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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2024, n. 35523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35523 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP SQ nata il [...] a [...]; DE EG CA nato il [...] ad [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Luigi Orsi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Avellino del 13 gennaio 2021 tig:Eligs=1:5Z=. 2. Avverso la predetta sentenza PP SQ e DE EG CA hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo quattro comuni motivi di impugnazione. 3.Deducono con il primo vizi di motivazione e di violazione di legge, non avendo la Corte di appello rilevato che la PP non poteva avere conoscenza dell'operazione di trasporto e accumulo del materiale rinvenuto sui siti in Penale Sent. Sez. 3 Num. 35523 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/05/2024 contestazione per il solo fatto di essere stata presente all'accesso degli operanti, e non avendo il medesimo collegio considerato che il materiale rinvenuto era recuperabile nell'ambito della attività di impresa esercitata dal DE EG, e trattandosi di materiale edile sarebbe stata esclusa la natura di rifiuto con Decreto MITE del 15.07.2022. Non sarebbe stata valutata adeguatamente la prova dichiarativa emersa in ordine alle vicende, atteso che, piuttosto, sarebbe risultato che il DE EG si sarebbe limitato ad approvvigionarsi di materiale edile recuperabile in funzione dei suoi lavori, inerenti ad un'impresa di costruzioni. Si aggiunge che il DE EG non poteva conoscere del deposito in situ di materiale anche da parte di terzi estranei, attesa la mancanza di recinzioni. 4. Con il secondo motivo deducono la mancata rilevazione della intervenuta prescrizione decorrente dal sequestro del 20 ottobre 2016. 5. Con il terzo motivo rappresentano la violazione degli artt. 133 c. p. e 81 c.p. per la mancata considerazione di altre circostanze (ruolo e grado di coinvolgimento dei ricorrenti, complessiva vicenda, condotta riconducibile a rapporti lavorativi) giustificative di una pena più mite. 6. Con il quarto motivo deducono la violazione dell'art. 62 bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, senza tenere conto della condotta del DE EG e delle ragioni che lo avevano indotto al deposito del materiale per un successivo riutilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, sia perché reitera rilievi, di merito, già proposti in appello e adeguatamente esclusi con la sentenza impugnata, sia perché non si confronta con la stessa, laddove in continuità logico-giuridica con la decisione del tribunale, la Corte di appello ha evidenziato come le condotte abbiano fatto riferimento a materiale eterogeneo nonché alla assenza di ogni indice dimostrativo di una finalità di corretta riutilizzazione, ovvero recupero, del medesimo, abbandonato indiscriminatamente sul suolo. Così che coerente è la condanna quanto ai reati contestati, con esclusione di ogni forma di legittimo deposito come sembrano adombrare i ricorrenti genericamente, riaffermando finalità di recupero e la stessa recuperabilità del materiale senza altre puntuali illustrazioni. Completamente nuova appare poi la deduzione, comunque generica, circa il richiamo al Decreto Mite del 15.7.2022. Ragionevole è la valorizzazione, ai fini del coinvolgimento della PP, della sua presenza in loco al momento 2 dell'accesso degli operanti, a fronte di un perdurante deposito dei materiali e persistente degenerazione dell'area. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, atteso che dalla lettura anche della prima sentenza, che è conforme alla seconda, per cui deve essere oggetto di una lettura sincronizzata con quella di appello, risulta che l'accesso degli investigatori si ebbe il 6.2.2019, con relativo sequestro, senza che tale ricostruzione sia stata specificamente contestata sin dalla fase di appello. 3.Inammissibile è il terzo motivo, a fronte di una pena di poco discosta dal minimo, giustificata alla luce delle modalità delle condotte come contestate e del pericolo per la salute pubblica, conseguente alla quantità dei rifiuti ed al periodo di loro collocazione nella aree interessate. Anche l'aumento per la continuazione trova motivazione adeguata alle circostanze del caso, come illustrate precedentemente in sentenza e nella stessa, prima sentenza conforme. 4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, a fronte di motivazione coerente con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). La stessa deduzione difensiva, a supporto invece della loro applicazione, appare generica nel richiamo alla condotta del DE EG e alle ragioni che lo avrebbero indotto al deposito del materiale per un successivo riutilizzo, anche tenendosi conto di come si tratti di affermazioni tese a far assurgere a dati positivi circostanze da una parte solo asserite e smentite in sentenza ( la finalità di riutilizzo) e dall'altra comunque illecite (il riutilizzo stesso) se non inserite, come nel caso di specie, in una corretta e ben delineata (nei suoi requisiti, anche temporali) progressione di recupero. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23.05.2024.
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. Luigi Orsi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del tribunale di Avellino del 13 gennaio 2021 tig:Eligs=1:5Z=. 2. Avverso la predetta sentenza PP SQ e DE EG CA hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo quattro comuni motivi di impugnazione. 3.Deducono con il primo vizi di motivazione e di violazione di legge, non avendo la Corte di appello rilevato che la PP non poteva avere conoscenza dell'operazione di trasporto e accumulo del materiale rinvenuto sui siti in Penale Sent. Sez. 3 Num. 35523 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/05/2024 contestazione per il solo fatto di essere stata presente all'accesso degli operanti, e non avendo il medesimo collegio considerato che il materiale rinvenuto era recuperabile nell'ambito della attività di impresa esercitata dal DE EG, e trattandosi di materiale edile sarebbe stata esclusa la natura di rifiuto con Decreto MITE del 15.07.2022. Non sarebbe stata valutata adeguatamente la prova dichiarativa emersa in ordine alle vicende, atteso che, piuttosto, sarebbe risultato che il DE EG si sarebbe limitato ad approvvigionarsi di materiale edile recuperabile in funzione dei suoi lavori, inerenti ad un'impresa di costruzioni. Si aggiunge che il DE EG non poteva conoscere del deposito in situ di materiale anche da parte di terzi estranei, attesa la mancanza di recinzioni. 4. Con il secondo motivo deducono la mancata rilevazione della intervenuta prescrizione decorrente dal sequestro del 20 ottobre 2016. 5. Con il terzo motivo rappresentano la violazione degli artt. 133 c. p. e 81 c.p. per la mancata considerazione di altre circostanze (ruolo e grado di coinvolgimento dei ricorrenti, complessiva vicenda, condotta riconducibile a rapporti lavorativi) giustificative di una pena più mite. 6. Con il quarto motivo deducono la violazione dell'art. 62 bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, senza tenere conto della condotta del DE EG e delle ragioni che lo avevano indotto al deposito del materiale per un successivo riutilizzo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, sia perché reitera rilievi, di merito, già proposti in appello e adeguatamente esclusi con la sentenza impugnata, sia perché non si confronta con la stessa, laddove in continuità logico-giuridica con la decisione del tribunale, la Corte di appello ha evidenziato come le condotte abbiano fatto riferimento a materiale eterogeneo nonché alla assenza di ogni indice dimostrativo di una finalità di corretta riutilizzazione, ovvero recupero, del medesimo, abbandonato indiscriminatamente sul suolo. Così che coerente è la condanna quanto ai reati contestati, con esclusione di ogni forma di legittimo deposito come sembrano adombrare i ricorrenti genericamente, riaffermando finalità di recupero e la stessa recuperabilità del materiale senza altre puntuali illustrazioni. Completamente nuova appare poi la deduzione, comunque generica, circa il richiamo al Decreto Mite del 15.7.2022. Ragionevole è la valorizzazione, ai fini del coinvolgimento della PP, della sua presenza in loco al momento 2 dell'accesso degli operanti, a fronte di un perdurante deposito dei materiali e persistente degenerazione dell'area. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, atteso che dalla lettura anche della prima sentenza, che è conforme alla seconda, per cui deve essere oggetto di una lettura sincronizzata con quella di appello, risulta che l'accesso degli investigatori si ebbe il 6.2.2019, con relativo sequestro, senza che tale ricostruzione sia stata specificamente contestata sin dalla fase di appello. 3.Inammissibile è il terzo motivo, a fronte di una pena di poco discosta dal minimo, giustificata alla luce delle modalità delle condotte come contestate e del pericolo per la salute pubblica, conseguente alla quantità dei rifiuti ed al periodo di loro collocazione nella aree interessate. Anche l'aumento per la continuazione trova motivazione adeguata alle circostanze del caso, come illustrate precedentemente in sentenza e nella stessa, prima sentenza conforme. 4. Anche l'ultimo motivo è inammissibile, a fronte di motivazione coerente con il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato ( Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01). La stessa deduzione difensiva, a supporto invece della loro applicazione, appare generica nel richiamo alla condotta del DE EG e alle ragioni che lo avrebbero indotto al deposito del materiale per un successivo riutilizzo, anche tenendosi conto di come si tratti di affermazioni tese a far assurgere a dati positivi circostanze da una parte solo asserite e smentite in sentenza ( la finalità di riutilizzo) e dall'altra comunque illecite (il riutilizzo stesso) se non inserite, come nel caso di specie, in una corretta e ben delineata (nei suoi requisiti, anche temporali) progressione di recupero. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23.05.2024.