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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/12/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1471 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- dall'Avv. Giovanni Di Battista, difensore di parte attrice;
- dall'Avv. IG IL, difensore di parte convenuta, emette la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1471 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanciano, alla Parte_1 C.F._1
Via M. Bianco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Battista, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto introduttivo
attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 11, presso lo studio dell'avv.
IG IL, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
4/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “..nel merito, ed in via
[...]
principale, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile per le motivazioni su-esposte, la delibera dell'assemblea del 13.02.2024 adottata dal Controparte_1
[...
”, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 e ss delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, con conseguenziale condanna del resistente delle spese CP_1
sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
con condanna del resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CAP ed accessori come per legge, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario…”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Controparte_2
, chiedendo di “Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra
[...] Parte_1 perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in
[...] diritto. Condannare la sig.ra al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
3) Nel corso del giudizio venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.. All'esito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
4) L'attrice, nella spiegata qualità di condomina del , ha Controparte_2 impugnato la delibera dell'Assemblea del 13/02/2024 per vizi formali relativi alla convocazione dell'assemblea consistiti nella violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. , in quanto l'assemblea si è tenuta a soli due giorni dalla data della convocazione (nel caso in esame, il relativo avviso è stato recapitato due giorni prima la data dell'assemblea). Ha impugnato tale delibera anche perché la richiesta di convocazione è avvenuta da un solo condomino, non rappresentante la quota di proprietà prevista dall'art. 66 primo comma, disp. att. c.c.
5) Ciò posto, la disamina degli atti di causa consente di addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6) Risulta per tabulas che, a seguito dei rilievi esposti dall'attrice nell'istanza di mediazione del 12/03/2024, è stata convocata, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dalla norma sopra richiamata, una nuova assemblea per il giorno 22/03/2024, nella quale ha partecipato l'attrice, per il tramite di persona delegata e sono stati sanati i vizi formali della precedente delibera (al punto 4). Risulta inoltre che nel verbale di tale ultima assemblea è stata ratificato quanto assunto nella delibera oggetto di impugnativa.
7) Orbene appare condivisibile in tal senso l'arresto della Cassazione, secondo cui l'adozione di una nuova delibera assembleare che approvi e ratifichi quanto precedentemente deliberato determina la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della delibera originaria, anche in assenza di specifica eccezione di parte. Tale cessazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado d'appello (cfr. Cass. civ. ord. n. 1597/2021). 8) Ma anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, esso nel caso in esame appare scemato, posto che, essendo stato posto rimedio con la successiva delibera del
22.3.2024 alle censure esposte dall'attrice, la delibera, di cui si controverte, risulta privata di autonoma efficacia.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, rilevato pure che la seconda delibera, con la quale è stato rimediato al vizio formale dedotto in mediazione dall'attrice, è stata adottata tempestivamente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- dall'Avv. Giovanni Di Battista, difensore di parte attrice;
- dall'Avv. IG IL, difensore di parte convenuta, emette la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 1471 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanciano, alla Parte_1 C.F._1
Via M. Bianco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Battista, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato all'atto introduttivo
attrice
CONTRO
in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 11, presso lo studio dell'avv.
IG IL, che lo rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
4/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_2
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni : “..nel merito, ed in via
[...]
principale, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile per le motivazioni su-esposte, la delibera dell'assemblea del 13.02.2024 adottata dal Controparte_1
[...
”, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 e ss delle Disposizioni di Attuazione del codice civile, con conseguenziale condanna del resistente delle spese CP_1
sostenute dall'istante in sede di mediazione, oltre al risarcimento del danno da quantificarsi dal Giudice in via equitativa;
con condanna del resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CAP ed accessori come per legge, in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario…”.
2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Controparte_2
, chiedendo di “Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra
[...] Parte_1 perché inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in
[...] diritto. Condannare la sig.ra al risarcimento del danno per lite temeraria Parte_1
ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
3) Nel corso del giudizio venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 281 duodecies co. IV c.p.c.. All'esito, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale, con termini per il deposito di note autorizzate. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
4) L'attrice, nella spiegata qualità di condomina del , ha Controparte_2 impugnato la delibera dell'Assemblea del 13/02/2024 per vizi formali relativi alla convocazione dell'assemblea consistiti nella violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. , in quanto l'assemblea si è tenuta a soli due giorni dalla data della convocazione (nel caso in esame, il relativo avviso è stato recapitato due giorni prima la data dell'assemblea). Ha impugnato tale delibera anche perché la richiesta di convocazione è avvenuta da un solo condomino, non rappresentante la quota di proprietà prevista dall'art. 66 primo comma, disp. att. c.c.
5) Ciò posto, la disamina degli atti di causa consente di addivenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6) Risulta per tabulas che, a seguito dei rilievi esposti dall'attrice nell'istanza di mediazione del 12/03/2024, è stata convocata, nel rispetto dei termini all'uopo previsti dalla norma sopra richiamata, una nuova assemblea per il giorno 22/03/2024, nella quale ha partecipato l'attrice, per il tramite di persona delegata e sono stati sanati i vizi formali della precedente delibera (al punto 4). Risulta inoltre che nel verbale di tale ultima assemblea è stata ratificato quanto assunto nella delibera oggetto di impugnativa.
7) Orbene appare condivisibile in tal senso l'arresto della Cassazione, secondo cui l'adozione di una nuova delibera assembleare che approvi e ratifichi quanto precedentemente deliberato determina la cessazione della materia del contendere rispetto all'impugnazione della delibera originaria, anche in assenza di specifica eccezione di parte. Tale cessazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in grado d'appello (cfr. Cass. civ. ord. n. 1597/2021). 8) Ma anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, esso nel caso in esame appare scemato, posto che, essendo stato posto rimedio con la successiva delibera del
22.3.2024 alle censure esposte dall'attrice, la delibera, di cui si controverte, risulta privata di autonoma efficacia.
9) Stante l'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, rilevato pure che la seconda delibera, con la quale è stato rimediato al vizio formale dedotto in mediazione dall'attrice, è stata adottata tempestivamente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 5 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi