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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1133/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
AVV. difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MORABITO ANTONIO GIULIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 17.6.2020, esponeva che gli è stata notificata Parte_1
in data 5.3.2020 la cartella esattoriale n. 139 2019 00001922 54 000, con la quale si contestava il mancato pagamento di contributi della Controparte_1
per gli anni 2012-2013-2014-2015 (contributo soggettivo minimo) e si
[...]
chiedeva, pertanto, il pagamento della complessiva somma di € 1.375,08;
1 2. Deduceva la nullità del ruolo e della cartella opposta per vizi di forma e nel merito l'erroneità del calcolo della somma pretesa per non essere stato applicato l'isituto della fiscalizzazione degli oneri sociali e lo sgravio previsto dalla l 388/2000 per l'adesione ai contratti di riallineamento retributivo.
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di lite.
Contr
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, l' , e l' chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso.
5. Nel merito l'opposizione alla cartella è inammissibile.
6. L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.lgs. n.
46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal 1/7/99
(data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
8. Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal 1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n.
388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002 (art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede:
“le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
2 9. All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
10. Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
11. Sul punto occorre osservare che la cartella impugnata è stata notificata in data
5.3.2020 mentre è stata proposta opposizione in data 17.6.2020 ben oltre il termine di
40 gg. previsto dalla legge
12. Pertanto, l'opposizione alla cartella è inammissibile.
13. Stante la natura della pronuncia, si reputa equo compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
-compensa le spese
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1133/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
AVV. difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. MORABITO ANTONIO GIULIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 17.6.2020, esponeva che gli è stata notificata Parte_1
in data 5.3.2020 la cartella esattoriale n. 139 2019 00001922 54 000, con la quale si contestava il mancato pagamento di contributi della Controparte_1
per gli anni 2012-2013-2014-2015 (contributo soggettivo minimo) e si
[...]
chiedeva, pertanto, il pagamento della complessiva somma di € 1.375,08;
1 2. Deduceva la nullità del ruolo e della cartella opposta per vizi di forma e nel merito l'erroneità del calcolo della somma pretesa per non essere stato applicato l'isituto della fiscalizzazione degli oneri sociali e lo sgravio previsto dalla l 388/2000 per l'adesione ai contratti di riallineamento retributivo.
3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di lite.
Contr
4. Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, l' , e l' chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso.
5. Nel merito l'opposizione alla cartella è inammissibile.
6. L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
7. La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.lgs. n.
46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal 1/7/99
(data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
8. Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal 1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n.
388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002 (art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede:
“le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
2 9. All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
10. Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
11. Sul punto occorre osservare che la cartella impugnata è stata notificata in data
5.3.2020 mentre è stata proposta opposizione in data 17.6.2020 ben oltre il termine di
40 gg. previsto dalla legge
12. Pertanto, l'opposizione alla cartella è inammissibile.
13. Stante la natura della pronuncia, si reputa equo compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
-compensa le spese
Così deciso, 13/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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