Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 736/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 736/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Reda – Faenza (RA), via Prati n. 5 (avv. Lorella Venturi)
e
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in piazza Don Lorenzo Milani n. 17 (avv. Sara Pratesi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 24.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Forlì (FC) in data 23.12.2014 il figlio Per_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), e (C.F. , celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in Forlì (FC) il 22.09.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.100, parte II, serie A, anno 2013;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Forlì (FC) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“3) dare atto che il sig. è rimasto nell'immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Pt_1
Faenza (località Reda) via Prati, 5, e che la sig.ra ha trasferito la propria Controparte_1
residenza e quella del figlio minore a Faenza, fraz. Reda (RA) in Piazza Don Lorenzo Milani, Per_1
17;
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE (doc. 6)
4) confermare che il figlio minore residente con la madre, resta affidato ad entrambi i genitori Per_1
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a comunicarsi civilmente ogni informazione concernente il figlio nonché a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- Per_1
fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano ad occuparsi e preoccuparsi dell'andamento scolastico di e delle attività sportive/extrascolastiche da lui scelte e ciò anche partecipando, Per_1
compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi, ai relativi impegni;
5) confermare che la permanenza di presso i genitori è stabilmente alternata settimanalmente Per_1
e che ogni genitore dovrà essere autosufficiente nella gestione del figlio durante il tempo di permanenza presso la sua abitazione e che dovrà anche coadiuvare il figlio nella preparazione di quanto necessario per recarsi dall'altro genitore in modo da non dimenticare cose essenziali per per l'eventualità in cui, nella propria settimana di competenza, uno dei due genitori debba Per_1
assentarsi per una o più giornate intere o per la notte a causa di impegni personali/lavorativi,
qualora sia affidato a persone diverse dall'altro genitore o a parenti, si deve chiedere il Per_1
consenso all'altro genitore. Per l'eventualità in cui dovesse chiedere di poter trascorrere la Per_1
notte a casa di amici per un pigiama party o di poter trascorrere la giornata con persone diverse dai genitori e/o parenti prossimi, il genitore al quale verrà rivolta la richiesta dovrà unicamente darne comunicazione all'altro;
6) confermare che durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive con il figlio comunicando il periodo entro il 31 maggio di ogni anno – salvo diversi accordi presi direttamente dai genitori – con possibilità per di trascorrere 15 giorni dai nonni Per_1
a Sondrio anche senza il padre e 15 giorni dalla zia materna in Svezia anche senza la madre.
Durante l'intero periodo estivo il genitore che ne avrà l'esigenza potrà far frequentare al minore un centro estivo dandone unicamente comunicazione all'altro; in tali casi, il genitore che Per_1
usufruirà del centro estivo nella settimana di propria competenza ne sopporterà per intero il costo della frequenza;
7) confermare che per le restanti festività i genitori concorderanno durante l'anno i tempi di permanenza di presso di loro;
Per_1
8) confermare che le parti hanno convenuto di fissare un assegno di concorso al mantenimento del figlio minore che il padre dovrà versare alla madre a mezzo bonifico (Iban
[...]) entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese nella misura di €
200,00 mensili rivalutabili a partire dal giorno 1 gennaio 2026 in base agli indici Istat fin quando il minore diventerà economicamente autosufficiente;
9) confermare che tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ravenna
allegato al presente ricorso. Il rimborso della spesa sostenuta dovrà avvenire entro e non oltre 10
giorni dalla presentazione della ricevuta;
10) confermare che ciascun genitore nel periodo di affidamento di provvederà in via esclusiva Per_1
alle esigenze materiali di carattere ordinario del figlio curandone il mantenimento diretto;
ciascun genitore invece parteciperà al 50% della spesa per l'acquisto di calzature e giacconi per il minore nonché alle spese relative alla mensa. I genitori concordano inoltre che il compleanno di verrà Per_1
organizzato di anno in anno in via alternata dai genitori i quali, nell'anno di propria spettanza,
avranno cura di organizzare la festa secondo i desiderata di sostenendone per intero le spese;
Per_1
per l'anno 2025 l'organizzazione e la copertura delle relative spese spetterà al padre sig. Pt_1
mentre per l'anno 2026 spetterà alla madre sig.ra e così via di anno in
[...] Controparte_1
anno;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
11) i coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto);
12) confermare che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che espressamente,
con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno divorzile;
13) dare atto che l'assegno unico per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva dalla Per_1
madre sig.ra mentre le detrazioni verranno godute da entrambi i genitori se Controparte_1
aventi diritto o, in caso contrario, dal solo genitore che ne potrà beneficiare;
14) dare atto che ciascuna parte farà fronte alle proprie spese legali;
15) con l'adempimento dei patti sopra riportati le parti dichiarano di avere definito i loro rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi