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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2021 promossa da:
( ), ( ), IN Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
PROPRIO E QUALI AMMINISTRATORI P.T. DELLA Controparte_1
), elettivamente domiciliati a Pesaro, Via A. Ponchielli n. 77, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
PR HE che li rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
attori-opponenti contro
), in personale del liquidatore Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata a , Viale Ceccarini 37/D, presso lo studio dell'Avv. CP_2
GA RO e dell'Avv. Valori Athos che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI: All'udienza del 14/05/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da fogli di pc già depositati in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La (di seguito , e , in proprio Controparte_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
e quali amministratori pro tempore della predetta società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 804/2021 del 14/07/2021 con cui è stato agli stessi ingiunto il pagamento della somma di euro 273.824,00 – oltre interessi e spese di procedura – in favore della società (di seguito . Controparte_2 CP_2
Quest'ultima, nel ricorso per ingiunzione, ha allegato di vantare nei confronti della società
[...] un credito di euro 273.824,00 in virtù di lodo arbitrale irrituale del 06/05/2021, emesso in Parte_3 forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le parti (di cui euro
255.912,84 per risarcimento danni con rivalutazione monetaria calcolata alla data del deposito del lodo arbitrale;
euro 14.591,20 per spese arbitrali;
euro 3.320,16 per interessi legali ex art. 1284 co. 5
c.c. maturati sulla sorte dal deposito del lodo all'01/07/2021).
A fondamento dell'opposizione, la e il hanno dedotto l'illegittimità Parte_3 Pt_1 Parte_3 del lodo irrituale posto alla base del ricorso monitorio e, in particolare, hanno rappresentato la violazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale sia in relazione alla notifica della domanda di arbitrato inviata via PEC, sia con riferimento all'attuazione del contraddittorio nel corso della procedura (nella specie, tra le altre, gli opponenti hanno censurato l'applicabilità nell'arbitrato irrituale della disposizione di cui all'art. 810 c.p.c.). Nel merito, gli opponenti hanno poi contestato la decisione assunta dal collegio arbitrale richiamando l'art. 808-ter c.p.c..
Preliminarmente, vanno ribadite le argomentazioni con cui il precedente giudice istruttore, all'udienza del 17/02/2022 (verbale quivi da intendersi integralmente richiamato), ha ritenuto verosimilmente infondate le censure avanzate da parte opponente con riferimento, in particolare, alla violazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale sotto il profilo dell'invalidità delle notifiche effettuate nei confronti della società ovvero dell'inapplicabilità analogica Parte_3 dell'art. 810 c.p.c. al procedimento arbitrale irrituale. Si condivide, inoltre, l'affermazione secondo cui, “in relazione ai vizi del lodo, trattandosi essenzialmente di censure attinenti ad errores in iudicando”, le stesse non sono censurabili innanzi al Tribunale.
Tanto premesso, con specifico riguardo alla questione della notificazione della domanda di arbitrato irrituale e dei successivi atti adottati nell'ambito del procedimento di arbitrato, si osserva come le notifiche, per espressa ammissione di parte opponente, siano state eseguite all'indirizzo p.e.c. della società così come risultante dalla visura camerale della società e dal registro INI-PEC. Parte_3
Con riferimento al perfezionamento della notifica telematica, la Suprema Corte ha precisato che “occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale,
a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica codificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarante dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente” (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 22352/2015).
Ebbene, nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti circa la validità delle notifiche effettuate dall'opposta in conformità alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge, posto che sul punto parte opponente si è limitata ad affermare di non aver avuto contezza del fatto che fosse stato radicato nei suoi confronti un giudizio arbitrale poiché: i) la società è inattiva da oltre dieci anni;
ii) la casella p.e.c. è amministrata dal commercialista Rag. che ha omesso di consultare la Controparte_3 stessa nel periodo in cui si è svolto il procedimento arbitrale;
iii) la sig.ra non è abituata Parte_1 all'utilizzo della posta elettronica certificata stante la sua avanzata età anagrafica. Tenuto conto di tali circostanze, poi, gli opponenti rilevano che il collegio arbitrale, anche alla luce della complessa vicenda giudiziaria che per anni ha coinvolto le parti, per ragioni di opportunità avrebbe dovuto ordinare ad di effettuare una notifica “meno virtuale rispetto a quella che interviene tramite CP_2 pec o addirittura di eseguirla in via autonoma” (cfr. pag. 3 atto introduttivo di opposizione).
Ebbene, tali censure devono ritenersi del tutto irrilevanti poiché, per stessa ammissione di parte opponente, la società ha eseguito le notifiche ad un indirizzo p.e.c. valido e riconducibile alla CP_2 società né vi sono stati errori nella ricezione delle comunicazioni considerato che la Parte_3 posta in arrivo non è stata visualizzata per mancata consultazione della cartella di posta elettronica e non per fatto imputabile ad ovvero per impedimenti estranei alla sfera d'azione del titolare CP_2 della casella p.e.c..
In proposito, viene in rilievo quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui l'imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha altresì l'onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo) e di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (Cfr. Cass. n. 13917/2016 richiamata da Cass. n.
7083/2022).
L'eventuale nuova notifica che, secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, il collegio arbitrale avrebbe dovuto disporre si sarebbe tutt'al più potuta rendere necessaria ove si fosse registrata un'anomalia nella comunicazione telematica. Tale circostanza è da escludersi nel caso di specie, proprio in ragione delle allegazioni della stessa parte opponente, da cui si evince che la mancata conoscenza del giudizio arbitrale è ascrivibile esclusivamente ad un non diligente utilizzo della casella di posta elettronica da parte della società (condotta che non può certamente Parte_3 produrre conseguenze negative in capo alla controparte diligente, che risulta essersi tempestivamente attivata per effettuare le notifiche relative al giudizio arbitrale;
la circostanza risulta altresì confermata dalla produzione documentale allegata agli atti). Né tale conclusione può essere smentita dalla circostanza per cui gli opponenti hanno affidato la gestione della casella p.e.c. ad un commercialista di fiducia, posto che l'eventuale inadempimento realizzato da quest'ultimo agli obblighi sullo stesso incombenti può produrre effetti solo nei rapporti interni e non anche con riguardo ai soggetti terzi estranei al suddetto accordo (nella specie, la società . CP_2
Così individuati i principi applicabili al caso di specie, deve escludersi che vi sia stata violazione del principio del contradditorio, posto che le notifiche effettuate dall'opposta in relazione al procedimento di arbitrato irrituale risultano essersi perfezionate secondo l'iter legislativo previsto.
Deve, altresì, ritenersi infondata l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente con riguardo alla nullità del lodo arbitrale per l'illegittimità del procedimento di nomina degli arbitri. Secondo la ricostruzione offerta dagli opponenti, nel caso di specie sarebbe stata violata la volontà delle parti come contrattualmente determinata con la clausola compromissoria (che prevede un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno dal committente, uno dall'impresa ed il terzo dal Presidente del Tribunale;
cfr. art. 10 contratto di appalto – doc. n. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); la mancata nomina dell'arbitro a cura degli opponenti, non potendo trovare applicazione nel caso de quo il criterio supplettivo previsto ex art. 810 c.p.c. (riservato al procedimento di arbitrato rituale), avrebbe dovuto determinare la nullità del patto compromissorio per impossibile attuazione del criterio di nomina, con la conseguente competenza del giudice ordinario.
A tal proposito, occorre considerare che, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3189/1989, “l'art. 810 secondo comma cod. proc. civ., il quale, ove una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, consente all'altra di rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere surrogatoriamente tale nomina, ancorché dettato con riferimento all'arbitrato rituale, deve ritenersi applicabile in via analogica all'arbitrato libero od irrituale, in considerazione della somiglianza strutturale e funzionale dei due istituti, dell'esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l'inadempimento di uno dei contraenti, nonché dell'ammissibilità di un intervento di volontaria giurisdizione anche per supplire ad un'inerzia di tipo negoziale. La suddetta mancata nomina, pertanto, non rende inoperante il compromesso per arbitrato irrituale, il quale resta efficace pure come patto preclusivo della proponibilità in sede contenziosa della vertenza affidata alla definizione transattiva degli arbitri”.
Invero, questi principi si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n. 8285/1992;
Cass. n. 17114/2010; Cass. n. 7450/2012; Cass. n. 5198/2025) ed agli stessi si ritiene opportuno dare continuità, considerato che parte opponente si è limitata a richiamare decisioni minoritarie antecedenti alla posizione assunta dalle Sezioni Unite, senza confutare alcuna delle argomentazioni prospettate dal Supremo Collegio, essendosi soffermata ad illustrare le differenze tra arbitrato rituale ed irrituale
(circostanza pacifica nella pronuncia delle Sezioni Unite citata che ha, altresì, evidenziato come sarebbe “aberrante premiare il contraente che, pur essendosi impegnato con il compromesso all'arbitrato irrituale divenga inadempiente, o a maggior ragione punire entrambi i contraenti per un fatto estraneo alla loro volontà”). Tale soluzione appare altresì coerente, come puntualmente osservato da Cass. n. 17114/2010, con l'evoluzione storica e giuridica degli ultimi decenni dell'istituto dell'arbitrato.
Ebbene, alla luce dei principi così individuati, deve affermarsi nel caso di specie la validità della clausola di arbitrato irrituale contenuta nel compromesso e, in particolare, la correttezza dell'iter seguito per la costituzione del collegio arbitrale (nomina, su richiesta di IN e stante l'inerzia degli opponenti, di due arbitri su tre da parte del Presidente del Tribunale, secondo il meccanismo sostitutivo previsto dagli artt. 810 e 811 c.p.c.). Invero, risulta per tabulas che l'odierna opposta ha, come già rilevato, tempestivamente notificato alla controparte la domanda di arbitrato contenente, altresì, la richiesta di nomina dell'arbitro di sua competenza (cfr. doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); solo allo spirare del termine concesso per legge a per la nomina Parte_3 del suo arbitro (20 giorni decorrenti dalla notifica dell'invito ai sensi dell'art. 810 c.p.c.), la società si è attivata richiedendo al Presidente del Tribunale di procedere con le nomine così da CP_2 costituire il collegio arbitrale e dare avvio al procedimento di arbitrato. Peraltro, la nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale è garanzia di terzietà ed imparzialità del soggetto nominato;
né si ravvisa alcuna violazione del principio del contradditorio con riguardo all'iter di nomina presidenziale dell'arbitro che, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, non prevede l'attivazione del contraddittorio.
