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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2938/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
- dott. Federica Nardi – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 26/6/2025,
promosso da
, con l'Avv. Roberto D'Amico; Parte_1
e
, con l'Avv. Alessandro Mariani;
Controparte_1
Con intervento del P.M. presso il tribunale;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili matrimonio iscritta dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione consensuale dei coniugi (n. 2405/2024, pubblicata il 22/11/2024), passata in giudicato (v. certificato 18/6/2025 della Cancelleria, nel fascicolo telematico);
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che il P.M. ha apposto il rispettivo VISTO, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Nettuno in data 26/5/2019 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte 2, n. 5, Serie A,
Anno 2019), alle condizioni indicate nel ricorso, ribadite nelle note di trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 26/6/2025
IL PRESIDENTE EST. dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Renato Buzi – Presidente relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
- dott. Federica Nardi – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 26/6/2025,
promosso da
, con l'Avv. Roberto D'Amico; Parte_1
e
, con l'Avv. Alessandro Mariani;
Controparte_1
Con intervento del P.M. presso il tribunale;
avente ad oggetto: domande cumulate di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili matrimonio;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili matrimonio iscritta dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
- che è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione consensuale dei coniugi (n. 2405/2024, pubblicata il 22/11/2024), passata in giudicato (v. certificato 18/6/2025 della Cancelleria, nel fascicolo telematico);
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che il P.M. ha apposto il rispettivo VISTO, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti nel Comune di Nettuno in data 26/5/2019 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte 2, n. 5, Serie A,
Anno 2019), alle condizioni indicate nel ricorso, ribadite nelle note di trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 26/6/2025
IL PRESIDENTE EST. dott. Renato Buzi