omessa indicazione del termine entro il quale depositare in cancelleria le scritture di comparazione e di quello per l'assunzione delle prove. Il testo dell'articolo 214 cc, dispone:”… colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione…”, ed inoltre, l'articolo 216 cpc stabilisce che
“la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (…)”. Osserva questo Collegio che è tranchant rilevare immediatamente che -con ciò comunque anche in adesione all' l'eccezione sul punto mossa dalla stessa appellata- pur volendo prescindere dalla necessaria interpretazione letterale della norma, che richiede una negazione formale della scrittura o della sottoscrizione, laddove, come nel nostro caso, si discute della esistenza o meno di una sottoscrizione di un soggetto che si riterrebbe asseritamente partecipe di un collegamento negoziale tra il primo Agreement tra e CIG ed il “Restatement” che avrebbe visto partecipare la Pt_1
, terza, ed assumersi sostanzialmente le obbligazioni che nel CP_4 primo contratto erano state assunte tra l'appellante e la CIG, è proprio dalla piana lettura delle note di trattazione del 25.02.22, che non si palesa neanche una sillaba da cui possa dedursi formalmente o intenzionalmente, esplicitamente ma neanche implicitamente, che l'appellante avesse avanzato l'istanza di verificazione cui il tribunale non avrebbe adempiuto non dando corso agli adempimenti istruttori relativi. Ne', tantomeno, non essendo stata proposta alcuna querela di falso, l'appellante ha del tutto omesso, contestualmente al deposito delle richiamate note, di produrre alcun mezzo di prova che ritenesse utile o/a produrre o indicare le scritture che potevano servire di comparazione al fine, secondo la prospettazione attorea, di accertare che nel “Restatement” fosse presente un qualche segno grafico riconducibile alla firma della
. CP_4 Questo è il punto cardinale nel nostro giudizio, ed a prescindere da quanto avvenuto in altro giudizio intrapreso tra le medesime parti dinanzi il tribunale di Forlì nel quale, -informa l'appellata-, prodotti i famosi originali delle due scritture oggetto del presente contenzioso, è stata disposta una Ctu grafica che avrebbe accertato l'assenza di firme o sigle riconducibili alla CP_4 Dunque, l'ordinario osservatore non può disattendere il rilievo che si impone all'evidenza per cui, sia nelle note del 25.02.22 sia, a maggior ragione, in quelle del 02.3.22, il non ha Pt_1 espresso alcuna volontà esplicita od anche implicitamente evidente di procedere all'istanza di verificazione. Anche successivamente alle predette note la difesa del si Pt_1 è limitata esclusivamente a delle osservazioni processuali e/o a variare alcuni termini delle traduzioni asseverate prodotte dalla senza depositare alcuna nota scritta entro il Controparte_1 termine fissato dal giudice di 5 giorni antecedenti all'udienza del 31. 10.23.
B) Il rilievo che procede è dirimente, in quanto consente di aderire e confermare l'interpretativa fatta con criterio di ragionevolezza dal primo giudice, il quale ha escluso, dalla semplice visione e lettura del documento, che vi fosse una qualche firma riconducibile alla persona della , né tantomeno espressa CP_4 da una qualche indicazione e/o descrizione del titolo in base al quale la avesse dovuto sottoscrivere o siglare, o una CP_4 postilla, un timbro. Ovviamente, va del tutto disattesa l'ulteriore argomentazione, anche qui tentando l'appellante di invocare il principio della presenza implicita del vincolo negoziale o di acquisizione del contratto o ad ogni modo una partecipazione vincolante della Società appellata con assunzione delle obbligazioni già fissate nell'Agreement, che, in definitiva, il primo giudicante non poteva ignorare che, ad ogni buon conto, tra le parti era semplicemente
“risaputo” dell'intenzione della , e quindi della mancanza di CP_4 necessità di una specifica attestazione o di una sottoscrizione formale. Anche sotto questo aspetto, il reiterato argomento della sussistenza implicita, in questo caso non di un segno descrittivo ma di un'assunzione contenutistica di ruoli ed obbligazioni in favore del (specie per l'assunzione dei debiti di costui Pt_1 verso le banche), certamente porterebbe l'interprete molto più in là della ragionevolezza concreta, pur nello sforzo di individuare la reale intenzione delle parti.
C) Vengono a cadere anche gli ulteriori argomenti quali quelli della cessione del contratto avvenuta in un primo momento dalla CIG alla per poi passare l'appellante a Controparte_1 qualificare il rapporto in una promessa del fatto del terzo contenuta in un patto parasociale. Tale profilo, già avanzato nel primo giudizio, è stato tuttavia adeguatamente inquadrato e trattato dal primo giudice il quale ha correttamente evidenziato come “non si ravvisano all'evidenza i presupposti né per ritenere sussistente alcun obbligo economico a carico della società odierna resistente (i.e. Controparte_1 derivante dalle suddette pattuizioni, né per la configurabilità di un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti trovando invece piena ed esclusiva applicazione al caso di specie la previsione di cui all'articolo 1372 CC”, ovvero la norma cardine del diritto obbligatorio per la quale il contratto obbliga le parti che lo hanno sottoscritto.
D) Da ultimo ma non per ultimo, va osservato che, in ogni caso, la qualificazione di promessa del terzo è un'eccezione nuova soggetta al divieto di cui all'articolo 345 cpc, mentre la configurazione di patto parasociale non fornirebbe il fondamento per le tesi dell'appellante, in quanto sarebbe proprio la natura di patto che escluderebbe la configurazione della promessa del terzo, atteso che sia l' Agreement che il successivo “Restatement” possono essere configurati come patti parasociali, ma tra e CIG, Pt_1 certamente non verso e/o la CP_1 CP_4
E) Parimenti, neanche rimane spazio per una considerazione dei rimanenti motivi sollevati in ordine ai compensi rivendicati, in quanto in ordine all'attività prestata, il afferma di Pt_1 avere diritto ai soli compensi tra Febbraio 2019 e Maggio 2019, dando quindi per riconosciuta la ricezione delle altre somme pretese in primo grado, apparendo pertanto che sulle ulteriori somme richieste in primo grado, per il periodo intercorrente da maggio 2017 a Febbraio 2019, si è formato il giudicato. Sulla pretesa creditoria di cui ai mesi da Febbraio 2019 a maggio 2019, la ha allegato che i rapporti si sono Controparte_1 interrotti a fine gennaio 2019 ed il non ha effettivamente Pt_1 dato prova in primo grado dell'attività dallo stesso svolta in tale periodo, ed in ogni caso, rimane estranea Controparte_1 alle pattuizioni economiche degli accordi richiamati dall'attore a sostegno delle proprie pretese intercorse solo tra la CIG e
. Pt_1
-Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 10/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1988/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 25/6/24 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniela Parte_1 Di Francia e Massimiliano Aita, con poteri disgiunti tra loro e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi indicati. Appellante CONTRO (già Controparte_1 Controparte_2
e prima ancora ,
[...] Controparte_3 con sede legale in Varese, in persona della sua legale rappresentante rappresentata e difesa – con poteri CP_4 disgiuntivi per ciascuno di loro come da procura – dagli avvocati Francesco Brugnatelli e Arcangelo Celi, con Studio in Milano, via Mascheroni n° 31 e domicilio digitale elettronico presso gli indirizzi pec. Appellata AVVERSO la ordinanza ex art. 702bis Cpc n.1949/22 emessa dal Tribunale di Forlì in data 3/11/22.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, adiva il Tribunale di Forlì per Parte_1 ivi sentire accertare l'inadempimento della Controparte_1 agli obblighi di cui alle scritture private del
[...] 12.05.2017 e 09.09.2017; accertare l'intervenuta decadenza della Società resistente dal beneficio del termine ex art. 1186 cc in relazione al pagamento rateale del quantum pattuito a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione del patto di non concorrenza stante il palesarsi dello stato di insolvenza a carico della parte avversa;
in conseguenza dei predetti accertamenti, dichiarare tenuta la al pagamento in favore Controparte_1 dell'odierno ricorrente delle somme dettagliate nella narrativa del ricorso e per l'effetto condannare la medesima alla corresponsione dell'importo di euro 338.639,00 in linea capitale, oltre agli interessi dovuti ex Dlgs. 231/2002 su ciascun mancato pagamento. L'odierno appellante allegava: di essere creditore della
[...]
– già denominata Controparte_1 Controparte_3
in ragione degli obblighi che la stessa aveva
[...] direttamente assunto nei suoi confronti con la sottoscrizione apposta della sua legale rapresentante sig.ra CP_4 asserendo la ricorrente di aver costei sottoscritto per accettazione la scrittura privata del 09.09.2017 denominata
“Restatement and Supplement of the Agreement on the Aernova Project” ed avendo dato alla stessa scrittura esecuzione con il pagamento di parte del dovuto. Esponeva che con tale scrittura privata le parti avevano inteso confermare la piena validità ed efficacia delle pattuizioni contenute nella scrittura privata del 12 maggio 2017 sottoscritta all'epoca fra i futuri soci e CI Investement Parte_1 Limited nella persona del Legale rappresentante, LI , Per_1 dove si prevedeva che le parti avrebbero costituito una società e che tale società prima indicata come Newco ed identificata nella avrebbe conferito all'odierno appellante e socio Controparte_2 della Newco AR CH l'incarico di consulente tecnico della corrispondendo allo stesso 4.000,00 euro Controparte_2 mensili di cui euro 2.000,00 netti a titolo di compenso e euro 2.000,00 per rimborsi di spese di viaggio. Veniva inoltre dedotto sempre nell'accordo in parola un patto di non concorrenza per effetto del quale l'odierno appellante si impegnava a non esercitare per i successivi 5 anni attività simili a quelle svolte in favore della Newco, e, soprattutto, la CI si obbligava inoltre a ripianare l'esposizione debitoria che il aveva nei confronti di Istituti bancari sino alla Pt_1 concorrenza di euro 400.000,00. Veniva inoltre allegato che la società resistente aveva del tutto omesso di corrispondere i compensi dovuti dal mese di aprile 2017 a quello di giugno 2019 avendo provveduto solo al rimborso delle spese, aveva posto fine al rapporto di collaborazione nel luglio 2019 – senza versare alcunchè a titolo di corrispettivo per l'assunzione dell'obbligo di non concorrenza in capo al CH stesso;
aveva versato per il ripianamento dell'esposizione debitoria bancaria dell'appellante solo 300 dei 400 mila euro promessi.
-Si costituiva la allegando che la Controparte_1 mai aveva sottoscritto la scrittura del 09.09.2017; CP_4 pertanto detta scrittura era inopponibile alla Società dalla stessa rappresentata;
né peraltro, si poteva configurare, CP_4 nel caso di specie, un'ipotesi di cessione del contratto;
la pretesa del CH era infondata nel merito anche atteso che il patto di non concorrenza era affetto da nullità, pretendendo l' appellante il pagamento di importi nemmeno esigibili (marzo 2022 – marzo 2024); il quantum preteso a titolo di ripianamento dell'esposizione debitoria sarebbe quantificato arbitrariamente, senza fornire alcuna prova in merito ai residui debiti del Pt_1 nei confronti degli Istituti di Credito. -Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. In buona sostanza, contrariamente agli assunti difensivi di parte ricorrente rilevava il primo giudice come dal “semplice esame della scrittura privata del 9 settembre 2017 allegata dal ” Pt_1 sussisteva non solo la partecipazione alla stessa, oltre al medesimo, della sola CI Investment Limited, ma, Pt_1 soprattutto, in via dirimente, mancava l'apposizione della relativa sottoscrizione da parte non di , essendovi la CP_4 sola del (oltre quella del ), amministratore Persona_2 Pt_1 della CI Investment Limited nonché firmatario anche della precedente scrittura privata del 12 maggio 2017, non a caso richiamata quanto ad “all the other contents” dal successivo accordo di “Restatement and Supplement” del 9 settembre 2017. Ciò rilevato preliminarmente, considerato che già CP_4 all'epoca legale rappresentante della Controparte_1
, non risultava in alcun modo aver preso parte alle suddette
[...] pattuizioni e tenuto conto altresì che nell'originario contratto del 12 maggio 2017 risultava essere stata espressamente la CI Investment Limited ad assumere i relativi impegni pattizi, anche con specifico riferimento all'estinzione dei debiti verso le banche contratti dal e formanti oggetto delle procedure Pt_1 concorsuali all'epoca pendenti, non si ravvisavano all'evidenza i presupposti né per ritenere sussistente alcun obbligo economico a carico della società odierna resistente derivante dalle suddette pattuizioni né per la configurabilità di un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1406 e segg. c.c., trovando invece piena ed esclusiva applicazione al caso di specie la previsione di cui all'art. 1372 c.c., a mente del quale “Il contratto ha forza di legge tra le parti (…) Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Il giudicante statuiva l'assoluta estraneità della
[...]
