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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4348 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MAGISTRO GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. CELLARO ANNA;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 05/02/2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2024 , premesso che: il 13/10/2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Laterza (TA); dalla loro unione era nato il figlio CP_1
; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Persona_1
consensuale conclusa mediante negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n.162, sottoscritta in data 11-12-2021 da e , trascritta nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Laterza con atto n. 2, parte II, serie C, anno 2022 era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 05/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui alle note congiunte da loro sottoscritte e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione conclusa mediante negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n.162, sottoscritta in data 11-12-2021 da e , trascritta nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Laterza con atto n. 2, parte II, serie C, anno 2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro separazione conclusa mediante negoziazione assistita, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui alle note congiunte sottoscritte dalle parti in data 29/1/2025 e depositate il 3-2-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/10/2001 nel
Comune di Laterza (TA) da , nato a [...] il Parte_1
19/06/1973, e , nata a [...] il 02/07/1973, trascritto negli atti CP_1
dello stato civile del comune di Laterza (TA) dell'anno 2001, parte 2 , numero 78;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui alle note congiunte sottoscritte dalle parti in data 29/1/2025 e depositate il 3-2-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/02/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4348 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. MAGISTRO GIUSEPPE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. CELLARO ANNA;
CP_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 05/02/2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2024 , premesso che: il 13/10/2001 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Laterza (TA); dalla loro unione era nato il figlio CP_1
; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Persona_1
consensuale conclusa mediante negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n.162, sottoscritta in data 11-12-2021 da e , trascritta nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Laterza con atto n. 2, parte II, serie C, anno 2022 era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 05/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui alle note congiunte da loro sottoscritte e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione conclusa mediante negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n.162, sottoscritta in data 11-12-2021 da e , trascritta nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio del Comune di Laterza con atto n. 2, parte II, serie C, anno 2022. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro separazione conclusa mediante negoziazione assistita, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui alle note congiunte sottoscritte dalle parti in data 29/1/2025 e depositate il 3-2-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/10/2024 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/10/2001 nel
Comune di Laterza (TA) da , nato a [...] il Parte_1
19/06/1973, e , nata a [...] il 02/07/1973, trascritto negli atti CP_1
dello stato civile del comune di Laterza (TA) dell'anno 2001, parte 2 , numero 78;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , Parte_1 CP_1
nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui alle note congiunte sottoscritte dalle parti in data 29/1/2025 e depositate il 3-2-2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 10/02/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI