CASS
Ordinanza 3 giugno 2022
Ordinanza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/06/2022, n. 21563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21563 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TO ER nato in [...] il [...] TO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERCELLI udita la relazione svolta— dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21563 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/05/2022 Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha applicato a PL SA, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e a PL OR, conformemente alla sua richiesta, la pena complessiva di 3 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione e 16.050 euro di multa Considerato che avverso tale sentenza PL SA ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione in ordine al suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che anche PL OR ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza lamentando anch'egli la mancanza di motivazione, sia in ordine al proprio mancato proscioglimento, sia riguardo alla congruità della pena. Osservato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Rilevato che nel caso in esame i ricorrente non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità di entrambi i ricorsi. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
1 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21563 Anno 2022 Presidente: ACETO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 06/05/2022 Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha applicato a PL SA, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e a PL OR, conformemente alla sua richiesta, la pena complessiva di 3 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione e 16.050 euro di multa Considerato che avverso tale sentenza PL SA ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione in ordine al suo mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che anche PL OR ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza lamentando anch'egli la mancanza di motivazione, sia in ordine al proprio mancato proscioglimento, sia riguardo alla congruità della pena. Osservato che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Rilevato che nel caso in esame i ricorrente non hanno posto a sostegno dei loro ricorsi alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità di entrambi i ricorsi. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro in tremila euro per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
1 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente