Articolo 6 della Legge 17 giugno 2003, n. 148
Articolo 5Articolo 7
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11 luglio 2003
Art. 6. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto.
Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".
Entrata in vigore il 11 luglio 2003