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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2587 R.G. dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale;
C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] della Magliana n. 525, codice fiscale;
C.F._3
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pietro Venturi n. 38, codice fiscale , C.F._4
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_5
(RM), via Tempio della Fortuna n. 13, codice fiscale , C.F._5 nato a [...] il [...], residente in [...]
Vincenzo Brunacci n. 19, codice fiscale;
C.F._6
nata a [...] il [...], Parte_7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, 00187, Via Giosuè Carducci n. 4, presso l'avv.
Anna Maria Pitzolu, c.f. , la quale li rappresenta e difende in virtù C.F._7 di procure depositate in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ATTORI -
E
, nato a [...], il [...] e residente in [...] Controparte_1
Via dei Villini n. 17, C.F.: , e , C.F._8 Parte_8 nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F.: , nella C.F._9 qualità di eredi della sig.ra entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Marlis Molinari (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._10 studio sito in Roma, Via delle Alpi Apuane 44, giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
contumaci, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Preliminarmente fissare un termine nei confronti dei signori e Controparte_3 per l'accettazione dell'eredità della sig.ra , per Controparte_4 Per_2 rappresentazione del sig. nonché dell'eredità del sig. Persona_3 [...]
Per_3
- fissare un termine nei confronti di e di Controparte_5 CP_6
per l'accettazione dell'eredità della sig.ra nonché
[...] Persona_1 dell'eredità di Persona_4
Nel merito:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, previo accertamento del diritto degli attori a chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile indiviso in Fiumicino, via della Scafa n. 100, distinto in C.T. al Foglio 1060, part. 102 (terreno esteso per ca. mq.2870, con destinazione urbanistica B4A – Zona di Nuova edificazione residenziale), nonché ad ottenere la divisione giudiziale dello stesso, disporre la chiesta divisione, adottando le pronunce ed i provvedimenti di cui agli artt. 785 e ss. C.p.c.,
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
procedendo alla vendita dell'immobile de quo, a norma dell'art. 788 c.p.c., salvo diverso accordo dei condividenti, e predisponendo, previo affidamento del relativo incarico al professionista delegato, il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., con conseguente ripartizione ed attribuzione del ricavato in favore di tutti i condividenti, secondo le quote di rispettiva spettanza, così come precisate in premessa.
Per i convenuti costituiti: dichiarano di aderire alla domanda di divisione del bene oggetto di giudizio e chiedono la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_6 Parte_7 Persona_1 ed per sentir Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 accogliere le conclusioni sopra riportate esponendo che:
1) gli attori risultano comproprietari pro indiviso, unitamente ai convenuti del terreno esteso per ca. mq. 2870, in Fiumicino, Via della Scafa n. 100, distinto in C.T di Roma al Foglio
1060, part. 102; detto terreno, originariamente acquistato in parti uguali, pro indiviso dalle sigg.re e con atto a Rogito Notaio Per_2 Persona_5 Persona_6 Per_7 di Roma, in data 9/6/1954, Rep. n. 17.866 (doc. all. n. 1), risulta inserito nel “Piano
Particolareggiato di Isola Sacra, con destinazione urbanistica B4A - Zona di Nuova edificazione residenziale - comparto di tipo AQ n. 14 - nucleo 13” (v. delibera n. 3 del
23/1/2018 del Comune di Fiumicino, come da CDU dello stesso comune del 24/07/2018 prot.
111480) (v. certificato destinazione urbanistica - all. n. 2);
2) le quote dominicali rispettivamente di spettanza degli attuali comproprietari, determinatesi a seguito di successione ereditaria dagli originari acquirenti, e loro successori e aventi causa, risultano essere le seguenti :
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- (nipote di e del di lei coniuge Persona_1 Persona_5 Persona_4 deceduti negli anni 1968 e 1983): quota 33% (così determinata a seguito di successione testamentaria, v. den. successione del 10/04/2000 - Prot. n.4021);
- e (figli di ved. Parte_6 Parte_1 Persona_6 deceduta il 12/07/2008) per ciascuno quota 16,66% (così determinata a seguito di CP_3 successione legittima dalla madre - v. denuncia successione 19/03/2009-Prot. n. 2009023635).
