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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6665/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6665/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONINI Parte_1 C.F._1
VANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONINI VANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINI FRANCESCA e dell'avv. FALCINELLI SIMONA ( ) VIA DELLE MANTELLATE 14 50129 FIRENZE;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CAPONSACCHI 19 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MINI FRANCESCA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor formula Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1426/2022 del Tribunale di Firenze in data
8.4.2022 che ingiunge allo stesso il pagamento della somma pari ad euro 9.613,60, oltre interessi e spese, emesso a séguito di ricorso monitorio introdotto da
[...]
Segnatamente l'opponente chiede “- Controparte_1
Accertare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1426/2022 RG 3896/2022 e per tale pagina 1 di 4 motivo revocarlo e/o annullarlo. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto respingere tutte le domande formulate. -Accertato
l'inadempimento di accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_1
proposta dall'odierno opponente e conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del GN , da quantificarsi in via Pt_1
equitativa, oltre alla condanna alla restituzione in suo favore delle spese di euro
270,40 sostenute per la registrazione della proposta e dell'accettazione del
03.12.2021”.
***
La si costituisce nel giudizio de Controparte_1
quo contestando tutto quanto dedotto da parte opponente e chiede “In via preliminare: attesa che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.
648 c.p.c.; Nel merito: 1) rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n.
1426/2022 R.G. e per l'effetto condannare il Sig. a pagare le Parte_1
seguenti somme Euro 9.613,60 oltre interessi e spese di procedura per Euro 540,00 per onorari oltre 15% per spese generali, IVA e Cpa come per legge, nonché Euro
145,50 per esborsi. 2) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”.
***
Il Giudice, appreso dell'esito negativo della procedura di mediazione, istruiva la causa e, invitate le parti a depositare le memorie conclusionali, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione merita parziale accoglimento, limitatamente alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, posto che nulla è dovuto dal sig. nei Parte_1
confronti della Controparte_2
ome pacificamente desumibile dalla proposta di acquisto cel 2.12.2020 versata in
[...] atti, la stessa “è condizionata all'assenso all'ottenimento di idoneo mutuo bancario
pagina 2 di 4 per un importo massimo di 255.000 (duecentocinquamila/00). Tale assenso dovrà essere ottenuto dalla parte proponente l'acquisto a sua cura e spese, entro il
22/01/2021”, - successivamente postergata, su accordo delle parti, al 22/02/2021 - con ulteriore specificazione che “In caso di mancato ottenimento, la presente proposta non produrrà effetti e l'assegno in deposito come sopra sarà restituito al proponente”.
Risulta pertanto evidente che, al mancato verificarsi della predetta condizione sospensiva dell'efficacia della proposta di acquisto, questa è da ritenersi caducata. Ora,
è vero che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, il diritto del mediatore sorge quando lo stesso pone in interazione le parti di un contratto di compravendita
(alienante e acquirente), ma non può sottacersi come, nella fattispecie, la stessa agenzia ha sottoscritto detta proposta, in tal modo accettando che la sua efficacia fosse subordinata alla delibera della pratica di mutuo in favore dell'odierno opponente. Erra, altresì, l'agenzia immobiliare nell'affermare che in data 22.2.2021 l'istituto bancario ha comunicato all'opponente l'avvenuta delibera del muto, poiché, da un'attenta lettura della suddetta email in atti, la responsabile della filiale, , ha Testimone_1 affermato “(…) con la presente sono a confermare che il muto da le Lei richiesto per
l'acquisto della prima casa è stato deliberato favorevolmente subordinato a: buon esito della perizia nostro tecnico benevio con conferma scarto minimo 20% e soddisfacente grado di commerciabilità; buon esito relazione notarile preliminare al ventennio;
iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile; Transito saldo prezzo su nostre casse”. Con ulteriore specificazione “Le ricordo la sistemazione della questione inerente all'intestazione dell'immobile”. In pari data, pochi minuti dopo aver inoltrato quest'ultima, la banca inviava ulteriore e-mail all'odierno opponente con cui evidenziava la necessità di acquisire la documentazione attestante la formale immissione nella proprietà dei sig.ri ; così testualmente “Ad integrazione della Per_1
mail appena inviata, Le ricordo l'obbligo di presentare la successione completa inerente alla provenienza dell'immobile, assolutamente necessaria al proseguimento”.
Da ciò emerge chiaramente come necessario per la prosecuzione e il completamento della pratica di mutuo fosse l'acquisizione inerente alla successione dell'immobile oggetto di promessa vendita. Nessun accoglimento, invece, merita la domanda pagina 3 di 4 riconvenzionale con la quale l'opponente formula richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'agenzia immobiliare, dal momento che la causa del mancato avveramento della condizione non è imputabile né al sig. , né tantomeno alla Pt_1
odierna opposta. La Suprema Corte, con la sentenza n. Controparte_1
4415/2017, ha affermato che “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione”. In tal senso, l'opponente non ha provato che l'agenzia immobiliare fosse a conoscenza che i promittenti la vendita non fossero proprietari dell'immobile.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione formulata dal sig. , Parte_1
non essendo lo stesso tenuto al pagamento della provvigione all'
[...]
per il mancato avveramento della Controparte_1 condizione sospensiva posta all'interno della proposta di acquisto accettata dalle parti.. Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1426/2022 emesso dal Tribunale di Firenze.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Firenze, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6665/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONINI Parte_1 C.F._1
VANIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONINI VANIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINI FRANCESCA e dell'avv. FALCINELLI SIMONA ( ) VIA DELLE MANTELLATE 14 50129 FIRENZE;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA CAPONSACCHI 19 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MINI FRANCESCA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusionali .
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor formula Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1426/2022 del Tribunale di Firenze in data
8.4.2022 che ingiunge allo stesso il pagamento della somma pari ad euro 9.613,60, oltre interessi e spese, emesso a séguito di ricorso monitorio introdotto da
[...]
Segnatamente l'opponente chiede “- Controparte_1
Accertare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1426/2022 RG 3896/2022 e per tale pagina 1 di 4 motivo revocarlo e/o annullarlo. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto respingere tutte le domande formulate. -Accertato
l'inadempimento di accogliere la domanda riconvenzionale Controparte_1
proposta dall'odierno opponente e conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del GN , da quantificarsi in via Pt_1
equitativa, oltre alla condanna alla restituzione in suo favore delle spese di euro
270,40 sostenute per la registrazione della proposta e dell'accettazione del
03.12.2021”.
***
La si costituisce nel giudizio de Controparte_1
quo contestando tutto quanto dedotto da parte opponente e chiede “In via preliminare: attesa che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.
648 c.p.c.; Nel merito: 1) rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n.
1426/2022 R.G. e per l'effetto condannare il Sig. a pagare le Parte_1
seguenti somme Euro 9.613,60 oltre interessi e spese di procedura per Euro 540,00 per onorari oltre 15% per spese generali, IVA e Cpa come per legge, nonché Euro
145,50 per esborsi. 2) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata”.
***
Il Giudice, appreso dell'esito negativo della procedura di mediazione, istruiva la causa e, invitate le parti a depositare le memorie conclusionali, rinviava ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione merita parziale accoglimento, limitatamente alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, posto che nulla è dovuto dal sig. nei Parte_1
confronti della Controparte_2
ome pacificamente desumibile dalla proposta di acquisto cel 2.12.2020 versata in
[...] atti, la stessa “è condizionata all'assenso all'ottenimento di idoneo mutuo bancario
pagina 2 di 4 per un importo massimo di 255.000 (duecentocinquamila/00). Tale assenso dovrà essere ottenuto dalla parte proponente l'acquisto a sua cura e spese, entro il
22/01/2021”, - successivamente postergata, su accordo delle parti, al 22/02/2021 - con ulteriore specificazione che “In caso di mancato ottenimento, la presente proposta non produrrà effetti e l'assegno in deposito come sopra sarà restituito al proponente”.
Risulta pertanto evidente che, al mancato verificarsi della predetta condizione sospensiva dell'efficacia della proposta di acquisto, questa è da ritenersi caducata. Ora,
è vero che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, il diritto del mediatore sorge quando lo stesso pone in interazione le parti di un contratto di compravendita
(alienante e acquirente), ma non può sottacersi come, nella fattispecie, la stessa agenzia ha sottoscritto detta proposta, in tal modo accettando che la sua efficacia fosse subordinata alla delibera della pratica di mutuo in favore dell'odierno opponente. Erra, altresì, l'agenzia immobiliare nell'affermare che in data 22.2.2021 l'istituto bancario ha comunicato all'opponente l'avvenuta delibera del muto, poiché, da un'attenta lettura della suddetta email in atti, la responsabile della filiale, , ha Testimone_1 affermato “(…) con la presente sono a confermare che il muto da le Lei richiesto per
l'acquisto della prima casa è stato deliberato favorevolmente subordinato a: buon esito della perizia nostro tecnico benevio con conferma scarto minimo 20% e soddisfacente grado di commerciabilità; buon esito relazione notarile preliminare al ventennio;
iscrizione ipotecaria di primo grado sull'immobile; Transito saldo prezzo su nostre casse”. Con ulteriore specificazione “Le ricordo la sistemazione della questione inerente all'intestazione dell'immobile”. In pari data, pochi minuti dopo aver inoltrato quest'ultima, la banca inviava ulteriore e-mail all'odierno opponente con cui evidenziava la necessità di acquisire la documentazione attestante la formale immissione nella proprietà dei sig.ri ; così testualmente “Ad integrazione della Per_1
mail appena inviata, Le ricordo l'obbligo di presentare la successione completa inerente alla provenienza dell'immobile, assolutamente necessaria al proseguimento”.
Da ciò emerge chiaramente come necessario per la prosecuzione e il completamento della pratica di mutuo fosse l'acquisizione inerente alla successione dell'immobile oggetto di promessa vendita. Nessun accoglimento, invece, merita la domanda pagina 3 di 4 riconvenzionale con la quale l'opponente formula richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'agenzia immobiliare, dal momento che la causa del mancato avveramento della condizione non è imputabile né al sig. , né tantomeno alla Pt_1
odierna opposta. La Suprema Corte, con la sentenza n. Controparte_1
4415/2017, ha affermato che “il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione”. In tal senso, l'opponente non ha provato che l'agenzia immobiliare fosse a conoscenza che i promittenti la vendita non fossero proprietari dell'immobile.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, disattesa ogni altra istanza e/o eccezione, così dispone:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione formulata dal sig. , Parte_1
non essendo lo stesso tenuto al pagamento della provvigione all'
[...]
per il mancato avveramento della Controparte_1 condizione sospensiva posta all'interno della proposta di acquisto accettata dalle parti.. Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1426/2022 emesso dal Tribunale di Firenze.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Firenze, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
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