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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/08/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1432/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/03/2024 da:
c.f. assistito e difeso dall'avv. Leonida FRANZONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Cecilia Controparte_1 C.F._2
CONSONNI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. , in qualità di curatrice speciale del minore , CP_2 Persona_1
c.f. ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con C.F._3 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 47-2025 dell'8 aprile 2025, difeso in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I signori e hanno contratto matrimonio il 5 febbraio 2006 a Dera Parte_1 Controparte_1
Sant Garh Harkhowalia Kap (India).
Dalla loro unione sono nati oggi maggiorenne, e minorenne. Per_2 Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Pt_1 moglie e l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori: l'affido esclusivo dei figli, all'epoca entrambi minorenni, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 250 euro per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, dolendosi della inadeguatezza genitoriale della moglie, la quale, nel mese di giugno
2023, si allontanò dalla casa coniugale unitamente al figlio esponendolo ad una situazione Per_1 di pregiudizio e determinando il padre, all'oscuro di dove il figlio si trovasse, a sporgere querela nei suoi confronti (doc. 8 ricorrente).
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha a sua volta domandato l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni che verranno date dai servizi sociali, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 400 euro per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, allegando di aver subito, durante la vita coniugale, continui comportamenti svilenti, aggressivi e maltrattanti da parte del coniuge, per i quali ha sporto una prima querela, in seguito rimessa, nel 2013 e una successiva querela nel 2023 (doc. 2 resistente), allorché si
è determinata ad allontanarsi dalla casa coniugale per non esporre il figlio ad un clima di violenza domestica.
All'udienza del 26 giugno 2024, il Giudice relatore, sentiti separatamente i coniugi sui fatti di causa, li ha autorizzati a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole, ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali col decreto di fissazione di udienza e ha reiterato la richiesta al Pubblico Ministero di trasmissione della documentazione relativa ai procedimenti penali iscritti a carico delle parti.
Acquisiti gli aggiornamenti e le informazioni richieste, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del
5 novembre 2024, ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha nominato la curatrice speciale del minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. e ha disposto l'ascolto di con l'assistenza Per_1
dell'espero dott.ssa Tes_1
Con memoria depositata telematicamente il 20 gennaio 2025, la curatrice speciale si è costituita in giudizio chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente a tutela del minore e degli interventi disposti a sostegno del nucleo familiare.
Sentito il minore, la dott.ssa ha provveduto al deposito di una relazione sulle risultanze Tes_1 dell'ascolto e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24 luglio 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio
2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, non appare rilevante, alla luce degli elementi già acquisiti, la richiesta del ricorrente di procedere ad consulenza tecnica volta ad accertare la capacità genitoriale della resistente, risultando esaustiva l'indagine svolta dai servizi sociali.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto, dalla documentazione acquisita dal P.M., dalle relazioni dei servizi sociali e dell'esperto dott.ssa risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su Tes_1
tutte le questioni controverse.
Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante. Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che entrambi vivono in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti risiedono in Italia.
Peraltro, pur applicando la normativa di diritto internazionale privato interna (legge n. 218/1995), la giurisdizione italiana sussisterebbe ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 32, essendo il resistente residente in
Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Premesso che il figlio primogenito della coppia, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne, rispetto alla posizione del minore si osserva che, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha insistito sulle domande di affido esclusivo, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale e la resistente ha a sua volta chiesto l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni dei servizi sociali e tenuto conto della volontà del minore.
La curatrice speciale ha invece richiesto la conferma dell'affido al servizio sociale con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, affinché mantenga il minore collocato prevalentemente presso la mamma e provveda alla regolamentazione delle visite col papà secondo le modalità ritenute più opportune, previa acquisizione del consenso del figlio.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e fragilità presenti nel minore a causa del vissuto al quale è stato esposto nell'ambito della presente vicenda separativa e della persistenza di limiti alla capacità genitoriale di entrambe le parti, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per che, allo stato, non può che ravvisarsi Per_1
nella conferma del temporaneo affido ai servizi sociali per il periodo di ulteriori 12 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, in linea con le richieste avanzate dalla curatrice speciale e dal servizio sociale.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest of the child, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai Servizi Sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Si ricorda che, nell'ambito dell'affido ai servizi sociali, la giurisprudenza di legittimità ha distinto l'ipotesi in cui a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriali: in particolare, nel primo caso, precisa la
Suprema Corte, l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, si sostanzia nell'attivazione di interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; nel secondo caso, gli interventi adottati in favore del minore si rivelano invece in tutto o in parte ablativi, in quanto rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione (Cass. 21 novembre 2023, n. 32290, da ult. cfr. anche Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
Inoltre, dall'affido al servizio sociale discende automaticamente una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria: dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Così ricostruito il quadro normativo vigente, si ritiene opportuno ricordare che, nell'accertamento della capacità genitoriale, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Venendo al caso di specie, si osserva, con riguardo alla figura paterna, che questo Collegio è chiamato a valutare la condotta assunta dal signor nei confronti della moglie, come risultante dalla Pt_1 documentazione acquisita dalla Procura da cui si evince in particolare che: - il 5 aprile 2013 il ricorrente ha agito violenza nei confronti della moglie colpendola con schiaffi e pugni al volto e al capo e percuotendola, pur senza averne provocato alcuna malattia, come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei suoi confronti a seguito della querela sporta dalla moglie il 22 aprile 2013 e successivamente rimessa (v. doc. trasmessa dalla Procura); - già nel 2012 la moglie si era rivolta al Pronto Soccorso per riferite percosse, come diagnosticato dal referto dell'Ospedale di
Iseo datato 10 maggio 2012 (v. doc. trasmessa dalla Procura); - dalla certificazione rilasciata alla resistente dall'Ospedale di Alzano Lombardo – SPDC l'11 agosto 2014, a seguito del ricovero della signora, risulta la segnalazione alla Procura di ipotesi di reato a seguito della situazione di grave conflittualità emersa nel contesto familiare, con liti continue e riferiti maltrattamenti (v. doc. trasmessa dalla Procura).
La signora ha dichiarato, in sede di querela e di sommarie informazioni, anche nel CP_1
presente giudizio, che negli anni successivi alla rimessione di querela (2015) non si sono verificati ulteriori episodi di violenza fisica, mentre sono proseguite con frequenza settimanale le aggressioni verbali e umiliazioni psicologiche subite dalla donna e consistite nell'utilizzo di un linguaggio svalutante e offensivo (fai schifo), anche dinanzi ai figli, e in minacce verbali, quali: devi morire, vattene da qua, conosco tanta gente che in poco ti trova e ti uccide (v. s.i.t.
9.6.23 e 25.6.23).
Sul punto, il Pubblico Ministero, nel richiedere l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti, ha rilevato: essendo emerse esclusivamente aggressioni verbali e difettando il requisito dell'abitualità delle condotte non è sostenibile l'accusa in giudizio.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte Suprema, diversa è la valutazione dei fatti accertati dal Pubblico
Ministero rispetto al Giudice civile, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU n. 26975 del11/11/2008) (v. Cass.
20 marzo 2025, n. 7409).
Ne deriva che, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, posto che la sola circostanza che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, rivelatore di un deficit di competenze genitoriali
(Cass. 20 marzo 2025, n. 7409). Come già ricordato, infatti, lo Stato italiano ha firmato e ratificato (legge n. 77/2013) la Convenzione di Istanbul, la quale: - definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l 'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3); - obbliga gli Stati firmatari a proteggere i diritti dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della
Convenzione (art. 26); - impegna le Parti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione
(art. 31) nonché misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (art. 32); - vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art. 48).
Con la recente riforma del processo civile, introdotta con il D.lgs. n. 149 del 2022, sono state previste, in attuazione della Convenzione di Istanbul, specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), evidenziando nella relazione illustrativa che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato e nuovamente ribadito il principio secondo cui il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595; Cass. 20 marzo 2025, n. 7409).
Aderendo a tali principi, questo Collegio ritiene che gli elementi in atti e, in particolare, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla resistente, previamente avvertita delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti, unitamente alle dichiarazioni rese dalla donna negli atti e in udienza (verbale 26.6.23) e agli elementi acquisiti in relazione alle violenze fisiche dalla stessa subite negli anni passati, dimostrino l'assunzione da parte del coniuge di condotte maltrattanti e intimidatorie, accertate anche dal Pubblico Ministero, seppure non ritenute sufficienti ad integrare il presupposto dell'abitualità, elemento costitutivo della fattispecie di reato contestata.
Anche le circostanze nelle quali la signora si è allontanata dalla casa coniugale appaiono CP_1
dimostrative del clima di sofferto dalla moglie, senza che le dichiarazioni rese dal secondogenito in sede di ascolto (v. verbale 30.1.25) possano contestare l'efficacia probatoria degli elementi raccolti.
Il minore ha infatti riferito di non conoscere i motivi sottesi alla separazione dei genitori, di aver saputo dalla mamma che il padre a volte la picchiava, ma di non aver mai assistito a questi episodi, ha ricordato di essere stato a sua volta picchiato dal genitore quando, facendo rumore, lo svegliava, pur non essendo stato in grado di riferire un episodio specifico, e ha ribadito con fermezza la sua volontà di non voler riprendere la relazione col padre (v. verbale 30.1.25).
La dott.ssa nella relazione depositata all'esito dell'ascolto, ha spiegato come non sia stato Tes_1
possibile comprendere pienamente e chiaramente le ragioni sottese al posizionamento del minore, il quale ha escluso di vedere e mantenere alcuna forma di contatto col ricorrente anche in futuro, osservando che: il suddetto movimento relazionale del minore possa essere stato favorito dalla presenza di un legame emotivamente forte in essere tra il ragazzo e la figura materna e da un conseguente plausibile agito protettivo esercitato da nei confronti della stessa, Per_1
verosimilmente percepita come il genitore più sofferente ed emotivamente più bisognoso. In linea con tale ipotesi di lettura paiono chiaramente disporsi le dichiarazioni del minore, il quale intervistato in proposito ha ben chiarito il suo punto di vista: “I figli, secondo me, hanno il diritto di scegliere con quale genitore stare e lo dovrebbero decidere proprio loro. Può capitare che uno dei due figli si avvicini di più a un genitore perché ha bisogno di più aiuto e, secondo me, è giusto” (verbale audizione minore del 30 /01/2025).
Ne deriva che, pur non essendo emersi ricordi o vissuti traumatici, il minore abbia riconosciuto uno squilibrio tra i genitori, attribuendo al padre una posizione di forza e alla madre una posizione di inferiorità e debolezza, elemento che tipicamente caratterizza la violenza di genere.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che gli elementi acquisiti dalla Procura, se non sufficienti ad integrare la fattispecie di reato contestata, siano idonei a dimostrare in modo univoco la sussistenza di un quadro di violenza familiare, denotando una carenza genitoriale del signor Pt_1
che non può che condurre al rigetto della domanda di affido esclusivo dallo stesso avanzata.
D'altra parte, il Collegio reputa che, allo stato, neppure la domanda di affido esclusivo proposta dalla resistente possa trovare accoglimento, poiché gli elementi in atti precludono una valutazione di piena idoneità anche nei confronti della madre, la quale necessita di un ulteriore periodo di tempo per maturare una piena responsabilità genitoriale, considerate le difficoltà dimostrate nel sintonizzarsi ai bisogni del figlio, come segnalate dai servizi sociali.
In particolare, dall'indagine svolta e dall'ascolto del minore sono emerse alcune criticità a livello emotivo (v. relazione psicologica e educativa all. relazione SS 12.5.25), in quanto – come Per_1
osservato dall'esperta nominata dal Giudice relatore per l'assistenza all'audizione – è parso esercitare allo stato attuale un estremo controllo sulle proprie emozioni. Per tutta la durata dell'ascolto ha, di fatto, manifestato un significativo distacco emotivo: le sue narrazioni Per_1
oltre ad essere concise, sintetiche e spesso evasive, sono state riferite in modo emotivamente asettico
e distaccato. Questo nel dipanarsi dell'interazione comunicativa è apparso compatibile non tanto con un 'incapacità di leggere le proprie e altrui emozioni quanto con l'assunzione di un disfunzionale imperturbabilità emotiva, plausibilmente volta a mantenere fede al posizionamento da lui assunto nei confronti dei genitori in seguito all'avvio del loro processo separativo(v. relazione dott.ssa
. Tes_1
Tuttavia, la madre non pare riconoscere lo stato d'animo del figlio, poiché ritiene che egli sia caratterialmente chiuso ma sereno e non accoglie le proposte dei servizi sociali sulla necessità di inserirlo in contesti socializzanti, in quanto fatica a considerare necessarie attività diverse da quelle che svolge con lei, assumendo un atteggiamento già emerso in relazione all'esigenza di garantire stabilità al minore reperendo una soluzione abitativa adeguata (v. relazione SS dep. 20.5.24, 25.10.24
e 10.1.25), situazione solo temporaneamente rientrata considerato che il contratto di locazione concluso dalla signora nel 2024 ha durata biennale (v. relazione SS 12.5.25).
Questi elementi, come segnalato dagli operatori sociali, rivelano una difficoltà della resistente di sintonizzarsi alle attuali esigenze del minore (relazione psicologica all. relazione SS 12.5.25) che, considerate le criticità fino ad ora emerse, rischiano di pregiudicare il suo benessere psicofisico nell'attualità e in una prospettiva di crescita, anche in ragione del rapporto coeso esistente tra madre e figlio che richiederebbe l'effettiva partecipazione della genitrice nell'accompagnamento del minore per superare il suo attuale condizionamento.
Inoltre, la resistente ha mostrato sfiducia verso gli operatori sociali e ha inizialmente ostacolato l'attuazione degli interventi proposti, verso i quali oggi dimostra una maggiore apertura e collaborazione (v. relazioni SS in atti), ha assunto una posizione attiva rispetto al coinvolgimento del figlio nel conflitto separativo, il che è chiaramente emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso quando ha riferito di aver appreso dalla mamma che il padre la picchiava (verbale 30.1.25), e ha manifestato frustrazione e angoscia rispetto ad una possibile ripresa della relazione del figlio col padre (relazione
SS dep. 10.1.25), potendo aver inciso, così, sulla decisione di che se prima dimostrava Per_1 apertura rispetto alla possibilità di incontrare il genitore adesso ha maturato una netta chiusura verso di lui (relazione SS dep. 25.10.24) e questo, come osservato dalla dott.ssa ha esposto il minore Tes_1
ad un conflitto di lealtà (v. relazione dott.ssa . Tes_1
Per tali ragioni, allo stato, si ritiene che le fragilità emerse in relazione alla figura materna rendano maggiormente tutelante per la temporanea conferma dell'affido al servizio sociale, Per_1 nell'auspicio che gli interventi disposti possano favorire il recupero di una piena responsabilità genitoriale da parte della madre.
Aderendo alle richieste della curatrice speciale e alle conclusioni assunte dal servizio sociale
(relazione SS 12.5.25), viene dunque confermato l'affido ai servizi territorialmente competenti in base al luogo di residenza del minore per il periodo di 12 mesi, sussistendo le condizioni dettate dall'art. 5 bis della legge n. 184/1983 e, in particolare, l'assunzione da parte del padre di una condotta pregiudizievole e la presenza di fragilità in capo alla madre che non è stato possibile superare mettendo in atto gli interventi di sostegno delegati ai servizi sociali.
Di conseguenza, la responsabilità genitoriale dei coniugi viene limitata in relazione alle decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore, riportando in dispositivo gli atti che possono essere compiuti dall'ente affidatario, dal collocatario e dai genitori.
Inoltre, per il periodo dell'affido, il servizio viene incaricato, in collaborazione con gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, di proseguire il monitoraggio e il percorso educativo domiciliare, quale spazio utile di sostegno relazionale e osservazione evolutiva, nonché il sostegno psicologico per con l'obiettivo di favorire un progressivo sviluppo dell'apertura emotiva e Per_1
l'elaborazione delle dinamiche familiari complesse, valutare l'inserimento del minore in un centro diurno onde favorirne la socializzazione, attivare un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per la madre, previa acquisizione del suo assenso, che possa rafforzare le proprie competenze e aiutarla nel sintonizzarsi ai bisogni del minore, attivare un percorso specifico per uomini maltrattanti in favore del ricorrente, ove consenziente, in vista di una possibile ripresa della relazione con il minore, mantenere la regolamentazione delle visite tra i fratelli, attivare ogni altro percorso reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse della prole, segnalare alla competente
Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che emergano per il minore.
Infine, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 5 bis, co. 2 della legge n. 184/1983, i servizi affidatari saranno tenuti a riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate. Passando agli ulteriori provvedimenti a tutela del minore, si rileva che sentito dal Giudice Per_1 con l'assistenza dell'esperto, ha dichiarato: Vorrei rivedere mio fratello ma non mio papà, neanche se fosse insieme a mio fratello. E non vorrei rivederlo neanche per mezzo di una terza persona che potrebbe aiutarci nell'incontro. Non so se tra 5 anni potrò riprendere i rapporti con mio papà, non credo abbia alcuna possibilità di riprendere alcun rapporto con me. Penso che la mamma, se rivedessi papà, sarebbe indifferente. Non voglio rivederlo e non so spiegarne il motivo (verbale
30.1.25).
La dott.ssa nominata per l'audizione, ha evidenziato nella relazione prodotta che: Dal punto di Tes_1
vista delle relazioni familiari, ha mostrato di percepire nella madre la figura genitoriale Per_1
che da sempre gli ha dedicato più tempo e che si è presa maggiormente cura di lui, verso cui nutre una particolare affezione e che, nel momento in cui gli è stato chiesto, si è ritrovato a seguire. Per quanto concerne i posizionamenti attualmente assunti e mantenuti da nei confronti della Per_1
figura paterna si valuta opportuno evidenziare come il suo ascolto abbia fatto emergere la ferma posizione del ragazzo rispetto al non voler e non desiderare rivedere il padre e nemmeno mantenere alcuna forma di contatto con lui ma non sia stato possibile comprendere pienamente e chiaramente le ragioni sottese a tale posizionamento;
lo stesso ha più volte sostenuto di non saper né Per_1
motivare né spiegare tale sua decisione che ha, oltretutto, dichiarato di rappresentarsi immutabile anche in prospettiva futura. Diversamente si è espresso favorevolmente rispetto al fratello che ha, invece, dichiarato di volere ed essere disponibile a rivedere o quantomeno a riprendere un contatto telefonico con lui (v. relazione dott.ssa . Tes_1
Alla luce degli elementi acquisiti, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il collocamento del minore dal padre, in quanto tale regime si rivelerebbe fortemente in contrasto con la volontà del minore e contrario al suo interesse.
In tale ottica, non può infatti trascurarsi quanto evidenziato in relazione alla responsabilità genitoriale paterna, nonostante l'affetto e l'interesse dimostrato dal genitore e il desiderio di riprendere una relazione col minore (relazione SS dep. 10.1.25 e dep. 12.5.25).
D'altra parte, la relazione tra e la madre è forte e coesa, il minore ha manifestato un legame Per_1
affettivo con la resistente correlandolo anche alla fase pre-separativa, in linea con la funzione genitoriale di riferimento da sempre rivestita dalla signora rispetto al marito (v. verbale 30.1.25).
Deve essere dunque confermato il collocamento di presso la mamma, con la quale vive da Per_1
quando è cessata la convivenza coniugale, incaricando il servizio di provvedere alla regolamentazione delle visite col padre secondo le modalità ritenute più opportune, ove il figlio manifesti un interesse in tal senso e tenuto conto in ogni caso della sua volontà. Da ultimo, questo giudicante reputa opportuno invitare i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Il signor ha domandato un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Pt_1
economicamente autonomo e del figlio minore pari a 250 euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, dal canto suo, ha chiesto la quantificazione in una somma non inferiore a 500 euro mensili del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, rimettendosi alla quantificazione del Tribunale per il contributo da lei dovuto al marito per il mantenimento del figlio primogenito, con riparto al 50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale si è rimessa alla decisione del Tribunale sulla quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento del minore.
In via preliminare, si ricorda che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, consacrato dall'art. 30 della Carta Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto
2020, n. 17813). Nel caso di specie, è pacifico e incontestato il diritto del figlio primogenito il quale compirà Per_2
19 anni il prossimo ottobre, di essere mantenuto dai genitori, non avendo ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Assunto ciò, ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale sopra ricordato, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Il ricorrente ha percepito un reddito mensile netto pari a 1600 euro nel 2021 e 2.100 euro nel 2022, calcolato su dodici mesi, vive nella casa coniugale unitamente al figlio primogenito e sostiene per il pagamento del canone locatizio relativo all'immobile una spesa mensile fissa di 500 euro mensili
(doc. 6 ricorrente); dagli estratti conto prodotti risulta un saldo pari a 9.200 al 31.12.21; 2.600 circa al 31.12.22; 3.000 circa al 31.12.23; 1500 al 31.1.24 (v. estratti conto in atti).
La resistente, d'altra parte, svolge diversi lavori, dai quali ricava circa 1200 euro mensili netti (verbale
26.6.24); dal 10 dicembre 2024, risiede unitamente al minore in un monolocale sito nel comune di
Capriolo (BS), con contratto biennale e canone mensile di 500 euro (v. relazione SS dep. 10.1.25 e
12.5.25); dalla documentazione bancaria prodotta risulta titolare di un conto un saldo pari a CP_3
4.500 al 31.12.21 e zero al 31.5.22 e di un conto Postepay con saldo di 5000 euro circa al 31.12.23 e
3200 al 9.5.24 (doc. 7, 8 resistente).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, considerata la disparità esistente sul piano reddituale tra il marito e la moglie e la maggiore stabilità lavorativa e abitativa del signor , Pt_1
tenuto conto degli oneri di mantenimento ordinario diretto dei figli gravanti in via pressoché esclusiva su ciascun genitore convivente, attesa l'interruzione delle visite tra e la mamma e tra Per_2 Per_1
e il padre, valutate le esigenze dei minori, si reputa equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del minore versando alla moglie l'importo di 500 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, e l'obbligo posto a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomo versando al marito l'importo di 150 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, che ciascun genitore corrisponderà all'altro entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già eventualmente versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Infine, l'assegno unico, configurando una misura diretta a sostenere colui che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole (v. Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672), verrà percepito dalla madre, col quale il figlio minore convive e trascorre tempi di permanenza esclusivi.
L'assegno unico eventualmente percepito per attesa la sua maggiore età, potrà essere richiesto Per_2
direttamente dal medesimo.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Considerato che la madre non ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale, la quale deve dunque intendersi rinunciata, si ritiene di poter accogliere sul punto la domanda del ricorrente, poiché il provvedimento richiesto mira a tutelare l'ambiente nel quale il primogenito, anche dopo la cessazione della convivenza coniugale, ha continuato a vivere col padre e che rappresenta dunque il suo habitat naturale.
Sulle spese di lite, dell'ausiliario del Giudice e della curatrice speciale
Le spese di lite sostenute dalla resistente vengono poste a carico del ricorrente, risultato prevalentemente soccombente, e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria in ragione del regime di affido disposto in via provvisoria e confermato in questa sede, vengono poste a carico di entrambe le parti in misura uguale e in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché il minore è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'Erario, visti gli artt. 133 e 130 del d.p.r. n. 115/2002.
Le spese sostenute per la nomina dell'esperto, come già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 5 febbraio 2006 a Dera Sant Garh Harkhowalia Kap (India); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Credaro di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, n. 2, parte II, serie C;
dispone l'affido del minore ai servizi sociali territorialmente competenti in base al Persona_1
luogo di residenza, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento ai servizi affidatari;
limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
conferisce ai servizi sociali affidatari, previa convocazione e confronto coi genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), il potere di assumere le decisioni nell'interesse del minore in ordine all'area di limitazione della responsabilità genitoriale sopra definita, attribuendogli il potere di compiere in particolare gli atti di gestione straordinaria quali: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura e alla gestione ordinaria del figlio minore;
dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi affidatari e sentito l'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute visite presso il pediatra di base e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione al ciclo della scuola dell'obbligo e, in particolare, alla scuola primaria in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato;
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
dispone che, in caso di disaccordo, oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi e il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo;
dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
dispone l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente affinché vi viva col figlio maggiorenne ma non autonomo;
incarica i servizi sociali territorialmente competenti, in collaborazione con gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, per il periodo di 12 mesi, al fine di proseguire il monitoraggio e il percorso educativo domiciliare, quale spazio utile di sostegno relazionale e osservazione evolutiva, nonché il sostegno psicologico per con l'obiettivo di favorire un progressivo sviluppo Per_1 dell'apertura emotiva e l'elaborazione delle dinamiche familiari complesse, valutare l'inserimento del minore in un centro diurno onde favorirne la socializzazione, attivare un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per la madre, previa acquisizione del suo assenso, che possa rafforzare le proprie competenze e aiutarla nel sintonizzarsi ai bisogni del minore, attivare un percorso specifico per uomini maltrattanti in favore del ricorrente, ove consenziente, in vista di una possibile ripresa della relazione con il minore, mantenere la regolamentazione delle visite tra i fratelli, regolamentare le visite del minore col padre secondo le modalità ritenute più opportune, ove il figlio manifesti un interesse in tal senso e tenuto conto in ogni caso della sua volontà, attivare ogni altro percorso e/o intervento reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse del minore, segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che emergano per il minore; dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
invita i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore, alle indicazioni dei Servizi Sociali
e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto del minore, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda), detratti gli importi già detratti a tale titolo, l'importo mensile di 500 euro, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda), detratti gli importi già detratti a tale titolo, l'importo mensile di 150 euro, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
dispone che entrambi i genitori provvedano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che l'assegno unico per il figlio minore venga integralmente percepito dalla resistente;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro, le spese dell'esperto, come liquidate in corso di causa;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
condanna la ricorrente e il resistente in misura uguale e in solido tra loro al pagamento a favore dell'Erario delle spese sostenute dalla curatrice speciale del minore, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente pronuncia ai servizi sociali
“ , nonché per la comunicazione al Giudice Parte_2
Tutelare presso questo Tribunale per l'apertura della vigilanza sulla attuazione dell'affidamento al Servizio sociale.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/03/2024 da:
c.f. assistito e difeso dall'avv. Leonida FRANZONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Cecilia Controparte_1 C.F._2
CONSONNI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. , in qualità di curatrice speciale del minore , CP_2 Persona_1
c.f. ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio con C.F._3 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 47-2025 dell'8 aprile 2025, difeso in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per il ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I signori e hanno contratto matrimonio il 5 febbraio 2006 a Dera Parte_1 Controparte_1
Sant Garh Harkhowalia Kap (India).
Dalla loro unione sono nati oggi maggiorenne, e minorenne. Per_2 Per_1
Con ricorso regolarmente depositato, il signor ha domandato la separazione personale dalla Pt_1 moglie e l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori: l'affido esclusivo dei figli, all'epoca entrambi minorenni, con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 250 euro per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, dolendosi della inadeguatezza genitoriale della moglie, la quale, nel mese di giugno
2023, si allontanò dalla casa coniugale unitamente al figlio esponendolo ad una situazione Per_1 di pregiudizio e determinando il padre, all'oscuro di dove il figlio si trovasse, a sporgere querela nei suoi confronti (doc. 8 ricorrente).
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha a sua volta domandato l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni che verranno date dai servizi sociali, l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento della prole pari a 400 euro per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie, allegando di aver subito, durante la vita coniugale, continui comportamenti svilenti, aggressivi e maltrattanti da parte del coniuge, per i quali ha sporto una prima querela, in seguito rimessa, nel 2013 e una successiva querela nel 2023 (doc. 2 resistente), allorché si
è determinata ad allontanarsi dalla casa coniugale per non esporre il figlio ad un clima di violenza domestica.
All'udienza del 26 giugno 2024, il Giudice relatore, sentiti separatamente i coniugi sui fatti di causa, li ha autorizzati a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela della prole, ha disposto la prosecuzione dell'indagine delegata ai servizi sociali col decreto di fissazione di udienza e ha reiterato la richiesta al Pubblico Ministero di trasmissione della documentazione relativa ai procedimenti penali iscritti a carico delle parti.
Acquisiti gli aggiornamenti e le informazioni richieste, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza del
5 novembre 2024, ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha nominato la curatrice speciale del minore ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. e ha disposto l'ascolto di con l'assistenza Per_1
dell'espero dott.ssa Tes_1
Con memoria depositata telematicamente il 20 gennaio 2025, la curatrice speciale si è costituita in giudizio chiedendo la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente a tutela del minore e degli interventi disposti a sostegno del nucleo familiare.
Sentito il minore, la dott.ssa ha provveduto al deposito di una relazione sulle risultanze Tes_1 dell'ascolto e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 24 luglio 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 luglio
2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, non appare rilevante, alla luce degli elementi già acquisiti, la richiesta del ricorrente di procedere ad consulenza tecnica volta ad accertare la capacità genitoriale della resistente, risultando esaustiva l'indagine svolta dai servizi sociali.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, nonché dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto, dalla documentazione acquisita dal P.M., dalle relazioni dei servizi sociali e dell'esperto dott.ssa risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su Tes_1
tutte le questioni controverse.
Si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di separazione
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera dei coniugi e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante. Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che entrambi vivono in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che le parti risiedono in Italia.
Peraltro, pur applicando la normativa di diritto internazionale privato interna (legge n. 218/1995), la giurisdizione italiana sussisterebbe ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 32, essendo il resistente residente in
Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato dall'art. 31 della legge n. 218/1995, è regolata dal Regolamento
20 dicembre 2010 n. 1259 che all'art. 8 co. 1, lett a) prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Trova dunque applicazione la legge italiana.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità esistente, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Premesso che il figlio primogenito della coppia, nelle more del giudizio, è divenuto maggiorenne, rispetto alla posizione del minore si osserva che, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha insistito sulle domande di affido esclusivo, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa coniugale e la resistente ha a sua volta chiesto l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni dei servizi sociali e tenuto conto della volontà del minore.
La curatrice speciale ha invece richiesto la conferma dell'affido al servizio sociale con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, affinché mantenga il minore collocato prevalentemente presso la mamma e provveda alla regolamentazione delle visite col papà secondo le modalità ritenute più opportune, previa acquisizione del consenso del figlio.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità e fragilità presenti nel minore a causa del vissuto al quale è stato esposto nell'ambito della presente vicenda separativa e della persistenza di limiti alla capacità genitoriale di entrambe le parti, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per che, allo stato, non può che ravvisarsi Per_1
nella conferma del temporaneo affido ai servizi sociali per il periodo di ulteriori 12 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi, in linea con le richieste avanzate dalla curatrice speciale e dal servizio sociale.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest of the child, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
Quest'ultimo modello, configurando un'ipotesi di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., presuppone la necessità di tutelare i minori dalle condotte pregiudizievoli dei genitori e costituisce una misura di protezione che, al contempo, consente ai Servizi Sociali di svolgere una costante opera di vigilanza su situazioni familiari instabili e di sostenere le funzioni genitoriali attraverso concrete indicazioni educative e di restituzione delle responsabilità degli adulti, coadiuvati nel cosiddetto “recupero” della capacità genitoriale.
Si ricorda che, nell'ambito dell'affido ai servizi sociali, la giurisprudenza di legittimità ha distinto l'ipotesi in cui a questi ultimi siano attribuiti compiti di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da quella in cui l'affidamento sia conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriali: in particolare, nel primo caso, precisa la
Suprema Corte, l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, si sostanzia nell'attivazione di interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; nel secondo caso, gli interventi adottati in favore del minore si rivelano invece in tutto o in parte ablativi, in quanto rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione (Cass. 21 novembre 2023, n. 32290, da ult. cfr. anche Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la riforma attuata dal d.lgs. n. 149/2022, l'affido ai servizi sociali ha trovato regolamentazione nell'art. 5 bis della legge n. 184/1983, che ha consacrato a livello normativo la portata sussidiaria di tale misura, la quale presuppone che gli interventi attivati a sostegno della famiglia si siano rivelati inefficaci o i genitori non abbiano collaborato alla loro attuazione ovvero sussista una situazione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c.
Inoltre, dall'affido al servizio sociale discende automaticamente una limitazione della responsabilità in capo ai genitori, rendendo così necessaria la dettagliata indicazione da parte dell'autorità giudiziaria: dell'attività demandata ai servizi, degli atti rimessi al genitore collocatario, delle decisioni che residuano in capo ai genitori e degli eventuali compiti attribuiti al curatore.
Così ricostruito il quadro normativo vigente, si ritiene opportuno ricordare che, nell'accertamento della capacità genitoriale, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Venendo al caso di specie, si osserva, con riguardo alla figura paterna, che questo Collegio è chiamato a valutare la condotta assunta dal signor nei confronti della moglie, come risultante dalla Pt_1 documentazione acquisita dalla Procura da cui si evince in particolare che: - il 5 aprile 2013 il ricorrente ha agito violenza nei confronti della moglie colpendola con schiaffi e pugni al volto e al capo e percuotendola, pur senza averne provocato alcuna malattia, come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei suoi confronti a seguito della querela sporta dalla moglie il 22 aprile 2013 e successivamente rimessa (v. doc. trasmessa dalla Procura); - già nel 2012 la moglie si era rivolta al Pronto Soccorso per riferite percosse, come diagnosticato dal referto dell'Ospedale di
Iseo datato 10 maggio 2012 (v. doc. trasmessa dalla Procura); - dalla certificazione rilasciata alla resistente dall'Ospedale di Alzano Lombardo – SPDC l'11 agosto 2014, a seguito del ricovero della signora, risulta la segnalazione alla Procura di ipotesi di reato a seguito della situazione di grave conflittualità emersa nel contesto familiare, con liti continue e riferiti maltrattamenti (v. doc. trasmessa dalla Procura).
La signora ha dichiarato, in sede di querela e di sommarie informazioni, anche nel CP_1
presente giudizio, che negli anni successivi alla rimessione di querela (2015) non si sono verificati ulteriori episodi di violenza fisica, mentre sono proseguite con frequenza settimanale le aggressioni verbali e umiliazioni psicologiche subite dalla donna e consistite nell'utilizzo di un linguaggio svalutante e offensivo (fai schifo), anche dinanzi ai figli, e in minacce verbali, quali: devi morire, vattene da qua, conosco tanta gente che in poco ti trova e ti uccide (v. s.i.t.
9.6.23 e 25.6.23).
Sul punto, il Pubblico Ministero, nel richiedere l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti, ha rilevato: essendo emerse esclusivamente aggressioni verbali e difettando il requisito dell'abitualità delle condotte non è sostenibile l'accusa in giudizio.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte Suprema, diversa è la valutazione dei fatti accertati dal Pubblico
Ministero rispetto al Giudice civile, perché il reato è un fatto tipico, di regola doloso, previsto da una norma di stretta interpretazione, mentre l'illecito civile consiste in qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e segnatamente, qualora si parli di danno non patrimoniale, qualunque fatto che leda beni costituzionalmente protetti (Cass. SU n. 26975 del11/11/2008) (v. Cass.
20 marzo 2025, n. 7409).
Ne deriva che, a fronte del medesimo fatto oggettivo, il giudice penale potrebbe assolvere o disporre una archiviazione della denuncia, mentre il giudice civile potrebbe ritenere sussistente un comportamento aggressivo e violento, posto che la sola circostanza che le denunce siano state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile, rivelatore di un deficit di competenze genitoriali
(Cass. 20 marzo 2025, n. 7409). Come già ricordato, infatti, lo Stato italiano ha firmato e ratificato (legge n. 77/2013) la Convenzione di Istanbul, la quale: - definisce violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l 'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3); - obbliga gli Stati firmatari a proteggere i diritti dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della
Convenzione (art. 26); - impegna le Parti ad adottare misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione
(art. 31) nonché misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (art. 32); - vieta il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (art. 48).
Con la recente riforma del processo civile, introdotta con il D.lgs. n. 149 del 2022, sono state previste, in attuazione della Convenzione di Istanbul, specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), evidenziando nella relazione illustrativa che la diffusione della violenza di genere e domestica ha indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria, la quale si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato e nuovamente ribadito il principio secondo cui il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595; Cass. 20 marzo 2025, n. 7409).
Aderendo a tali principi, questo Collegio ritiene che gli elementi in atti e, in particolare, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla resistente, previamente avvertita delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false o reticenti, unitamente alle dichiarazioni rese dalla donna negli atti e in udienza (verbale 26.6.23) e agli elementi acquisiti in relazione alle violenze fisiche dalla stessa subite negli anni passati, dimostrino l'assunzione da parte del coniuge di condotte maltrattanti e intimidatorie, accertate anche dal Pubblico Ministero, seppure non ritenute sufficienti ad integrare il presupposto dell'abitualità, elemento costitutivo della fattispecie di reato contestata.
Anche le circostanze nelle quali la signora si è allontanata dalla casa coniugale appaiono CP_1
dimostrative del clima di sofferto dalla moglie, senza che le dichiarazioni rese dal secondogenito in sede di ascolto (v. verbale 30.1.25) possano contestare l'efficacia probatoria degli elementi raccolti.
Il minore ha infatti riferito di non conoscere i motivi sottesi alla separazione dei genitori, di aver saputo dalla mamma che il padre a volte la picchiava, ma di non aver mai assistito a questi episodi, ha ricordato di essere stato a sua volta picchiato dal genitore quando, facendo rumore, lo svegliava, pur non essendo stato in grado di riferire un episodio specifico, e ha ribadito con fermezza la sua volontà di non voler riprendere la relazione col padre (v. verbale 30.1.25).
La dott.ssa nella relazione depositata all'esito dell'ascolto, ha spiegato come non sia stato Tes_1
possibile comprendere pienamente e chiaramente le ragioni sottese al posizionamento del minore, il quale ha escluso di vedere e mantenere alcuna forma di contatto col ricorrente anche in futuro, osservando che: il suddetto movimento relazionale del minore possa essere stato favorito dalla presenza di un legame emotivamente forte in essere tra il ragazzo e la figura materna e da un conseguente plausibile agito protettivo esercitato da nei confronti della stessa, Per_1
verosimilmente percepita come il genitore più sofferente ed emotivamente più bisognoso. In linea con tale ipotesi di lettura paiono chiaramente disporsi le dichiarazioni del minore, il quale intervistato in proposito ha ben chiarito il suo punto di vista: “I figli, secondo me, hanno il diritto di scegliere con quale genitore stare e lo dovrebbero decidere proprio loro. Può capitare che uno dei due figli si avvicini di più a un genitore perché ha bisogno di più aiuto e, secondo me, è giusto” (verbale audizione minore del 30 /01/2025).
Ne deriva che, pur non essendo emersi ricordi o vissuti traumatici, il minore abbia riconosciuto uno squilibrio tra i genitori, attribuendo al padre una posizione di forza e alla madre una posizione di inferiorità e debolezza, elemento che tipicamente caratterizza la violenza di genere.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che gli elementi acquisiti dalla Procura, se non sufficienti ad integrare la fattispecie di reato contestata, siano idonei a dimostrare in modo univoco la sussistenza di un quadro di violenza familiare, denotando una carenza genitoriale del signor Pt_1
che non può che condurre al rigetto della domanda di affido esclusivo dallo stesso avanzata.
D'altra parte, il Collegio reputa che, allo stato, neppure la domanda di affido esclusivo proposta dalla resistente possa trovare accoglimento, poiché gli elementi in atti precludono una valutazione di piena idoneità anche nei confronti della madre, la quale necessita di un ulteriore periodo di tempo per maturare una piena responsabilità genitoriale, considerate le difficoltà dimostrate nel sintonizzarsi ai bisogni del figlio, come segnalate dai servizi sociali.
In particolare, dall'indagine svolta e dall'ascolto del minore sono emerse alcune criticità a livello emotivo (v. relazione psicologica e educativa all. relazione SS 12.5.25), in quanto – come Per_1
osservato dall'esperta nominata dal Giudice relatore per l'assistenza all'audizione – è parso esercitare allo stato attuale un estremo controllo sulle proprie emozioni. Per tutta la durata dell'ascolto ha, di fatto, manifestato un significativo distacco emotivo: le sue narrazioni Per_1
oltre ad essere concise, sintetiche e spesso evasive, sono state riferite in modo emotivamente asettico
e distaccato. Questo nel dipanarsi dell'interazione comunicativa è apparso compatibile non tanto con un 'incapacità di leggere le proprie e altrui emozioni quanto con l'assunzione di un disfunzionale imperturbabilità emotiva, plausibilmente volta a mantenere fede al posizionamento da lui assunto nei confronti dei genitori in seguito all'avvio del loro processo separativo(v. relazione dott.ssa
. Tes_1
Tuttavia, la madre non pare riconoscere lo stato d'animo del figlio, poiché ritiene che egli sia caratterialmente chiuso ma sereno e non accoglie le proposte dei servizi sociali sulla necessità di inserirlo in contesti socializzanti, in quanto fatica a considerare necessarie attività diverse da quelle che svolge con lei, assumendo un atteggiamento già emerso in relazione all'esigenza di garantire stabilità al minore reperendo una soluzione abitativa adeguata (v. relazione SS dep. 20.5.24, 25.10.24
e 10.1.25), situazione solo temporaneamente rientrata considerato che il contratto di locazione concluso dalla signora nel 2024 ha durata biennale (v. relazione SS 12.5.25).
Questi elementi, come segnalato dagli operatori sociali, rivelano una difficoltà della resistente di sintonizzarsi alle attuali esigenze del minore (relazione psicologica all. relazione SS 12.5.25) che, considerate le criticità fino ad ora emerse, rischiano di pregiudicare il suo benessere psicofisico nell'attualità e in una prospettiva di crescita, anche in ragione del rapporto coeso esistente tra madre e figlio che richiederebbe l'effettiva partecipazione della genitrice nell'accompagnamento del minore per superare il suo attuale condizionamento.
Inoltre, la resistente ha mostrato sfiducia verso gli operatori sociali e ha inizialmente ostacolato l'attuazione degli interventi proposti, verso i quali oggi dimostra una maggiore apertura e collaborazione (v. relazioni SS in atti), ha assunto una posizione attiva rispetto al coinvolgimento del figlio nel conflitto separativo, il che è chiaramente emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso quando ha riferito di aver appreso dalla mamma che il padre la picchiava (verbale 30.1.25), e ha manifestato frustrazione e angoscia rispetto ad una possibile ripresa della relazione del figlio col padre (relazione
SS dep. 10.1.25), potendo aver inciso, così, sulla decisione di che se prima dimostrava Per_1 apertura rispetto alla possibilità di incontrare il genitore adesso ha maturato una netta chiusura verso di lui (relazione SS dep. 25.10.24) e questo, come osservato dalla dott.ssa ha esposto il minore Tes_1
ad un conflitto di lealtà (v. relazione dott.ssa . Tes_1
Per tali ragioni, allo stato, si ritiene che le fragilità emerse in relazione alla figura materna rendano maggiormente tutelante per la temporanea conferma dell'affido al servizio sociale, Per_1 nell'auspicio che gli interventi disposti possano favorire il recupero di una piena responsabilità genitoriale da parte della madre.
Aderendo alle richieste della curatrice speciale e alle conclusioni assunte dal servizio sociale
(relazione SS 12.5.25), viene dunque confermato l'affido ai servizi territorialmente competenti in base al luogo di residenza del minore per il periodo di 12 mesi, sussistendo le condizioni dettate dall'art. 5 bis della legge n. 184/1983 e, in particolare, l'assunzione da parte del padre di una condotta pregiudizievole e la presenza di fragilità in capo alla madre che non è stato possibile superare mettendo in atto gli interventi di sostegno delegati ai servizi sociali.
Di conseguenza, la responsabilità genitoriale dei coniugi viene limitata in relazione alle decisioni relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore, riportando in dispositivo gli atti che possono essere compiuti dall'ente affidatario, dal collocatario e dai genitori.
Inoltre, per il periodo dell'affido, il servizio viene incaricato, in collaborazione con gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, di proseguire il monitoraggio e il percorso educativo domiciliare, quale spazio utile di sostegno relazionale e osservazione evolutiva, nonché il sostegno psicologico per con l'obiettivo di favorire un progressivo sviluppo dell'apertura emotiva e Per_1
l'elaborazione delle dinamiche familiari complesse, valutare l'inserimento del minore in un centro diurno onde favorirne la socializzazione, attivare un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per la madre, previa acquisizione del suo assenso, che possa rafforzare le proprie competenze e aiutarla nel sintonizzarsi ai bisogni del minore, attivare un percorso specifico per uomini maltrattanti in favore del ricorrente, ove consenziente, in vista di una possibile ripresa della relazione con il minore, mantenere la regolamentazione delle visite tra i fratelli, attivare ogni altro percorso reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse della prole, segnalare alla competente
Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che emergano per il minore.
Infine, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 5 bis, co. 2 della legge n. 184/1983, i servizi affidatari saranno tenuti a riferire con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate. Passando agli ulteriori provvedimenti a tutela del minore, si rileva che sentito dal Giudice Per_1 con l'assistenza dell'esperto, ha dichiarato: Vorrei rivedere mio fratello ma non mio papà, neanche se fosse insieme a mio fratello. E non vorrei rivederlo neanche per mezzo di una terza persona che potrebbe aiutarci nell'incontro. Non so se tra 5 anni potrò riprendere i rapporti con mio papà, non credo abbia alcuna possibilità di riprendere alcun rapporto con me. Penso che la mamma, se rivedessi papà, sarebbe indifferente. Non voglio rivederlo e non so spiegarne il motivo (verbale
30.1.25).
La dott.ssa nominata per l'audizione, ha evidenziato nella relazione prodotta che: Dal punto di Tes_1
vista delle relazioni familiari, ha mostrato di percepire nella madre la figura genitoriale Per_1
che da sempre gli ha dedicato più tempo e che si è presa maggiormente cura di lui, verso cui nutre una particolare affezione e che, nel momento in cui gli è stato chiesto, si è ritrovato a seguire. Per quanto concerne i posizionamenti attualmente assunti e mantenuti da nei confronti della Per_1
figura paterna si valuta opportuno evidenziare come il suo ascolto abbia fatto emergere la ferma posizione del ragazzo rispetto al non voler e non desiderare rivedere il padre e nemmeno mantenere alcuna forma di contatto con lui ma non sia stato possibile comprendere pienamente e chiaramente le ragioni sottese a tale posizionamento;
lo stesso ha più volte sostenuto di non saper né Per_1
motivare né spiegare tale sua decisione che ha, oltretutto, dichiarato di rappresentarsi immutabile anche in prospettiva futura. Diversamente si è espresso favorevolmente rispetto al fratello che ha, invece, dichiarato di volere ed essere disponibile a rivedere o quantomeno a riprendere un contatto telefonico con lui (v. relazione dott.ssa . Tes_1
Alla luce degli elementi acquisiti, si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre il collocamento del minore dal padre, in quanto tale regime si rivelerebbe fortemente in contrasto con la volontà del minore e contrario al suo interesse.
In tale ottica, non può infatti trascurarsi quanto evidenziato in relazione alla responsabilità genitoriale paterna, nonostante l'affetto e l'interesse dimostrato dal genitore e il desiderio di riprendere una relazione col minore (relazione SS dep. 10.1.25 e dep. 12.5.25).
D'altra parte, la relazione tra e la madre è forte e coesa, il minore ha manifestato un legame Per_1
affettivo con la resistente correlandolo anche alla fase pre-separativa, in linea con la funzione genitoriale di riferimento da sempre rivestita dalla signora rispetto al marito (v. verbale 30.1.25).
Deve essere dunque confermato il collocamento di presso la mamma, con la quale vive da Per_1
quando è cessata la convivenza coniugale, incaricando il servizio di provvedere alla regolamentazione delle visite col padre secondo le modalità ritenute più opportune, ove il figlio manifesti un interesse in tal senso e tenuto conto in ogni caso della sua volontà. Da ultimo, questo giudicante reputa opportuno invitare i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore, alle indicazioni dei Servizi Sociali e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Il signor ha domandato un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Pt_1
economicamente autonomo e del figlio minore pari a 250 euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, dal canto suo, ha chiesto la quantificazione in una somma non inferiore a 500 euro mensili del contributo dovuto dal padre per il mantenimento del minore, rimettendosi alla quantificazione del Tribunale per il contributo da lei dovuto al marito per il mantenimento del figlio primogenito, con riparto al 50% delle spese straordinarie.
La curatrice speciale si è rimessa alla decisione del Tribunale sulla quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento del minore.
In via preliminare, si ricorda che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, consacrato dall'art. 30 della Carta Costituzionale e dagli art. 147, 315 bis e 337 bis c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché non venga fornita la prova che quest'ultimo ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. 7 settembre 2015, n. 17738; Cass., 8 febbraio 2012, n. 1773).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale (Cass. 14 agosto
2020, n. 17813). Nel caso di specie, è pacifico e incontestato il diritto del figlio primogenito il quale compirà Per_2
19 anni il prossimo ottobre, di essere mantenuto dai genitori, non avendo ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Assunto ciò, ai fini dell'attuazione del principio di proporzionalità reddituale sopra ricordato, occorre procedere alla ricostruzione delle posizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Il ricorrente ha percepito un reddito mensile netto pari a 1600 euro nel 2021 e 2.100 euro nel 2022, calcolato su dodici mesi, vive nella casa coniugale unitamente al figlio primogenito e sostiene per il pagamento del canone locatizio relativo all'immobile una spesa mensile fissa di 500 euro mensili
(doc. 6 ricorrente); dagli estratti conto prodotti risulta un saldo pari a 9.200 al 31.12.21; 2.600 circa al 31.12.22; 3.000 circa al 31.12.23; 1500 al 31.1.24 (v. estratti conto in atti).
La resistente, d'altra parte, svolge diversi lavori, dai quali ricava circa 1200 euro mensili netti (verbale
26.6.24); dal 10 dicembre 2024, risiede unitamente al minore in un monolocale sito nel comune di
Capriolo (BS), con contratto biennale e canone mensile di 500 euro (v. relazione SS dep. 10.1.25 e
12.5.25); dalla documentazione bancaria prodotta risulta titolare di un conto un saldo pari a CP_3
4.500 al 31.12.21 e zero al 31.5.22 e di un conto Postepay con saldo di 5000 euro circa al 31.12.23 e
3200 al 9.5.24 (doc. 7, 8 resistente).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, considerata la disparità esistente sul piano reddituale tra il marito e la moglie e la maggiore stabilità lavorativa e abitativa del signor , Pt_1
tenuto conto degli oneri di mantenimento ordinario diretto dei figli gravanti in via pressoché esclusiva su ciascun genitore convivente, attesa l'interruzione delle visite tra e la mamma e tra Per_2 Per_1
e il padre, valutate le esigenze dei minori, si reputa equo e congruo confermare l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del minore versando alla moglie l'importo di 500 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, e l'obbligo posto a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autonomo versando al marito l'importo di 150 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, che ciascun genitore corrisponderà all'altro entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data della domanda (marzo 2024), detratte le somme già eventualmente versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Infine, l'assegno unico, configurando una misura diretta a sostenere colui che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate della prole (v. Cass. 22 febbraio 2025, n. 4672), verrà percepito dalla madre, col quale il figlio minore convive e trascorre tempi di permanenza esclusivi.
L'assegno unico eventualmente percepito per attesa la sua maggiore età, potrà essere richiesto Per_2
direttamente dal medesimo.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Considerato che la madre non ha reiterato la domanda di assegnazione della casa coniugale, la quale deve dunque intendersi rinunciata, si ritiene di poter accogliere sul punto la domanda del ricorrente, poiché il provvedimento richiesto mira a tutelare l'ambiente nel quale il primogenito, anche dopo la cessazione della convivenza coniugale, ha continuato a vivere col padre e che rappresenta dunque il suo habitat naturale.
Sulle spese di lite, dell'ausiliario del Giudice e della curatrice speciale
Le spese di lite sostenute dalla resistente vengono poste a carico del ricorrente, risultato prevalentemente soccombente, e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale del minore, la cui nomina si è resa necessaria in ragione del regime di affido disposto in via provvisoria e confermato in questa sede, vengono poste a carico di entrambe le parti in misura uguale e in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato di complessità bassa della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Poiché il minore è stato ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento dovrà essere effettuato in favore dell'Erario, visti gli artt. 133 e 130 del d.p.r. n. 115/2002.
Le spese sostenute per la nomina dell'esperto, come già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 5 febbraio 2006 a Dera Sant Garh Harkhowalia Kap (India); ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Credaro di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, n. 2, parte II, serie C;
dispone l'affido del minore ai servizi sociali territorialmente competenti in base al Persona_1
luogo di residenza, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento ai servizi affidatari;
limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale e per le pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
conferisce ai servizi sociali affidatari, previa convocazione e confronto coi genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), il potere di assumere le decisioni nell'interesse del minore in ordine all'area di limitazione della responsabilità genitoriale sopra definita, attribuendogli il potere di compiere in particolare gli atti di gestione straordinaria quali: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura e alla gestione ordinaria del figlio minore;
dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi affidatari e sentito l'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute visite presso il pediatra di base e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione al ciclo della scuola dell'obbligo e, in particolare, alla scuola primaria in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato;
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
dispone che, in caso di disaccordo, oppure in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi e il minore, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo;
dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre;
dispone l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente affinché vi viva col figlio maggiorenne ma non autonomo;
incarica i servizi sociali territorialmente competenti, in collaborazione con gli altri servizi specialistici presenti sul territorio, per il periodo di 12 mesi, al fine di proseguire il monitoraggio e il percorso educativo domiciliare, quale spazio utile di sostegno relazionale e osservazione evolutiva, nonché il sostegno psicologico per con l'obiettivo di favorire un progressivo sviluppo Per_1 dell'apertura emotiva e l'elaborazione delle dinamiche familiari complesse, valutare l'inserimento del minore in un centro diurno onde favorirne la socializzazione, attivare un percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità per la madre, previa acquisizione del suo assenso, che possa rafforzare le proprie competenze e aiutarla nel sintonizzarsi ai bisogni del minore, attivare un percorso specifico per uomini maltrattanti in favore del ricorrente, ove consenziente, in vista di una possibile ripresa della relazione con il minore, mantenere la regolamentazione delle visite tra i fratelli, regolamentare le visite del minore col padre secondo le modalità ritenute più opportune, ove il figlio manifesti un interesse in tal senso e tenuto conto in ogni caso della sua volontà, attivare ogni altro percorso e/o intervento reputato utile o anche solo opportuno nell'interesse del minore, segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che emergano per il minore; dispone che i servizi affidatari riferiscano con cadenza semestrale al Giudice tutelare competente sull'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore coi genitori e sull'attuazione delle misure adottate;
invita i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse del minore, alle indicazioni dei Servizi Sociali
e a prestare la massima collaborazione nell'attivazione dei percorsi attivati e proposti nell'interesse della prole, pena l'adozione di provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto del minore, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda), detratti gli importi già detratti a tale titolo, l'importo mensile di 500 euro, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024 (data della domanda), detratti gli importi già detratti a tale titolo, l'importo mensile di 150 euro, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
dispone che entrambi i genitori provvedano, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dispone che l'assegno unico per il figlio minore venga integralmente percepito dalla resistente;
pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in misura uguale e in solido tra loro, le spese dell'esperto, come liquidate in corso di causa;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
condanna la ricorrente e il resistente in misura uguale e in solido tra loro al pagamento a favore dell'Erario delle spese sostenute dalla curatrice speciale del minore, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente pronuncia ai servizi sociali
“ , nonché per la comunicazione al Giudice Parte_2
Tutelare presso questo Tribunale per l'apertura della vigilanza sulla attuazione dell'affidamento al Servizio sociale.
Così deciso a Bergamo, alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo