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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 17240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17240/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DECAROLI Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LONGO Controparte_1
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO il 28/03/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: l 30/01/2021. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
02/05/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, allo stato, ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.p.c., l'affido super esclusivo del figlio minore in favore della madre, demandando alla stessa le decisioni di maggiore importanza Persona_2 per il minore, disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre medesima.
PRESCRIVE la presa in carico al Serd e all'Npi del signor , il quale proseguirà nel Parte_1 percorso di monitoraggio intrapreso con i servizi sociali e di NPI, ed in ogni caso si impegnerà ad intraprendere i percorsi dagli stessi suggeriti, con relativa attività di monitoraggio nel superiore interesse del minore, in previsione di un graduale riavvicinamento allo stesso, laddove le relazioni dei servizi, del
Serd e dell'NPI aprissero a tale ipotesi;
allo stato il padre potrà introdurre incontri col figlio con le necessarie limitazioni e cautele giustificate dall'esigenza di garantire il best interest del minore, in luogo neutro ed in presenza di personale educativo secondo le modalità indicate dai servizi sociali.
DISPONE che il Sig. indipendentemente da un eventuale stato di Parte_1 disoccupazione lavorativa, corrisponda alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 Euro (diconsi Euro trecento) a titolo di pagina 2 di 3 contributo al mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_2 da Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico o equipollenti, così come ogni altra eventuale prestazione assistenziale da parte degli enti, incluse le detrazioni fiscali, rimangano interamente a favore della madre.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17240/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DECAROLI Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende ricorrente
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LONGO Controparte_1
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO il 28/03/2019.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019).
Dal matrimonio è nato un figlio: l 30/01/2021. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
02/05/2024.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, allo stato, ai sensi dell'art. 337 quater ultimo comma c.p.c., l'affido super esclusivo del figlio minore in favore della madre, demandando alla stessa le decisioni di maggiore importanza Persona_2 per il minore, disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre medesima.
PRESCRIVE la presa in carico al Serd e all'Npi del signor , il quale proseguirà nel Parte_1 percorso di monitoraggio intrapreso con i servizi sociali e di NPI, ed in ogni caso si impegnerà ad intraprendere i percorsi dagli stessi suggeriti, con relativa attività di monitoraggio nel superiore interesse del minore, in previsione di un graduale riavvicinamento allo stesso, laddove le relazioni dei servizi, del
Serd e dell'NPI aprissero a tale ipotesi;
allo stato il padre potrà introdurre incontri col figlio con le necessarie limitazioni e cautele giustificate dall'esigenza di garantire il best interest del minore, in luogo neutro ed in presenza di personale educativo secondo le modalità indicate dai servizi sociali.
DISPONE che il Sig. indipendentemente da un eventuale stato di Parte_1 disoccupazione lavorativa, corrisponda alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 Euro (diconsi Euro trecento) a titolo di pagina 2 di 3 contributo al mantenimento per il figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_2 da Protocollo del Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che l'assegno unico o equipollenti, così come ogni altra eventuale prestazione assistenziale da parte degli enti, incluse le detrazioni fiscali, rimangano interamente a favore della madre.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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