Decreto cautelare 7 settembre 2024
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/06/2025, n. 11098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11098 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta TE)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9180 del 2024, proposto dai Sig. ri
-OMISSIS-, -OMISSIS- , rappresentati e difesi dall'avv. Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
silenzio - inadempimento dell'Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato da parte del lavoratore
-OMISSIS- , in possesso di nulla osta nominativo al lavoro in corso di validità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, i ricorrenti hanno censurato il silenzio serbato dall’ Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto al dovere di ricezione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato da parte del lavoratore -OMISSIS-, in possesso di nulla osta nominativo in corso di validità, richiesto dal datore di lavoro -OMISSIS- - in esito al riesame disposto da questa Sezione con Ordinanza cautelare n. 17491 del 5/12/2025 - la competente Sede Diplomatica ha fissato a -OMISSIS- l’appuntamento necessario alla formalizzazione dell’istanza del visto in questione.
Considerato che
- debba essere disposta l’estromissione dal presente giudizio del Sig. -OMISSIS-, per difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro;
- con la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto, il lavoratore interessato ha conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-debba essere condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che l’appuntamento necessario alla formalizzazione della richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dell’istante è stato fissato dalla competente Sede solo dopo la proposizione del gravame - Cfr. Tar Lazio - Sez. V - TE , n. 3945/2025 – e in esito al remand disposto ex art. 55 cpa;
- quanto al reclamo avverso il decreto della competente Commissione , che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritenendosi, invece, il lavoratore interessato legittimato a beneficiarne, l’art. 119 del TU n.115/2002 impone la presenza dell’istante sul territorio italiano, nel caso di specie non riscontrata. Né risulta accertata la situazione che consentirebbe - a determinate condizioni – l’applicazione della norma invocata a favore di soggetti presenti non regolarmente sul territorio nazionale (Cfr. Cassazione Civile - Sez. II, n. 164/2018, conformemente a Consiglio di Stato -Sez. III, n. 59/2015), non trovandosi il Sig. -OMISSIS- sul suolo nazionale e non essendo pendente procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno o domanda di protezione internazionale. Conseguentemente, va respinto il reclamo avverso il decreto d’inammissibilità dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta TE ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1)estromette dal presente giudizio il Sig. -OMISSIS-, per difetto di legittimazione attiva del datore di lavoro;
2)dichiara la cessazione della materia del contendere;
3)condanna il MAECI al pagamento in favore del Sig. -OMISSIS- delle spese di lite, che liquida nella somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato;
4) respinge il reclamo avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la precedente istanza del lavoratore interessato di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.