Versione
24 giugno 1975
24 giugno 1975
>
Versione
1 gennaio 2007
1 gennaio 2007
Art. 1.
L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1 gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento ((fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte))
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.
L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie, Egadi, Pelagie, di Ustica e di Pantelleria sara' affidato dal 1 gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale potenziamento, ad apposite societa' di navigazione a carattere regionale, con sede rispettivamente in Livorno, Napoli e Palermo, al cui capitale la societa' Tirrenia di navigazione per azioni del gruppo Finmare partecipa in misura non inferiore al 51 per cento ((fino all'attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne fanno parte))
Le societa' che attualmente gestiscono le predette linee sono preferite nella partecipazione al capitale azionario delle societa' di navigazione di cui al precedente comma, nel limite del 49 per cento del capitale stesso.
Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma, la societa' Tirrenia di navigazione per azioni presenta ogni cinque anni al Ministro per la marina mercantile programmi che garantiscano la migliore efficienza dei servizi, anche attraverso la mobilita' del personale e la fungibilita' dei mezzi navali.
Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e' approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere dovra' essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro per la marina mercantile procede comunque all'approvazione del programma.
Commentari • 3
- 1. Decreto Ronchi: attuazione degli obblighi comunitari e servizi pubblici localiAccesso limitatoGiuseppe Mommo · https://www.altalex.com/ · 10 dicembre 2009 · 0.7514905
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3718Provvedimento: […] hanno dato dell'art. 1 della legge n. 169 del 1975 , […] Non è controvertibile che l'art. 1 della legge 169/1975 (intitolata al "riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale") identifichi le "linee marittime per l'espletamento" degli stessi servizi come attivati e operanti secondo l'"ordinamento" dettato dalla legge 34/1953, […] attraverso la costituzione di "apposite società di navigazione" cui l'esercizio delle linee "per l'espletamento dei servizi postali e commerciali" è affidato in analogo regime di concessioni convenzionate e sovvenzionate (artt. 2 e 4). È appena il caso di osservare a quest'ultimo riguardo che la espressione del primo comma dell'art. 2 legge 169/1975 […]Leggi di più...
- sottoscrizione del capitale privato·
- servizi marittimi e portuali·
- fondamento·
- navigazione (disciplina amministrativa)·
- marittima ed interna