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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 , nella causa iscritta al n. 2216 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppina Mancino, elett.te dom.ta in Melizzano (BN) alla Via Calcarella n. 26 presso e nello studio dell' avv. Giuseppina Mancino, il tutto giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Pasut Franco, giusta procura generale alle liti Convenuto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte in epigrafe identificata, con ricorso depositato in data 29.5.2025, premesso che con verbale del 16.11.2023 era stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'invalidità civile parziale, invalida in percentuale del 80% non revisionabile;
che l' CP_1 ha rigettato la domanda di assegno mensile di assistenza per mancato inoltro della documentazione richiesta;
che, invero, in data 17.4.2024 il patronato procedeva all'invio all' sia della certificazione anagrafica, sia del mod. Ap70, ha chiesto di: “Accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra alla liquidazione della Parte_1 prestazione assistenziale di invalidità civile in quanto inabile al lavoro, giusto accertamento sanitario del 16.11.2023, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorario, con distrazione”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata in data 10.9.2025 ha esposto che il CP_2 non aveva mai rinotificato il modello AP70, indispensabile per la definizione della pratica con l'inserimento dei dati reddituali del coniuge.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è fondato e va accolto. L'assegno di invalidità è riconosciuto agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa (art.13 legge 118/1971).
Nel caso di specie la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura del 80% con decorrenza 17.10.2023 con Verbale della Commissione . CP_1
Per il riconoscimento dell'assegno, oltre al requisito sanitario (percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%) è richiesto un requisito anagrafico (età compresa tra i 18 e i 67 anni) ed un requisito reddituale (reddito non superiore alla soglia fissata annualmente dalla legge).
Nella specie è incontestato il possesso di parte ricorrente di tutti i requisiti.
CP_ L' ha esposto di non avere liquidato la prestazione in quanto aveva richiesto al patronato di ritrasmettere il modello AP70 con indicazione esatta dello stato civile dal momento che sul verbale la ricorrente risultava ”coniugata”, mentre nel modello AP70 risultava ”celibe”.
CP_ Dagli atti risulta che con pec del 17 aprile 2024 l' richiedeva al patronato della ricorrente la trasmissione di un certificato di stato civile rilasciato dal Comune di residenza in cui si rilevava esattamente lo stato civile ed evidenziava che la lavorazione era “ subordinata a quanto richiesto”.
Dalla documentazione depositata dalla ricorrente non si evince se il patronato abbia dato CP_ seguito alla richiesta dell Quindi non vi è prova che effettivamente abbia trasmesso CP_ il certificato anagrafico. Invero nell'allegato “corrispondenza patronato non risulta né il destinatario della comunicazione né la data della stessa.
Va premesso che il modello AP70 è un modello nel quale la parte opera una serie di autocertificazioni relative alla esistenza di requisiti socio economici, necessari per l'erogazione delle prestazioni di invalidità. Ebbene in quanto autocertificazione essa soggiace alla disciplina di cui al DPR 28.12.2000 n.445, peraltro espressamente richiamato nel modulo. Gli artt. 38, comma 3, (3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. . La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 47, comma 1.( L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38) delineano una fattispecie normativa complessa che pone a carico dell'interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
CP_ Ne discende che correttamente l' non aveva provveduto al pagamento del ratei maturati in quanto non risultava pervenuta la documentazione richiesta. Tuttavia il ricorso può essere accolto in quanto essendovi agli atti la prova documentale della spettanza delle provvidenze richieste e non avendo parte resistente eccepito in alcun modo l'insussistenza di tale diritto ma solo la carenza di un elemento relativo alla fase CP_ della liquidazione dei ratei, deve essere emessa condanna dell' al pagamento in favore parte ricorrente dei ratei di assegno di invalidità maturati dal 1.11.2023 oltre interessi e rivalutazione secondo legge.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese considerato che la parte non ha provato di avere adempiuto nella fase amministrativa all'obbligo di trasmissione della CP_ documentazione richiesta dall' per la liquidazione della prestazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità dal novembre 2023. CP_
2. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo precedente oltre gli interessi legali, dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati sino al soddisfo.
3. Compensa le spese. Benevento, 13.12.2025
. Il Giudice d.ssa Adriana Mari
.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv. Giuseppina Mancino, elett.te dom.ta in Melizzano (BN) alla Via Calcarella n. 26 presso e nello studio dell' avv. Giuseppina Mancino, il tutto giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Pasut Franco, giusta procura generale alle liti Convenuto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte in epigrafe identificata, con ricorso depositato in data 29.5.2025, premesso che con verbale del 16.11.2023 era stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'invalidità civile parziale, invalida in percentuale del 80% non revisionabile;
che l' CP_1 ha rigettato la domanda di assegno mensile di assistenza per mancato inoltro della documentazione richiesta;
che, invero, in data 17.4.2024 il patronato procedeva all'invio all' sia della certificazione anagrafica, sia del mod. Ap70, ha chiesto di: “Accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente sig.ra alla liquidazione della Parte_1 prestazione assistenziale di invalidità civile in quanto inabile al lavoro, giusto accertamento sanitario del 16.11.2023, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorario, con distrazione”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata in data 10.9.2025 ha esposto che il CP_2 non aveva mai rinotificato il modello AP70, indispensabile per la definizione della pratica con l'inserimento dei dati reddituali del coniuge.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto. L'assegno di invalidità è riconosciuto agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa (art.13 legge 118/1971).
Nel caso di specie la ricorrente è stata riconosciuta invalida nella misura del 80% con decorrenza 17.10.2023 con Verbale della Commissione . CP_1
Per il riconoscimento dell'assegno, oltre al requisito sanitario (percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%) è richiesto un requisito anagrafico (età compresa tra i 18 e i 67 anni) ed un requisito reddituale (reddito non superiore alla soglia fissata annualmente dalla legge).
Nella specie è incontestato il possesso di parte ricorrente di tutti i requisiti.
CP_ L' ha esposto di non avere liquidato la prestazione in quanto aveva richiesto al patronato di ritrasmettere il modello AP70 con indicazione esatta dello stato civile dal momento che sul verbale la ricorrente risultava ”coniugata”, mentre nel modello AP70 risultava ”celibe”.
CP_ Dagli atti risulta che con pec del 17 aprile 2024 l' richiedeva al patronato della ricorrente la trasmissione di un certificato di stato civile rilasciato dal Comune di residenza in cui si rilevava esattamente lo stato civile ed evidenziava che la lavorazione era “ subordinata a quanto richiesto”.
Dalla documentazione depositata dalla ricorrente non si evince se il patronato abbia dato CP_ seguito alla richiesta dell Quindi non vi è prova che effettivamente abbia trasmesso CP_ il certificato anagrafico. Invero nell'allegato “corrispondenza patronato non risulta né il destinatario della comunicazione né la data della stessa.
Va premesso che il modello AP70 è un modello nel quale la parte opera una serie di autocertificazioni relative alla esistenza di requisiti socio economici, necessari per l'erogazione delle prestazioni di invalidità. Ebbene in quanto autocertificazione essa soggiace alla disciplina di cui al DPR 28.12.2000 n.445, peraltro espressamente richiamato nel modulo. Gli artt. 38, comma 3, (3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. . La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica;
nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 47, comma 1.( L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38) delineano una fattispecie normativa complessa che pone a carico dell'interessato un preciso obbligo documentale, finalizzato a porre in evidenza il nesso tra dichiarazione e soggetto cui attribuirla.
CP_ Ne discende che correttamente l' non aveva provveduto al pagamento del ratei maturati in quanto non risultava pervenuta la documentazione richiesta. Tuttavia il ricorso può essere accolto in quanto essendovi agli atti la prova documentale della spettanza delle provvidenze richieste e non avendo parte resistente eccepito in alcun modo l'insussistenza di tale diritto ma solo la carenza di un elemento relativo alla fase CP_ della liquidazione dei ratei, deve essere emessa condanna dell' al pagamento in favore parte ricorrente dei ratei di assegno di invalidità maturati dal 1.11.2023 oltre interessi e rivalutazione secondo legge.
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese considerato che la parte non ha provato di avere adempiuto nella fase amministrativa all'obbligo di trasmissione della CP_ documentazione richiesta dall' per la liquidazione della prestazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità dal novembre 2023. CP_
2. Condanna l' al pagamento dei ratei maturati con la decorrenza di cui al capo precedente oltre gli interessi legali, dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati sino al soddisfo.
3. Compensa le spese. Benevento, 13.12.2025
. Il Giudice d.ssa Adriana Mari
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