Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 649/2024
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 649/2024 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Piccolo
(c.f.
), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) C.F._2
alla via Tagliavia, n. 16
appellante
e
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.3.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Santostefano (c.f.
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) C.F._4 alla via Cardinale Portanova – dir. Rausei, n. 120
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Con ricorso in appello depositato il 16.12.2024, ritualmente notificato, Pt_1
ha chiesto la riforma della sentenza n. 1589 del 18.11.2024, notificata
[...]
il 20.11.2024 - pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria a definizione del procedimento di separazione iscritto al n. 2513/2021 R.G. - nella parte in cui ha posto a proprio carico «l'obbligo della corresponsione in favore di Controparte_1 di un assegno mensile complessivo pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese (…)».
L'appellante deduce di non essere in grado di provvedere al mantenimento dei figli tramite il versamento alla moglie di un assegno mensile, siccome disoccupato e privo di capacità reddituale a causa della propria condizione d'invalidità; chiede di essere autorizzato al mantenimento diretto dei figli durante il loro periodo di permanenza con il padre.
In via istruttoria, l'appellante chiede l'acquisizione in giudizio di ctu medico- legale, espletata in separato procedimento diretto al riconoscimento della condizione d'invalidità civile.
Con delibera n. 1773 del 3.12.2024, in accoglimento dell'istanza presentata il
26.11.2024, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha ammesso, in via anticipata e provvisoria, l'appellante al patrocinio a spese dello Stato.
2 Corte d'Appello
Il 19.12.2024 è stato acquisito il parere del sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso per il rigetto dell'appello.
- Difese dell'appellata
Il 28.3.2025 si è costituita l'appellata , preliminarmente Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto nel merito siccome infondato.
***
1.- Sul mantenimento dei figli
1. L'appellante allega di non essere in grado di provvedere al mantenimento dei figli e tramite versamento alla moglie dell'assegno mensile Per_1 Per_2 dal Tribunale fissato nella misura di € 400, siccome disoccupato e privo di capacità reddituale a causa della propria condizione d'invalidità.
2. Il motivo è infondato.
Il e la hanno contratto in Marocco, il 13.5.2002, matrimonio Pt_1 CP_1
civile - registrato presso gli atti dello Stato civile del Comune di Reggio
Calabria - dalla cui unione sono nati i figli (il 10.12.2004) e (il Per_1 Per_2
26.6.2011).
Con sentenza n. 749/2023, pubblicata il 6.6.2023, il Tribunale - a parziale definizione del giudizio n. 2513/2021 avviato su ricorso della - ha CP_1
disposto la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di istruire le ulteriori domande.
Con la sentenza definitiva il Tribunale ha addebitato la separazione al , Pt_1 disponendo l'affido esclusivo alla madre della minore e l'obbligo in Per_2 capo all'odierno appellante di mantenere i figli tramite versamento alla moglie di un assegno mensile di complessivi € 400, annualmente rivalutato, e contribuendo, per la metà, alle spese straordinarie.
Quanto agli incontri del padre con la minore, il Tribunale ha così disposto: «si rende opportuno prevedere che l'odierno resistente possa incontrare la minore almeno per due pomeriggi alla settimana che, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, si indicano nella giornata di martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e due fine settimana alternati al mese, il sabato dalle 13,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle 12,00 alle 17,00; ad anni alterni
3 Corte d'Appello
la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il giorno di Capodanno;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per 15 giorni non consecutivi».
Nulla è stato statuito in ordine ai rapporti non economici tra il padre e il figlio siccome già maggiorenne al tempo della pronuncia. Per_1
3. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., «i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo».
Secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo in capo al genitore separato o divorziato di versare l'assegno di mantenimento ai figli non viene meno in caso di disoccupazione, a meno che l'obbligato (privo di altri redditi) non provi di essersi attivato per la ricerca di un lavoro (ex multis, Cass. n. 12283/2024;
Cass. n. 34592/2018; Cass. n. 39411/2017) e non provi l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, posto che l'obbligato potrebbe godere di altre risorse economiche (ad es. pensioni, rendite, risparmi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza).