Sempre sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, gli opponenti deducono altresì la nullità del lodo, lamentando le modalità con cui si è svolto il procedimento arbitrale. A ben vedere, anche tale censura si collega alla mancata partecipazione degli opponenti al procedimento de quo, assenza che si è determinata per cause esclusivamente imputabili a parte opponente (nella specie, il mancato controllo della casella p.e.c. della società). Per completezza espositiva, si osserva come, in ogni caso, non vi sia stata alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno degli opponenti, posto che emerge per tabulas (e trattasi di circostanza, comunque, non contestata bensì pacificamente ammessa tra le parti;
cfr. pag. 8 atto di citazione introduttivo) come tutti gli atti rilevanti adottati nell'ambito del procedimento arbitrale siano stati tempestivamente e correttamente comunicati alla società presso il suo indirizzo p.e.c.. Nello specifico, risultano essere Parte_3 stati notificati: i) l'atto del 11/02/2021 con cui il Collegio arbitrale invitava le parti a comunicare la loro volontà o meno di concedere una proroga per l'assunzione della decisione (cfr. doc. n. 18 allegato alla comparsa); ii) l'atto del 16/02/2021 con cui la società riscontrava la richiesta del Collegio CP_2 manifestando il proprio consenso ad un'eventuale proroga (cfr. doc. n. 19 allegato alla comparsa); iii)
l'atto del 11/03/2021 con cui il Collegio si costitutiva formalmente, individuava il termine di giorni
60 per la pronuncia ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie difensive, rinviando l'incontro all'08/04/2021 per la comparizione personale delle parti, il loro interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione (cfr. doc. n. 20 allegato alla comparsa); iv) la memoria depositata da CP_2 in data 23/03/2021 (cfr. doc. n. 21 allegato alla comparsa); v) la nota di replica autorizzata di CP_2 depositata il successivo 30/03/2021 (cfr. doc. n. 23 allegato alla comparsa); vi) il lodo comunicato il
07/05/2021 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa). Inoltre, a conferma della correttezza dell'iter procedimentale seguito dal collegio arbitrale (con riguardo all'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa e della posizione processuale degli opponenti), si osserva come gli arbitri, prima della decisione e stante l'assenza della società abbiano richiesto all'unica parte costituita (la Parte_3 società di depositare documentazione processuale riconducibile alla società CP_2 Parte_3
(comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado davanti all'autorità giudiziaria, nonché copia dell'atto di citazione in appello).
La mancata comunicazione del verbale dell'08/04/2021 (con cui il Collegio, prendendo atto della mancata costituzione della società odierna opponente e dell'impossibilità, dunque, di procedere con il tentativo di conciliazione, ha poi richiesto la produzione di alcuni atti difensivi della società
[...] trattenendo, decorso il termine di giorni sette, la controversia in decisione;
cfr. doc. n. 22 Parte_3 allegato alla comparsa di costituzione) non determina, diversamente da quanto prospettato dagli odierni opponenti, la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la mancata comunicazione del verbale nonché delle due memorie inoltrate dall'opposta solo al collegio arbitrale rispettivamente in data 28/01/2021 e 05/02/2021 (prima della costituzione del collegio stesso e contenenti esclusivamente atti processuali dei precedenti gradi di giudizio) non ha cagionato alcuna violazione al principio del contraddittorio per due motivi.
Innanzitutto, secondo l'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, “ove le parti non abbiano predeterminato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare
l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunatamente adattato al giudizio arbitrale” (cfr. Cass. n.24008/2021). Nel caso de quo, le parti non hanno predeterminato le regole processuali cui fare riferimento per l'espletamento del procedimento arbitrale, essendosi limitate ad indicare le modalità di nomina del collegio arbitrale, la sede dell'arbitrato ed il termine per il deposito del lodo.
In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è possibile ravvisare una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito di un procedimento di arbitrato quando l'atto non trasmesso non determina alcun ampliamento del thema decidendum già delineato con la domanda di arbitrato (cfr. Cass. Ordinanza n. 24008/2021). In particolare, la pronuncia richiamata osserva che la regola del contraddittorio “impone anzitutto che sia data attuazione alla regola audiatur et altera pars, conferendo rilievo alla possibilità del convenuto di interloquire nel processo su di un piano di parità con l'attore. Soddisfatta tale primaria ed imprescindibile condizione, la regola del contraddittorio è modulata in ragione delle scelte che la parte concretamente pone in essere nel corso del procedimento e del ruolo che la stessa conseguentemente intende assumere in seno ad esso. Per quanto qui interessa è cruciale il disposto dell'art. 292 c.p.c.. Tale norma risponde all'occorrenza di assicurare che il contumace abbia legale conoscenza di alcuni atti: atti attraverso cui risulta modificato, in senso ampliativo l'oggetto del processo (merce' la proposizione di nuove domande e di domande riconvenzionali) o mediante i quali si producono conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace che rimanga inerte […]”.
Ebbene, nel caso di specie, premesso che la società opponente è stata destinataria dei principali atti e documenti che hanno caratterizzato il procedimento arbitrale e che, nonostante le regolari notifiche effettuate al suo indirizzo p.e.c., quest'ultima ha scelto di non partecipare attivamente al giudizio, non può sostenersi, in applicazione dei principi sopra individuati, che nella fattispecie sia stato violato il principio del contraddittorio, tanto più che il materiale comunicato agli arbitri prima della formale accettazione dell'incarico è stato integralmente prodotto nell'ambito del giudizio arbitrale ed è composto da documenti processuali e stragiudiziali resi nel contraddittorio tra le parti nelle cause ordinarie antecedenti alla devoluzione della causa dinanzi al giudizio arbitrale.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all'annullabilità del lodo per violazione dell'art. 808-ter c.p.c. n. 4 e 5, nonché per falsa rappresentazione della realtà.
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato: i) la sostituzione della domanda originaria con conseguente prescrizione dell'azione; ii) la mancata prova del danno con errore nella relativa liquidazione;
iii) la perdita della proprietà dei beni in capo alla committente;
iv) la frettolosità e superficialità dell'accertamento operato dal Collegio nel breve termine di deposito del lodo;
v)
l'eccesso e l'abuso di mandato degli arbitri per avere disatteso i fatti.
Tali eccezioni devono qualificarsi come inammissibili poiché attengono al merito della controversia e dovevano, pertanto, essere fatte valere nell'ambito del procedimento arbitrale. La valutazione di tali circostanze è preclusa in questa sede proprio in virtù della validità della clausola compromissoria inserita in contratto che ha sottratto pattiziamente la giurisdizione del giudice ordinario per qualsivoglia controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del contratto di appalto concluso tra le parti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Si deve dare atto che, nelle more del giudizio, parte opponente ha pagato a controparte la somma di euro 268.781,16 per il tramite di nr. 3 assegni circolari tratti su Unicredit. Tale pagamento è stato effettuato dall'opponente, con animo di rivalsa e salvo il diritto di ripetizione, “a totale definizione e saldo del d.i. n. 804/2021 oggetto di opposizione e compensati i controcrediti dei deducenti” (cfr. pag. 1 foglio di precisazione delle conclusioni di parte opponente). Si ricava dal foglio di precisazione di parte opposta che controparte ha portato in compensazione la somma di complessivi euro 53.397,07 derivanti: i) dal decreto ingiuntivo n. 1620/2014 emesso dal Tribunale di Pesaro e atto di precetto
(cfr. doc. n. 34 e n. 36); ii) da ordinanza di assegnazione nell'esecuzione presso terzi n. 691/2016 (cfr. doc. n. 37); iii) da spese legali liquidate nell'ordinanza civile n. 11839/2020 Cass. (cfr. doc. n. 9).
A fronte del suddetto pagamento, l'opposta dichiarava di trattenere le somme come acconto sul maggior credito, contestava le compensazioni unilateralmente effettuate da controparte, rilevava che l'assegno circolare n. 7406086104-01 di euro 5.418,00 del 16/05/2023 non poteva essere incassato in quanto vi era un errore sul beneficiario dell'assegno (il suddetto assegno è stato riconsegnato a controparte nel corso dell'udienza del 14/05/2025) e, infine, precisava il credito residuo chiedendo, altresì, il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle portate dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. In particolare, l'opposta deduceva di aver diritto al pagamento delle seguenti ulteriori somme: i) euro 12.586,93 (doc. n. 40) a titolo di imposta di registro sul DI provvisoriamente esecutivo n. 804/2021: ii) euro 20.074,00 (cfr. doc. n. 41 e 42) a titolo di regresso per il compenso pagato, quale soggetto solidalmente obbligato, in favore degli arbitri.
Ciò chiarito, si osserva come in questa sede non si possa accertare l'eventuale esistenza di ragioni di compensazione tra le parti, non essendo stata formulata una simile richiesta da nessuna delle parti.
Peraltro, si rileva come l'opponente, nell'effettuare unilateralmente la compensazione in sede di pagamento, nulla ha argomentato circa i
contro
-crediti vantati nei confronti della controparte (tale precisazione è stata resa da;
trattandosi, peraltro, di crediti estranei al presente giudizio, essi CP_2 non possono ivi assumere rilievo. Ne deriva che il pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa deve essere integralmente imputato alla somma portata dal decreto ingiuntivo n. 804/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 17/02/2022.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'ammissibilità delle ulteriori richieste di pagamento avanzate dall'opposta, qualificate da controparte come domande nuove.
Si ritiene dovuta la restituzione della somma pagata a titolo di imposta di registro sul DI provvisoriamente esecutivo n. 804/2021 (cfr. doc. n 40 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni di parte opposta).
Deve, invece, ritenersi inammissibile la domanda formulata dall'opposta per il pagamento della somma di euro 20.074,00 per il compenso del 50% dovuto agli arbitri del lodo arbitrale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale richiesta, invero, costituisce domanda nuova e la pretesa creditoria si fonda su un inadempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
In conclusione, alla luce di quanto sopra rilevato e tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa del decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo va revocato e parte opponente, stante l'infondatezza dell'opposizione avanzata, va condannata al pagamento del residuo importo pari ad euro 10.460,84.
Quanto alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. richiesta dall'opposta, la relativa domanda deve ritenersi infondata in quanto nel comportamento di parte opponente non si ravvisano gli estremi della mala fede o colpa grave necessari ai fini dell'adozione della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014
e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2985/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e;
Controparte_1 Parte_2 Parte_1
- preso atto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa, revoca il d.i. n. 804/2021 emesso in data 14/07/2021 dal Tribunale di Rimini;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 10.460,84, oltre Controparte_2 interessi legali ex art. 1284, co. 4 e 5 c.p.c., dal 15/05/2023 al saldo;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 euro 11.229,00 a titolo di compenso professionale ed euro 12.586,93 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di delle spese della fase monitoria come Controparte_2 già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2021 promossa da:
( ), ( ), IN Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
PROPRIO E QUALI AMMINISTRATORI P.T. DELLA Controparte_1
), elettivamente domiciliati a Pesaro, Via A. Ponchielli n. 77, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
PR HE che li rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
attori-opponenti contro
), in personale del liquidatore Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata a , Viale Ceccarini 37/D, presso lo studio dell'Avv. CP_2
GA RO e dell'Avv. Valori Athos che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI: All'udienza del 14/05/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da fogli di pc già depositati in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La (di seguito , e , in proprio Controparte_1 Parte_3 Parte_1 Parte_2
e quali amministratori pro tempore della predetta società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini n. 804/2021 del 14/07/2021 con cui è stato agli stessi ingiunto il pagamento della somma di euro 273.824,00 – oltre interessi e spese di procedura – in favore della società (di seguito . Controparte_2 CP_2
Quest'ultima, nel ricorso per ingiunzione, ha allegato di vantare nei confronti della società
[...] un credito di euro 273.824,00 in virtù di lodo arbitrale irrituale del 06/05/2021, emesso in Parte_3 forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato tra le parti (di cui euro
255.912,84 per risarcimento danni con rivalutazione monetaria calcolata alla data del deposito del lodo arbitrale;
euro 14.591,20 per spese arbitrali;
euro 3.320,16 per interessi legali ex art. 1284 co. 5
c.c. maturati sulla sorte dal deposito del lodo all'01/07/2021).
A fondamento dell'opposizione, la e il hanno dedotto l'illegittimità Parte_3 Pt_1 Parte_3 del lodo irrituale posto alla base del ricorso monitorio e, in particolare, hanno rappresentato la violazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale sia in relazione alla notifica della domanda di arbitrato inviata via PEC, sia con riferimento all'attuazione del contraddittorio nel corso della procedura (nella specie, tra le altre, gli opponenti hanno censurato l'applicabilità nell'arbitrato irrituale della disposizione di cui all'art. 810 c.p.c.). Nel merito, gli opponenti hanno poi contestato la decisione assunta dal collegio arbitrale richiamando l'art. 808-ter c.p.c..
Preliminarmente, vanno ribadite le argomentazioni con cui il precedente giudice istruttore, all'udienza del 17/02/2022 (verbale quivi da intendersi integralmente richiamato), ha ritenuto verosimilmente infondate le censure avanzate da parte opponente con riferimento, in particolare, alla violazione del contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale sotto il profilo dell'invalidità delle notifiche effettuate nei confronti della società ovvero dell'inapplicabilità analogica Parte_3 dell'art. 810 c.p.c. al procedimento arbitrale irrituale. Si condivide, inoltre, l'affermazione secondo cui, “in relazione ai vizi del lodo, trattandosi essenzialmente di censure attinenti ad errores in iudicando”, le stesse non sono censurabili innanzi al Tribunale.
Tanto premesso, con specifico riguardo alla questione della notificazione della domanda di arbitrato irrituale e dei successivi atti adottati nell'ambito del procedimento di arbitrato, si osserva come le notifiche, per espressa ammissione di parte opponente, siano state eseguite all'indirizzo p.e.c. della società così come risultante dalla visura camerale della società e dal registro INI-PEC. Parte_3
Con riferimento al perfezionamento della notifica telematica, la Suprema Corte ha precisato che “occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale,
a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica codificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarante dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente” (Cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 22352/2015).
Ebbene, nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti circa la validità delle notifiche effettuate dall'opposta in conformità alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge, posto che sul punto parte opponente si è limitata ad affermare di non aver avuto contezza del fatto che fosse stato radicato nei suoi confronti un giudizio arbitrale poiché: i) la società è inattiva da oltre dieci anni;
ii) la casella p.e.c. è amministrata dal commercialista Rag. che ha omesso di consultare la Controparte_3 stessa nel periodo in cui si è svolto il procedimento arbitrale;
iii) la sig.ra non è abituata Parte_1 all'utilizzo della posta elettronica certificata stante la sua avanzata età anagrafica. Tenuto conto di tali circostanze, poi, gli opponenti rilevano che il collegio arbitrale, anche alla luce della complessa vicenda giudiziaria che per anni ha coinvolto le parti, per ragioni di opportunità avrebbe dovuto ordinare ad di effettuare una notifica “meno virtuale rispetto a quella che interviene tramite CP_2 pec o addirittura di eseguirla in via autonoma” (cfr. pag. 3 atto introduttivo di opposizione).
Ebbene, tali censure devono ritenersi del tutto irrilevanti poiché, per stessa ammissione di parte opponente, la società ha eseguito le notifiche ad un indirizzo p.e.c. valido e riconducibile alla CP_2 società né vi sono stati errori nella ricezione delle comunicazioni considerato che la Parte_3 posta in arrivo non è stata visualizzata per mancata consultazione della cartella di posta elettronica e non per fatto imputabile ad ovvero per impedimenti estranei alla sfera d'azione del titolare CP_2 della casella p.e.c..
In proposito, viene in rilievo quanto precisato dalla Suprema Corte secondo cui l'imprenditore, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha altresì l'onere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata (anche utilizzando dispositivi di vigilanza e di controllo) e di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (Cfr. Cass. n. 13917/2016 richiamata da Cass. n.
7083/2022).
L'eventuale nuova notifica che, secondo la ricostruzione offerta dall'opponente, il collegio arbitrale avrebbe dovuto disporre si sarebbe tutt'al più potuta rendere necessaria ove si fosse registrata un'anomalia nella comunicazione telematica. Tale circostanza è da escludersi nel caso di specie, proprio in ragione delle allegazioni della stessa parte opponente, da cui si evince che la mancata conoscenza del giudizio arbitrale è ascrivibile esclusivamente ad un non diligente utilizzo della casella di posta elettronica da parte della società (condotta che non può certamente Parte_3 produrre conseguenze negative in capo alla controparte diligente, che risulta essersi tempestivamente attivata per effettuare le notifiche relative al giudizio arbitrale;
la circostanza risulta altresì confermata dalla produzione documentale allegata agli atti). Né tale conclusione può essere smentita dalla circostanza per cui gli opponenti hanno affidato la gestione della casella p.e.c. ad un commercialista di fiducia, posto che l'eventuale inadempimento realizzato da quest'ultimo agli obblighi sullo stesso incombenti può produrre effetti solo nei rapporti interni e non anche con riguardo ai soggetti terzi estranei al suddetto accordo (nella specie, la società . CP_2
Così individuati i principi applicabili al caso di specie, deve escludersi che vi sia stata violazione del principio del contradditorio, posto che le notifiche effettuate dall'opposta in relazione al procedimento di arbitrato irrituale risultano essersi perfezionate secondo l'iter legislativo previsto.
Deve, altresì, ritenersi infondata l'ulteriore eccezione sollevata da parte opponente con riguardo alla nullità del lodo arbitrale per l'illegittimità del procedimento di nomina degli arbitri. Secondo la ricostruzione offerta dagli opponenti, nel caso di specie sarebbe stata violata la volontà delle parti come contrattualmente determinata con la clausola compromissoria (che prevede un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno dal committente, uno dall'impresa ed il terzo dal Presidente del Tribunale;
cfr. art. 10 contratto di appalto – doc. n. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); la mancata nomina dell'arbitro a cura degli opponenti, non potendo trovare applicazione nel caso de quo il criterio supplettivo previsto ex art. 810 c.p.c. (riservato al procedimento di arbitrato rituale), avrebbe dovuto determinare la nullità del patto compromissorio per impossibile attuazione del criterio di nomina, con la conseguente competenza del giudice ordinario.
A tal proposito, occorre considerare che, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3189/1989, “l'art. 810 secondo comma cod. proc. civ., il quale, ove una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, consente all'altra di rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere surrogatoriamente tale nomina, ancorché dettato con riferimento all'arbitrato rituale, deve ritenersi applicabile in via analogica all'arbitrato libero od irrituale, in considerazione della somiglianza strutturale e funzionale dei due istituti, dell'esigenza di assicurare la conservazione del contratto nonostante l'inadempimento di uno dei contraenti, nonché dell'ammissibilità di un intervento di volontaria giurisdizione anche per supplire ad un'inerzia di tipo negoziale. La suddetta mancata nomina, pertanto, non rende inoperante il compromesso per arbitrato irrituale, il quale resta efficace pure come patto preclusivo della proponibilità in sede contenziosa della vertenza affidata alla definizione transattiva degli arbitri”.
Invero, questi principi si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n. 8285/1992;
Cass. n. 17114/2010; Cass. n. 7450/2012; Cass. n. 5198/2025) ed agli stessi si ritiene opportuno dare continuità, considerato che parte opponente si è limitata a richiamare decisioni minoritarie antecedenti alla posizione assunta dalle Sezioni Unite, senza confutare alcuna delle argomentazioni prospettate dal Supremo Collegio, essendosi soffermata ad illustrare le differenze tra arbitrato rituale ed irrituale
(circostanza pacifica nella pronuncia delle Sezioni Unite citata che ha, altresì, evidenziato come sarebbe “aberrante premiare il contraente che, pur essendosi impegnato con il compromesso all'arbitrato irrituale divenga inadempiente, o a maggior ragione punire entrambi i contraenti per un fatto estraneo alla loro volontà”). Tale soluzione appare altresì coerente, come puntualmente osservato da Cass. n. 17114/2010, con l'evoluzione storica e giuridica degli ultimi decenni dell'istituto dell'arbitrato.
Ebbene, alla luce dei principi così individuati, deve affermarsi nel caso di specie la validità della clausola di arbitrato irrituale contenuta nel compromesso e, in particolare, la correttezza dell'iter seguito per la costituzione del collegio arbitrale (nomina, su richiesta di IN e stante l'inerzia degli opponenti, di due arbitri su tre da parte del Presidente del Tribunale, secondo il meccanismo sostitutivo previsto dagli artt. 810 e 811 c.p.c.). Invero, risulta per tabulas che l'odierna opposta ha, come già rilevato, tempestivamente notificato alla controparte la domanda di arbitrato contenente, altresì, la richiesta di nomina dell'arbitro di sua competenza (cfr. doc. n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); solo allo spirare del termine concesso per legge a per la nomina Parte_3 del suo arbitro (20 giorni decorrenti dalla notifica dell'invito ai sensi dell'art. 810 c.p.c.), la società si è attivata richiedendo al Presidente del Tribunale di procedere con le nomine così da CP_2 costituire il collegio arbitrale e dare avvio al procedimento di arbitrato. Peraltro, la nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale è garanzia di terzietà ed imparzialità del soggetto nominato;
né si ravvisa alcuna violazione del principio del contradditorio con riguardo all'iter di nomina presidenziale dell'arbitro che, trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, non prevede l'attivazione del contraddittorio.
