Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza breve 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 31/03/2026, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2025, proposto da
-OMISSIS-n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Scuola Secondaria di I Grado “ G. Pascoli” di SA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della disposizione prot. n.-OMISSIS-del 24.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ G. Pascoli” di SA (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS-, in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Scuola Secondaria di I Grado “ G. Pascoli” di SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AR ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n.-OMISSIS-del 24.07.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di SA (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno per il minore -OMISSIS- della durata di 18 ore su 30 ore di frequenza settimanale.
2. La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-.
3. In vista dell’udienza camerale del 28 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato:
a) che l’Amministrazione ha redatto il Piano Educativo Individualizzato in data 22.9.2025 assegnando al minore il sostegno didattico per 18 ore settimanali; b) di aver impugnato il P.E.I. con il ricorso n. 4851/25; c) che l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con Decreto n. -OMISSIS-, ai fini del riesame; d) l’Istituto si è rideterminato assegnando il servizio per tutto il tempo scuola dell’alunno; e) che conseguentemente, con sentenza n-OMISSIS- questa Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere. Parte ricorrente ha chiesto, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere anche per il presente giudizio.
4. All’udienza camerale del 28 gennaio 2026, la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto l’Amministrazione scolastica ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata dalla parte ricorrente.
6. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto del regolamento delle spese di giudizio contenuto nella sentenza n-OMISSIS- resa all’esito di giudizio connesso con il presente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
AR ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZZ | NA RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.