- e (figli di ved. Parte_2 Controparte_2 Per_2 CP_3 deceduta il 9/02/1989) p. ciascuno quota 8,33% (così determinata per successione legittima dalla madre, unitamente agli altri due fratelli e - v. Controparte_7 Persona_3 denuncia. successione del 5/06/2004 Roma 3 Prot. n. 2004063928);
- e (nipoti della ON RN Controparte_3 Controparte_4
, ved. p. ciascuno quota 4,165 (così determinata per successione Per_2 CP_3 legittima del defunto padre;
Persona_3
- , e Parte_5 Parte_4 Parte_3
(nipoti della ON RN ved. per ciascuno quota 1,85 (così Per_2 CP_3 determinata per successione legittima del padre deceduto il Controparte_7
10/03/2006);
- (nuora di e vedova di quota Parte_7 Per_2 Controparte_7
2,78%
(così determinata per successione legittima dal defunto coniuge , unitamente Controparte_7 ai tre figli , e ). Pt_5 Pt_4 Pt_3
3) Successivamente alla morte delle tre originarie comproprietarie, malgrado i molteplici tentativi per addivenire ad una bonaria divisione del cespite ereditato, gli interessati aventi causa non sono mai riusciti a perfezionare un accettabile accordo per definire lo scioglimento della comunione, eventualmente anche procedendo ad un'opportuna vendita a terzi del terreno de quo.
Non si costituivano i convenuti dei quali è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4 maggio 2022.
Veniva espletato il procedimento di mediazione con esito negativo.
4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Questo giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con provvedimento del 10 maggio 2023 nominava CTU l'Ing. poi sostituita Persona_8 dall'Ing. Persona_9
Quest'ultimo ha depositato una relazione dalla quale è risultato che non è mai stata depositata l'accettazione da parte di e dell'eredità di Controparte_3 Controparte_4 [...] né la successione di e , quali Per_3 Controparte_6 Persona_10 eredi di deceduta in corso di causa. Persona_1
All'udienza del 23 aprile 2024 la difesa della parte attrice ha chiesto un termine per trascrivere l'accettazione tacita della eredità di e per espletare l'actio Persona_1 interrogatoria ex art. 481 c.c.
Questo Giudice considerato che non risultava la continuità delle trascrizioni e non emergeva con certezza chi fossero i legittimati al giudizio rinviava la causa all'udienza del 16 aprile
2025 per la precisazione delle conclusioni.
La parte attrice pur non avendo utilizzato il lungo rinvio per trascrivere l'accettazione tacita della eredità di e per espletare l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. con Persona_1 istanza depositata in data 15 aprile 2025 ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale veniva fissata l'udienza del 16 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, ha chiesto fissarsi un termine nei confronti dei signori e Controparte_3 [...] er l'accettazione dell'eredità della sig.ra , per rappresentazione del CP_4 Per_2 sig. nonché dell'eredità del sig. d un termine nei Persona_3 Persona_3 confronti di e di per Controparte_5 Controparte_6
l'accettazione dell'eredità della sig.ra nonché dell'eredità di Persona_1 [...] nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Per_4 [...]
e di , quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 [...]
Per_1
e quali eredi di Controparte_6 Persona_10
si sono, poi, costituiti in giudizio in data 16 aprile 2025 integrando il Persona_1 contraddittorio.
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente rispetto alle istanze formulate dalla parte attrice deve osservarsi che il ricorso ex art. 481 c.c. è soggetto al rito disciplinato dall'art. 749 del c.p.c., e l'interessato che
5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
intenda agire per la fissazione del termine ha l'onere di proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e notificare al chiamato il conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione che non può essere espletato dal giudice della causa di merito nella quale è emersa la necessità di chiarire chi sono i proprietari dei beni oggetto della domanda.
Peraltro nonostante la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni a distanza di oltre un anno dalla chiusura dell'istruttoria la parte attrice non ha formulato alcun ricorso ex art. 481 c.c.
Come ha chiarito il CTU le quote di proprietà dell'immobile da dividere sono le seguenti:
1. proprietario 16,67% attore Parte_6
2. proprietaria 2,08% attore Controparte_8
3. proprietario 2,08% attore Parte_4
4. proprietario 2,08% attore Parte_3
5. proprietaria 2,08% attore Parte_5
6. proprietario 8,33% attore Parte_2
7. proprietario 16,67% attore Parte_1
8. proprietario 16,67% erede (contumace) Controparte_6 Persona_1
9. proprietario 16,67% erede (contumace) Persona_10 Persona_1
10. proprietaria 8,33% contumace Controparte_2
11. proprietario 4,17% contumace Controparte_3
12. proprietario 4,17% contumace Controparte_4
Tuttavia non risulta né l'accettazione della eredità da parte di né da parte dei Persona_3 suoi eredi e (nipoti della ON RN , Controparte_3 Controparte_4 Per_2 ved. che sarebbero proprietari ciascuno della quota del 4,165%. CP_3
Deve ritenersi che abbia rinunciato all'eredità essendo decorso un decennio Persona_3 dalla morte in data 9.2.1989 di ma non risulta l'accettazione della eredità da parte Per_2 dei figli di e . CP_3 CP_3 CP_4
Tuttavia, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 2 marzo 2023 n.
6228): nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo
6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Da ciò deriva l'ammissibilità di una domanda di divisione anche laddove non vi sia la continuità delle trascrizioni e manchi quindi la trascrizione della accettazione dell'eredità da parte di alcuni dei comproprietari.
La citata giurisprudenza della Corte di cassazione ha poi chiarito che la mancanza della continuità delle trascrizioni e la mancata trascrizione della stessa domanda giudiziale non è di ostacolo alla procedibilità delle relative azioni né alla decisione delle domande stesse, potendo soltanto dar luogo a sanzioni di carattere fiscale se ed in quanto applicabili (Cass. n.
1787/1976) e alla inopponibilità di tali provvedimenti ai creditori e aventi causa che avranno iscritto o trascritto l'acquisto non solo prima ma anche dopo l'inizio del giudizio e fino alla trascrizione del provvedimento giudiziale che lo definisce.
Infatti queste due circostanze non impediscono la successiva trascrizione del provvedimento definitivo (sentenza, ordinanza o decreto) con il quale è operata la divisione.
Nel caso in esame nessuna delle parti ha chiesto la assegnazione dell'immobile ed il CTU ha chiarito come non si può procedere al frazionamento in natura del bene;
la conseguenza di tale situazione è costituita dalla necessità di procedere allo scioglimento della comunione mediante vendita del bene.
Pertanto deve disporsi lo scioglimento della comunione mediante la vendita dell'immobile con delega ad un professionista che, ove non intervenga la trascrizione dell'atto di accettazione della eredità o della domanda giudiziale, dovrà espressamente indicare queste circostanze nell'avviso di vendita.
Stante la natura definitiva della presente sentenza deve disporsi sulle spese che devono essere compensate in considerazione della mancata opposizione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
2587 del 2021 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dispone lo scioglimento della comunione mediante vendita senza incanto con delega al professionista e modalità telematica del terreno esteso per ca. mq. 2870, in Fiumicino, Via della Scafa n. 100, distinto in C.T di Roma al Foglio 1060, part. 102 inserito nel “Piano
Particolareggiato di Isola Sacra, con destinazione urbanistica B4A - Zona di Nuova edificazione residenziale - comparto di tipo AQ n. 14 - nucleo 13” (v. delibera n. 3 del
23/1/2018 del Comune di Fiumicino, come da CDU dello stesso comune del 24/07/2018 prot.
111480); rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del dott. Francesco Vigorito per procedere alla vendita;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 25 luglio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2587 R.G. dell'anno 2021
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale;
C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] della Magliana n. 525, codice fiscale;
C.F._3
nato a [...] il [...], residente in [...]