nonché della sua legale rappresentante Controparte_1
non solo alla scrittura privata del 12 maggio 2017 CP_4 ma anche al successivo accordo di “Restatement and Supplement” del 9 settembre 2017 emerga ulteriormente e senza dubbio alcuno dal semplice esame del documento laddove, per un verso, ne veniva espressamente prevista la redazione in triplice copia originale, una delle quali avrebbe dovuto essere sottoposta a e, CP_4 per altro verso, ne veniva subordinata l'efficacia alla sottoscrizione ad opera di “entrambe le parti della medesima”, ovvero per l'appunto i soli e Persona_2 Parte_1 unici destinatari dei rispettivi diritti ed obblighi scaturenti dagli accordi.
-Avverso tale decisione propone appello il per i seguenti Pt_1 motivi. 1) Con il primo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214,216 e 217 C.P.C. con riferimento alla omessa considerazione da parte del Tribunale della asserita proposizione da parte del di istanza implicita di verificazione giuste Pt_1 le note di trattazione scritta già depositate il 25.02.2022; ed anche in relazione alla omessa acquisizione dell'originale del documento, ovvero la scrittura privata del 09.09.2017, di cui la ed allora convenuta aveva disconosciuto la Controparte_1 sottoscrizione. Tale vulnus era correlato all'omessa indicazione del termine entro il quale depositare in cancelleria le scritture di comparazione e di quello per l'assunzione delle prove. 2) Con il secondo motivo, lamenta l'appellante la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C. avuto riguardo all'erronea o quanto meno incompleta valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice. Si duole in particolare l'appellante di avere il primo giudice assunto per veritiera una circostanza documentalmente smentita dagli atti di causa, non essendovi infatti dubbio, a suo dire, che il “Restatement and Supplement of the Agreement on the Aernova Project” del 9 settembre 2017 recasse in calce tre distinte sottoscrizioni, due di esse sono inequivocabilmente riferite al Pers
ed all'odierno appellante mentre la terza firma è riconducibile alla Signora CP_4 L'apposizione di una sottoscrizione ad opera della Legale rappresentante della emergerebbe con maggiore, anzi, con CP_1 decisiva chiarezza dalla disamina dell'originale che, tuttavia, l'appellante chiede di essere autorizzata a produrre nel presente giudizio di appello, non integrandosi rischi di violazione del divieto di nova in appello. 3) Con il terzo motivo, ribadisce l'appellante la circostanza che, poi, il fatto che la fosse amministratore della CP_4 Aernova era circostanza nota a tutte le parti, ed era l'ulteriore qualità in cui deve ritenersi che la stessa abbia partecipato all'atto del settembre 2017, oltre a quella di socio, stante la decisiva circostanza rappresentata della ribadita volontà delle parti di conservare efficacia all'Agreement del 12.05.2017. Secondo l'appellante, se, infatti, la non avesse presenziato CP_4 all'atto in qualità anche di amministratore della AERNOVA, mai avrebbe potuto riaffermare l'impiego della NEWCO a compensare il per l'incarico di consulenza/collaborazione che al Pt_1 medesimo sarebbe stato conferito, laddove la conoscenza incontestata e comune a tutte le parti della duplice qualità rivestita dalla nel contesto del “RESTATEMENT” rendeva CP_4 superflua la specifica spendita del nome sociale. 4) Con gli ulteriori motivi, spiegava l'appellante argomentazioni integrative della tesi sostenuta in primo grado e ribadita nella presente impugnazione, anche sotto il profilo che quantunque si ritenesse che la odierna appellata non abbia assunto un'obbligazione discendente direttamente dalla sottoscrizione della scrittura ma si ritenga che si sia accollata di fatto il debito di CIG ovvero che abbia assunto obbligazione autonoma a seguito di promessa del fatto del terzo o ancora che abbia accettato, sempre in via di fatto, la cessione delle obbligazioni contrattuali di CIG, restava il fatto, per l'appellante inconfutabile, che il aveva in effetti operato come Pt_1 consulente tecnico della , e che la aveva pagato in CP_1 CP_1 parte il dovuto, in particolare essendogli state rimborsate, come convenuto nelle citate scritture, le somme dedotte nell'accordo ma non i compensi riferibili al periodo nel quale aveva prestato la propria attività (Come da documentazione prodotta sub 3) a 6). Con i rimanenti profili ribadiva l'appellante la quantificazione del quantum dovuto dalla a titolo Controparte_1 di compenso per l'attività effettuata, a titolo di corrispettivo per la sottoscrizione del patto di non concorrenza, a titolo di ripianamento dell'esposizione debitoria presso le banche.