Sempre sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, gli opponenti deducono altresì la nullità del lodo, lamentando le modalità con cui si è svolto il procedimento arbitrale. A ben vedere, anche tale censura si collega alla mancata partecipazione degli opponenti al procedimento de quo, assenza che si è determinata per cause esclusivamente imputabili a parte opponente (nella specie, il mancato controllo della casella p.e.c. della società). Per completezza espositiva, si osserva come, in ogni caso, non vi sia stata alcuna violazione del principio del contraddittorio in danno degli opponenti, posto che emerge per tabulas (e trattasi di circostanza, comunque, non contestata bensì pacificamente ammessa tra le parti;
cfr. pag. 8 atto di citazione introduttivo) come tutti gli atti rilevanti adottati nell'ambito del procedimento arbitrale siano stati tempestivamente e correttamente comunicati alla società presso il suo indirizzo p.e.c.. Nello specifico, risultano essere Parte_3 stati notificati: i) l'atto del 11/02/2021 con cui il Collegio arbitrale invitava le parti a comunicare la loro volontà o meno di concedere una proroga per l'assunzione della decisione (cfr. doc. n. 18 allegato alla comparsa); ii) l'atto del 16/02/2021 con cui la società riscontrava la richiesta del Collegio CP_2 manifestando il proprio consenso ad un'eventuale proroga (cfr. doc. n. 19 allegato alla comparsa); iii)
l'atto del 11/03/2021 con cui il Collegio si costitutiva formalmente, individuava il termine di giorni
60 per la pronuncia ed assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie difensive, rinviando l'incontro all'08/04/2021 per la comparizione personale delle parti, il loro interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione (cfr. doc. n. 20 allegato alla comparsa); iv) la memoria depositata da CP_2 in data 23/03/2021 (cfr. doc. n. 21 allegato alla comparsa); v) la nota di replica autorizzata di CP_2 depositata il successivo 30/03/2021 (cfr. doc. n. 23 allegato alla comparsa); vi) il lodo comunicato il
07/05/2021 (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa). Inoltre, a conferma della correttezza dell'iter procedimentale seguito dal collegio arbitrale (con riguardo all'assenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa e della posizione processuale degli opponenti), si osserva come gli arbitri, prima della decisione e stante l'assenza della società abbiano richiesto all'unica parte costituita (la Parte_3 società di depositare documentazione processuale riconducibile alla società CP_2 Parte_3
(comparsa di costituzione relativa al giudizio di primo grado davanti all'autorità giudiziaria, nonché copia dell'atto di citazione in appello).
La mancata comunicazione del verbale dell'08/04/2021 (con cui il Collegio, prendendo atto della mancata costituzione della società odierna opponente e dell'impossibilità, dunque, di procedere con il tentativo di conciliazione, ha poi richiesto la produzione di alcuni atti difensivi della società
[...] trattenendo, decorso il termine di giorni sette, la controversia in decisione;
cfr. doc. n. 22 Parte_3 allegato alla comparsa di costituzione) non determina, diversamente da quanto prospettato dagli odierni opponenti, la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio. Inoltre, la mancata comunicazione del verbale nonché delle due memorie inoltrate dall'opposta solo al collegio arbitrale rispettivamente in data 28/01/2021 e 05/02/2021 (prima della costituzione del collegio stesso e contenenti esclusivamente atti processuali dei precedenti gradi di giudizio) non ha cagionato alcuna violazione al principio del contraddittorio per due motivi.
Innanzitutto, secondo l'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità, “ove le parti non abbiano predeterminato le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare
l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, va opportunatamente adattato al giudizio arbitrale” (cfr. Cass. n.24008/2021). Nel caso de quo, le parti non hanno predeterminato le regole processuali cui fare riferimento per l'espletamento del procedimento arbitrale, essendosi limitate ad indicare le modalità di nomina del collegio arbitrale, la sede dell'arbitrato ed il termine per il deposito del lodo.
In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è possibile ravvisare una violazione del principio del contraddittorio nell'ambito di un procedimento di arbitrato quando l'atto non trasmesso non determina alcun ampliamento del thema decidendum già delineato con la domanda di arbitrato (cfr. Cass. Ordinanza n. 24008/2021). In particolare, la pronuncia richiamata osserva che la regola del contraddittorio “impone anzitutto che sia data attuazione alla regola audiatur et altera pars, conferendo rilievo alla possibilità del convenuto di interloquire nel processo su di un piano di parità con l'attore. Soddisfatta tale primaria ed imprescindibile condizione, la regola del contraddittorio è modulata in ragione delle scelte che la parte concretamente pone in essere nel corso del procedimento e del ruolo che la stessa conseguentemente intende assumere in seno ad esso. Per quanto qui interessa è cruciale il disposto dell'art. 292 c.p.c.. Tale norma risponde all'occorrenza di assicurare che il contumace abbia legale conoscenza di alcuni atti: atti attraverso cui risulta modificato, in senso ampliativo l'oggetto del processo (merce' la proposizione di nuove domande e di domande riconvenzionali) o mediante i quali si producono conseguenze particolarmente gravi a carico del contumace che rimanga inerte […]”.
Ebbene, nel caso di specie, premesso che la società opponente è stata destinataria dei principali atti e documenti che hanno caratterizzato il procedimento arbitrale e che, nonostante le regolari notifiche effettuate al suo indirizzo p.e.c., quest'ultima ha scelto di non partecipare attivamente al giudizio, non può sostenersi, in applicazione dei principi sopra individuati, che nella fattispecie sia stato violato il principio del contraddittorio, tanto più che il materiale comunicato agli arbitri prima della formale accettazione dell'incarico è stato integralmente prodotto nell'ambito del giudizio arbitrale ed è composto da documenti processuali e stragiudiziali resi nel contraddittorio tra le parti nelle cause ordinarie antecedenti alla devoluzione della causa dinanzi al giudizio arbitrale.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all'annullabilità del lodo per violazione dell'art. 808-ter c.p.c. n. 4 e 5, nonché per falsa rappresentazione della realtà.
Nello specifico, gli opponenti hanno contestato: i) la sostituzione della domanda originaria con conseguente prescrizione dell'azione; ii) la mancata prova del danno con errore nella relativa liquidazione;
iii) la perdita della proprietà dei beni in capo alla committente;
iv) la frettolosità e superficialità dell'accertamento operato dal Collegio nel breve termine di deposito del lodo;
v)
l'eccesso e l'abuso di mandato degli arbitri per avere disatteso i fatti.
Tali eccezioni devono qualificarsi come inammissibili poiché attengono al merito della controversia e dovevano, pertanto, essere fatte valere nell'ambito del procedimento arbitrale. La valutazione di tali circostanze è preclusa in questa sede proprio in virtù della validità della clausola compromissoria inserita in contratto che ha sottratto pattiziamente la giurisdizione del giudice ordinario per qualsivoglia controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del contratto di appalto concluso tra le parti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Si deve dare atto che, nelle more del giudizio, parte opponente ha pagato a controparte la somma di euro 268.781,16 per il tramite di nr. 3 assegni circolari tratti su Unicredit. Tale pagamento è stato effettuato dall'opponente, con animo di rivalsa e salvo il diritto di ripetizione, “a totale definizione e saldo del d.i. n. 804/2021 oggetto di opposizione e compensati i controcrediti dei deducenti” (cfr. pag. 1 foglio di precisazione delle conclusioni di parte opponente). Si ricava dal foglio di precisazione di parte opposta che controparte ha portato in compensazione la somma di complessivi euro 53.397,07 derivanti: i) dal decreto ingiuntivo n. 1620/2014 emesso dal Tribunale di Pesaro e atto di precetto
(cfr. doc. n. 34 e n. 36); ii) da ordinanza di assegnazione nell'esecuzione presso terzi n. 691/2016 (cfr. doc. n. 37); iii) da spese legali liquidate nell'ordinanza civile n. 11839/2020 Cass. (cfr. doc. n. 9).
A fronte del suddetto pagamento, l'opposta dichiarava di trattenere le somme come acconto sul maggior credito, contestava le compensazioni unilateralmente effettuate da controparte, rilevava che l'assegno circolare n. 7406086104-01 di euro 5.418,00 del 16/05/2023 non poteva essere incassato in quanto vi era un errore sul beneficiario dell'assegno (il suddetto assegno è stato riconsegnato a controparte nel corso dell'udienza del 14/05/2025) e, infine, precisava il credito residuo chiedendo, altresì, il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle portate dal decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. In particolare, l'opposta deduceva di aver diritto al pagamento delle seguenti ulteriori somme: i) euro 12.586,93 (doc. n. 40) a titolo di imposta di registro sul DI provvisoriamente esecutivo n. 804/2021: ii) euro 20.074,00 (cfr. doc. n. 41 e 42) a titolo di regresso per il compenso pagato, quale soggetto solidalmente obbligato, in favore degli arbitri.
Ciò chiarito, si osserva come in questa sede non si possa accertare l'eventuale esistenza di ragioni di compensazione tra le parti, non essendo stata formulata una simile richiesta da nessuna delle parti.
Peraltro, si rileva come l'opponente, nell'effettuare unilateralmente la compensazione in sede di pagamento, nulla ha argomentato circa i
contro
-crediti vantati nei confronti della controparte (tale precisazione è stata resa da;
trattandosi, peraltro, di crediti estranei al presente giudizio, essi CP_2 non possono ivi assumere rilievo. Ne deriva che il pagamento effettuato dall'opponente in corso di causa deve essere integralmente imputato alla somma portata dal decreto ingiuntivo n. 804/2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 17/02/2022.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'ammissibilità delle ulteriori richieste di pagamento avanzate dall'opposta, qualificate da controparte come domande nuove.
Si ritiene dovuta la restituzione della somma pagata a titolo di imposta di registro sul DI provvisoriamente esecutivo n. 804/2021 (cfr. doc. n 40 allegato al foglio di precisazione delle conclusioni di parte opposta).
Deve, invece, ritenersi inammissibile la domanda formulata dall'opposta per il pagamento della somma di euro 20.074,00 per il compenso del 50% dovuto agli arbitri del lodo arbitrale oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Tale richiesta, invero, costituisce domanda nuova e la pretesa creditoria si fonda su un inadempimento diverso ed ulteriore rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
In conclusione, alla luce di quanto sopra rilevato e tenuto conto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa del decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo va revocato e parte opponente, stante l'infondatezza dell'opposizione avanzata, va condannata al pagamento del residuo importo pari ad euro 10.460,84.
Quanto alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. richiesta dall'opposta, la relativa domanda deve ritenersi infondata in quanto nel comportamento di parte opponente non si ravvisano gli estremi della mala fede o colpa grave necessari ai fini dell'adozione della pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014
e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio in ragione della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria da compendiare negli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2985/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e;
Controparte_1 Parte_2 Parte_1
- preso atto dell'intervenuto parziale pagamento in corso di causa, revoca il d.i. n. 804/2021 emesso in data 14/07/2021 dal Tribunale di Rimini;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di della somma di euro 10.460,84, oltre Controparte_2 interessi legali ex art. 1284, co. 4 e 5 c.p.c., dal 15/05/2023 al saldo;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_2 euro 11.229,00 a titolo di compenso professionale ed euro 12.586,93 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari;
- condanna la società , e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2 Parte_1 al pagamento in favore di delle spese della fase monitoria come Controparte_2 già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con distrazione a favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti