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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 591/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAGLIARDO SALVATORE ( ) e dell'avv. Giuseppe Strazza, C.F._1
elettivamente domiciliato nel in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani n. 15 presso lo studio dei predetti
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CACCIOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA CANFORA 128/A
CATANIA presso il difensore avv. CACCIOLA FRANCESCO
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 737/2023, pubblicata in data 28.3.2023, il
Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte da con cui la Parte_1
stessa aveva chiesto di accertare:
a) l'inapplicabilità della c.d. “sentenza Lexitor” al contratto per cui è causa;
b) la conformità del contratto per cui è causa allo schema tipico di cui all'art. 125 sexies
TUB;
c) la conformità dell'art. 8) del contratto per cui è causa allo schema astratto di cui all'art. 125 sexies TUB e la piena trasparenza delle informazioni fornite al cliente (punto
4 del doc. 2 allegato al ricorso);
d) la natura up front della voce di costi commissioni di attivazione così come dichiarato dall'ABF con il lodo per cui è causa e la non rimborsabilità delle medesime;
e) la non rimborsabilità dei costi di intermediazione poiché volontariamente assunti dal cliente e non imposti dalla Finanziaria ed, in subordine, la natura up front degli stessi così come dichiarato dall'ABF con il lodo per cui è causa, ferma restando sempre la non rimborsabilità dei medesimi;
f) la conseguente correttezza del conteggio di estinzione anticipata e dei rimborsi ivi esposti;
g) la erroneità del lodo e la conseguente illegittimità della iscrizione al registro degli intermediari inadempienti con ordine all'ABF di cancellare la pubblicazione della denominazione sociale dall'elenco delle finanziarie inadempienti Parte_1
pubblicate sul predetto sito web.
pagina 2 di 12 Compensava tra le parti, nella misura dell'intero, le spese di lite.
In sintesi, premesso in fatto che la causa aveva ad oggetto un contratto di finanziamento concluso in data 24.5.2016 con cui era stato concesso, ad , un mutuo con CP_1
cessione del quinto dello stipendio, di importo pari ad € 42.600,00 da rimborsare in n.
120 rate di € 355,00 ciascuna e che nel corso del rapporto il mutuatario estingueva anticipatamente il mutuo dopo la scadenza della quarantanovesima rata ricevendo la restituzione, da parte della mutuante, della sola somma di € 177,50 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario di CP_1
Palermo onde ottenere il rimborso della maggior somma di € 3784,21, comprensiva del rimborso di costi c.d. up front e di costi c.d. recurring, ottenendo la decisione n. 9724/21 del 12.4.21, con cui l'Arbitro Bancario e Finanziario di Palermo, in espressa applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della CGUE c.d. Lexitor, gli dava sostanzialmente ragione determinando in € 2.694,40 l'ammontare del rimborso dei costi
(comprensivi di quelli up front) a cui il predetto aveva diritto.
A fronte di detta decisione dell'ABF, con ricorso ex art. 702 bis, Parte_1
c.p.c., adiva il Tribunale di Ragusa proponendo l'azione di accertamento nei termini sopra richiamati.
Il Tribunale di Ragusa, come detto, rigettava le domande ritenendo che la decisione dell'ABF fosse conforme a diritto avuto riguardo alla normativa applicabile al caso di specie, al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data
11.9.2019 c.d. Lexitor e della sentenza n. 263/2022 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato che: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125- sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring,
pagina 3 di 12 ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.”.
In particolare, dopo avere spiegato le ragioni per cui non soltanto i costi c.d. recurring, ma anche quelli c.d. up front, avrebbero dovuto essere restituiti pro quota al mutuatario, il Tribunale dedicava un apposito, approfondito, paragrafo alla rimborsabilità dei costi di intermediazione, evidenziando le ragioni per cui risultava del tutto indifferente la natura facoltativa, ovvero volontaria, del costo (v. pp. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata).
Avverso la detta pronuncia proponeva appello affidato a “L'unico Parte_1
motivo d'appello è quindi ancora una volta rappresentato dalla (si ritiene) indebita applicazione da parte del Tribunale a quo dei principi di cui alla sentenza Lexitor da un lato in spregio del legittimo affidamento della responsabile esclusivamente Parte_1
di aver operato in conformità alle direttive della Banca d'Italia e dall'altro superato dal successivo (ed antitetico) provvedimento CGE del 9/2/2023” (così, con efficace sintesi, al penultimo capoverso di p. 13 della citazione in appello).
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di trattazione del 6.12.2023 la Corte rinviava per discussione e decisione all'udienza del 9.10.2024, salvo poi a differire la discussione al 29.1.2025.
In data 16.1.2025 l'appellato depositava note difensive, mentre l'appellante le depositava in data 19.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Preliminarmente va evidenziato come la “Domanda subordinata – La irripetibilità dei
pagina 4 di 12 costi non obbligatori (gli oneri di intermediazione)”, articolata dall'appellante soltanto alle pp 5, 6 e 7 delle note conclusive sia, all'evidenza, inammissibile, atteso che la stessa contiene una serie di critiche all'ordinanza impugnata, nella parte in cui la stessa ha ampiamente esposto le ragioni per cui anche i costi di intermediazione soggiacciono al regime dei restanti costi del finanziamento e devono quindi essere rimborsati al mutuatario in caso di estinzione anticipata, che avrebbero dovuto essere veicolate con apposito motivo di appello e non certo con la memoria conclusiva.
Parimenti inammissibile, in quanto sul punto l'appellato avrebbe dovuto spiegare appello incidentale, è la richiesta, contenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio, di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti.
Venendo ad esaminare i motivi esposti in appello gli stessi si risolvono: nell'argomento secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n.
555 del 9.2.2023 avrebbe posto le basi per una interpretazione della normativa europea diversa da quella fatta propria da 19.9.2019 c.d. Lexitor, nella cui stessa linea si CP_2
porrebbe anche la ancor più recente CGUE del 17.10.2024, emessa nella causa C-76/22
(Santander Bank Polska S.A.); nella necessità di adottare una interpretazione della legge tale da preservare il “legittimo affidamento” di essa appellante ad operare in piena correttezza, atteso che: “Non può esservi alcun dubbio che ove, come nel caso di cui si verte, un soggetto privato (quale è la ) si sia uniformato alle Disposizioni di cui alle norme primarie (l'art. Parte_1
125 sexies TUB) e secondarie (le istruzioni della Banca D'Italia), sussista il c.d. principio del legittimo affidamento che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. Affinché tale condizione possa ottenere tutela è necessario che origini dall'atteggiamento della Pubblica
Amministrazione.
A fronte delle espresse direttive della Banca D'Italia ed alle pronunce dell'ABF e della
Giurisprudenza dell'epoca di sottoscrizione del contratto la ha Parte_1
pagina 5 di 12 predisposto una contrattualistica che oltre ad indicare in maniera trasparente tutti i costi del credito prevedeva (così come ordinato dallo Stato Italiano - tramite l'Istituto di
Vigilanza Banca d'Italia - il rimborso dei c.d. costi recurring (definiti dalla Banca
d'Italia come quei costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto) e la irripetibilità dei c.d. costi up front (definiti dalla Banca
d'Italia come quei costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento)” (v. pp. 12 e 13 della citazione in appello).
Costituendosi nel presente giudizio di appello ha eccepito la CP_1
inammissibilità del motivo di gravame avente ad oggetto la asserita violazione del principio di legittimo affidamento ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., trattandosi di domanda nuova fondata su presupposto di fatto mai espresso in primo grado.
