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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 123 / 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Folco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carate Brianza (MB), Via G. Donizetti
n.4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16.05.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Simona Turano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via
Mauro Macchi n.42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a. La casa familiare sita a Carate B.za, via A. Mantegna 2, resta definitivamente assegnata al Signor con quanto l'arreda. Parte_2
b. Il padre verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), ed a ciascuno dei figli direttamente la somma di
€ 100,00 l'uno per lo stesso titolo, somme che saranno versata agli aventi diritto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio
2025, nulla verrà versato dal Signor in quanto creditore della NO di spese Parte_2 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e che verranno così integralmente compensate;
per lo stesso motivo, il Signor per il mese di febbraio, verserà alla NO la minor Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 ed ai figli la somma di € 100,00 ciascuno. c. Porre in capo al padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento, previa presentazione di idonea documentazione, delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo le “Linee guida condivise tra Tribunale ed Ordine Avvocati di Monza concernenti le spese per i figli del 07/05/2018”, ad eccezione delle tasse universitarie che verranno pagate interamente e per entrambi i figli dalla madre. Le detrazioni relative alle spese straordinarie spetteranno al 50% per ciascuno dei genitori.
Resta inteso che, come da linee guida, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In mancanza di prova comprovante l'esborso, nessun rimborso verrà eseguito.
d. Il Signor si impegna a fornire tempestivamente alla NO la documentazione Parte_2 Pt_1 necessaria per la redazione dell'I.S.E.E.
e. Il Signor si impegna, entro il termine ultimo del 31/12/2025, a liberare la NO Parte_2 Pt_1 dalla fideiussione da lei prestata a garanzia del mutuo iscritto sulla casa coniugale di proprietà esclusiva del Signor garantendola e manlevandola da ogni richiesta economica che la Parte_2 banca dovesse rivolgere nelle more di tale adempimento.
f. Le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale.
g. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 30.03.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice Delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 10.01.2025, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 23 luglio 1990 (atto n. 102 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Carate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 123 / 2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresenta e difesa dall'avv. Andrea Folco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Carate Brianza (MB), Via G. Donizetti
n.4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16.05.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Simona Turano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via
Mauro Macchi n.42, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
a. La casa familiare sita a Carate B.za, via A. Mantegna 2, resta definitivamente assegnata al Signor con quanto l'arreda. Parte_2
b. Il padre verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di essi), ed a ciascuno dei figli direttamente la somma di
€ 100,00 l'uno per lo stesso titolo, somme che saranno versata agli aventi diritto anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio
2025, nulla verrà versato dal Signor in quanto creditore della NO di spese Parte_2 Pt_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e che verranno così integralmente compensate;
per lo stesso motivo, il Signor per il mese di febbraio, verserà alla NO la minor Parte_2 Pt_1 somma di € 300,00 ed ai figli la somma di € 100,00 ciascuno. c. Porre in capo al padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento, previa presentazione di idonea documentazione, delle spese straordinarie extra assegno relative ai figli secondo le “Linee guida condivise tra Tribunale ed Ordine Avvocati di Monza concernenti le spese per i figli del 07/05/2018”, ad eccezione delle tasse universitarie che verranno pagate interamente e per entrambi i figli dalla madre. Le detrazioni relative alle spese straordinarie spetteranno al 50% per ciascuno dei genitori.
Resta inteso che, come da linee guida, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In mancanza di prova comprovante l'esborso, nessun rimborso verrà eseguito.
d. Il Signor si impegna a fornire tempestivamente alla NO la documentazione Parte_2 Pt_1 necessaria per la redazione dell'I.S.E.E.
e. Il Signor si impegna, entro il termine ultimo del 31/12/2025, a liberare la NO Parte_2 Pt_1 dalla fideiussione da lei prestata a garanzia del mutuo iscritto sulla casa coniugale di proprietà esclusiva del Signor garantendola e manlevandola da ogni richiesta economica che la Parte_2 banca dovesse rivolgere nelle more di tale adempimento.
f. Le parti dichiarano, con l'adempimento di quanto sopra, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale.
g. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 30.03.2023.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice Delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 10.01.2025, così provvede:
[...] I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 23 luglio 1990 (atto n. 102 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Carate Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi