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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
N. R.G. 464/2023
Oggi 16.4.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti:
per la parte ricorrente, , l'Avv. Parte_1
GIORDANO CHRISTIAN;
per la parte convenuta, , l'Avv. FUOCHI ALBERTO sostituito CP_1
dall'Avv. MESSICO.
L'Avv. Messico fa presente che è venuto a conoscenza della carenza CP_1
di trascrizioni a favore soltanto nel gennaio 2025 per cui preso atto dell'intervenuta erogazione dell'assegno sociale chiede cessazione materia del contendere e compensazione integrale delle spese legali.
Avv. Giordano fa presente che l' fosse già a conoscenza della CP_1
sentenza del Tribunale di Imperia tanto che viene menzionata nel provvedimento del 16.11.23 (doc. n. 4 di parte ricorrente) provvedimento nel quale viene richiesta a carico di la trascrizione presso la Parte_1
RRII adempimento non demandabile a come attestato dalla Parte_1
stessa conservatoria dei registri immobiliari e come attestato dal rigetto della nota di trascrizione all.to n. 15 al ricorso introduttivo.
Evidenzia, infine, che la corretta intestazione dei beni è avvenuta a seguito di rettifica di intestazione effettuata dal Sig. in data 08.01.25. Parte_2
Chiede pertanto riconoscersi il favore delle spese di lite.
Il Giudice Dato atto, si ritira in Camera di consiglio e, all'esito pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 653/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Sanremo Via Parte_1
Nino Bixio, n. 33 presso lo studio e la persona dell'Avv. Giordano Christian che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
contro con sede Controparte_2
centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
della Sede Provinciale di Imperia in Viale delle Rimembranze 25, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rita Pisanu e Alberto Fuochi.
Pag. 3 di 6 resistente
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese”
Per la parte resistente:
CONCLUDE Per la richiesta di declaratoria di cessazione materia del contendere. Spese come per legge.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.11.2024, la parte ricorrente si è rivolta al
Tribunale di Imperia in funzione di giudice del lavoro di primo grado per sentir dichiarare il proprio diritto a ricevere l'assegno sociale da parte dell' in CP_1
presenza dei requisiti di legge.
Segnatamente, il ricorrente ha esposto:
- di essersi visto rigettare la domanda in data 11.9.2023 poiché dall'ispezione presso la conservatoria dei registri immobiliari risultava proprietario di 32
immobili e 146 terreni.
- di aver proposto opposizione non trattandosi dell'effettivo proprietario dei beni risultanti dalle visure catastali, opposizione rigettata con provvedimento del Comitato Provinciale del 16.11.23 e motivata sulla base della mancata
Pag. 4 di 6 trascrizione della sentenza che ha riconosciuto la proprietà dei beni oggetto di contestazione in capo ad un terzo ( ; Parte_2
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del beneficio.
Si è costituito il convenuto, il quale previo riconoscimento del beneficio in data
2.4.2025 con decorrenza maggio 2023, ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio, considerata la mancata tempestiva conoscenza da parte dell' della CP_1
situazione immobiliare del Pt_1
Le parti hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e pronuncia della soccombenza virtuale ai fini delle spese del giudizio.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: il beneficio è stato concesso il 2.4.2025 con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Deve essere, poi, dichiarata la soccombenza virtuale dell' sussistendo i CP_1
requisiti per la concessione del beneficio già al tempo della domanda amministrativa, non essendo il intestatario di alcun immobile, come Pt_1
erroneamente sostenuto da . CP_1
Irrilevante appare la circostanza per cui il ricorrente non abbia provveduto alla trascrizione della sentenza che ha accertato come proprietario degli immobili oggetto di causa trattandosi di trascrizione riservata al titolare del Parte_2
diritto (cfr. doc. 15 ricorso introduttivo del giudizio).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei limiti dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento considerando la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente che liquida in Euro 1.314,00 per compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Imperia, il 16.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
N. R.G. 464/2023
Oggi 16.4.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti:
per la parte ricorrente, , l'Avv. Parte_1
GIORDANO CHRISTIAN;
per la parte convenuta, , l'Avv. FUOCHI ALBERTO sostituito CP_1
dall'Avv. MESSICO.
L'Avv. Messico fa presente che è venuto a conoscenza della carenza CP_1
di trascrizioni a favore soltanto nel gennaio 2025 per cui preso atto dell'intervenuta erogazione dell'assegno sociale chiede cessazione materia del contendere e compensazione integrale delle spese legali.
Avv. Giordano fa presente che l' fosse già a conoscenza della CP_1
sentenza del Tribunale di Imperia tanto che viene menzionata nel provvedimento del 16.11.23 (doc. n. 4 di parte ricorrente) provvedimento nel quale viene richiesta a carico di la trascrizione presso la Parte_1
RRII adempimento non demandabile a come attestato dalla Parte_1
stessa conservatoria dei registri immobiliari e come attestato dal rigetto della nota di trascrizione all.to n. 15 al ricorso introduttivo.
Evidenzia, infine, che la corretta intestazione dei beni è avvenuta a seguito di rettifica di intestazione effettuata dal Sig. in data 08.01.25. Parte_2
Chiede pertanto riconoscersi il favore delle spese di lite.
Il Giudice Dato atto, si ritira in Camera di consiglio e, all'esito pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 653/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato in Sanremo Via Parte_1
Nino Bixio, n. 33 presso lo studio e la persona dell'Avv. Giordano Christian che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrenti
contro con sede Controparte_2
centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale
della Sede Provinciale di Imperia in Viale delle Rimembranze 25, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rita Pisanu e Alberto Fuochi.
Pag. 3 di 6 resistente
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese”
Per la parte resistente:
CONCLUDE Per la richiesta di declaratoria di cessazione materia del contendere. Spese come per legge.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.11.2024, la parte ricorrente si è rivolta al
Tribunale di Imperia in funzione di giudice del lavoro di primo grado per sentir dichiarare il proprio diritto a ricevere l'assegno sociale da parte dell' in CP_1
presenza dei requisiti di legge.
Segnatamente, il ricorrente ha esposto:
- di essersi visto rigettare la domanda in data 11.9.2023 poiché dall'ispezione presso la conservatoria dei registri immobiliari risultava proprietario di 32
immobili e 146 terreni.
- di aver proposto opposizione non trattandosi dell'effettivo proprietario dei beni risultanti dalle visure catastali, opposizione rigettata con provvedimento del Comitato Provinciale del 16.11.23 e motivata sulla base della mancata
Pag. 4 di 6 trascrizione della sentenza che ha riconosciuto la proprietà dei beni oggetto di contestazione in capo ad un terzo ( ; Parte_2
Ha concluso chiedendo il riconoscimento del beneficio.
Si è costituito il convenuto, il quale previo riconoscimento del beneficio in data
2.4.2025 con decorrenza maggio 2023, ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio, considerata la mancata tempestiva conoscenza da parte dell' della CP_1
situazione immobiliare del Pt_1
Le parti hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e pronuncia della soccombenza virtuale ai fini delle spese del giudizio.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: il beneficio è stato concesso il 2.4.2025 con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Deve essere, poi, dichiarata la soccombenza virtuale dell' sussistendo i CP_1
requisiti per la concessione del beneficio già al tempo della domanda amministrativa, non essendo il intestatario di alcun immobile, come Pt_1
erroneamente sostenuto da . CP_1
Irrilevante appare la circostanza per cui il ricorrente non abbia provveduto alla trascrizione della sentenza che ha accertato come proprietario degli immobili oggetto di causa trattandosi di trascrizione riservata al titolare del Parte_2
diritto (cfr. doc. 15 ricorso introduttivo del giudizio).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei limiti dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento considerando la ridotta attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte ricorrente che liquida in Euro 1.314,00 per compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Imperia, il 16.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6