Ordinanza cautelare 2 novembre 2023
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01319/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04385/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4385 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli -OMISSIS- -OMISSIS- , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Salvatori e Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dei risultati della prova scritta (seconda prova) e dell''elenco degli ammessi alla prova orale (terza prova), pubblicati il 26/08/2023 per la scuola primaria e riferiti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui la prova scritta dell''odierna ricorrente è stata annullata;
b) della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicata il 20/09/2023, nella parte in cui non ha inserito la ricorrente;
c) dello scorrimento della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicato il 26/09/2023, nella parte in cui non ha inserito la sig.ra -OMISSIS-;
d) del secondo scorrimento della graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicato il 02/10/2023, nella parte in cui non ha inserito la sig.ra -OMISSIS-;
e) una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali e con particolare riferimento al verbale n. -OMISSIS-del 24/07/2023 ed al verbale n. -OMISSIS- del 25/07/2023, con cui la Commissione 2 esaminatrice ha annullato la prova scritta di -OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/10/2023:
graduatoria finale di merito terzo scorrimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli -OMISSIS- -OMISSIS- e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Vista la memoria del 7 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato, tra gli altri, la graduatoria finale di merito (scuola primaria) pubblicata il 20/09/2023 in relazione alla selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di cui al Decreto del Rettore n. 382 del 05/06/2023 dell’Università degli Studi -OMISSIS- di -OMISSIS-);
-con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il terzo scorrimento della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 6 ottobre 2023, per i medesimi motivi contenuti nel ricorso introduttivo;
Osservato che, con memoria depositata in data 7 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, rappresentandone anche le ragioni e che, con memoria dell’Università resistente, del 26 gennaio 2026 è stato confermato che la ricorrente si è iscritta al successivo corso di formazione per il conseguimento della specializzazione, conseguendo il relativo titolo in data 4 giugno 2025;
Ritenuto pertanto che, per espressa dichiarazione manifestata dalla ricorrente, non sussista più l’interesse alla coltivazione del giudizio e che ciò imponga la dichiarazione di improcedibilità sia del ricorso introduttivo che del ricorso per motivi aggiunti.
Ritenuto che possa giustificarsi la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’evoluzione della complessiva vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
NA Lo AP, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NA Lo AP | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.