Ritiene la Corte che il primo motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che Corte giustizia UE sez. III, 09/02/2023, n.555, ha statuito che:
“L' art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, mentre Corte giustizia UE sez. III, 17/10/2024, n.76 ha chiarito che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva n. 17/2014/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 48/2008/CE e n. 36/2013/UE e del regolamento n. 1093/2010/UE, dev'essere interpretato nel senso che in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla
pagina 6 di 12 riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione” (sottolineato aggiunto).
Orbene, richiamando quanto sostenuto anche da Trib. Torino, 20 marzo 2023, in Foro it.
2023, 4, I, 1277 (con riferimento a Corte giustizia UE sez. III, 09/02/2023, n.555 ma con motivazioni valide anche in relazione alla sentenza successiva), va escluso che la materia per cui è causa sia incisa dalle due sentenze sopra indicate atteso che le stesse interpretano una norma diversa da quella interpretata da CGUE 11.9.2019 “Lexitor” (art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008) e che si caratterizza per il fatto che il credito al consumatore è finalizzato all'acquisto di immobili e con la concessione di ipoteca, come avvertitamente la stessa
Corte di Giustizia ha avuto cura di indicare specificando anche il perché, in tema di credito al consumatore finalizzato all'acquisto di immobili, la normativa europea vada interpretata difformemente rispetto a quella diversa dettata, in generale, per il credito al consumo (si legge infatti nei §§ 30-39 di sez. III, 9 febbraio 2023, resa nella CP_2
causa C-555/21:
30 Orbene, occorre constatare, come sottolineato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
32 Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del
pagina 7 di 12 contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
33 A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18,
EU:C:2019:702, punto 33).
34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato IIa tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35 Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto .
36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare
l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione
pagina 8 di 12 del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo1, della direttiva 2014/17.
37 A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l'articolo 41, lettera b), di quest'ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essereeluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti.
38 Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.
39 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna soluzione conforme alla interpretazione della direttiva da applicare nel caso a mani, nel senso vincolante per il giudice nazionale indicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza
“Lexitor”, diversa da quella adottata dal Tribunale di Ragusa, è ammissibile sulla base delle due, inconferenti, sentenze della Corte di Giustizia UE sopra citate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che l'affidamento da essa riposto nell'interpretazione della normativa applicabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento (sulla cui base aveva predisposto la modulistica contrattuale), in pagina 9 di 12 quanto legittimamente formatosi sulla base “delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia alla data di sottoscrizione dei contratti”, dovrebbe comunque essere salvaguardato adottando una interpretazione normativa ad esso conforme.
Si tratta di un motivo di appello senz'altro infondato e che trasmoda nella inammissibilità laddove con esso volesse intendersi che una interpretazione contra legem possa validare, tra due parti private, una clausola contrattuale ad essa conforme.
Va premesso che nel caso a mani, in cui il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è stato concluso in data 24.6.2016, come già correttamente affermato dal primo giudice, la norma interna applicabile è rappresentata dall'art. 125 sexies TUB, nella formulazione originaria introdotta dall'articolo 1 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (secondo cui: “
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”).
Detta conclusione è quella a cui è pervenuto il legislatore interno con l'art. 11, octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che nel suo testo originario stabiliva: “L'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.” (sottolineato e grassetto aggiunti).
Come già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, il periodo finale della norma appena trascritta, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute
pagina 10 di 12 nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», è stato dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 263/2022.
È quindi agevole osservare come il motivo di appello in esame, volto a propugnare una interpretazione che si discosti da quella indicata nella sentenza della CGUE c.d. Lexitor sulla base di un affidamento “legittimo” basato sulle norme secondarie emanate, illo tempore, dalla Banca d'Italia, oltre ad qualificare come “legittimo” un affidamento che mai potrebbe essere inteso così in quanto “contra legem” (atteso che qui la legge a cui si deve avere riguardo è quella di matrice eurounitaria e non la normativa interna, peraltro di rango secondario), mira a pervenire all'esatto risultato che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia n. 263/2022, ha voluto evitare, e già solo per questo va senz'altro rigettato, dovendosi tassativamente escludere che le norme secondarie adottate dalla
Banca d'Italia – richiamate dalla norma primaria nella parte dichiarata incostituzionale – possano in qualsivoglia modo rilevare nella regolamentazione della vicenda per cui è causa.
A ciò si aggiunga che se poi, con il motivo di appello in esame, volesse sostenersi che l'incolpevole – perché fondato sulle norme secondarie all'epoca vigenti –, affidamento, in cui versava l'appellante, potesse di per sé legittimarla a restituire, pro quota, i soli costi recurring e non quelli up front, si tratterebbe effettivamente di una questione del tutto nuova, anche in punto di deduzione in fatto della stessa, rispetto a quelle affrontate nel giudizio di primo grado, e che per questa ragione sarebbe inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., sì come eccepito dall'appellato, e ciò fermo restando che, in ogni caso, l'asserito incolpevole affidamento ingenerato dall'autorità amministrativa non potrebbe di certo essere posto a fondamento di un diritto vantato nei confronti della controparte contrattuale (che bene può pretendere che il suo rapporto sia regolato in conformità alla legge), ma, tutt'al più, potrebbe valere nei rapporti con la stessa autorità amministrativa.
In definitiva, sotto ogni profilo, il motivo di appello in esame deve essere respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in pagina 11 di 12 dispositivo, applicando lo scaglione fino ad € 5.200,00 in misura prossima ai massimi tariffari avuto riguardo alla consistenza dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 591/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da vverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 737/2023, pubblicata in data 28.3.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 591/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GAGLIARDO SALVATORE ( ) e dell'avv. Giuseppe Strazza, C.F._1
elettivamente domiciliato nel in Roma, via Giuseppe Antonio Guattani n. 15 presso lo studio dei predetti
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CACCIOLA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA CANFORA 128/A
CATANIA presso il difensore avv. CACCIOLA FRANCESCO
APPELLATO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.1.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 737/2023, pubblicata in data 28.3.2023, il
Tribunale di Ragusa rigettava le domande proposte da con cui la Parte_1
stessa aveva chiesto di accertare:
a) l'inapplicabilità della c.d. “sentenza Lexitor” al contratto per cui è causa;
b) la conformità del contratto per cui è causa allo schema tipico di cui all'art. 125 sexies
TUB;
c) la conformità dell'art. 8) del contratto per cui è causa allo schema astratto di cui all'art. 125 sexies TUB e la piena trasparenza delle informazioni fornite al cliente (punto
4 del doc. 2 allegato al ricorso);
d) la natura up front della voce di costi commissioni di attivazione così come dichiarato dall'ABF con il lodo per cui è causa e la non rimborsabilità delle medesime;
e) la non rimborsabilità dei costi di intermediazione poiché volontariamente assunti dal cliente e non imposti dalla Finanziaria ed, in subordine, la natura up front degli stessi così come dichiarato dall'ABF con il lodo per cui è causa, ferma restando sempre la non rimborsabilità dei medesimi;
f) la conseguente correttezza del conteggio di estinzione anticipata e dei rimborsi ivi esposti;
g) la erroneità del lodo e la conseguente illegittimità della iscrizione al registro degli intermediari inadempienti con ordine all'ABF di cancellare la pubblicazione della denominazione sociale dall'elenco delle finanziarie inadempienti Parte_1
pubblicate sul predetto sito web.
pagina 2 di 12 Compensava tra le parti, nella misura dell'intero, le spese di lite.
In sintesi, premesso in fatto che la causa aveva ad oggetto un contratto di finanziamento concluso in data 24.5.2016 con cui era stato concesso, ad , un mutuo con CP_1
cessione del quinto dello stipendio, di importo pari ad € 42.600,00 da rimborsare in n.
120 rate di € 355,00 ciascuna e che nel corso del rapporto il mutuatario estingueva anticipatamente il mutuo dopo la scadenza della quarantanovesima rata ricevendo la restituzione, da parte della mutuante, della sola somma di € 177,50 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario di CP_1
Palermo onde ottenere il rimborso della maggior somma di € 3784,21, comprensiva del rimborso di costi c.d. up front e di costi c.d. recurring, ottenendo la decisione n. 9724/21 del 12.4.21, con cui l'Arbitro Bancario e Finanziario di Palermo, in espressa applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della CGUE c.d. Lexitor, gli dava sostanzialmente ragione determinando in € 2.694,40 l'ammontare del rimborso dei costi
(comprensivi di quelli up front) a cui il predetto aveva diritto.
A fronte di detta decisione dell'ABF, con ricorso ex art. 702 bis, Parte_1
c.p.c., adiva il Tribunale di Ragusa proponendo l'azione di accertamento nei termini sopra richiamati.
Il Tribunale di Ragusa, come detto, rigettava le domande ritenendo che la decisione dell'ABF fosse conforme a diritto avuto riguardo alla normativa applicabile al caso di specie, al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data
11.9.2019 c.d. Lexitor e della sentenza n. 263/2022 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato che: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv., con modif., in l. 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» . La disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125- sexies t.u., bancario in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi recurring,
pagina 3 di 12 ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front).
Tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano
l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi recurring, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma
1, Cost.”.
In particolare, dopo avere spiegato le ragioni per cui non soltanto i costi c.d. recurring, ma anche quelli c.d. up front, avrebbero dovuto essere restituiti pro quota al mutuatario, il Tribunale dedicava un apposito, approfondito, paragrafo alla rimborsabilità dei costi di intermediazione, evidenziando le ragioni per cui risultava del tutto indifferente la natura facoltativa, ovvero volontaria, del costo (v. pp. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata).
Avverso la detta pronuncia proponeva appello affidato a “L'unico Parte_1
motivo d'appello è quindi ancora una volta rappresentato dalla (si ritiene) indebita applicazione da parte del Tribunale a quo dei principi di cui alla sentenza Lexitor da un lato in spregio del legittimo affidamento della responsabile esclusivamente Parte_1
di aver operato in conformità alle direttive della Banca d'Italia e dall'altro superato dal successivo (ed antitetico) provvedimento CGE del 9/2/2023” (così, con efficace sintesi, al penultimo capoverso di p. 13 della citazione in appello).
Si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto. CP_1
Alla prima udienza di trattazione del 6.12.2023 la Corte rinviava per discussione e decisione all'udienza del 9.10.2024, salvo poi a differire la discussione al 29.1.2025.
In data 16.1.2025 l'appellato depositava note difensive, mentre l'appellante le depositava in data 19.1.2025.
All'udienza del 29.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Preliminarmente va evidenziato come la “Domanda subordinata – La irripetibilità dei
pagina 4 di 12 costi non obbligatori (gli oneri di intermediazione)”, articolata dall'appellante soltanto alle pp 5, 6 e 7 delle note conclusive sia, all'evidenza, inammissibile, atteso che la stessa contiene una serie di critiche all'ordinanza impugnata, nella parte in cui la stessa ha ampiamente esposto le ragioni per cui anche i costi di intermediazione soggiacciono al regime dei restanti costi del finanziamento e devono quindi essere rimborsati al mutuatario in caso di estinzione anticipata, che avrebbero dovuto essere veicolate con apposito motivo di appello e non certo con la memoria conclusiva.
Parimenti inammissibile, in quanto sul punto l'appellato avrebbe dovuto spiegare appello incidentale, è la richiesta, contenuta nella sua comparsa di costituzione in giudizio, di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti.
Venendo ad esaminare i motivi esposti in appello gli stessi si risolvono: nell'argomento secondo cui la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n.
