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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1998/2024
Il giorno 05/06/2025, nella causa iscritta al n RG 1998 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1998/2024 promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIALE DEL CASTRO PRETORIO
118 ROMA con l'avv. DI GIUGNO MARCO e l'avv. PAOLO FELIX C.F._1
IURICH, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, via Macedonia, CP_1 C.F._2
n. 68, con l'avv. DI MEO MARIO ) dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._3 procura in calce al ricorso in opposizione di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 2075/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 17.6.2024, con cui è stato accolto il
2 di 5 ricorso presentato da in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 485/2018 del CP_1
9.1.2019, che è stata conseguentemente annullata, relativa al pagamento della somma di € 2.069,16 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dell'ordinanza n. 9/2006 in riferimento all'art. 1174 comma 1 cod. nav. in quanto l'ingiunto “con il veicolo DA E250 targato DZ 466
VB omologato ad uso taxi con licenza n. 567 del Comune di Roma in regolare turno di servizio pomeriggio fisso come da fustella n. SDF 174394 caricava nella suddetta località tre clienti di nazionalità italiana di cui uno identificato in altri atti per un trasporto taxi dall'aeroporto al centro di Roma”.
A fondamento dell'appello ha articolato i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 c.c., 115, 116 c.p.c. e, più in generale, della disciplina e dei principi dettati in materia probatoria, in quanto la condotta sanzionata è descritta nel verbale di accertamento con efficacia di prova privilegiata, senza alcuna valutazione soggettiva da parte degli agenti accertatori;
2) fondatezza della sanzione comminata in riferimento alla violazione dell'art.
2.3 dell'ordinanza n.
9/2006 adottata dall' . Controparte_2
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in CP_1 quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. e, inoltre, per omessa notifica alla parte appellata;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, in mancanza di prova dei fatti costitutivi della violazione contestata.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione.
2. Giova esaminare il merito dell'appello secondo il criterio della ragione più liquida, stante la palese infondatezza dello stesso.
Parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che il verbale di contestazione sotteso all'ordinanza ingiunzione di cui si tratta non fosse dotato di fede privilegiata quanto all'accertamento dei fatti costitutivi della violazione.
Con i due motivi di appello, esaminabili congiuntamente, parte appellante ha invece sostenuto che il verbale di accertamento fornisca la prova legale della condotta sanzionata.
Orbene, premesso che, come è noto, il verbale di accertamento è dotato del valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. relativamente all'attestazione dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale o accaduti in sua presenza, va rilevato che, nel caso di specie, la descrizione della condotta sanzionata Nu (“con il veicolo DA E250 targato DZ 466 VB omologato ad uso taxi con licenza n. del Comune di
Roma in regolare turno di servizio pomeriggio fisso come da fustella n. caricava nella suddetta località NumeroD_1 tre clienti di nazionalità italiana di cui uno identificato in altri atti per un trasporto taxi dall'aeroporto al centro di
3 di 5 Roma”) non consente di ritenere integrata la violazione dell'ordinanza n. 9/2006 dell che Pt_1 all'art.
2.3. stabilisce una serie di regole di comportamento imposte ai tassisti che svolgono la propria attività nella zona aeroportuale.
Orbene, né il verbale né l'ordinanza ingiunzione né infine gli atti processuali depositati dall' specificano sotto quale profilo la condotta di caricare i passeggeri posta in essere da Pt_1 si pone in contrasto con tale normativa e, in buona sostanza, quale sia la regola di CP_1 condotta che si assume violata nello specifico.
In tal senso, l'accertamento della violazione assume una connotazione meramente valutativa, non rappresentando un fatto di per sé contrastante con le regole di comportamento imposte al guidatore di taxi.
Inoltre, sarebbe stato onere dell' costituendosi in giudizio, allegare specificamente il Pt_1 fatto costitutivo della fattispecie sanzionatoria, ciò che invece non ha fatto.
L'appello merita pertanto di essere rigettato, con assorbimento delle questioni preliminari sollevate da parte appellata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Si da atto che, in considerazione dell'esito del giudizio di appello, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello alla sentenza n. 2075/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 17.6.2024, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.276,00 per compensi, Pt_1 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mario Di Meo quale antistatario;
4 di 5 - da atto che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato con effetti dal momento del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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