Pietro Venturi n. 38, codice fiscale , C.F._4
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_5
(RM), via Tempio della Fortuna n. 13, codice fiscale , C.F._5 nato a [...] il [...], residente in [...]
Vincenzo Brunacci n. 19, codice fiscale;
C.F._6
nata a [...] il [...], Parte_7 tutti elettivamente domiciliati in Roma, 00187, Via Giosuè Carducci n. 4, presso l'avv.
Anna Maria Pitzolu, c.f. , la quale li rappresenta e difende in virtù C.F._7 di procure depositate in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- ATTORI -
E
, nato a [...], il [...] e residente in [...] Controparte_1
Via dei Villini n. 17, C.F.: , e , C.F._8 Parte_8 nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F.: , nella C.F._9 qualità di eredi della sig.ra entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Persona_1
Marlis Molinari (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._10 studio sito in Roma, Via delle Alpi Apuane 44, giusta procura in atti
CONVENUTI
NONCHE'
contumaci, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI
Per gli attori:
Preliminarmente fissare un termine nei confronti dei signori e Controparte_3 per l'accettazione dell'eredità della sig.ra , per Controparte_4 Per_2 rappresentazione del sig. nonché dell'eredità del sig. Persona_3 [...]
Per_3
- fissare un termine nei confronti di e di Controparte_5 CP_6
per l'accettazione dell'eredità della sig.ra nonché
[...] Persona_1 dell'eredità di Persona_4
Nel merito:
Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, previo accertamento del diritto degli attori a chiedere lo scioglimento della comunione dell'immobile indiviso in Fiumicino, via della Scafa n. 100, distinto in C.T. al Foglio 1060, part. 102 (terreno esteso per ca. mq.2870, con destinazione urbanistica B4A – Zona di Nuova edificazione residenziale), nonché ad ottenere la divisione giudiziale dello stesso, disporre la chiesta divisione, adottando le pronunce ed i provvedimenti di cui agli artt. 785 e ss. C.p.c.,
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
procedendo alla vendita dell'immobile de quo, a norma dell'art. 788 c.p.c., salvo diverso accordo dei condividenti, e predisponendo, previo affidamento del relativo incarico al professionista delegato, il progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., con conseguente ripartizione ed attribuzione del ricavato in favore di tutti i condividenti, secondo le quote di rispettiva spettanza, così come precisate in premessa.
Per i convenuti costituiti: dichiarano di aderire alla domanda di divisione del bene oggetto di giudizio e chiedono la compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_6 Parte_7 Persona_1 ed per sentir Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 accogliere le conclusioni sopra riportate esponendo che:
1) gli attori risultano comproprietari pro indiviso, unitamente ai convenuti del terreno esteso per ca. mq. 2870, in Fiumicino, Via della Scafa n. 100, distinto in C.T di Roma al Foglio
1060, part. 102; detto terreno, originariamente acquistato in parti uguali, pro indiviso dalle sigg.re e con atto a Rogito Notaio Per_2 Persona_5 Persona_6 Per_7 di Roma, in data 9/6/1954, Rep. n. 17.866 (doc. all. n. 1), risulta inserito nel “Piano
Particolareggiato di Isola Sacra, con destinazione urbanistica B4A - Zona di Nuova edificazione residenziale - comparto di tipo AQ n. 14 - nucleo 13” (v. delibera n. 3 del
23/1/2018 del Comune di Fiumicino, come da CDU dello stesso comune del 24/07/2018 prot.
111480) (v. certificato destinazione urbanistica - all. n. 2);
2) le quote dominicali rispettivamente di spettanza degli attuali comproprietari, determinatesi a seguito di successione ereditaria dagli originari acquirenti, e loro successori e aventi causa, risultano essere le seguenti :
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- (nipote di e del di lei coniuge Persona_1 Persona_5 Persona_4 deceduti negli anni 1968 e 1983): quota 33% (così determinata a seguito di successione testamentaria, v. den. successione del 10/04/2000 - Prot. n.4021);
- e (figli di ved. Parte_6 Parte_1 Persona_6 deceduta il 12/07/2008) per ciascuno quota 16,66% (così determinata a seguito di CP_3 successione legittima dalla madre - v. denuncia successione 19/03/2009-Prot. n. 2009023635).
- e (figli di ved. Parte_2 Controparte_2 Per_2 CP_3 deceduta il 9/02/1989) p. ciascuno quota 8,33% (così determinata per successione legittima dalla madre, unitamente agli altri due fratelli e - v. Controparte_7 Persona_3 denuncia. successione del 5/06/2004 Roma 3 Prot. n. 2004063928);
- e (nipoti della ON RN Controparte_3 Controparte_4
, ved. p. ciascuno quota 4,165 (così determinata per successione Per_2 CP_3 legittima del defunto padre;
Persona_3
- , e Parte_5 Parte_4 Parte_3
(nipoti della ON RN ved. per ciascuno quota 1,85 (così Per_2 CP_3 determinata per successione legittima del padre deceduto il Controparte_7
10/03/2006);
- (nuora di e vedova di quota Parte_7 Per_2 Controparte_7
2,78%
(così determinata per successione legittima dal defunto coniuge , unitamente Controparte_7 ai tre figli , e ). Pt_5 Pt_4 Pt_3
3) Successivamente alla morte delle tre originarie comproprietarie, malgrado i molteplici tentativi per addivenire ad una bonaria divisione del cespite ereditato, gli interessati aventi causa non sono mai riusciti a perfezionare un accettabile accordo per definire lo scioglimento della comunione, eventualmente anche procedendo ad un'opportuna vendita a terzi del terreno de quo.
Non si costituivano i convenuti dei quali è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 4 maggio 2022.
Veniva espletato il procedimento di mediazione con esito negativo.
4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Questo giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e con provvedimento del 10 maggio 2023 nominava CTU l'Ing. poi sostituita Persona_8 dall'Ing. Persona_9
Quest'ultimo ha depositato una relazione dalla quale è risultato che non è mai stata depositata l'accettazione da parte di e dell'eredità di Controparte_3 Controparte_4 [...] né la successione di e , quali Per_3 Controparte_6 Persona_10 eredi di deceduta in corso di causa. Persona_1
All'udienza del 23 aprile 2024 la difesa della parte attrice ha chiesto un termine per trascrivere l'accettazione tacita della eredità di e per espletare l'actio Persona_1 interrogatoria ex art. 481 c.c.
Questo Giudice considerato che non risultava la continuità delle trascrizioni e non emergeva con certezza chi fossero i legittimati al giudizio rinviava la causa all'udienza del 16 aprile
2025 per la precisazione delle conclusioni.
La parte attrice pur non avendo utilizzato il lungo rinvio per trascrivere l'accettazione tacita della eredità di e per espletare l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. con Persona_1 istanza depositata in data 15 aprile 2025 ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale veniva fissata l'udienza del 16 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni, ha chiesto fissarsi un termine nei confronti dei signori e Controparte_3 [...] er l'accettazione dell'eredità della sig.ra , per rappresentazione del CP_4 Per_2 sig. nonché dell'eredità del sig. d un termine nei Persona_3 Persona_3 confronti di e di per Controparte_5 Controparte_6
l'accettazione dell'eredità della sig.ra nonché dell'eredità di Persona_1 [...] nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Per_4 [...]
e di , quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 [...]
Per_1
e quali eredi di Controparte_6 Persona_10
si sono, poi, costituiti in giudizio in data 16 aprile 2025 integrando il Persona_1 contraddittorio.
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente rispetto alle istanze formulate dalla parte attrice deve osservarsi che il ricorso ex art. 481 c.c. è soggetto al rito disciplinato dall'art. 749 del c.p.c., e l'interessato che
5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
intenda agire per la fissazione del termine ha l'onere di proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e notificare al chiamato il conseguente decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione che non può essere espletato dal giudice della causa di merito nella quale è emersa la necessità di chiarire chi sono i proprietari dei beni oggetto della domanda.
Peraltro nonostante la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni a distanza di oltre un anno dalla chiusura dell'istruttoria la parte attrice non ha formulato alcun ricorso ex art. 481 c.c.
Come ha chiarito il CTU le quote di proprietà dell'immobile da dividere sono le seguenti:
1. proprietario 16,67% attore Parte_6
2. proprietaria 2,08% attore Controparte_8
3. proprietario 2,08% attore Parte_4
4. proprietario 2,08% attore Parte_3
5. proprietaria 2,08% attore Parte_5
6. proprietario 8,33% attore Parte_2
7. proprietario 16,67% attore Parte_1
8. proprietario 16,67% erede (contumace) Controparte_6 Persona_1
9. proprietario 16,67% erede (contumace) Persona_10 Persona_1
10. proprietaria 8,33% contumace Controparte_2
11. proprietario 4,17% contumace Controparte_3
12. proprietario 4,17% contumace Controparte_4
Tuttavia non risulta né l'accettazione della eredità da parte di né da parte dei Persona_3 suoi eredi e (nipoti della ON RN , Controparte_3 Controparte_4 Per_2 ved. che sarebbero proprietari ciascuno della quota del 4,165%. CP_3
Deve ritenersi che abbia rinunciato all'eredità essendo decorso un decennio Persona_3 dalla morte in data 9.2.1989 di ma non risulta l'accettazione della eredità da parte Per_2 dei figli di e . CP_3 CP_3 CP_4
Tuttavia, come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 2 marzo 2023 n.
6228): nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo
6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Da ciò deriva l'ammissibilità di una domanda di divisione anche laddove non vi sia la continuità delle trascrizioni e manchi quindi la trascrizione della accettazione dell'eredità da parte di alcuni dei comproprietari.
La citata giurisprudenza della Corte di cassazione ha poi chiarito che la mancanza della continuità delle trascrizioni e la mancata trascrizione della stessa domanda giudiziale non è di ostacolo alla procedibilità delle relative azioni né alla decisione delle domande stesse, potendo soltanto dar luogo a sanzioni di carattere fiscale se ed in quanto applicabili (Cass. n.
1787/1976) e alla inopponibilità di tali provvedimenti ai creditori e aventi causa che avranno iscritto o trascritto l'acquisto non solo prima ma anche dopo l'inizio del giudizio e fino alla trascrizione del provvedimento giudiziale che lo definisce.
Infatti queste due circostanze non impediscono la successiva trascrizione del provvedimento definitivo (sentenza, ordinanza o decreto) con il quale è operata la divisione.
Nel caso in esame nessuna delle parti ha chiesto la assegnazione dell'immobile ed il CTU ha chiarito come non si può procedere al frazionamento in natura del bene;
la conseguenza di tale situazione è costituita dalla necessità di procedere allo scioglimento della comunione mediante vendita del bene.
Pertanto deve disporsi lo scioglimento della comunione mediante la vendita dell'immobile con delega ad un professionista che, ove non intervenga la trascrizione dell'atto di accettazione della eredità o della domanda giudiziale, dovrà espressamente indicare queste circostanze nell'avviso di vendita.
Stante la natura definitiva della presente sentenza deve disporsi sulle spese che devono essere compensate in considerazione della mancata opposizione alla divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
2587 del 2021 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dispone lo scioglimento della comunione mediante vendita senza incanto con delega al professionista e modalità telematica del terreno esteso per ca. mq. 2870, in Fiumicino, Via della Scafa n. 100, distinto in C.T di Roma al Foglio 1060, part. 102 inserito nel “Piano
Particolareggiato di Isola Sacra, con destinazione urbanistica B4A - Zona di Nuova edificazione residenziale - comparto di tipo AQ n. 14 - nucleo 13” (v. delibera n. 3 del
23/1/2018 del Comune di Fiumicino, come da CDU dello stesso comune del 24/07/2018 prot.
111480); rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del dott. Francesco Vigorito per procedere alla vendita;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia 25 luglio 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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