555 del 9.2.2023 avrebbe posto le basi per una interpretazione della normativa europea diversa da quella fatta propria da 19.9.2019 c.d. Lexitor, nella cui stessa linea si CP_2
porrebbe anche la ancor più recente CGUE del 17.10.2024, emessa nella causa C-76/22
(Santander Bank Polska S.A.); nella necessità di adottare una interpretazione della legge tale da preservare il “legittimo affidamento” di essa appellante ad operare in piena correttezza, atteso che: “Non può esservi alcun dubbio che ove, come nel caso di cui si verte, un soggetto privato (quale è la ) si sia uniformato alle Disposizioni di cui alle norme primarie (l'art. Parte_1
125 sexies TUB) e secondarie (le istruzioni della Banca D'Italia), sussista il c.d. principio del legittimo affidamento che rappresenta l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica. Affinché tale condizione possa ottenere tutela è necessario che origini dall'atteggiamento della Pubblica
Amministrazione.
A fronte delle espresse direttive della Banca D'Italia ed alle pronunce dell'ABF e della
Giurisprudenza dell'epoca di sottoscrizione del contratto la ha Parte_1
pagina 5 di 12 predisposto una contrattualistica che oltre ad indicare in maniera trasparente tutti i costi del credito prevedeva (così come ordinato dallo Stato Italiano - tramite l'Istituto di
Vigilanza Banca d'Italia - il rimborso dei c.d. costi recurring (definiti dalla Banca
d'Italia come quei costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto) e la irripetibilità dei c.d. costi up front (definiti dalla Banca
d'Italia come quei costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento)” (v. pp. 12 e 13 della citazione in appello).
Costituendosi nel presente giudizio di appello ha eccepito la CP_1
inammissibilità del motivo di gravame avente ad oggetto la asserita violazione del principio di legittimo affidamento ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., trattandosi di domanda nuova fondata su presupposto di fatto mai espresso in primo grado.
Ritiene la Corte che il primo motivo di gravame sia infondato.
Va premesso che Corte giustizia UE sez. III, 09/02/2023, n.555, ha statuito che:
“L' art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, mentre Corte giustizia UE sez. III, 17/10/2024, n.76 ha chiarito che: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva n. 17/2014/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 48/2008/CE e n. 36/2013/UE e del regolamento n. 1093/2010/UE, dev'essere interpretato nel senso che in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla
pagina 6 di 12 riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione” (sottolineato aggiunto).
Orbene, richiamando quanto sostenuto anche da Trib. Torino, 20 marzo 2023, in Foro it.
2023, 4, I, 1277 (con riferimento a Corte giustizia UE sez. III, 09/02/2023, n.555 ma con motivazioni valide anche in relazione alla sentenza successiva), va escluso che la materia per cui è causa sia incisa dalle due sentenze sopra indicate atteso che le stesse interpretano una norma diversa da quella interpretata da CGUE 11.9.2019 “Lexitor” (art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008) e che si caratterizza per il fatto che il credito al consumatore è finalizzato all'acquisto di immobili e con la concessione di ipoteca, come avvertitamente la stessa
Corte di Giustizia ha avuto cura di indicare specificando anche il perché, in tema di credito al consumatore finalizzato all'acquisto di immobili, la normativa europea vada interpretata difformemente rispetto a quella diversa dettata, in generale, per il credito al consumo (si legge infatti nei §§ 30-39 di sez. III, 9 febbraio 2023, resa nella CP_2
causa C-555/21:
30 Orbene, occorre constatare, come sottolineato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
32 Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del
pagina 7 di 12 contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto.
Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11settembre 2019,
Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)
33 A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18,
EU:C:2019:702, punto 33).
34 Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato IIa tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.
35 Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto .
36 Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non può giustificare
l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione
pagina 8 di 12 del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo1, della direttiva 2014/17.
37 A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l'articolo 41, lettera b), di quest'ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essereeluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti.
38 Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.
39 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna soluzione conforme alla interpretazione della direttiva da applicare nel caso a mani, nel senso vincolante per il giudice nazionale indicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza
“Lexitor”, diversa da quella adottata dal Tribunale di Ragusa, è ammissibile sulla base delle due, inconferenti, sentenze della Corte di Giustizia UE sopra citate.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che l'affidamento da essa riposto nell'interpretazione della normativa applicabile in caso di estinzione anticipata del finanziamento (sulla cui base aveva predisposto la modulistica contrattuale), in pagina 9 di 12 quanto legittimamente formatosi sulla base “delle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia alla data di sottoscrizione dei contratti”, dovrebbe comunque essere salvaguardato adottando una interpretazione normativa ad esso conforme.
Si tratta di un motivo di appello senz'altro infondato e che trasmoda nella inammissibilità laddove con esso volesse intendersi che una interpretazione contra legem possa validare, tra due parti private, una clausola contrattuale ad essa conforme.
Va premesso che nel caso a mani, in cui il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è stato concluso in data 24.6.2016, come già correttamente affermato dal primo giudice, la norma interna applicabile è rappresentata dall'art. 125 sexies TUB, nella formulazione originaria introdotta dall'articolo 1 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (secondo cui: “
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”).
Detta conclusione è quella a cui è pervenuto il legislatore interno con l'art. 11, octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che nel suo testo originario stabiliva: “L'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.” (sottolineato e grassetto aggiunti).
Come già evidenziato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, il periodo finale della norma appena trascritta, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute
pagina 10 di 12 nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», è stato dichiarato incostituzionale da Corte Cost. 263/2022.
È quindi agevole osservare come il motivo di appello in esame, volto a propugnare una interpretazione che si discosti da quella indicata nella sentenza della CGUE c.d. Lexitor sulla base di un affidamento “legittimo” basato sulle norme secondarie emanate, illo tempore, dalla Banca d'Italia, oltre ad qualificare come “legittimo” un affidamento che mai potrebbe essere inteso così in quanto “contra legem” (atteso che qui la legge a cui si deve avere riguardo è quella di matrice eurounitaria e non la normativa interna, peraltro di rango secondario), mira a pervenire all'esatto risultato che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia n. 263/2022, ha voluto evitare, e già solo per questo va senz'altro rigettato, dovendosi tassativamente escludere che le norme secondarie adottate dalla
Banca d'Italia – richiamate dalla norma primaria nella parte dichiarata incostituzionale – possano in qualsivoglia modo rilevare nella regolamentazione della vicenda per cui è causa.
A ciò si aggiunga che se poi, con il motivo di appello in esame, volesse sostenersi che l'incolpevole – perché fondato sulle norme secondarie all'epoca vigenti –, affidamento, in cui versava l'appellante, potesse di per sé legittimarla a restituire, pro quota, i soli costi recurring e non quelli up front, si tratterebbe effettivamente di una questione del tutto nuova, anche in punto di deduzione in fatto della stessa, rispetto a quelle affrontate nel giudizio di primo grado, e che per questa ragione sarebbe inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345, comma 1, c.p.c., sì come eccepito dall'appellato, e ciò fermo restando che, in ogni caso, l'asserito incolpevole affidamento ingenerato dall'autorità amministrativa non potrebbe di certo essere posto a fondamento di un diritto vantato nei confronti della controparte contrattuale (che bene può pretendere che il suo rapporto sia regolato in conformità alla legge), ma, tutt'al più, potrebbe valere nei rapporti con la stessa autorità amministrativa.
In definitiva, sotto ogni profilo, il motivo di appello in esame deve essere respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in pagina 11 di 12 dispositivo, applicando lo scaglione fino ad € 5.200,00 in misura prossima ai massimi tariffari avuto riguardo alla consistenza dei motivi di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 591/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da vverso l'ordinanza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 737/2023, pubblicata in data 28.3.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 6 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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