Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 5 luglio 1995, n. 298
Articolo 3
- Legge 5 luglio 1995, n. 298
Articolo 4 della Legge 5 luglio 1995, n. 298
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26 luglio 1995
26 luglio 1995
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