Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2393/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso (C.F. Fax n.: 06 42005658; PEC: C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Email_1
Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b (00187), come da mandato in calce al presente ricorso
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. P.IVA_1
), nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domiciliano ope legis (pec: P.IVA_2
; Email_2
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 764/2024 pubblicata il giorno 24 luglio 2024.
FATTO E DIRITTO
1
, in persona del pro-tempore, per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con CP_1 assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di € 1.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario..“ .
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati all'Amministrazione resistente, la quale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede appellata, accoglieva la domanda proposta dal ricorrente, così statuendo: “Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.3473/2023 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2021/2022 e
2022/2023;
2) Per l'effetto, condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi CP_1 la somma di €#1.000# (mille);
3) Compensa tra le parti le spese di lite.”
In ordine alle spese di lite, il Giudice di primo grado così decideva: “Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate e dello stato della giurisprudenza in materia negli anni di riferimento precedenti.”.
Con ricorso depositato in data 2.09.2024 proponeva appello parziale avverso la Parte_1 sentenza lamentando che il capo di sentenza sulle spese di lite era ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, doveva essere riformato per erronea interpretazione dei fatti di causa e delle norme di diritto che si assumono violate. In particolare, l'appellante lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il primo giudice pur riconoscendo interamente la fondatezza della pretesa dell'appellante, aveva disposto la compensazione. Chiedeva, pertanto, disporsi la riforma della sentenza con la condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. CP_1
2 All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio il CP_1 appellato che resisteva al gravame di cui chiedeva disporsi il rigetto.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare e, all'esito dell'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025, a seguito della camera di consiglio, la controversia era definita nei termini di seguito espressi.
La Corte osserva che l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito espresse.
Oggetto dell'appello è esclusivamente la compensazione delle spese processuali, che la parte appellante ritiene essere avvenuta in violazione del disposto dell'art. 92 c.p.c.
In particolare, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ad onta della totale soccombenza dell'odierno appellato, disponeva la compensazione delle spese violando i principi in materia. Egli afferma che il contrasto giurisprudenziale addotto a sostegno della decisione, oltre a risultare imprecisato, risultava ormai risolto al momento della proposizione della domanda con orientamento persino recepito in sede ammnistrativa.
L'appellante, quindi, contesta la compensazione integrale delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. stante l'assenza di una motivazione idonea a sorreggere il provvedimento regolatore delle spese processuali.
Si premette che, ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato instaurato nell'anno
2017), la fattispecie in esame è assoggettata al disposto dell'art. 92 c.p.c, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, art. 13, comma 1, (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014 n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Come è noto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni", secondo la formula adottata dal legislatore nel testo dell'art. 92 c.p.c. previgente a quello attuale, è stata ricondotta - nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite di questa Corte - nell'alveo delle "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche
(Cass. SS.UU: n. 2572/2012). Come dalla Suprema Corte il giudizio di merito applicativo di norme
3 elastiche è soggetto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge, in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica (che, per la sua stessa struttura, si limita ad esprimere un parametro generale) il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 9977 del 2019, Cass. n. 6059 del 2017).
Con specifico riferimento alle " gravi ed eccezionali ragioni ", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che nel previgente testo dell'art.92 c.p.c., comma 2, legittimavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, il giudice di legittimità ha puntualizzato che esse devono avere riguardo a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo in sede di legittimità (Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016).
Nelle fattispecie esaminate dalla Corte di Cassazione, mediante sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 avente ad oggetto l'operazione di sussunzione operata dal giudice di merito, è stato negato che possano essere ricondotte nella clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni": l'oggettiva "opinabilità della soluzione accolta", in quanto la precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicchè l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finchè non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. n. 16037 del 2014); la mera "peculiare natura" della declaratoria di improcedibilità dell'appello (Cass. n. 24634 del 2014); il "carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione", poichè esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice (Cass. n. 11301 del 2015); "l'esiguità della pretesa creditoria", specialmente ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare agendo in giudizio per fare valere il proprio diritto, atteso che in tale ipotesi la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè della regola generale dell'art. 91
c.p.c. (Cass. n. 11301/2015 cit.).
In tema di spese di lite, nella fattispecie in esame, la compensazione operata dalla sentenza impugnata si rivela illegittima in quanto il giudice di prime cure ha accolto la domanda seguendo un orientamento prevalente nell'ambito della giurisprudenza di merito e consolidato nella
4 giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n.29961/23 del 27.10.2023, con cui è stato posto fine ad ogni contrasto emerso in sede applicativa.
Nel caso in esame, quindi, al momento della proposizione del ricorso di primo grado
(dicembre 2023) il contrasto era stato definitivamente risolto, tanto che il stesso, in sede CP_1 amministrativa, aveva deciso di conformarsi alla statuizione con provvedimento da valere dall'anno scolastico 2023/2024. Pertanto, alla data di instaurazione del giudizio la questione non poteva affatto definirsi controvertibile perché era già intervenuta sentenza della Suprema Corte che aveva accertato il diritto della docente.
Le spese, dunque, dovevano gravare sulla parte soccombente.
Per la liquidazione delle spese di primo grado l'appellante ha chiesto tenersi conto del valore della controversia (euro 1000,00) sicchè secondo i valori minimi (tenuto conto della serialità della controversia) di cui al d.m.n.55/14 e successive riforme l'importo da liquidare risulta pari a complessivi euro 321,00.
L'oggetto del giudizio d'appello è costituito dalle sole spese processuali, con la conseguenza che si applica la fascia di valore corrispondente alla sorte capitale riconosciuta in sentenza, e quindi la fascia di valore fino ad euro 1.100,00 con conseguente liquidazione delle spese in misura pari ad euro 337,00.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Parte_2 appellato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro
321,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione;
-condanna il al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese del presente grado che liquida in complessivi euro 337,00 oltre IVA, CPA e spese generai, con distrazione.
Napoli, 26 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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