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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DE LUCA PABLO Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA, 11 00122 ROMA presso il difensore avv. DE LUCA PABLO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI CP_1 C.F._1
VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_1 C.F._3 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_1 C.F._4 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_2 C.F._5 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
CONVENUTI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatogli in data Parte_1
28/11/2024 da , , e , unitamente al titolo Persona_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 esecutivo, costituito dalla sentenza penale n. 341/2024, pubblicata in data 27/5/2024, nell'ambito del procedimento n. 780/2021 R.G. Trib. – n. 1166/17 RGNR, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 30.441,17, di cui € 20.000,00 a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva ed
€ 6.824,80 oltre accessori a titolo di compensi liquidati in sentenza, oltre interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata, assumendo: 1) il difetto di certezza del soggetto nei confronti del quale il Tribunale penale di Reggio Emilia aveva emesso la richiamata sentenza, pronunciata nei confronti di nato a [...] Parte_1
(RE) il 30/8/1957, soggetto diverso dall'odierno opponente ovvero Parte_1 nato a [...] il [...]; 2) il difetto di provvisoria esecutorietà del capo della sentenza penale di primo grado concernente la condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di quanto dedotto, parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata, e in subordine l'insussistenza in capo agli opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la parte relativa alle spese legali.
Si sono costituiti in giudizio , , e , Persona_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
E' infondato il primo motivo di opposizione, dovendo escludersi alcuna incertezza in ordine alla coincidenza tra il soggetto destinatario della sentenza penale e il legittimato passivo dell'azione esecutiva.
Il titolo esecutivo individua l'imputato quale “ , nato a [...] il Parte_1
30/8/1957 domiciliato presso la propria abitazione in via Bombardi 25 Ventasso (RE), anziché
. Ciò posto non può ritenersi che la mancata indicazione del terzo Parte_1 nome dell'imputato non consenta l'esatta identificazione della persona, in assenza di ulteriori elementi pagina 2 di 5 quali la dimostrazione che nel medesimo Comune di nascita (argomento sul quale si tornerà) e nella stessa data, ovvero il 30/8/1957, risultassero registrati due soggetti con i medesimi due primi nomi di battesimo e il medesimo cognome, ovvero . Una simile improbabile Parte_1 circostanza risulta peraltro esclusa dalla dichiarazione del 28/4/2025 dell'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Ventasso versata in atti (doc. 5 parte opposta). Si rileva altresì che il luogo di elezione di domicilio del soggetto destinatario della pronuncia penale risulta essere via Bombardi 25 Ventasso
(RE), che costituisce l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente (doc. 5 parte opponente) nonché luogo nel quale a quest'ultimo è stato personalmente notificato l'atto di precetto nella presente sede opposto (doc. 1 parte opposta) – evidenziandosi peraltro che l'opponente in tale sede ha firmato per il ritiro semplicemente come -. Parte_1
Nemmeno è idonea a ingenerare incertezza la circostanza che, nella sentenza, il luogo di nascita dell'imputato sia indicato in Ventasso (RE) e non in Ramiseto (RE). Si osserva sul punto infatti che, con Legge Regionale n. 8/2015, è stato costituito per fusione il , con conseguente Controparte_2 estinzione di diversi comuni, tra cui Ramiseto. L'indicazione del , quale comune Controparte_2 di nascita di persona nata a [...], poi estinto per incorporazione nel comune più ampio di
Ventasso, non crea dunque alcuna incertezza.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'insussistenza in capo ai convenuti opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione al capo della sentenza penale di primo grado, non ancora divenuta definitiva, concernente la condanna alle spese di lite, in quanto il
Giudice penale non aveva dichiarato la provvisoria esecutorietà della relativa condanna.
Pur non ignorando il giudicante la sussistenza di opposti orientamenti giurisprudenziali in ordine al momento di acquisizione dell'efficacia esecutiva delle disposizioni civili della sentenza di primo grado
(se non si tratti di provvisionale) qualora non espressamente dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l'ha emessa, le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno ritenuto, con principio condiviso da questo Tribunale, che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “risulta palese, dal testo dell'art. 540 cod. proc. pen. letto in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., che l'attribuzione della provvisoria esecutorietà non è automatica e generalizzata, come lo è per la sentenza civile di primo grado, come previsto d all'art. 282 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 33 della legge n. 353 del
26/11/1990, ossia non è connaturata alla parte di sentenza penale che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale, ma l'attribuzione della provvisoria esecutività, salvo che per il capo sulla provvisionale, è affidata alla discrezionalità del giudice, che, nella specie, non l'aveva esercitata (anche pagina 3 di 5 perché, a quanto risulta dagli atti di causa disponibili, non gli era stata rivolta un'istanza in tal senso); la detta conclusione è, peraltro, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e segnatamente dalla sentenza n. 94 del 25/03/1996, resa dopo che l'art. 282 del codice di rito civile era stato modificato nel senso della generalizzata provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, secondo la quale: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1,
c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività "ex lege" delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiché tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato - il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilità, con ciò sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale - né sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento, in quanto i "tertia comparationis" invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutività della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversità di presupposti ed effetti, né sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato"; e, ancora, in altro passo: "La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge;
ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno"; peraltro, sarebbe sufficiente notare, a conclusione del percorso motivazionale, che l'art. 282 cod. proc. civ. è norma di carattere generale nell'ambito del processo civile e un'adeguata norma simile nel processo penale avrebbe dovuto avere formulazione analoga, ossia di carattere generale (Cass. civ. ord. 18/7/2024 n. 19899; Cass. civ. ord. 12/2/2024 n. 3875).
Pertanto, tornando alla presente fattispecie, non essendo la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, né essendo la stessa stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l'ha emessa va escluso che tale pronuncia sia immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all'azione civile.
Per tali motivi gli odierni opposti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile, pari a € 6.824,80 oltre accessori per un totale di €
pagina 4 di 5 9.958,20.
L'opposizione a precetto pertanto va accolta limitatamente alla somma richiesta a titolo di condanna alle spese processuali relative all'azione civile.
Attesa la parziale reciproca soccombenza nonché la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura due terzi, ponendosi il residuo a carico dell'opponente che sarà liquidato in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara il diritto di , Persona_1
, e di procedere ad esecuzione forzata CP_1 Persona_1 Persona_2 limitatamente alla somma di € 20.482,97;
2. Compensa nella misura di due terzi tra le parti le spese di lite e condanna Parte_1
a rimborsare a , , e
[...] Persona_1 CP_1 Persona_1 Per_2
il residuo, che si liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 7 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DE LUCA PABLO Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA, 11 00122 ROMA presso il difensore avv. DE LUCA PABLO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI CP_1 C.F._1
VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_1 C.F._3 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_1 C.F._4 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRAMOSTINI Persona_2 C.F._5 VITTORIO e dell'avv. GALLETTI STEFANO ( ) LARGO M. GERRA 3 C.F._2
42100 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliato in LARGO M. GERRA N. 3 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. GRAMOSTINI VITTORIO
CONVENUTI
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto tempestiva opposizione al precetto notificatogli in data Parte_1
28/11/2024 da , , e , unitamente al titolo Persona_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 esecutivo, costituito dalla sentenza penale n. 341/2024, pubblicata in data 27/5/2024, nell'ambito del procedimento n. 780/2021 R.G. Trib. – n. 1166/17 RGNR, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 30.441,17, di cui € 20.000,00 a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva ed
€ 6.824,80 oltre accessori a titolo di compensi liquidati in sentenza, oltre interessi e spese.
L'opponente ha contestato il diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata, assumendo: 1) il difetto di certezza del soggetto nei confronti del quale il Tribunale penale di Reggio Emilia aveva emesso la richiamata sentenza, pronunciata nei confronti di nato a [...] Parte_1
(RE) il 30/8/1957, soggetto diverso dall'odierno opponente ovvero Parte_1 nato a [...] il [...]; 2) il difetto di provvisoria esecutorietà del capo della sentenza penale di primo grado concernente la condanna alle spese di lite.
Sulla scorta di quanto dedotto, parte opponente ha chiesto dichiararsi non dovuta la somma precettata, e in subordine l'insussistenza in capo agli opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la parte relativa alle spese legali.
Si sono costituiti in giudizio , , e , Persona_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
E' infondato il primo motivo di opposizione, dovendo escludersi alcuna incertezza in ordine alla coincidenza tra il soggetto destinatario della sentenza penale e il legittimato passivo dell'azione esecutiva.
Il titolo esecutivo individua l'imputato quale “ , nato a [...] il Parte_1
30/8/1957 domiciliato presso la propria abitazione in via Bombardi 25 Ventasso (RE), anziché
. Ciò posto non può ritenersi che la mancata indicazione del terzo Parte_1 nome dell'imputato non consenta l'esatta identificazione della persona, in assenza di ulteriori elementi pagina 2 di 5 quali la dimostrazione che nel medesimo Comune di nascita (argomento sul quale si tornerà) e nella stessa data, ovvero il 30/8/1957, risultassero registrati due soggetti con i medesimi due primi nomi di battesimo e il medesimo cognome, ovvero . Una simile improbabile Parte_1 circostanza risulta peraltro esclusa dalla dichiarazione del 28/4/2025 dell'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Ventasso versata in atti (doc. 5 parte opposta). Si rileva altresì che il luogo di elezione di domicilio del soggetto destinatario della pronuncia penale risulta essere via Bombardi 25 Ventasso
(RE), che costituisce l'indirizzo di residenza dell'odierno opponente (doc. 5 parte opponente) nonché luogo nel quale a quest'ultimo è stato personalmente notificato l'atto di precetto nella presente sede opposto (doc. 1 parte opposta) – evidenziandosi peraltro che l'opponente in tale sede ha firmato per il ritiro semplicemente come -. Parte_1
Nemmeno è idonea a ingenerare incertezza la circostanza che, nella sentenza, il luogo di nascita dell'imputato sia indicato in Ventasso (RE) e non in Ramiseto (RE). Si osserva sul punto infatti che, con Legge Regionale n. 8/2015, è stato costituito per fusione il , con conseguente Controparte_2 estinzione di diversi comuni, tra cui Ramiseto. L'indicazione del , quale comune Controparte_2 di nascita di persona nata a [...], poi estinto per incorporazione nel comune più ampio di
Ventasso, non crea dunque alcuna incertezza.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'insussistenza in capo ai convenuti opposti del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione al capo della sentenza penale di primo grado, non ancora divenuta definitiva, concernente la condanna alle spese di lite, in quanto il
Giudice penale non aveva dichiarato la provvisoria esecutorietà della relativa condanna.
Pur non ignorando il giudicante la sussistenza di opposti orientamenti giurisprudenziali in ordine al momento di acquisizione dell'efficacia esecutiva delle disposizioni civili della sentenza di primo grado
(se non si tratti di provvisionale) qualora non espressamente dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l'ha emessa, le più recenti pronunce della Suprema Corte hanno ritenuto, con principio condiviso da questo Tribunale, che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “risulta palese, dal testo dell'art. 540 cod. proc. pen. letto in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., che l'attribuzione della provvisoria esecutorietà non è automatica e generalizzata, come lo è per la sentenza civile di primo grado, come previsto d all'art. 282 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 33 della legge n. 353 del
26/11/1990, ossia non è connaturata alla parte di sentenza penale che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale, ma l'attribuzione della provvisoria esecutività, salvo che per il capo sulla provvisionale, è affidata alla discrezionalità del giudice, che, nella specie, non l'aveva esercitata (anche pagina 3 di 5 perché, a quanto risulta dagli atti di causa disponibili, non gli era stata rivolta un'istanza in tal senso); la detta conclusione è, peraltro, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e segnatamente dalla sentenza n. 94 del 25/03/1996, resa dopo che l'art. 282 del codice di rito civile era stato modificato nel senso della generalizzata provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, secondo la quale: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1,
c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività "ex lege" delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiché tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato - il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilità, con ciò sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale - né sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento, in quanto i "tertia comparationis" invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutività della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversità di presupposti ed effetti, né sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato"; e, ancora, in altro passo: "La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge;
ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno"; peraltro, sarebbe sufficiente notare, a conclusione del percorso motivazionale, che l'art. 282 cod. proc. civ. è norma di carattere generale nell'ambito del processo civile e un'adeguata norma simile nel processo penale avrebbe dovuto avere formulazione analoga, ossia di carattere generale (Cass. civ. ord. 18/7/2024 n. 19899; Cass. civ. ord. 12/2/2024 n. 3875).
Pertanto, tornando alla presente fattispecie, non essendo la sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, né essendo la stessa stata dichiarata provvisoriamente esecutiva dal giudice che l'ha emessa va escluso che tale pronuncia sia immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all'azione civile.
Per tali motivi gli odierni opposti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile, pari a € 6.824,80 oltre accessori per un totale di €
pagina 4 di 5 9.958,20.
L'opposizione a precetto pertanto va accolta limitatamente alla somma richiesta a titolo di condanna alle spese processuali relative all'azione civile.
Attesa la parziale reciproca soccombenza nonché la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura due terzi, ponendosi il residuo a carico dell'opponente che sarà liquidato in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara il diritto di , Persona_1
, e di procedere ad esecuzione forzata CP_1 Persona_1 Persona_2 limitatamente alla somma di € 20.482,97;
2. Compensa nella misura di due terzi tra le parti le spese di lite e condanna Parte_1
a rimborsare a , , e
[...] Persona_1 CP_1 Persona_1 Per_2
il residuo, che si liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre
[...] rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 7 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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