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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
-Sezione terza civile-
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8769/23 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall' avv. Bentivoglio Giuseppe, in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente/ resistente in via riconvenzionale- contro
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Raso, in virtù di mandato in calce CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta;
-resistente /ricorrente in via riconvenzionale- nonché contro
CP_2
-resistente contumace-
///
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da richiamato verbale di udienza del 9.01.2025 ove la causa è stata discussa e decisa con la contestuale sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc , depositato in data 18.07.2023 e regolarmente notificato,
adiva il Tribunale di Bari per ivi sentire accertare e dichiarare che Parte_1 CP_1
e , entrambi domiciliati in Palo del Colle (BA) alla Via Nicolò Tommaseo n.
[...] CP_2
26 (2 piano - in NCEU al Fg. 21 part.1687 sub 2, cat. A/4, cl. 4), occupavano abusivamente detto immobile e, per l'effetto, ordinare loro l'immediato rilascio del bene.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente deduceva che:
- nel mese di giugno 2015 aveva saputo che i resistenti avevano occupato abusivamente il richiamato immobile di sua proprietà senza alcuna autorizzazione da parte sua;
- rimaste inevase le richieste di rilascio immediato dell'immobile, ella, in data 14.05.2020, aveva sporto formale denuncia-querela innanzi alla Stazione dei Carabinieri di Palo del Colle.
- a tale atto era seguito un procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Bari (r. g. 530/2021) nel quale, con sentenza n. 220/2023, depositata e resa pubblica il 06.04.2023, i resistenti erano stati condannati per il reato di cui all'art. 633 cp;
- il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n.28/2010 si era concluso con verbale negativo del 11.04.2022 per mancata comparizione dei resistenti.
2. Con comparsa del 20.02.2024 si costituiva eccependo di avere ricevuto il CP_1 possesso del bene in forza di contratto verbale di locazione nell'anno 2014 a seguito del quale aveva provveduto al versamento del deposito cauzionale di € 1.000,00 e del canone mensile di locazione pari a € 320,00 da gennaio 2014 a giugno 2015.
Pertanto chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande dei ricorrenti ed, in via riconvenzionale, stante la nullità di tale contratto, privo del requisito della forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge, la condanna della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente versate ammontanti a € 5.760,00, oltre interessi legali o alla maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a titolo di canoni di locazione.
3. Rimaneva contumace . CP_3
4. All'udienza di prima comparizione del 07.03.2024 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni quindi il giudice si riservava.
5. Con ordinanza del 12.03.24 formulava una proposta conciliativa che, tuttavia, non veniva accettata da quindi, all'udienza del 10.10.24 la causa , istruita mediante la sola CP_1
documentazione prodotta dalle parti e matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 09.01.2025.
///
6.In via preliminare, ritenuta la domanda procedibile per l'avvenuto esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 L.n.28/2010, va dichiarata la contumacia del resistente CP_2 non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo
[...]
nei suoi confronti, avvenuta il 26.10.2023.
7.Nel merito la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
8. La ricorrente ha allegato di essere proprietaria dell'immobile sito in Palo del Colle (BA) alla Via
Nicolò Tommaseo n. 26 (2 piano - in NCEU al Fg. 21 part.1687 sub 2, cat. A/4, cl. 4) e che esso era stato occupato abusivamente da e mai autorizzati alla detenzione. CP_2 CP_1
Ha, pertanto, chiesto la loro condanna all'immediato rilascio del cespite.
Di contro parte resistente ha eccepito la sussistenza di un contratto di locazione verbale a far data dall'anno 2014, nullo ex lege, avanzando domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate a titolo di canone mensile di locazione e deposito cauzionale.
9. Ebbene, ai fini della qualificazione dell'azione e dei conseguenti oneri probatori, la Suprema
Corte ha affermato che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione , pure tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi : con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale , l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto fornire la prova , ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo
e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa , o ad allegare l'insussistenza “ ab origine” di qualsiasi titolo” essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene” (Cass. n. 18660/13).
Ancora, secondo quanto affermato da Cass., sez. un., nr. 7305 del 28.3.2014, (principio già enunciato con le sentenze 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705) e ribadito nella recente ordinanza n. 25084 del 22.08. 2022, “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che la titolarità del diritto reale di proprietà in capo alla ricorrente risulta pacificamente dal tenore delle difese svolte dai resistenti nel presente giudizio, i quali, limitando le proprie eccezioni alla sussistenza di un contratto verbale di locazione, nulla hanno eccepito in merito alla dedotta titolarità dell'immobile da parte di Parte_1
con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere ricadente sulla ricorrente di provare
[...] la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile in questione.
D'altronde la titolarità del diritto reale di proprietà della ricorrente non appare contestata neppure dalle difese svolte dai resistenti nel corso del procedimento penale.
Come più volte precisato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo” (cfr. Cass. civ., 6.04.2023, n. 9507).
All'interno della prova c.d. atipica si collocano, in particolare, la prova formata nel processo penale nonché gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale durante la fase delle indagini preliminari.
A queste si riferiscono specificamente i principi di diritto ribaditi dal giudice di legittimità secondo cui “La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” e secondo cui “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. civ., ord. 28.02.023, n. 5947, fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale;
in senso conforme Cass. civ., ord. 1.02.2023, n. 2947).
10.Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla sentenza penale di condanna ex art. 633 c.p.p. del
27.03.2023 n. 220, esibita in atti “Sui fatti oggetto del giudizio, è stata acquisita, su consenso delle parti, la denuncia querela anche ai fini istruttori, dal cui esame emerge che la proprietaria sig.ra
riferiva che nel mese di giugno 2015 nell'immobile in questione erano entrati Parte_1
abusivamente la sig.ra e il suo compagno Nessuno degli imputati ha CP_1 CP_2 dedotto nulla circa l'esistenza di un titolo attestante la legittima loro presenza nell'immobile di proprietà della persona offesa.” e ancora, “Nel valorizzare il dato obiettivo della occupazione dell'unità immobiliare senza alcun titolo, questo giudicante ha preso atto di quanto è stato rappresentato nella denuncia querela e in alcun modo contestato”.
Deve, pertanto, ritenersi provata l'illegittimità dell'occupazione, già accertata dalla suddetta sentenza penale che ha riconosciuto i resistenti colpevoli del reato ascrittigli, atteso che nulla essi ivi hanno provato in merito alla dedotta sussistenza di un contratto di locazione verbale o di altro titolo che ne legittimasse la detenzione né hanno eccepito alcunchè al riguardo.
Di conseguenza tali elementi assumono valore , quantomeno indiziario , se non proprio probatorio, circa l'assenza di legittimazione a detenere l'immobile in oggetto.
I resistenti (peraltro, solo in sede civile) hanno dedotto a fondamento del loro diritto un contratto di locazione verbale a conferma della cui esistenza deducono di avere provveduto al pagamento del canone di € 320,00 mensili per il periodo da gennaio 2014 a giugno 2015 e del deposito cauzionale, per l'importo complessivo di € 5.760,00.
Di tanto, tuttavia, essi non forniscono alcun documento o prova atteso che non sono ammissibili, visto l'art. 2726 c.c., le prove per testi dedotte a sostegno della prova del pagamento.
Deve aggiungersi, altresì , la genericità della difesa là dove i convenuti non precisano neppure con quale mezzo hanno pagato ossia in contanti o meno.
11.Pertanto, attesa la mancanza di prova di un idoneo titolo legittimante la detenzione dell'immobile da parte dei resistenti, ne consegue l'accoglimento della domanda di rilascio per occupazione sine titulo avanzata dalla ricorrente. 12.Passando all'esame della domanda riconvenzionale avanzata da deve rilevarsi CP_1
che la Suprema Corte, con il noto arresto delle SS.UU n. 18214/2015, ha affermato, innovando radicalmente il precedente orientamento, il carattere assoluto della nullità per difetto di forma prevista dalla legge speciale in materia di locazioni di immobili urbani ad uso abitativo (art. 13, comma 1, legge n. 431 del 1998), con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dal successivo art. 13, comma 5, della stessa legge (nel testo anteriore alla novella del 2015) in cui la forma verbale fosse stata abusivamente imposta dal locatore, nel qual caso il contratto era da ritenersi affetto da nullità relativa di protezione, denunciabile dal solo conduttore.
La stessa Suprema Corte nel più recente arresto n. 9475/2021 ha ritenuto estesa “la facoltà attribuita al conduttore di richiedere la «riconduzione del contratto a condizioni conformi» dalla ristretta ed eccezionale ipotesi in cui fosse stato il locatore a pretendere «l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto» a quella, più generale, in cui, «il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo»: previsione evidentemente idonea ad abbracciare sia l'ipotesi in cui il contratto sia stato concluso verbalmente (e indipendentemente dal fatto che ciò sia dipeso da una imposizione del locatore) e non sia stato poi registrato, sia quella in cui il contratto, pur stipulato per iscritto, non sia stato poi registrato.”
Ne consegue che la c.d. “azione di riconduzione” presuppone la prova dell'esistenza del contratto verbale, mai fornita dalla resistente.
Alla luce delle precedenti considerazioni, non essendo stata fornita prova del contratto di locazione stipulato in forma verbale, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €5.760,00 avanzata da che pertanto deve essere CP_1
rigettata.
13. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 secondo i valori dello scaglione di riferimento (da
€5.200,01 a €26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ridotte del 50% in considerazione della non complessità della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, nella pubblica udienza del 9.1.2025, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che e occupano senza titolo l'unità immobiliare CP_2 CP_1
di proprietà di , sita in Palo del Colle (BA) alla Via Nicolò Tommaseo n. 26, Parte_1
secondo piano (2 piano - in NCEU al Fg. 21 part.1687 sub 2, cat. A/4, cl. 4) e, per l'effetto, ordina loro di rilasciare il predetto immobile, libero e sgombro da persone e da cose, nella piena disponibilità dell'istante e fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 10.03.2025;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_1
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che si CP_1 liquidano in complessivi € 237,00 per borsuali ed € 1700,00, oltre accessori di legge .
Così deciso in Bari il 9.01.2025
Il giudice
Cristina Fasano