-Si costituiva l'appellata contestando Controparte_1 totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato. A) Occorre subito dire che il contenuto della presente impugnazione va immediatamente disatteso in ordine alla preliminare verifica della totale infondatezza, se non inammissibilità, del primo motivo di appello relativamente alla asserita violazione da parte del tribunale delle norme richiamate di cui agli artt.214 e 216 cpc circa la pretesa invocata mancata verificazione del documento “Restatement” del 9 settembre. Invero, è lo stesso appellante che nel primo motivo richiama testualmente il contenuto delle norme asseritamente violate, ovvero gli articoli 214,216 e 217 cpc. Nessuna omessa considerazione si è consumata ad opera del tribunale della proposizione da parte del della richiamata Pt_1 istanza di verificazione, che, a suo dire, era contenuta in maniera “implicita” nelle note di trattazione scritta già depositate in data 25.02.22, dalla cui omissione sarebbe scaturita l'omessa acquisizione dell'originale della scrittura privata del 9.09.2017, nonchè l'omessa indicazione del termine entro il quale depositare in cancelleria le scritture di comparazione e di quello per l'assunzione delle prove. Il testo dell'articolo 214 cc, dispone:”… colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione…”, ed inoltre, l'articolo 216 cpc stabilisce che
“la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione (…)”. Osserva questo Collegio che è tranchant rilevare immediatamente che -con ciò comunque anche in adesione all' l'eccezione sul punto mossa dalla stessa appellata- pur volendo prescindere dalla necessaria interpretazione letterale della norma, che richiede una negazione formale della scrittura o della sottoscrizione, laddove, come nel nostro caso, si discute della esistenza o meno di una sottoscrizione di un soggetto che si riterrebbe asseritamente partecipe di un collegamento negoziale tra il primo Agreement tra e CIG ed il “Restatement” che avrebbe visto partecipare la Pt_1
, terza, ed assumersi sostanzialmente le obbligazioni che nel CP_4 primo contratto erano state assunte tra l'appellante e la CIG, è proprio dalla piana lettura delle note di trattazione del 25.02.22, che non si palesa neanche una sillaba da cui possa dedursi formalmente o intenzionalmente, esplicitamente ma neanche implicitamente, che l'appellante avesse avanzato l'istanza di verificazione cui il tribunale non avrebbe adempiuto non dando corso agli adempimenti istruttori relativi. Ne', tantomeno, non essendo stata proposta alcuna querela di falso, l'appellante ha del tutto omesso, contestualmente al deposito delle richiamate note, di produrre alcun mezzo di prova che ritenesse utile o/a produrre o indicare le scritture che potevano servire di comparazione al fine, secondo la prospettazione attorea, di accertare che nel “Restatement” fosse presente un qualche segno grafico riconducibile alla firma della
. CP_4 Questo è il punto cardinale nel nostro giudizio, ed a prescindere da quanto avvenuto in altro giudizio intrapreso tra le medesime parti dinanzi il tribunale di Forlì nel quale, -informa l'appellata-, prodotti i famosi originali delle due scritture oggetto del presente contenzioso, è stata disposta una Ctu grafica che avrebbe accertato l'assenza di firme o sigle riconducibili alla CP_4 Dunque, l'ordinario osservatore non può disattendere il rilievo che si impone all'evidenza per cui, sia nelle note del 25.02.22 sia, a maggior ragione, in quelle del 02.3.22, il non ha Pt_1 espresso alcuna volontà esplicita od anche implicitamente evidente di procedere all'istanza di verificazione. Anche successivamente alle predette note la difesa del si Pt_1 è limitata esclusivamente a delle osservazioni processuali e/o a variare alcuni termini delle traduzioni asseverate prodotte dalla senza depositare alcuna nota scritta entro il Controparte_1 termine fissato dal giudice di 5 giorni antecedenti all'udienza del 31. 10.23.
B) Il rilievo che procede è dirimente, in quanto consente di aderire e confermare l'interpretativa fatta con criterio di ragionevolezza dal primo giudice, il quale ha escluso, dalla semplice visione e lettura del documento, che vi fosse una qualche firma riconducibile alla persona della , né tantomeno espressa CP_4 da una qualche indicazione e/o descrizione del titolo in base al quale la avesse dovuto sottoscrivere o siglare, o una CP_4 postilla, un timbro. Ovviamente, va del tutto disattesa l'ulteriore argomentazione, anche qui tentando l'appellante di invocare il principio della presenza implicita del vincolo negoziale o di acquisizione del contratto o ad ogni modo una partecipazione vincolante della Società appellata con assunzione delle obbligazioni già fissate nell'Agreement, che, in definitiva, il primo giudicante non poteva ignorare che, ad ogni buon conto, tra le parti era semplicemente
“risaputo” dell'intenzione della , e quindi della mancanza di CP_4 necessità di una specifica attestazione o di una sottoscrizione formale. Anche sotto questo aspetto, il reiterato argomento della sussistenza implicita, in questo caso non di un segno descrittivo ma di un'assunzione contenutistica di ruoli ed obbligazioni in favore del (specie per l'assunzione dei debiti di costui Pt_1 verso le banche), certamente porterebbe l'interprete molto più in là della ragionevolezza concreta, pur nello sforzo di individuare la reale intenzione delle parti.
C) Vengono a cadere anche gli ulteriori argomenti quali quelli della cessione del contratto avvenuta in un primo momento dalla CIG alla per poi passare l'appellante a Controparte_1 qualificare il rapporto in una promessa del fatto del terzo contenuta in un patto parasociale. Tale profilo, già avanzato nel primo giudizio, è stato tuttavia adeguatamente inquadrato e trattato dal primo giudice il quale ha correttamente evidenziato come “non si ravvisano all'evidenza i presupposti né per ritenere sussistente alcun obbligo economico a carico della società odierna resistente (i.e. Controparte_1 derivante dalle suddette pattuizioni, né per la configurabilità di un'ipotesi di cessione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti trovando invece piena ed esclusiva applicazione al caso di specie la previsione di cui all'articolo 1372 CC”, ovvero la norma cardine del diritto obbligatorio per la quale il contratto obbliga le parti che lo hanno sottoscritto.
D) Da ultimo ma non per ultimo, va osservato che, in ogni caso, la qualificazione di promessa del terzo è un'eccezione nuova soggetta al divieto di cui all'articolo 345 cpc, mentre la configurazione di patto parasociale non fornirebbe il fondamento per le tesi dell'appellante, in quanto sarebbe proprio la natura di patto che escluderebbe la configurazione della promessa del terzo, atteso che sia l' Agreement che il successivo “Restatement” possono essere configurati come patti parasociali, ma tra e CIG, Pt_1 certamente non verso e/o la CP_1 CP_4
E) Parimenti, neanche rimane spazio per una considerazione dei rimanenti motivi sollevati in ordine ai compensi rivendicati, in quanto in ordine all'attività prestata, il afferma di Pt_1 avere diritto ai soli compensi tra Febbraio 2019 e Maggio 2019, dando quindi per riconosciuta la ricezione delle altre somme pretese in primo grado, apparendo pertanto che sulle ulteriori somme richieste in primo grado, per il periodo intercorrente da maggio 2017 a Febbraio 2019, si è formato il giudicato. Sulla pretesa creditoria di cui ai mesi da Febbraio 2019 a maggio 2019, la ha allegato che i rapporti si sono Controparte_1 interrotti a fine gennaio 2019 ed il non ha effettivamente Pt_1 dato prova in primo grado dell'attività dallo stesso svolta in tale periodo, ed in ogni caso, rimane estranea Controparte_1 alle pattuizioni economiche degli accordi richiamati dall'attore a sostegno delle proprie pretese intercorse solo tra la CIG e
. Pt_1
-Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 10/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)