L'appellante allega la carenza di capacità lavorativa, producendo a 4. sostegno consulenza medico-legale, espletata dinanzi al Tribunale di Reggio
Calabria nel diverso procedimento n. 4400/2023, attestante la propria condizione di invalidità.
4.1. La documentazione, prodotta per la prima volta in appello, è ammissibile poiché formatasi il 2.6.2024, successivamente alle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
Dalla ctu emerge un'invalidità del 50% del Mriham, siccome affetto da «1) pregressa nefrectomia dx per donazione di organo;
2) sindrome algica disfunzionale del rachide lombare da bulging discale L4-L5 e del ginocchio sx per gonartrosi post-traumatica
e condropatia femoro-rotulea, rispettivamente a lieve e discreta incidenza funzionale».
5. Le condizioni fisiche dell'appellante non determinano un'incapacità lavorativa assoluta, ossia consentono una, sia pur ridotta, attività lavorativa.
Dall'esame obiettivo del periziando è emerso che è «in buone condizioni generali»
(pag. 3 della ctu).
4 Corte d'Appello
Sono generiche le allegazioni dell'appellante, il quale adduce, a giustificazione del proprio stato di disoccupazione, circostanze (non meglio specificate) legate alle condizioni personali ed al contesto familiare, sociale e lavorativo in cui versa il soggetto obbligato.
L'obbligato non prova di essersi attivato per la ricerca di un'occupazione compatibile con le proprie condizioni di salute.
Pertanto non può essere accolto il motivo d'appello volto all'esclusione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
2. Per quanto riguarda l'importo dell'assegno, è da ritenersi congruo l'importo fissato dal Tribunale (complessivi € 400 per i due figli), alla luce delle precarie risorse economiche del AM (certificazione ISEE allegata alle note di trattazione scritta del 28.4.2025 di parte appellante).
2.- Domanda di mantenimento diretto
1. Non può trovare accoglimento la domanda dell'appellante di provvedere al mantenimento diretto dei figli, durante il loro periodo di permanenza con il padre.
Per quanto riguarda la figlia minore, il mantenimento diretto Per_2 dell'assegno non è conforme all'interesse della figlia, in ragione del fatto che la stessa è stata affidata in via esclusiva alla madre e considerato il limitato tempo di permanenza della minore presso il padre.
2. È inammissibile la domanda dell'appellante di mantenimento diretto del figlio maggiorenne in assenza di specifica richiesta di quest'ultimo. Per_1
Trova applicazione alla fattispecie in esame il principio secondo cui «in tema di mantenimento del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficicente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda» (Cass. n. 34100/2021; Cass. n. 25300/2013).
Pertanto anche tale motivo d'appello va rigettato.
5 Corte d'Appello
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi per la loro compensazione e si liquidano – in forza del d.m. n. 147/2022, applicando i parametri minimi
(considerata la bassa complessità della lite) relativi allo scaglione tra € 5.201 ed € 26.000 (individuato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c.) – in € 2.906 (di cui € 567 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922 per la fase della trattazione/istruttoria, € 956 per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale, iva e c.p. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Nicola Santostefano, procuratore di parte appellata.
4.- Sulla responsabilità aggravata
1. Con le note di trattazione scritta del 28.4.2025, l'appellata ha chiesto la condanna di controparte per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2. La domanda è infondata.
Il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 c.p.c. presuppone l'adempimento dell'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare un effettivo danno sofferto a causa dell'iniziativa processuale di controparte, non trattandosi di danno punitivo né di pena pecuniaria (Cass. civ., sez. II, n. 35188/2023; Cass. civ., sez. I, n.
29831/2023).
Tale onere non è stato adempiuto nella fattispecie.
Pertanto la domanda va rigettata.
5.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto dell'appello, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
6 Corte d'Appello
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone interamente a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in € 2.906, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15% del compenso totale, iva e c.p. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Nicola Santostefano, procuratore di parte appellata;
- rigetta la domanda proposta dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 20.5.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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